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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.SA Maria Grazia Federici Presidente
Dott.SA Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. AleSAndra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promoSA da:
in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore per la carica l'amministratrice unica, IG.ra
, rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche disgiuntamente, Parte_2 dall'avv. Fernando Picchi del Foro di Frosinone, avente codice fiscale: , C.F._1 e dall'avv. Giuseppe Rizzitelli del Foro di Milano, avente codice fiscale:
elettivamente domiciliata a Milano in Via Marghera al n° 26 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giuseppe Rizzitelli;
APPELLANTE
CONTRO
artita IVA n. – REA MI-694938 - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Bassoli e Laura Carla Parini del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, via Carducci n. 17, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: licenza d'uso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato, la sentenza n. 4782/2024, pubblicata il 7.5.2024, con cui il Tribunale di Milano, pagina 1 di 6 definendo il giudizio da eSA introdotto con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza per valore emeSA dal giudice di pace, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta e condannato l'attrice alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite. Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24194/17 con cui le è stato ingiunto di pagare al
[...] la somma di € 4.355,58 a titolo di corrispettivo del canone di licenza d'uso del CP_1 software gestionale “Studio 24 Commercialisti” per l'anno 2014. Con i motivi di opposizione ha contestato il credito azionato ed ha formulato domanda CP_2 di riduzione del prezzo (ex art.1492 c.c., per analogia tra il contratto di licenza d'uso e la vendita) per almeno il 50% in ragione di pretese anomalie di gestione riscontrate nel funzionamento del software nel periodo maggio 2014 – settembre 2015, relativamente alla parte del programma dedicata alla compilazione delle denunce IMU dei clienti proprietari di c.d.
“immobili-merce” per il periodo d'imposta 2013-2014. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della casa editrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti per tali malfunzionamenti, quantificati nella somma di € 50.000,00 (o di quella accertata in sede istruttoria) e costituiti dagli accertamenti fiscali ricevuti dai clienti a causa del mancato invio delle denunce IMU per gli anni 2013-2014, con ulteriore dichiarazione di manleva e garanzia per i danni richiesti in futuro a dai propri clienti. CP_2
Assunte le prove testimoniali e la chiesta TU, con provvedimento del 12.5.2021 il Giudice di
Pace di Milano, preso atto che la domanda riconvenzionale di superava la propria CP_2 competenza per valore, ha sospeso il giudizio di opposizione ed ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente. Costituendosi in giudizio l'opposta ha dedotto l'infondatezza delle domande di , CP_2 eccependo: il difetto di legittimazione passiva della casa editrice;
l'improcedibilità della domanda di per intervenuta decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione nei CP_2 termini previsti dall'art. 1495 c.c. ex adverso invocato;
l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo;
l'infondatezza/mancata dimostrazione dei lamentati vizi e dei danni reclamati;
il concorso di colpa del creditore.
Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale SAIV ha chiesto la rimessione in istruttoria della causa per integrazione della TU sui quesiti 6, 7 e 8 già formulati dal Giudice di Pace nonché autorizzarsi la produzione dei documenti 1, 2, 3, 4 e 5. Con provvedimento del 16.6.2022 il Tribunale ha rigettato la richiesta di produzioni dei documenti 1, 2 e 5 di parte attrice in quanto datati 20.12.2017 e dunque inammissibili perché tardivi, mentre ha ammesso i restanti documenti 3 e 4, apparentemente formatisi in epoca successiva allo scadere dei termini istruttori, salvo valutarne la rilevanza nel prosieguo. Con provvedimento del 22.09.2022, in seguito all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione a D.I., il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione della TU, ritenendo i quesiti indicati da , già revocati dal Giudice di Pace, esplorativi (quesito 6), CP_2 vertenti su questioni giuridiche e non tecniche (quesito 7) ed inconferenti (quesito 8). La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione. Quindi , con nota depositata il 24.01.2024, ha precisato le proprie conclusioni reiterando CP_2 la richiesta di rimessione della causa in istruttoria e chiedendo “la condanna della CP_1
per il titolo risarcitorio e di garanzia dedotto, al pagamento, per ora, della somma di €
[...]
91.380,45 per danni e risarcimenti già definiti, con la considerazione che i danni e le richieste risarcitorie dei clienti ancora oggi non possono essere compiutamente contabilizzati”. Con la comparsa conclusionale la convenuta ha dichiarato di non accettare il contradditorio sulle conclusioni e domande nuove formulate da controparte nella nota depositata il 24.01.2024. Il Tribunale, con la pronuncia impugnata, premesso che “la presente causa, come già rilevato dal Giudice nel provvedimento del 22.09.2022, deve intendersi circoscritta alla sola domanda pagina 2 di 6 di risarcimento del danno di € 50.000,00”, ha evidenziato come la maggior somma reclamata fosse “fondata su documenti la cui produzione non è stata ammeSA dal Giudice. A ciò si aggiunga, come osservato dalla convenuta, che gli asseriti vizi del programma risalgono alle dichiarazioni IMU relative al periodo di imposta 2013-2014, compilate nel periodo 2014-2015
e che eventuali accertamenti fiscali sarebbero certamente già emersi, essendo ormai ampiamente prescritti i termini”. Il primo giudice ha quindi esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta, la quale aveva allegato che “alla data del 16.05.2014 (inizio dei lamentati malfunzionamenti), non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a del 15.04.2014 sub doc. 1 fasc. ); che Controparte_3 CP_1 tale circostanza era stata comunicata a controparte (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc.
); che sapeva quindi che dal mese di maggio 2014 era subentrata in CP_2 CP_2 CP_3 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento; che il TU accertava, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di , che l'ultima versione del software CP_2
Studio 24 Commercialisti di competenza de era la n. 01.01.00 del 17.04.2014 CP_1
(cfr. sub doc. 4 relazione TU Dr.SA , pagg. 8 e 11), con ciò presumendosi che le Per_1 versioni successive scaricate da fossero di competenza della società cessionaria delle CP_2 quote;
che nonostante ciò reclama gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, CP_2 senza prendere in considerazione il coinvolgimento di quale titolare del CP_3 software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti”. Sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla convenuta opposta il Tribunale, rilevato come fosse pacifica la conclusione di contratto di licenze d'uso nell'anno 2011 da parte dell'attrice con che prevedeva un servizio di aggiornamento e Controparte_1 manutenzione dei prodotti concessi in licenza d'uso ed un servizio di assistenza relativo al funzionamento di dette licenze (cfr. condizioni generali di contratto, nn. 5 e 6), ad canone annuo di € 3.420,00 oltre IVA, ha ritenuto provato “documentalmente come l'ultima versione del software “Studio 24 Commercialisti” di competenza de sia stata scaricata CP_1 dall'attrice il 17.04.2014 (cfr. doc. 4 relazione TU Dr.SA , pagg. 8 e 11). Sempre Per_1 documentalmente risulta come, in data 15.04.2014, con atto a rogito Notaio Persona_2
(doc. 3 fasc. convenuta), avente efficacia legale dal 28/5/14 (data di esecuzione), la CP_1 ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della (società del
[...] Controparte_4 gruppo produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società
che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74); che in Controparte_3 data 8/7/14 la società cambiava denominazione sociale in (cfr. Controparte_4 CP_5 visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in ”. CP_3
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte in tema di disciplina applicabile alla cessione totalitaria di quote societarie, ed ha osservato che “nel caso di specie, la convenuta, in data 15.04.2014, con atto a rogito Notaio avente efficacia legale dal Persona_2 28/5/14, ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della alla società Controparte_4
che ne diveniva socio unico. L'attrice, nei propri scritti difensivi, si è Controparte_3 limitata a svolgere argomentazioni sulla cessione di azienda, mentre non ha fornito alcun elemento in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, né sui suoi effetti. Va considerato che le due operazioni hanno diverse caratteristiche sia sotto il profilo giuridico-contrattuale sia sotto il profilo fiscale: chi acquista l'azienda ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione. Naturalmente con la cessione di quote il cessionario continua l'attività della società in cui è subentrato. Sotto il primo profilo, si osserva che sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti: - l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti pagina 3 di 6 dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore;
- il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; - i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati;
- con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio. Questo perché esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società. Nel caso di specie, dal maggio 2014, per effetto della cessione dell'intera partecipazione azionaria, il funzionamento e l'assistenza del software in questione, sono paSAti in capo a , onde non sussiste la CP_3 legittimazione passiva della convenuta per la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei suoi confronti”.
**********
Con l'impugnazione in esame critica la sentenza del Tribunale ritenendo (secondo e terzo CP_2 motivo di appello) che abbia errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta rispetto all'azione risarcitoria proposta e reiterata nel giudizio CP_1 riassunto a seguito della pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di Pace. A sostegno della doglianza l'appellante deduce che “è fin troppo evidente che, con l'atto notarile del 15-4-2014, la ha ceduto l'intero pacchetto azionario della CP_1 [...] alla (le ultime due estranee alla vertenza) e giammai Controparte_4 Controparte_3 tale atto notarile potrebbe produrre effetti traslativi nei contratti d'uso in corso tra la CP_1
e la o altri diversi contraenti;
gli altri documenti confermano tale assunto. Da
[...] CP_2 quanto esposto deriva la manifesta e chiara fondatezza dell'appello in ordine all'illegittimità della pronunziata carenza di legittimazione passiva della . Risulta, infatti, di CP_1 palmare evidenza che il rapporto contrattuale per cui è causa ed anche il suo sinallagma coinvolgono le sole ed e non altri soggetti, i quali, all'esame di tutti i CP_2 CP_1 documenti in atti e cennati sopra, debbono considerarsi terzi per i quali, rebus sic stantibus, apparirebbe del tutto illegittimo ipotizzare un qualsiasi coinvolgimento nel rapporto contrattuale in esame. Ma vi è di più: come confermato dall'ulteriore contratto inter partes sottoscritto il 19-5-2014 (doc.to n° 3 nella memoria del 2-5-2018 ex art. 183 c.p.c. autorizzata dal Giudice di Pace), la agiva con la giustificata consapevolezza di avere come CP_2 controparte contrattuale la con cui si relazionava per l'uso delle varie licenze CP_1 dei software gestionali, a cui inoltrava le relative richieste di assistenza e con la quale contraeva in data ulteriore contratto per un nuovo modulo a corollario del rapporto contrattuale in corso”. La doglianza, che non inficia in alcun modo l'articolato percorso argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata, è infondata. La steSA parte appellante ammette la pacifica circostanza per la quale, con l'atto notarile del 15.4.2014, la convenuta ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla Controparte_1
Controparte_3
Ora, per giurisprudenza di legittimità citata anche dal Tribunale (si veda Cass., n. 7470/2024), la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità per i debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti. Secondo quanto argomentato dalla Corte, chi aliena un'azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all'acquirente crediti, debiti e rapporti pagina 4 di 6 contrattuali inerenti all'azienda ceduta ed all'impresa con eSA esercitata (artt. 2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. Diversamente – prosegue la Corte - “con la compravendita delle quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l'attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di eSA con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori.
IGnificativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall'art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti
(cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo taSAto, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti ( v. Cass. del 5.12.2023, n. 34930; Cass. del 5.12.2023, n. 34955, in motivazione)”. Quindi: sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti;
l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore;
il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati;
con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio, in quanto esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società.
Nella vicenda in esame è provato documentalmente come l'ultima versione del software
“Studio 24 Commercialisti” di competenza de sia stata scaricata dall'attrice il CP_1
17.4.2014 (cfr. doc. 4, relazione TU Dr.SA pagg. 8 e 11). Per_1
Sempre documentalmente risulta come, in data 15.4.2014, con atto notarile, Controparte_1 ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della (società del gruppo Controparte_4 produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società Controparte_3 che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74). Successivamente, in data
8.7.2014, la società cambiava denominazione sociale in (cfr. CP_1 Controparte_4 CP_5 visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in . CP_3
Quindi, alla data del 16.5.2014 (di inizio dei lamentati e pretesi malfunzionamenti), la convenuta non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a del 15.04.2014, sub doc. 1 fasc. di parte convenute). Tale circostanza, Controparte_3 inoltre, era stata comunicata a (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc. opponente). CP_2 Contrariamente all'assunto dell'appellante, pertanto, sapeva che dal mese di maggio CP_2
2014 era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal CP_3 contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento. Infine, e come già evidenziato, il TU ha accertato, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di , che l'ultima versione del software Studio 24 Commercialisti di competenza de CP_2 era la n. 01.01.00 del 17.04.2014, con ciò presumendosi che le versioni CP_1 successive scaricate da fossero di competenza della società cessionaria delle quote. CP_2
A front di ciò, – che ha reclamato gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, CP_2 senza prendere in considerazione il coinvolgimento di quale titolare del CP_3 software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti – anche in questa sede si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione pagina 5 di 6 del contratto, è stato fornito per resistere alle puntuali argomentazioni spese dal Tribunale a sostegno della pronuncia impugnata. Il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi, con cui sono riproposte dall'appellante le questioni attinenti all'an ed al quantum del chiesto risarcimento del danno.
*****
L'appello va rigettato e l'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato sulla scorta del valore della domanda risarcitoria – € 52.000,00 ad € 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promoSA dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.SA AleSAndra Del Corvo Dott.SA Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.SA Maria Grazia Federici Presidente
Dott.SA Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. AleSAndra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promoSA da:
in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro-tempore per la carica l'amministratrice unica, IG.ra
, rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche disgiuntamente, Parte_2 dall'avv. Fernando Picchi del Foro di Frosinone, avente codice fiscale: , C.F._1 e dall'avv. Giuseppe Rizzitelli del Foro di Milano, avente codice fiscale:
elettivamente domiciliata a Milano in Via Marghera al n° 26 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giuseppe Rizzitelli;
APPELLANTE
CONTRO
artita IVA n. – REA MI-694938 - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Bassoli e Laura Carla Parini del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, via Carducci n. 17, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: licenza d'uso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato, la sentenza n. 4782/2024, pubblicata il 7.5.2024, con cui il Tribunale di Milano, pagina 1 di 6 definendo il giudizio da eSA introdotto con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza per valore emeSA dal giudice di pace, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta e condannato l'attrice alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite. Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24194/17 con cui le è stato ingiunto di pagare al
[...] la somma di € 4.355,58 a titolo di corrispettivo del canone di licenza d'uso del CP_1 software gestionale “Studio 24 Commercialisti” per l'anno 2014. Con i motivi di opposizione ha contestato il credito azionato ed ha formulato domanda CP_2 di riduzione del prezzo (ex art.1492 c.c., per analogia tra il contratto di licenza d'uso e la vendita) per almeno il 50% in ragione di pretese anomalie di gestione riscontrate nel funzionamento del software nel periodo maggio 2014 – settembre 2015, relativamente alla parte del programma dedicata alla compilazione delle denunce IMU dei clienti proprietari di c.d.
“immobili-merce” per il periodo d'imposta 2013-2014. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della casa editrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti per tali malfunzionamenti, quantificati nella somma di € 50.000,00 (o di quella accertata in sede istruttoria) e costituiti dagli accertamenti fiscali ricevuti dai clienti a causa del mancato invio delle denunce IMU per gli anni 2013-2014, con ulteriore dichiarazione di manleva e garanzia per i danni richiesti in futuro a dai propri clienti. CP_2
Assunte le prove testimoniali e la chiesta TU, con provvedimento del 12.5.2021 il Giudice di
Pace di Milano, preso atto che la domanda riconvenzionale di superava la propria CP_2 competenza per valore, ha sospeso il giudizio di opposizione ed ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente. Costituendosi in giudizio l'opposta ha dedotto l'infondatezza delle domande di , CP_2 eccependo: il difetto di legittimazione passiva della casa editrice;
l'improcedibilità della domanda di per intervenuta decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione nei CP_2 termini previsti dall'art. 1495 c.c. ex adverso invocato;
l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo;
l'infondatezza/mancata dimostrazione dei lamentati vizi e dei danni reclamati;
il concorso di colpa del creditore.
Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale SAIV ha chiesto la rimessione in istruttoria della causa per integrazione della TU sui quesiti 6, 7 e 8 già formulati dal Giudice di Pace nonché autorizzarsi la produzione dei documenti 1, 2, 3, 4 e 5. Con provvedimento del 16.6.2022 il Tribunale ha rigettato la richiesta di produzioni dei documenti 1, 2 e 5 di parte attrice in quanto datati 20.12.2017 e dunque inammissibili perché tardivi, mentre ha ammesso i restanti documenti 3 e 4, apparentemente formatisi in epoca successiva allo scadere dei termini istruttori, salvo valutarne la rilevanza nel prosieguo. Con provvedimento del 22.09.2022, in seguito all'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione a D.I., il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione della TU, ritenendo i quesiti indicati da , già revocati dal Giudice di Pace, esplorativi (quesito 6), CP_2 vertenti su questioni giuridiche e non tecniche (quesito 7) ed inconferenti (quesito 8). La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione. Quindi , con nota depositata il 24.01.2024, ha precisato le proprie conclusioni reiterando CP_2 la richiesta di rimessione della causa in istruttoria e chiedendo “la condanna della CP_1
per il titolo risarcitorio e di garanzia dedotto, al pagamento, per ora, della somma di €
[...]
91.380,45 per danni e risarcimenti già definiti, con la considerazione che i danni e le richieste risarcitorie dei clienti ancora oggi non possono essere compiutamente contabilizzati”. Con la comparsa conclusionale la convenuta ha dichiarato di non accettare il contradditorio sulle conclusioni e domande nuove formulate da controparte nella nota depositata il 24.01.2024. Il Tribunale, con la pronuncia impugnata, premesso che “la presente causa, come già rilevato dal Giudice nel provvedimento del 22.09.2022, deve intendersi circoscritta alla sola domanda pagina 2 di 6 di risarcimento del danno di € 50.000,00”, ha evidenziato come la maggior somma reclamata fosse “fondata su documenti la cui produzione non è stata ammeSA dal Giudice. A ciò si aggiunga, come osservato dalla convenuta, che gli asseriti vizi del programma risalgono alle dichiarazioni IMU relative al periodo di imposta 2013-2014, compilate nel periodo 2014-2015
e che eventuali accertamenti fiscali sarebbero certamente già emersi, essendo ormai ampiamente prescritti i termini”. Il primo giudice ha quindi esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta, la quale aveva allegato che “alla data del 16.05.2014 (inizio dei lamentati malfunzionamenti), non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a del 15.04.2014 sub doc. 1 fasc. ); che Controparte_3 CP_1 tale circostanza era stata comunicata a controparte (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc.
); che sapeva quindi che dal mese di maggio 2014 era subentrata in CP_2 CP_2 CP_3 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento; che il TU accertava, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di , che l'ultima versione del software CP_2
Studio 24 Commercialisti di competenza de era la n. 01.01.00 del 17.04.2014 CP_1
(cfr. sub doc. 4 relazione TU Dr.SA , pagg. 8 e 11), con ciò presumendosi che le Per_1 versioni successive scaricate da fossero di competenza della società cessionaria delle CP_2 quote;
che nonostante ciò reclama gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, CP_2 senza prendere in considerazione il coinvolgimento di quale titolare del CP_3 software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti”. Sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla convenuta opposta il Tribunale, rilevato come fosse pacifica la conclusione di contratto di licenze d'uso nell'anno 2011 da parte dell'attrice con che prevedeva un servizio di aggiornamento e Controparte_1 manutenzione dei prodotti concessi in licenza d'uso ed un servizio di assistenza relativo al funzionamento di dette licenze (cfr. condizioni generali di contratto, nn. 5 e 6), ad canone annuo di € 3.420,00 oltre IVA, ha ritenuto provato “documentalmente come l'ultima versione del software “Studio 24 Commercialisti” di competenza de sia stata scaricata CP_1 dall'attrice il 17.04.2014 (cfr. doc. 4 relazione TU Dr.SA , pagg. 8 e 11). Sempre Per_1 documentalmente risulta come, in data 15.04.2014, con atto a rogito Notaio Persona_2
(doc. 3 fasc. convenuta), avente efficacia legale dal 28/5/14 (data di esecuzione), la CP_1 ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della (società del
[...] Controparte_4 gruppo produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società
che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74); che in Controparte_3 data 8/7/14 la società cambiava denominazione sociale in (cfr. Controparte_4 CP_5 visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in ”. CP_3
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza della Suprema Corte in tema di disciplina applicabile alla cessione totalitaria di quote societarie, ed ha osservato che “nel caso di specie, la convenuta, in data 15.04.2014, con atto a rogito Notaio avente efficacia legale dal Persona_2 28/5/14, ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della alla società Controparte_4
che ne diveniva socio unico. L'attrice, nei propri scritti difensivi, si è Controparte_3 limitata a svolgere argomentazioni sulla cessione di azienda, mentre non ha fornito alcun elemento in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, né sui suoi effetti. Va considerato che le due operazioni hanno diverse caratteristiche sia sotto il profilo giuridico-contrattuale sia sotto il profilo fiscale: chi acquista l'azienda ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione. Naturalmente con la cessione di quote il cessionario continua l'attività della società in cui è subentrato. Sotto il primo profilo, si osserva che sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti: - l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti pagina 3 di 6 dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore;
- il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; - i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati;
- con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio. Questo perché esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società. Nel caso di specie, dal maggio 2014, per effetto della cessione dell'intera partecipazione azionaria, il funzionamento e l'assistenza del software in questione, sono paSAti in capo a , onde non sussiste la CP_3 legittimazione passiva della convenuta per la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei suoi confronti”.
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Con l'impugnazione in esame critica la sentenza del Tribunale ritenendo (secondo e terzo CP_2 motivo di appello) che abbia errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta rispetto all'azione risarcitoria proposta e reiterata nel giudizio CP_1 riassunto a seguito della pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di Pace. A sostegno della doglianza l'appellante deduce che “è fin troppo evidente che, con l'atto notarile del 15-4-2014, la ha ceduto l'intero pacchetto azionario della CP_1 [...] alla (le ultime due estranee alla vertenza) e giammai Controparte_4 Controparte_3 tale atto notarile potrebbe produrre effetti traslativi nei contratti d'uso in corso tra la CP_1
e la o altri diversi contraenti;
gli altri documenti confermano tale assunto. Da
[...] CP_2 quanto esposto deriva la manifesta e chiara fondatezza dell'appello in ordine all'illegittimità della pronunziata carenza di legittimazione passiva della . Risulta, infatti, di CP_1 palmare evidenza che il rapporto contrattuale per cui è causa ed anche il suo sinallagma coinvolgono le sole ed e non altri soggetti, i quali, all'esame di tutti i CP_2 CP_1 documenti in atti e cennati sopra, debbono considerarsi terzi per i quali, rebus sic stantibus, apparirebbe del tutto illegittimo ipotizzare un qualsiasi coinvolgimento nel rapporto contrattuale in esame. Ma vi è di più: come confermato dall'ulteriore contratto inter partes sottoscritto il 19-5-2014 (doc.to n° 3 nella memoria del 2-5-2018 ex art. 183 c.p.c. autorizzata dal Giudice di Pace), la agiva con la giustificata consapevolezza di avere come CP_2 controparte contrattuale la con cui si relazionava per l'uso delle varie licenze CP_1 dei software gestionali, a cui inoltrava le relative richieste di assistenza e con la quale contraeva in data ulteriore contratto per un nuovo modulo a corollario del rapporto contrattuale in corso”. La doglianza, che non inficia in alcun modo l'articolato percorso argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata, è infondata. La steSA parte appellante ammette la pacifica circostanza per la quale, con l'atto notarile del 15.4.2014, la convenuta ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla Controparte_1
Controparte_3
Ora, per giurisprudenza di legittimità citata anche dal Tribunale (si veda Cass., n. 7470/2024), la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità per i debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti. Secondo quanto argomentato dalla Corte, chi aliena un'azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all'acquirente crediti, debiti e rapporti pagina 4 di 6 contrattuali inerenti all'azienda ceduta ed all'impresa con eSA esercitata (artt. 2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. Diversamente – prosegue la Corte - “con la compravendita delle quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l'attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di eSA con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori.
IGnificativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall'art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti
(cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo taSAto, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti ( v. Cass. del 5.12.2023, n. 34930; Cass. del 5.12.2023, n. 34955, in motivazione)”. Quindi: sia nella cessione d'azienda che nella cessione di quote vi è la successione nei contratti;
l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti dell'azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore;
il cedente risponde in solido con l'alienante dei debiti dell'azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti in contabilità; i contratti di lavoro continuano automaticamente dopo la cessione e le parti rispondono in solido per i debiti verso dipendenti non ancora pagati;
con la cessione di quota il cedente si svincola completamente dai contratti dell'azienda di cui era socio, in quanto esce dalla compagine sociale e sarà quindi il nuovo socio a beneficiare o a sopportare crediti e debiti della società.
Nella vicenda in esame è provato documentalmente come l'ultima versione del software
“Studio 24 Commercialisti” di competenza de sia stata scaricata dall'attrice il CP_1
17.4.2014 (cfr. doc. 4, relazione TU Dr.SA pagg. 8 e 11). Per_1
Sempre documentalmente risulta come, in data 15.4.2014, con atto notarile, Controparte_1 ha ceduto l'intera partecipazione azionaria della (società del gruppo Controparte_4 produttrice dei software gestionali, quali quello per cui è causa) alla società Controparte_3 che ne diveniva socio unico (doc. 2 fasc. convenuta - cfr. pag. 74). Successivamente, in data
8.7.2014, la società cambiava denominazione sociale in (cfr. CP_1 Controparte_4 CP_5 visura sub doc. 2, pag. 66), per essere poi successivamente incorporata in . CP_3
Quindi, alla data del 16.5.2014 (di inizio dei lamentati e pretesi malfunzionamenti), la convenuta non era più titolare del software in questione, pur essendo rimasta titolare dei crediti derivanti dalle fatture emesse sino alla data del 28.05.2014 (cfr. atto di cessione delle quote a del 15.04.2014, sub doc. 1 fasc. di parte convenute). Tale circostanza, Controparte_3 inoltre, era stata comunicata a (cfr. comunicazioni sub doc. 4, 5 e 11 fasc. opponente). CP_2 Contrariamente all'assunto dell'appellante, pertanto, sapeva che dal mese di maggio CP_2
2014 era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dal CP_3 contratto per cui è causa, nonché nella gestione operativa del software, inclusa l'assistenza e l'aggiornamento. Infine, e come già evidenziato, il TU ha accertato, analizzando gli aggiornamenti scaricati nel server di , che l'ultima versione del software Studio 24 Commercialisti di competenza de CP_2 era la n. 01.01.00 del 17.04.2014, con ciò presumendosi che le versioni CP_1 successive scaricate da fossero di competenza della società cessionaria delle quote. CP_2
A front di ciò, – che ha reclamato gli asseriti danni solo nei confronti della casa editrice, CP_2 senza prendere in considerazione il coinvolgimento di quale titolare del CP_3 software e quindi diretta ed unica eventuale responsabile dei lamentati malfunzionamenti – anche in questa sede si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione pagina 5 di 6 del contratto, è stato fornito per resistere alle puntuali argomentazioni spese dal Tribunale a sostegno della pronuncia impugnata. Il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi, con cui sono riproposte dall'appellante le questioni attinenti all'an ed al quantum del chiesto risarcimento del danno.
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L'appello va rigettato e l'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato sulla scorta del valore della domanda risarcitoria – € 52.000,00 ad € 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promoSA dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.SA AleSAndra Del Corvo Dott.SA Maria Grazia Federici
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