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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 699/2022 promossa da:
.F. Parte_1 C.F._1
Avv. BANCHINI FRANCESCO C.F. BORGO GARIMBERTI 4 43100 C.F._2
PARMA
APPELLANTE contro
.F. CP_1 C.F._3
Avv. UBERTI EMANUELLA C.F. VIALE ANTONIO FRATTI 30/C 43121 C.F._4
PARMA
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 229/2022 emessa dal Tribunale di Parma,
Giudice, dr.ssa Ioffredi, depositata in Cancelleria in data 16.02.2022, notificata in data 18 marzo 2022
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al precetto, a lui notificato l'11.07.2020 da Parte_1 CP_1
sulla base della sentenza del Tribunale di Parma n. 1061/2019 che aveva condannato
[...]
pagina 1 di 9 il primo a rifondere all'intimante le spese di lite nella misura di euro 6.500,00 oltre accessori di legge. L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito azionato, stante le maggiori somme di cui sarebbe stato creditore nei confronti del CP_1
In particolare, precisava di essere creditore di dell'importo complessivo di € CP_1
12.615,00 , rimborso forfettario ex art. 15% ed oneri come per legge, oltre contributo unificato, in forza di altra sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna, la n. 3324/2019, passata in giudicato.
Si costituiva eccependo che la sentenza n. 3324/2019 non era passata in CP_1 giudicato, avendo formato oggetto di gravame innanzi alla Corte di Cassazione.
In data 26.10.2020, in vista della prima udienza, l'opponente depositava note di trattazione scritta, opponendo in compensazione altri crediti, riconosciuti da altre sentenze ed ordinanze passate in giudicato, che allegava, in particolare la sentenza 756/2004 della Corte d'appello di
Bologna passata in giudicato;
il provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 passato in giudicato;
la ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018 passata in giudicato;
la sentenza
3324/2019 non passata in giudicato.
All'udienza dell'11.11.2020, il Giudice dichiarava “che non si tenga conto delle note di trattazione scritta e suoi allegati depositati da parte opponente”; disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc. Nei termini concessi, la difesa del Pt_1
sollevava ipotesi di condotta temeraria da parte del nonchè “exceptio doli generalis”; CP_1
“richiamato integralmente l'atto di opposizione a precetto, le note di trattazione scritta del 26 ottobre
2020 ed i documenti in essa prodotti” (memoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc), insisteva sulla intervenuta compensazione dell'importo ad esso intimato con i crediti da lui stesso vantati in forza dei “provvedimenti … prodotti con le note di trattazione scritta”.
All'udienza del 04.11.2021 il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Parte_1
Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 4567/2020 (dr. Ioffredi), dato atto che il sig. solleva ad ogni effetto l'exceptio doli generalis e si riserva di agire in Parte_1 separato giudizio per il risarcimento del danno anche alla salute subito, dato atto che sulla base della sentenza 756/2004 della Corte d'appello di Bologna, passata in giudicato, della ordinanza del Tribunale di Parma definente il giudizio 6074/2012 passata in giudicato e dell'ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018
(RG 72/2013) del Tribunale di Parma, passata in giudicato, il sig. è creditore del della Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 somma complessiva imponibile di euro 10.762,77; dato altresì atto che il sig. è altresì creditore Pt_1 del sig. dell'ulteriore somma di euro 12.615,00 sulla base sentenza n. 3324/2019 del 25.11.2019 CP_1 non passata in giudicato: 1) Dichiarare la illegittimità e nullità del precetto in quanto notificato con abuso del diritto e del processo nonostante l'inesistenza di alcuna ragione creditoria giuridicamente proponibile del sig. ; 2) Dichiarare la compensazione fra la somma di euro 10.762,77, CP_1 portata dai richiamati provvedimenti, passati in giudicato, e l'importo di euro 9.909.48 dovuto dal sig. al sig. sulla base della sentenza 1961/2019 azionata con il precetto opposto e per l'effetto Pt_1 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto al sig. ; 3) Dichiarare tenuto e condannare il sig. CP_1 CP_1
al risarcimento dei danni ex art. 96. 1°, 2° e 3° co., c.p.c. 4) condannare il sig. al
[...] CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, anche in relazione agli artt. 88 e 92 c.p.c. In via istruttoria, il Signor chiede Parte_1 ammettersi, senza inversione di oneri probatori, prova per testi sul capitolo di prova dedotto nella 2^ memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., che qui di seguito si ripropone: - Vero che lo stato patologico del sig. è stato determinato dalle continue pretese del sig. di entrare forzatamente Parte_1 CP_1 nell'abitazione del sig. e dalle continue pretese di pagamenti non dovuti. Testi: dr. Pt_1 [...]
res.a Como;
dr. res. a Cernobbio;
dr. res.a Como”. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
L'opposto insisteva, invece, per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 229/2022, il Tribunale di Parma respingeva l'opposizione proposta dal dichiarava inammissibili perchè tardive le domande nuove, proposte per la prima Pt_1
volta in sede di precisazione delle conclusioni e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Affermava il primo giudice che “E' pacifica la circostanza che la sentenza n. 3324/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 25.11.2019 non è passata in giudicato. Conseguentemente, il credito opposto in compensazione non è certo. La compensazione, pertanto, non può operare”.
Avverso la sentenza proponeva gravame il quale così concludeva: “ogni Parte_1 contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 229/2022 emessa dal
Tribunale di Parma, dato atto: che la difesa del sig. ha prodotto nel giudizio di primo grado e Pt_1 che erano e sono inserite in quel fascicolo le sentenze 756/2004 della Corte d'appello di Bologna (doc.
A), il provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 (doc. B), la ordinanza rep. 589/18 del
pagina 3 di 9 3.3.2018 (doc. C) ed anche dalla sentenza 3324/2019; che il sig. per le ragioni sopra esposte, ha CP_1 agito esecutivamente nella consapevolezza di non avere alcun diritto di credito verso il sig. Pt_1 abusando del processo esecutivo;
che il sig. ha sollevato e ripropone l'exceptio doli generalis;
che Pt_1 il sig. ha pagato all'Avv.Emanuella Uberti, quale distrattaria, la somma di euro 7.054,85; Pt_1 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto: 1)
Dichiarare la compensazione del credito oggetto di precetto con quello del sig. portato: a) Parte_1 dalla sentenza 756/2004 della Corte d'appello di Bologna passata in giudicato (doc. A), b) dal provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 passata in giudicato (doc. B), c) dalla ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018 passata in giudicato (doc. C) e d) dalla sentenza 3324/2019 non passata in giudicato;
2) Dichiarare per l'effetto e per avere agito il sig. con dolo, la CP_1 inammissibilità, improponibilità, l'improcedibilità e illegittimità del precetto notificato dal sig. CP_1
3) dichiarare la inesigibilità del credito portato dal precetto e che nulla è dovuto al signor in CP_1 forza del titolo azionato;
4) condannare il sig. al pagamento di una somma a titolo di CP_1 risarcimento del danno ex art. 96, 3°co. c.p.c., pari o multipla delle spese e competenze del giudizio che verranno liquidate a favore del sig. 5) condannare il sig. al pagamento delle spese e Pt_1 CP_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge” e alla restituzione al sig. della somma di euro 7.054,85 pagata all'avv. Uberti Pt_1
quale distrattaria delle spese e competenze del primo grado.
Si costituiva in giudizio il quale così concludeva: “Voglia L'ECC.MA CORTE CP_1
D'APPELLO ADITA, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
DICHIARATA infondata l'istanza di compensazione spiegata dal e Parte_2
DICHIARATO esigibile, certo e liquido il credito vantato dal RIGETTARE Parte_3
IN TOTO IL PRESENTE APPELLO e per l'effetto CONFERMARE LA SENTENZA N. 229/2022
IN OGNI SUA PARTE. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento (oltre gli accessori di legge ed ogni spesa conseguente) a carico di residente in [...]
Rossi n. 2 a Parma (CF: ) che si chiede sin da ora DISTRARSI C.F._1
DIRETTAMENTE in favore del legale antistatario come sopra. Sentenza immediatamente esecutiva”.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'1.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta, anche sulla scia dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata dall'appellato.
La specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale;
ed è invito ricorrente al giudicante, da parte dei giudici di legittimità, di “badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto” (Cass. Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535).
La Cassazione ha avuto più volte modo di ribadire (ex multis Cass 13993/2020) che gli articoli
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Tale insegnamento è peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 6 CEDU, in forza del quale gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950". (Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c.
Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa
2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05;
Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 05.05.2017 n. 10916; Cass. SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, cit.; Cass.
Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535, cit.).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può dunque sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del pagina 5 di 9 gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass Civ.2020/23781 che richiama Cass. 12 febbraio 2016, n.
2814).
*
Lamenta l'appellante-opponente l'erroneità della sentenza impugnata “sia allorquando ha affermato che solo in sede di precisazione delle conclusioni, il sig. avrebbe “per la prima volta ... Pt_1 opposto in compensazione altri crediti, riconosciute da altre sentenze ed ordinanze passate in giudicato”, sia allorquando ha affermato che non essendo passata in giudicato la sentenza 3324/2019 della Corte d'appello di Bologna, il controcredito del sig. non sarebbe opponibile in Pt_1 compensazione, sia allorquando non ha minimamente affrontato l'exceptio doli” (pg 10-11 appello).
Insiste sulla circostanza che i provvedimenti portati in compensazione erano stati acquisiti nel fascicolo della causa di opposizione per il solo fatto che erano stati prodotti in allegato alle note di trattazione scritta del 26 ottobre 2020 e di essi vi era espresso richiamo nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc.
L'assunto non è condivisibile.
Alla prima udienza dell'11.11.2020, le note di trattazione scritta e la produzione allegata sono state ritenute irrituali dal giudice di prime cure il quale ha espressamente dichiarato “che non si tenga conto delle note di trattazione scritta e suoi allegati depositati da parte opponente”; né sono mai state accettate in contraddittorio, avendo la difesa eccepito l'irritualità e la irregolarità CP_1 di detto deposito sia in udienza che nelle difese successive.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, parte opponente si è limitata a “richiamare” quelle “note di trattazione scritta del 26 ottobre 2020 ed i documenti in essa prodotti” (memoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc), che non risultavano tuttavia essere stati acquisiti in giudizio stante il “non si tenga conto” di tali produzioni. Non era dunque sufficiente insistere sulla intervenuta compensazione dell'importo intimato con i crediti vantati in forza dei “provvedimenti … prodotti con le note di trattazione scritta” e l'opponente non ha provveduto a ritualmente depositarli nel termine di cui all'art. 183 co 6 n. 2 cpc.
Nè tali produzioni possono fare ingresso nel Giudizio di secondo grado stante il divieto di cui all'art. 345 cpc.
Fondato è poi il rigetto della domandata compensazione, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza n. 3324/2019 di questa Corte d'Appello.
pagina 6 di 9 La compensazione non opera se i controcrediti non siano certi, liquidi ed esigibili;
in mancanza dei requisiti legittimanti l'operatività dell'istituto, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur.
La finalità estintiva e satisfattoria dell'istituto della compensazione non potrebbe, altrimenti, raggiungersi nel caso in cui residui la possibilità di contestare in un momento successivo l'obbligazione fatta valere dall'eccipiente (ex pluris Cass.nn. 620/1970, 6820/2002, 25272/2010,
8338/2011, 16844/2012). Diversamente, la determinazione dell'ammontare del credito opposto (id est la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria e verrebbe connotata da gravi profili di incertezza.
L'onere di provare il titolo costitutivo alla base del controcredito incombe, pertanto, sulla parte che ha formulato l'eccezione di compensazione.
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU, sentenza 15.11.2016 n. 23225) hanno convalidato tale orientamento tradizionale non ammettendo l'eccezione di compensazione qualora il controcredito risulti contestato nell'an ed hanno, tra l'altro, affermato che (A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
… (C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale;
(D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo".
pagina 7 di 9 Sulla scia delle Sezioni Unite, anche la giurisprudenza più recente, la quale ha confermato, in modo del tutto condiviso da questa Corte, che il giudice non può pronunciare la compensazione se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. sez. VI, 28.09.2021, n.
26285). Da ultimo: "La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile
(come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)" (Cass. Sez. I, 3.11.2023 n. 30677).
Quanto alla sollevata “exceptio doli generalis”, l'infondatezza della stessa è ravvisabile nella presenza del titolo esecutivo azionato dal il quale aveva dunque il diritto di procedere CP_1 esecutivamente per la soddisfazione del credito.
Nessuna prova è stata poi fornita sull'effettivo danno alla salute lamentato dal e, Pt_1
comunque, sul nesso causale tra i malesseri lamentati e i giudizi che lo hanno visto contrapposto a . CP_1
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il precetto notificato ad istanza di Parte_1 CP_1
in forza della sentenza n. 1061/2019 resa dal Tribunale di Parma.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia, che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia, della difficoltà della stessa e tenuto conto dell'attività svolta. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a pagina 8 di 9 titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello e, a conferma la sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Condanna l'opponente-appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato- opposto che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 10.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 699/2022 promossa da:
.F. Parte_1 C.F._1
Avv. BANCHINI FRANCESCO C.F. BORGO GARIMBERTI 4 43100 C.F._2
PARMA
APPELLANTE contro
.F. CP_1 C.F._3
Avv. UBERTI EMANUELLA C.F. VIALE ANTONIO FRATTI 30/C 43121 C.F._4
PARMA
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 229/2022 emessa dal Tribunale di Parma,
Giudice, dr.ssa Ioffredi, depositata in Cancelleria in data 16.02.2022, notificata in data 18 marzo 2022
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al precetto, a lui notificato l'11.07.2020 da Parte_1 CP_1
sulla base della sentenza del Tribunale di Parma n. 1061/2019 che aveva condannato
[...]
pagina 1 di 9 il primo a rifondere all'intimante le spese di lite nella misura di euro 6.500,00 oltre accessori di legge. L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito azionato, stante le maggiori somme di cui sarebbe stato creditore nei confronti del CP_1
In particolare, precisava di essere creditore di dell'importo complessivo di € CP_1
12.615,00 , rimborso forfettario ex art. 15% ed oneri come per legge, oltre contributo unificato, in forza di altra sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna, la n. 3324/2019, passata in giudicato.
Si costituiva eccependo che la sentenza n. 3324/2019 non era passata in CP_1 giudicato, avendo formato oggetto di gravame innanzi alla Corte di Cassazione.
In data 26.10.2020, in vista della prima udienza, l'opponente depositava note di trattazione scritta, opponendo in compensazione altri crediti, riconosciuti da altre sentenze ed ordinanze passate in giudicato, che allegava, in particolare la sentenza 756/2004 della Corte d'appello di
Bologna passata in giudicato;
il provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 passato in giudicato;
la ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018 passata in giudicato;
la sentenza
3324/2019 non passata in giudicato.
All'udienza dell'11.11.2020, il Giudice dichiarava “che non si tenga conto delle note di trattazione scritta e suoi allegati depositati da parte opponente”; disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc. Nei termini concessi, la difesa del Pt_1
sollevava ipotesi di condotta temeraria da parte del nonchè “exceptio doli generalis”; CP_1
“richiamato integralmente l'atto di opposizione a precetto, le note di trattazione scritta del 26 ottobre
2020 ed i documenti in essa prodotti” (memoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc), insisteva sulla intervenuta compensazione dell'importo ad esso intimato con i crediti da lui stesso vantati in forza dei “provvedimenti … prodotti con le note di trattazione scritta”.
All'udienza del 04.11.2021 il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Parte_1
Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 4567/2020 (dr. Ioffredi), dato atto che il sig. solleva ad ogni effetto l'exceptio doli generalis e si riserva di agire in Parte_1 separato giudizio per il risarcimento del danno anche alla salute subito, dato atto che sulla base della sentenza 756/2004 della Corte d'appello di Bologna, passata in giudicato, della ordinanza del Tribunale di Parma definente il giudizio 6074/2012 passata in giudicato e dell'ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018
(RG 72/2013) del Tribunale di Parma, passata in giudicato, il sig. è creditore del della Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 somma complessiva imponibile di euro 10.762,77; dato altresì atto che il sig. è altresì creditore Pt_1 del sig. dell'ulteriore somma di euro 12.615,00 sulla base sentenza n. 3324/2019 del 25.11.2019 CP_1 non passata in giudicato: 1) Dichiarare la illegittimità e nullità del precetto in quanto notificato con abuso del diritto e del processo nonostante l'inesistenza di alcuna ragione creditoria giuridicamente proponibile del sig. ; 2) Dichiarare la compensazione fra la somma di euro 10.762,77, CP_1 portata dai richiamati provvedimenti, passati in giudicato, e l'importo di euro 9.909.48 dovuto dal sig. al sig. sulla base della sentenza 1961/2019 azionata con il precetto opposto e per l'effetto Pt_1 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto al sig. ; 3) Dichiarare tenuto e condannare il sig. CP_1 CP_1
al risarcimento dei danni ex art. 96. 1°, 2° e 3° co., c.p.c. 4) condannare il sig. al
[...] CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, anche in relazione agli artt. 88 e 92 c.p.c. In via istruttoria, il Signor chiede Parte_1 ammettersi, senza inversione di oneri probatori, prova per testi sul capitolo di prova dedotto nella 2^ memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., che qui di seguito si ripropone: - Vero che lo stato patologico del sig. è stato determinato dalle continue pretese del sig. di entrare forzatamente Parte_1 CP_1 nell'abitazione del sig. e dalle continue pretese di pagamenti non dovuti. Testi: dr. Pt_1 [...]
res.a Como;
dr. res. a Cernobbio;
dr. res.a Como”. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
L'opposto insisteva, invece, per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 229/2022, il Tribunale di Parma respingeva l'opposizione proposta dal dichiarava inammissibili perchè tardive le domande nuove, proposte per la prima Pt_1
volta in sede di precisazione delle conclusioni e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Affermava il primo giudice che “E' pacifica la circostanza che la sentenza n. 3324/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 25.11.2019 non è passata in giudicato. Conseguentemente, il credito opposto in compensazione non è certo. La compensazione, pertanto, non può operare”.
Avverso la sentenza proponeva gravame il quale così concludeva: “ogni Parte_1 contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 229/2022 emessa dal
Tribunale di Parma, dato atto: che la difesa del sig. ha prodotto nel giudizio di primo grado e Pt_1 che erano e sono inserite in quel fascicolo le sentenze 756/2004 della Corte d'appello di Bologna (doc.
A), il provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 (doc. B), la ordinanza rep. 589/18 del
pagina 3 di 9 3.3.2018 (doc. C) ed anche dalla sentenza 3324/2019; che il sig. per le ragioni sopra esposte, ha CP_1 agito esecutivamente nella consapevolezza di non avere alcun diritto di credito verso il sig. Pt_1 abusando del processo esecutivo;
che il sig. ha sollevato e ripropone l'exceptio doli generalis;
che Pt_1 il sig. ha pagato all'Avv.Emanuella Uberti, quale distrattaria, la somma di euro 7.054,85; Pt_1 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto: 1)
Dichiarare la compensazione del credito oggetto di precetto con quello del sig. portato: a) Parte_1 dalla sentenza 756/2004 della Corte d'appello di Bologna passata in giudicato (doc. A), b) dal provvedimento reso a definizione del giudizio 6074/2012 passata in giudicato (doc. B), c) dalla ordinanza rep. 589/18 del 3.3.2018 passata in giudicato (doc. C) e d) dalla sentenza 3324/2019 non passata in giudicato;
2) Dichiarare per l'effetto e per avere agito il sig. con dolo, la CP_1 inammissibilità, improponibilità, l'improcedibilità e illegittimità del precetto notificato dal sig. CP_1
3) dichiarare la inesigibilità del credito portato dal precetto e che nulla è dovuto al signor in CP_1 forza del titolo azionato;
4) condannare il sig. al pagamento di una somma a titolo di CP_1 risarcimento del danno ex art. 96, 3°co. c.p.c., pari o multipla delle spese e competenze del giudizio che verranno liquidate a favore del sig. 5) condannare il sig. al pagamento delle spese e Pt_1 CP_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge” e alla restituzione al sig. della somma di euro 7.054,85 pagata all'avv. Uberti Pt_1
quale distrattaria delle spese e competenze del primo grado.
Si costituiva in giudizio il quale così concludeva: “Voglia L'ECC.MA CORTE CP_1
D'APPELLO ADITA, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
DICHIARATA infondata l'istanza di compensazione spiegata dal e Parte_2
DICHIARATO esigibile, certo e liquido il credito vantato dal RIGETTARE Parte_3
IN TOTO IL PRESENTE APPELLO e per l'effetto CONFERMARE LA SENTENZA N. 229/2022
IN OGNI SUA PARTE. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento (oltre gli accessori di legge ed ogni spesa conseguente) a carico di residente in [...]
Rossi n. 2 a Parma (CF: ) che si chiede sin da ora DISTRARSI C.F._1
DIRETTAMENTE in favore del legale antistatario come sopra. Sentenza immediatamente esecutiva”.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'1.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta, anche sulla scia dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata dall'appellato.
La specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale;
ed è invito ricorrente al giudicante, da parte dei giudici di legittimità, di “badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto” (Cass. Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535).
La Cassazione ha avuto più volte modo di ribadire (ex multis Cass 13993/2020) che gli articoli
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Tale insegnamento è peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 6 CEDU, in forza del quale gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950". (Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c.
Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa
2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05;
Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 05.05.2017 n. 10916; Cass. SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, cit.; Cass.
Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535, cit.).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può dunque sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del pagina 5 di 9 gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass Civ.2020/23781 che richiama Cass. 12 febbraio 2016, n.
2814).
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Lamenta l'appellante-opponente l'erroneità della sentenza impugnata “sia allorquando ha affermato che solo in sede di precisazione delle conclusioni, il sig. avrebbe “per la prima volta ... Pt_1 opposto in compensazione altri crediti, riconosciute da altre sentenze ed ordinanze passate in giudicato”, sia allorquando ha affermato che non essendo passata in giudicato la sentenza 3324/2019 della Corte d'appello di Bologna, il controcredito del sig. non sarebbe opponibile in Pt_1 compensazione, sia allorquando non ha minimamente affrontato l'exceptio doli” (pg 10-11 appello).
Insiste sulla circostanza che i provvedimenti portati in compensazione erano stati acquisiti nel fascicolo della causa di opposizione per il solo fatto che erano stati prodotti in allegato alle note di trattazione scritta del 26 ottobre 2020 e di essi vi era espresso richiamo nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc.
L'assunto non è condivisibile.
Alla prima udienza dell'11.11.2020, le note di trattazione scritta e la produzione allegata sono state ritenute irrituali dal giudice di prime cure il quale ha espressamente dichiarato “che non si tenga conto delle note di trattazione scritta e suoi allegati depositati da parte opponente”; né sono mai state accettate in contraddittorio, avendo la difesa eccepito l'irritualità e la irregolarità CP_1 di detto deposito sia in udienza che nelle difese successive.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, parte opponente si è limitata a “richiamare” quelle “note di trattazione scritta del 26 ottobre 2020 ed i documenti in essa prodotti” (memoria n. 2 ex art. 183 co.6 cpc), che non risultavano tuttavia essere stati acquisiti in giudizio stante il “non si tenga conto” di tali produzioni. Non era dunque sufficiente insistere sulla intervenuta compensazione dell'importo intimato con i crediti vantati in forza dei “provvedimenti … prodotti con le note di trattazione scritta” e l'opponente non ha provveduto a ritualmente depositarli nel termine di cui all'art. 183 co 6 n. 2 cpc.
Nè tali produzioni possono fare ingresso nel Giudizio di secondo grado stante il divieto di cui all'art. 345 cpc.
Fondato è poi il rigetto della domandata compensazione, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza n. 3324/2019 di questa Corte d'Appello.
pagina 6 di 9 La compensazione non opera se i controcrediti non siano certi, liquidi ed esigibili;
in mancanza dei requisiti legittimanti l'operatività dell'istituto, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur.
La finalità estintiva e satisfattoria dell'istituto della compensazione non potrebbe, altrimenti, raggiungersi nel caso in cui residui la possibilità di contestare in un momento successivo l'obbligazione fatta valere dall'eccipiente (ex pluris Cass.nn. 620/1970, 6820/2002, 25272/2010,
8338/2011, 16844/2012). Diversamente, la determinazione dell'ammontare del credito opposto (id est la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria e verrebbe connotata da gravi profili di incertezza.
L'onere di provare il titolo costitutivo alla base del controcredito incombe, pertanto, sulla parte che ha formulato l'eccezione di compensazione.
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU, sentenza 15.11.2016 n. 23225) hanno convalidato tale orientamento tradizionale non ammettendo l'eccezione di compensazione qualora il controcredito risulti contestato nell'an ed hanno, tra l'altro, affermato che (A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
… (C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale;
(D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo".
pagina 7 di 9 Sulla scia delle Sezioni Unite, anche la giurisprudenza più recente, la quale ha confermato, in modo del tutto condiviso da questa Corte, che il giudice non può pronunciare la compensazione se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. sez. VI, 28.09.2021, n.
26285). Da ultimo: "La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile
(come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)" (Cass. Sez. I, 3.11.2023 n. 30677).
Quanto alla sollevata “exceptio doli generalis”, l'infondatezza della stessa è ravvisabile nella presenza del titolo esecutivo azionato dal il quale aveva dunque il diritto di procedere CP_1 esecutivamente per la soddisfazione del credito.
Nessuna prova è stata poi fornita sull'effettivo danno alla salute lamentato dal e, Pt_1
comunque, sul nesso causale tra i malesseri lamentati e i giudizi che lo hanno visto contrapposto a . CP_1
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il precetto notificato ad istanza di Parte_1 CP_1
in forza della sentenza n. 1061/2019 resa dal Tribunale di Parma.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia, che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia, della difficoltà della stessa e tenuto conto dell'attività svolta. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a pagina 8 di 9 titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello e, a conferma la sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Condanna l'opponente-appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato- opposto che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 10.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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