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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 7914/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 7914/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1 calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Piccolo (c.f.:
) e dall'Avv. Mario Piccolo (c.f.: ), ed elett.te domiciliata C.F._1 C.F._2
presso lo studio Associato Piccolo, in Somma Vesuviana (Na), alla Via Aldo Moro n. 136;
-appellante contro
(c.f.: ), (c.f.: CP_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
), (c.f.: , rappresentati e C.F._4 Controparte_4 C.F._5 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Enzo Caiazzo, ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in
Grumo Nevano (Na), alla Via 24 Maggio 84;
-appellati nonché
Controparte_5
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 9 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la società ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 2265/2017, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la in solido con Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni per le lesioni riportate da e da , CP_5 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 4 quantificati rispettivamente in € 2.702,34 ed € 2.718,21, oltre che al risarcimento, in favore di CP_2
dei danni riportati dal veicolo Ford Focus tg. BJ322WS, quantificati in euro 1.000,00; danni
[...]
subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 27.06.2005, alle ore 20.45 circa in Bologna, allorquando il veicolo Ford Focus tg. BJ322WS, di proprietà di , sul quale i sig.ri CP_2 [...]
e viaggiavano in qualità di trasportati, veniva impattato dal furgone Iveco tg. CP_3 Controparte_4
TO66276F, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_5 Controparte_1
[...]
La società ha proposto il gravame denunciando l'erroneità della sentenza Controparte_1
pronunciata dal giudice di pace, il quale ha ritenuto provato il fatto storico unicamente sulla base del giuramento decisorio, mezzo istruttorio da ritenersi inammissibile in quanto articolato in aperta violazione degli artt. 2739 c.c. e 233 e ss. c.c.; ha lamentato l'omessa ed errata valutazione degli elementi probatori di cui agli artt. 115 e ss. c.p.c., oltre che la falsa applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 209/2005
e dell'art. 2054, co. 2 c.c. ha denunciato la errata valutazione del danno biologico e l'indebito riconoscimento del danno morale, la violazione delle norme di diritto in ordine alla liquidazione degli onorari, concludendo per l' annullamento della sentenza, con la condanna degli appellati alle spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , e ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hanno contestato l'avverso gravame, sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata non si è costituita nonostante la regolarità della notifica Controparte_5 dell'impugnazione e, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data
08.08.2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 16.11.2017.
Ancora in via preliminare, viene rilevata la procedibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta pagina 2 di 4 l'eccezione di inammissibilità del gravame sussistendo la “specificità” dei motivi di impugnazione, la quale, come è noto, deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Ancora in via preliminare si dà atto che, come rilevato da parte appellante, la sentenza di primo grado risultava affetta da un evidente errore materiale, laddove riportava in modo incompleto il nominativo di una delle parti in causa (v. pagina 1, rigo 22 sentenza primo grado), ”, invece di CP_4 [...]
”; invero, trattandosi di un mero errore materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure, si CP_4
provvede in sede di appello alla correzione dello stesso.
Nel merito, l' appello è fondato e va accolto.
In particolare, appare fondato il motivo d'appello con il quale l' appellante lamenta l'inammissibilità del giuramento decisorio.
Giova, sul punto, richiamare quanto disposto dall' art. 233 c.p.c., a mente del quale “Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico”.
Nella fattispecie, è da rilevare – con valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalla parte appellante – che il giuramento è stato deferito senza il rispetto delle formalità di cui alla su richiamata norma: sul punto, basti richiamare il contenuto del verbale di udienza del 24.2.2016 (prodotto telematicamente da parte appellante), nel quale il difensore, non munito di procura speciale (non vi è alcun riferimento ad essa nel verbale di udienza) si è limitato a richiedere “deferirsi giuramento decisorio al convenuto”, senza provvedere alla articolazione del mezzo di prova in capitoli specifici e senza neppure indicare a quale delle diverse parti convenute intendesse deferire il giuramento;
a fronte di tale insanabile difetto di forma (non colmato neppure alle udienze successive: v. verbali di primo grado), appare evidentemente viziato il provvedimento con il quale il giudice di pace ha ammesso il giuramento decisorio.
Pertanto, lo specifico motivo di appello relativo alla inammissibilità del giuramento decisorio appare fondato e va accolto;
da tanto consegue, altresì, che la sentenza di primo grado va annullata, avendo il pagina 3 di 4 giudice di pace fondato la propria decisione unicamente su tale mezzo istruttorio, e difettando qualsivoglia prova del fatto storico dedotto in giudizio (basti rilevare, sul punto, che l' unico teste escusso, , all' udienza del 07.10.2013 si è limitato semplicemente a dichiarare “non Testimone_1 mi ricordo nulla”).
Da tanto consegue l' annullamento della sentenza di primo grado, atteso che dalla valutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, in mancanza della quale la stessa doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti e conducono all' accoglimento dell'appello ed al rigetto della domanda proposta;
gli odierni appellati vanno, pertanto, condannati alla restituzione degli importi ricevuti dall' appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e si pongono a carico di questi, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità
e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellata , non costituita. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla la sentenza del Controparte_1
giudice di pace di Marigliano n. 2265/2017;
- condanna e , in solido ex art. 97 c.p.c., al CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore della delle spese del doppio grado, che liquida ai sensi Controparte_1
del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
400,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Nola, 2 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 7914/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1 calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Piccolo (c.f.:
) e dall'Avv. Mario Piccolo (c.f.: ), ed elett.te domiciliata C.F._1 C.F._2
presso lo studio Associato Piccolo, in Somma Vesuviana (Na), alla Via Aldo Moro n. 136;
-appellante contro
(c.f.: ), (c.f.: CP_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
), (c.f.: , rappresentati e C.F._4 Controparte_4 C.F._5 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Enzo Caiazzo, ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in
Grumo Nevano (Na), alla Via 24 Maggio 84;
-appellati nonché
Controparte_5
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza del 9 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la società ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 2265/2017, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la in solido con Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni per le lesioni riportate da e da , CP_5 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 4 quantificati rispettivamente in € 2.702,34 ed € 2.718,21, oltre che al risarcimento, in favore di CP_2
dei danni riportati dal veicolo Ford Focus tg. BJ322WS, quantificati in euro 1.000,00; danni
[...]
subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 27.06.2005, alle ore 20.45 circa in Bologna, allorquando il veicolo Ford Focus tg. BJ322WS, di proprietà di , sul quale i sig.ri CP_2 [...]
e viaggiavano in qualità di trasportati, veniva impattato dal furgone Iveco tg. CP_3 Controparte_4
TO66276F, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_5 Controparte_1
[...]
La società ha proposto il gravame denunciando l'erroneità della sentenza Controparte_1
pronunciata dal giudice di pace, il quale ha ritenuto provato il fatto storico unicamente sulla base del giuramento decisorio, mezzo istruttorio da ritenersi inammissibile in quanto articolato in aperta violazione degli artt. 2739 c.c. e 233 e ss. c.c.; ha lamentato l'omessa ed errata valutazione degli elementi probatori di cui agli artt. 115 e ss. c.p.c., oltre che la falsa applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 209/2005
e dell'art. 2054, co. 2 c.c. ha denunciato la errata valutazione del danno biologico e l'indebito riconoscimento del danno morale, la violazione delle norme di diritto in ordine alla liquidazione degli onorari, concludendo per l' annullamento della sentenza, con la condanna degli appellati alle spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , e ed CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hanno contestato l'avverso gravame, sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata non si è costituita nonostante la regolarità della notifica Controparte_5 dell'impugnazione e, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa perveniva alla cognizione della scrivente e veniva assegnata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data
08.08.2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 16.11.2017.
Ancora in via preliminare, viene rilevata la procedibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta pagina 2 di 4 l'eccezione di inammissibilità del gravame sussistendo la “specificità” dei motivi di impugnazione, la quale, come è noto, deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Ancora in via preliminare si dà atto che, come rilevato da parte appellante, la sentenza di primo grado risultava affetta da un evidente errore materiale, laddove riportava in modo incompleto il nominativo di una delle parti in causa (v. pagina 1, rigo 22 sentenza primo grado), ”, invece di CP_4 [...]
”; invero, trattandosi di un mero errore materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure, si CP_4
provvede in sede di appello alla correzione dello stesso.
Nel merito, l' appello è fondato e va accolto.
In particolare, appare fondato il motivo d'appello con il quale l' appellante lamenta l'inammissibilità del giuramento decisorio.
Giova, sul punto, richiamare quanto disposto dall' art. 233 c.p.c., a mente del quale “Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico”.
Nella fattispecie, è da rilevare – con valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dalla parte appellante – che il giuramento è stato deferito senza il rispetto delle formalità di cui alla su richiamata norma: sul punto, basti richiamare il contenuto del verbale di udienza del 24.2.2016 (prodotto telematicamente da parte appellante), nel quale il difensore, non munito di procura speciale (non vi è alcun riferimento ad essa nel verbale di udienza) si è limitato a richiedere “deferirsi giuramento decisorio al convenuto”, senza provvedere alla articolazione del mezzo di prova in capitoli specifici e senza neppure indicare a quale delle diverse parti convenute intendesse deferire il giuramento;
a fronte di tale insanabile difetto di forma (non colmato neppure alle udienze successive: v. verbali di primo grado), appare evidentemente viziato il provvedimento con il quale il giudice di pace ha ammesso il giuramento decisorio.
Pertanto, lo specifico motivo di appello relativo alla inammissibilità del giuramento decisorio appare fondato e va accolto;
da tanto consegue, altresì, che la sentenza di primo grado va annullata, avendo il pagina 3 di 4 giudice di pace fondato la propria decisione unicamente su tale mezzo istruttorio, e difettando qualsivoglia prova del fatto storico dedotto in giudizio (basti rilevare, sul punto, che l' unico teste escusso, , all' udienza del 07.10.2013 si è limitato semplicemente a dichiarare “non Testimone_1 mi ricordo nulla”).
Da tanto consegue l' annullamento della sentenza di primo grado, atteso che dalla valutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, in mancanza della quale la stessa doveva essere rigettata.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti e conducono all' accoglimento dell'appello ed al rigetto della domanda proposta;
gli odierni appellati vanno, pertanto, condannati alla restituzione degli importi ricevuti dall' appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e si pongono a carico di questi, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità
e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellata , non costituita. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla la sentenza del Controparte_1
giudice di pace di Marigliano n. 2265/2017;
- condanna e , in solido ex art. 97 c.p.c., al CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore della delle spese del doppio grado, che liquida ai sensi Controparte_1
del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
400,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Nola, 2 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 4 di 4