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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15697/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Murolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Marco Sozio e dall'avv. Valentina Memola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellante incidentale
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 4.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, formulato ai sensi dell'art. 615, c. I, c.p.c.,
Pagina 1 di 9 ha citato in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
l' , la e il Controparte_2 Controparte_3 CP_4
proponendo opposizione all'estratto di ruolo relativo alle cartelle di
[...]
pagamento n. 07120080070214386 (dell'importo di € 4.138,20), n.
07120080050879484 (dell'importo di € 9.255,26), e n. 07120070223659353
(dell'importo di € 5.893,91), per un totale di € 19.286,50, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Sostenendo
l'omessa notifica delle cartelle e il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della L. 689/8, ha domandato al Giudice di prime cure di accertare l'inesistenza dei diritti di credito ivi riportati, con vittoria delle spese di giudizio.
Nella contumacia della e del si è CP_3 Controparte_4
costituita l' domandando in via Controparte_2
preliminare il rigetto dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la ritualità delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 21760/20, ritenuta la CP_4
proponibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, ha accolto la domanda valutando come prescritto il diritto di credito del concessionario e condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 7.7.2020, ha proposto appello il quale, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei Parte_1
parametri previsti dal D.M. 55/2014, ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna delle parti soccombenti al pagamento
Pagina 2 di 9 della somma di € 1.990,00 a titolo di spese del primo grado di giudizio, con vittoria di spese del giudizio di appello.
Si è costituita l' , la quale ha Controparte_1
domandato preliminarmente il rigetto dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, proponendo appello incidentale, l'inammissibilità
dell'opposizione a estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La ed il benché ritualmente Controparte_3 Controparte_4
citati, sono rimasti contumaci.
2. Come poc'anzi evidenziato, il concessionario sostiene l'inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
Sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
2.1 Occorre analizzare, in via preliminare ed assorbente, la dedotta inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 100 c.p.c.,
evidenziata dall'appellante incidentale.
L'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n.
215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del
1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110
del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”)
che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
Pagina 3 di 9 suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d)
nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
Pagina 4 di 9 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere
Pagina 5 di 9 dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n.
602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, dunque, così formulata, si appalesa invero inammissibile,
come sostenuto nel gravame incidentale.
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione delle cartelle, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad
Pagina 6 di 9 agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte attrice, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né in appello,
né il suo interesse all'impugnazione del ruolo può desumersi aliunde.
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile.
4. Parte attrice ha opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni
Pagina 7 di 9 amministrative per violazione delle norme del codice della strada, poste a base della stessa.
In tal modo, essa ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. In definitiva, l'appello incidentale va accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dal resta di Pt_1
conseguenza assorbito l'appello principale, fondato sul presupposto logico e giuridico della soccombenza dell'agente della riscossione.
6. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell' , della
[...] Controparte_1 CP_3
e del avverso la sentenza n. 21760/20 emessa
[...] Controparte_4
Pagina 8 di 9 dal Giudice di Pace di Napoli, nonché sull'appello incidentale proposto dall , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1
provvede:
1. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 5.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15697/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Murolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Marco Sozio e dall'avv. Valentina Memola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellante incidentale
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 4.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, formulato ai sensi dell'art. 615, c. I, c.p.c.,
Pagina 1 di 9 ha citato in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
l' , la e il Controparte_2 Controparte_3 CP_4
proponendo opposizione all'estratto di ruolo relativo alle cartelle di
[...]
pagamento n. 07120080070214386 (dell'importo di € 4.138,20), n.
07120080050879484 (dell'importo di € 9.255,26), e n. 07120070223659353
(dell'importo di € 5.893,91), per un totale di € 19.286,50, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Sostenendo
l'omessa notifica delle cartelle e il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della L. 689/8, ha domandato al Giudice di prime cure di accertare l'inesistenza dei diritti di credito ivi riportati, con vittoria delle spese di giudizio.
Nella contumacia della e del si è CP_3 Controparte_4
costituita l' domandando in via Controparte_2
preliminare il rigetto dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la ritualità delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 21760/20, ritenuta la CP_4
proponibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, ha accolto la domanda valutando come prescritto il diritto di credito del concessionario e condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 7.7.2020, ha proposto appello il quale, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei Parte_1
parametri previsti dal D.M. 55/2014, ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna delle parti soccombenti al pagamento
Pagina 2 di 9 della somma di € 1.990,00 a titolo di spese del primo grado di giudizio, con vittoria di spese del giudizio di appello.
Si è costituita l' , la quale ha Controparte_1
domandato preliminarmente il rigetto dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, proponendo appello incidentale, l'inammissibilità
dell'opposizione a estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La ed il benché ritualmente Controparte_3 Controparte_4
citati, sono rimasti contumaci.
2. Come poc'anzi evidenziato, il concessionario sostiene l'inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Tale eccezione è infondata.
Sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
2.1 Occorre analizzare, in via preliminare ed assorbente, la dedotta inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 100 c.p.c.,
evidenziata dall'appellante incidentale.
L'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n.
215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del
1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110
del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”)
che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
Pagina 3 di 9 suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 b) per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d)
nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
Pagina 4 di 9 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere
Pagina 5 di 9 dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n.
602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, dunque, così formulata, si appalesa invero inammissibile,
come sostenuto nel gravame incidentale.
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione delle cartelle, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad
Pagina 6 di 9 agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte attrice, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né in appello,
né il suo interesse all'impugnazione del ruolo può desumersi aliunde.
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile.
4. Parte attrice ha opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni
Pagina 7 di 9 amministrative per violazione delle norme del codice della strada, poste a base della stessa.
In tal modo, essa ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. In definitiva, l'appello incidentale va accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dal resta di Pt_1
conseguenza assorbito l'appello principale, fondato sul presupposto logico e giuridico della soccombenza dell'agente della riscossione.
6. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell' , della
[...] Controparte_1 CP_3
e del avverso la sentenza n. 21760/20 emessa
[...] Controparte_4
Pagina 8 di 9 dal Giudice di Pace di Napoli, nonché sull'appello incidentale proposto dall , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1
provvede:
1. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 5.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 9 di 9