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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
14 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6009/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Illuminato Lupo, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso Persona_1 che l'interessata era affetta da "Protrusioni discali in sede cervicale e lombare ed ernia discale tratto lombare ad incidenza funzionale, in soggetto con ipoacusia neurosensoriale bilaterale
e parodontite e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare invalida civile nella misura del 55%.
Nonostante fosse stato regolarmente citato a mezzo pec, l' resistente non si è costituito CP_2
in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 14.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Ernie discali cervicali e lombari a media incidenza funzionale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che, a causa di tali patologie, la stessa è invalida nella misura del 61% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la parte ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Inoltre, poiché la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio, con separato decreto si provvede alla liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore a carico dell'Erario.
Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6009/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili;
dichiara irripetibili le spese processuali;
2 liquida le competenze come da separato decreto a carico dell'Erario ex art 130 e 133 D.P.R.
115/2002;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 19 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
14 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6009/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Illuminato Lupo, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva concluso Persona_1 che l'interessata era affetta da "Protrusioni discali in sede cervicale e lombare ed ernia discale tratto lombare ad incidenza funzionale, in soggetto con ipoacusia neurosensoriale bilaterale
e parodontite e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare invalida civile nella misura del 55%.
Nonostante fosse stato regolarmente citato a mezzo pec, l' resistente non si è costituito CP_2
in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 14.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Ernie discali cervicali e lombari a media incidenza funzionale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che, a causa di tali patologie, la stessa è invalida nella misura del 61% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la parte ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Inoltre, poiché la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio, con separato decreto si provvede alla liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore a carico dell'Erario.
Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6009/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili;
dichiara irripetibili le spese processuali;
2 liquida le competenze come da separato decreto a carico dell'Erario ex art 130 e 133 D.P.R.
115/2002;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 19 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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