Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 143/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. PATARNELLO ANDREA Pt_1
APPELLANTE
contro
: rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIOSA CATERINA e CP_1
dall'Avv. GIANNINI GIULIA
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza definitiva del 12.10.2023, il Tribunale del lavoro di Bari:
a) accoglieva la domanda proposta da con ricorso del 30.11.2020, Parte_2
intesa ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'indebito di € 34.214,88, rivendicato dall' a titolo di prestazioni di indennità di mobilità erogata per il Pt_1
b) condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale pronuncia, con ricorso del 7.3.2024, proponeva appello l' Pt_1
chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda formulata in prime cure.
Il resisteva e concludeva per il rigetto dell'impugnazione. Pt_2
La sentenza qui gravata, dopo aver rilevato che - in presenza di una prestazione di natura non pensionistica - deve trovare applicazione, nella specie, l'ordinaria disciplina disposta dall'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo – statuizione non censurata da alcuna delle parti in lite – per il resto, si basa essenzialmente sul rilievo che l' non avrebbe provato “l'insussistenza della causa giustificativa del Pt_1
pagamento ritenuto indebito”.
Tanto premesso va qui considerata e ribadita, innanzitutto, la natura non pensionistica dell'indebito in contestazione e, quindi, l'inapplicabilità della disciplina speciale dettata dall'art. 52 l. n. 88 del 1989 – abrogativo per incompatibilità dell'art. 80 r.d.l. 1422/24 – che ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, potendosi far luogo alla ripetizione soltanto in caso di mala fede dell'assistito, nonché dall'art. 13 l. 412/91, che ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti a mò di correttivi, precisamente, la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo, la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato e l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
Questa normativa dedicata alle pensioni è di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive.
Cass. 19908/04: “… questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52
2 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v.
Cass. 13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n. 6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass.
7.3.2003, n. 3488). La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema”.
Nello stesso senso, cfr. Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 l. 1088/70 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi.
Pertanto, alle altre prestazioni e, in particolare, ai trattamenti temporanei Pt_1
della gestione di cui all'art. 24 l. 88/89, si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito, che riconosce invariabilmente il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato (con le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi;
dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede.
Ciò chiarito, è fondata la doglianza dell' avverso il passaggio CP_2
motivazionale che finisce per addossare sull' l'onere di provare la dazione Pt_1
indebita.
Ed infatti, in primo luogo vi è il criterio enunciato da Cass., sez. un., 18046/10 – poi condiviso dalla giurisprudenza dominante (in termini v. anche Cass. n.
2739/2016 e Cass. n. 1228/2011) – il quale vuole che, nel giudizio instaurato come attore dall'accipiens per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
3 Tanto premesso, va pure rilevato che, a ben vedere, esaminando con attenzione il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado del la sua contestazione Pt_2
originaria dell'addebito contestatogli si fondava esclusivamente:
-sull'insufficiente motivazione del provvedimento dell' (violazione dell'art. 3 L. Pt_1
241/1990);
-sulla buona fede di esso ricorrente, stigmatizzando all'uopo il fatto che l' “a Pt_1
distanza di ben 10 anni e solo dopo la revisione della pratica ha scoperto di avere erroneamente riconosciuto il diritto…”, laddove “….l'errore commesso dal funzionario non può ricadere sul beneficiario che in buona fede ha continuato Pt_1
a percepire la prestazione riconosciutagli”:
- sull'assenza di dolo e sulla violazione del principio di tempestività, per cui, come si vede, sintomaticamente, lo stesso attore nulla aveva obiettato circa il fondamento nel merito della pretesa restitutoria dell (che si basava sul rilievo che l'impresa Pt_1
datrice di lavoro – dell'epoca – risultava inquadrata nel settore edilizia implicante al massimo l'accesso al – diverso – trattamento speciale ex artt. 11 commi 2 e 3 L.
223/1991, e 3 comma 3 L. 451/1994, ovvero alla cd disoccupazione speciale, ricorrendo tra l'altro determinati presupposti anche di anzianità, e non certo all'indennità di mobilità per cui è causa).
Per cui egli stesso non aveva affatto contestato la non debenza dell'indennità di mobilità erroneamente corrispostagli, sebbene poi, solo nel corso del giudizio di primo grado – e nel presente giudizio – abbia obiettato che la Parte_3
(ex società datrice) “operava in due settori, quello dell'edilizia, per cui non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di mobilità in caso di licenziamento collettivo, e quello della carpenteria metallica, per cui è concessa l'indennità di mobilità in caso di licenziamento collettivo…. e che l avrebbe dovuto fornire la prova Pt_1
dell'inserimento lavorativo del dipendente presso il settore edilizio, con la produzione di un documento da cui poter evincere tale circostanza…” (v. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in appello); il tutto senza mai allegare né tanto meno provare – l'onere della prova come visto sopra era interamente a suo carico –
4 l'espletamento di mansioni lavorative presso il (non meglio precisato) settore della carpenteria metallica.
Senza contare che, come pure giustamente obiettato dall' , lo stesso - sia Pt_1 Pt_2
nel ricorso introduttivo di primo grado che nella comparsa di risposta in appello - ha altresì ammesso di avere, durante il periodo oggetto di causa, “lavorato per alcuni brevi periodi con contratto a tempo determinato...”, il che rappresenterebbe un ulteriore fattore ostativo alla regolare percezione della prestazione in esame.
Per completezza si rammenta, infine (v. Cass. n. 20604/2014), che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, qui richiamate dall'appellante (tra l'altro in modo generico e solo in primo grado) o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, CP_2
in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato.
L'appello va dunque accolto come da dispositivo e la domanda dev'essere integralmente disattesa, ma le spese del doppio grado possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 7.3.2024 avverso la Pt_1
sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 12.10.2023 nei confronti di così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma Parte_2
5 dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado dal dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese del doppio grado. Pt_2 Pt_1
Così deciso in Bari il 20/02/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
6