Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2024, n. 29442
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Sentenza 14 novembre 2024

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003, per violazione dell'art. 76 Cost., nella parte in cui subordina l'applicazione della disciplina cd. PEX (Participation exemption) all'iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (ovvero, per le partecipazioni già detenute, sin dal secondo esercizio precedente all'entrata in vigore dello stesso d.lgs.), risultando tale prescrizione attuativa dei principi e dei criteri direttivi espressi dalla legge delega n. 80 del 2003, interpretata anche alla luce dei lavori preparatori, con riferimento alla necessaria stabilità della stessa partecipazione.

In materia di plusvalenze esenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 ss. c.c. e che, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso della partecipazione (ovvero, per le partecipazioni già detenute, nel secondo esercizio precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 344 del 2003), hanno iscritto la partecipazione nello stato patrimoniale tra l'attivo circolante, il requisito, concorrente ed indispensabile, della diversa classificazione come immobilizzazione finanziaria, richiesto dall'art. 87, comma 1, lett. b), t.u.i.r., novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003, non può essere aliunde ricavato, al fine di godere del regime pex, da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali ad esempio annotazioni inserite nei conti d'ordine o menzionate nella nota integrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2024, n. 29442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29442
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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