Articolo 1547 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1546Articolo 1548
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1547. (( (Stato giuridico e organico). )) (( 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, e' complessivamente determinato in centosessantadue unita' ))
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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