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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 213/2024 R.G.; promossa da:
(C.F./P.I. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Mauro Contin del Foro di Vicenza;
-parte attrice/opponente-
contro
:
(C.F./P.I. ), con il patrocinio degli avv. Monica CP_1 P.IVA_2
Arcelloni e Marco Antonio Pelligra del Foro di Milano;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 3.04.2025, quanto all'attrice/opponente come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., quanto alla convenuta/opposta come da note autorizzate, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem; alla stessa udienza il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato via p.e.c. il 20.12.2023 e depositato il 22.12.2023 con cui
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2826/2023 (n. 6800/2023 R.G.) emesso il 10.11.2023 e notificato in pari data per la sorte capitale di € 62.675,91 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, tutte risalenti al 2023;
Osservato che l'opponente, nel riconoscere il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta sino a giugno 2023, ha contestato integralmente la debenza dell'importo intimatole, a tale fine eccependo: - di avere corrisposto il 20.10.2023 e quindi anteriormente alla notifica del titolo attualmente opposto la somma di € 53.290,80 a saldo di alcune delle fatture a questo sottese;
- quanto al residuo ammontare di €
9.308,64, l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. in ragione dei ritardi rispetto ai termini (da intendersi quali essenziali) convenuti e dei parziali inadempimenti da parte della fornitrice nella consegna della merce (per lo più derrate alimentari), quantificando in complessivi € 8.712,00 il relativo danno da sé subito, da sommare all'importo di €
596,64 in relazione al quale l'opposta aveva promesso invano di emettere una nota di accredito;
Preso atto che l'opponente ha pertanto chiesto, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo attualmente sub iudice, condannare di contro l'opposta a corrisponderle l'importo di €
8.712,00 e disporre le eventuali compensazioni tra le reciproche pretese creditorie, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 16.05.2024, con cui l'opposta ha
2 contestato puntualmente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, rigettare la spiegata opposizione ovvero condannare l'opponente a corrisponderle la somma rimanente di € 10.082,55 oltre interessi e con vittoria di spese processuali;
Osservato che l'opposta, nel dare atto dell'intervenuto pagamento medio tempore di
53.290,80, ha quantificato in € 10.082,55 il residuo capitale dovuto, a tale fine deducendo l'infondatezza dell'inadempimento a sé imputato in citazione stante la genericità degli addebiti mossi e la carenza di allegazione e prova del nesso causale;
§.III. Dato atto che la causa, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in ragione della natura di pronta soluzione del giudizio, è stata istruita in via esclusivamente documentale (cfr. il verbale dell'udienza tenutasi l'8.10.2024 e l'ordinanza emessa in pari data) ed è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 3.04.2025 allorché è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nuova formulazione;
§.IV. Richiamata, nel merito ed in linea generale, la tesi dottrinale e giurisprudenziale a mente della quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per avere chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., in tale senso, per tutte, Cass. civ., n. 12765/2007);
3 Ribadito, altresì, il fondamentale orientamento enucleato dalla Cassazione a Sezioni
Unite con l'arresto 30.10.2001, n. 13533, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dovere fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”;
Considerato, sempre nel merito e venendo al caso che attualmente ci occupa, che l'opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, attualmente impugnato, sulla scorta di fatture e di documenti di trasporto (quest'ultimi sottoscritto per lo più dal solo vettore) risalenti al 2023, inerenti forniture di prodotti la cui effettiva consegna non è stata contestata (come pure non sono stati contestati specificamente i prezzi applicati ed ivi esposti), mentre l'opponente ha eccepito unicamente la propria pretesa riconvenzionale di € 8.712,00 per il pregiudizio patrimoniale da sé patito e consistente essenzialmente nella differenza di prezzo per essersi dovuta approvvigionare di merce da altri fornitori a causa dei lamentati ritardi nella consegna e non conformità dei prodotti;
Ritenuto che le censure in punto tardività delle consegne della merce e non conformità di quest'ultima non siano sufficientemente provate, ma scontino l'eccessiva genericità delle stesse, non essendo evincibile dalla documentazione in atti una inequivoca riferibilità alle singole forniture sottese al monitorio;
4 Invero, il rapporto prodotto sub doc. 8 attoreo, comunque di provenienza unilaterale dall'opponente e tempestivamente contestato dall'opposta, non è riconducibile con certezza a specifiche fatture contestate, mentre la fattura emessa dall'opponente per addebito penalità di cui al doc. 10 attoreo, anch'essa specificamente contestata in comparsa costitutiva dall'opposta, sconta la natura unilaterale della stessa che ne determina l'inidoneità probatoria;
parimenti i docc. 4 e 9 attorei non consentono una chiara riferibilità alle singole forniture in contestazione;
dall'unitaria ponderazione del compendio probatorio, peraltro, non emerge alcuna previsione circa la natura essenziale dei termini di consegna, tanto più a fronte della ribadita genericità della sollevata eccezione in punto ritardi, non rapportati alle singole forniture di cui alle fatture in esame;
da ultimo, difetta una qualsivoglia prova del nesso causale tra il ritardo ed il maggiore esborso sostenuto per l'approvvigionamento della merce da altri fornitori;
Ritenuto in conclusione che – a fronte dell'estrema apoditticità, oltre che in considerazione dell'eccessiva genericità ex art. 115 c.p.c. delle contestazioni formulate dall'opponente in punto ritardi/vizi e tenuto conto, comunque della circostanza pacifica consistente nella corresponsione dell'importo di € 53.290,80 prima della notifica del decreto ingiuntivo – sia stata appurata con un elevato grado di certezza la fondatezza sia nell'an sia nel quantum (ovviamente ridotto in ragione del pagamento intervenuto e quindi pari ad € 9.308,64 in linea capitale) della pretesa dell'opposta, mentre l'opponente non ha viceversa adeguatamente attestato l'esistenza di alcun valido fatto estintivo, modificativo o impeditivo in relazione a tale minore importo;
ne discende che, alla luce dei generali principi in materia di riparto dell'onere della prova, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta la somma capitale di € 9.308,64, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
5 §.V. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, alla luce sia del minore valore del decisum, sia di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 26.000,00, valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisoria), seguano la soccombenza dell'opponente, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2826/2023 del 10.11.2023;
- condanna l'opponente a corrispondere in favore dell'opposta la somma capitale di €
9.308,64, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 9.04.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 213/2024 R.G.; promossa da:
(C.F./P.I. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Mauro Contin del Foro di Vicenza;
-parte attrice/opponente-
contro
:
(C.F./P.I. ), con il patrocinio degli avv. Monica CP_1 P.IVA_2
Arcelloni e Marco Antonio Pelligra del Foro di Milano;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 3.04.2025, quanto all'attrice/opponente come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., quanto alla convenuta/opposta come da note autorizzate, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem; alla stessa udienza il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato via p.e.c. il 20.12.2023 e depositato il 22.12.2023 con cui
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2826/2023 (n. 6800/2023 R.G.) emesso il 10.11.2023 e notificato in pari data per la sorte capitale di € 62.675,91 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, tutte risalenti al 2023;
Osservato che l'opponente, nel riconoscere il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta sino a giugno 2023, ha contestato integralmente la debenza dell'importo intimatole, a tale fine eccependo: - di avere corrisposto il 20.10.2023 e quindi anteriormente alla notifica del titolo attualmente opposto la somma di € 53.290,80 a saldo di alcune delle fatture a questo sottese;
- quanto al residuo ammontare di €
9.308,64, l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. in ragione dei ritardi rispetto ai termini (da intendersi quali essenziali) convenuti e dei parziali inadempimenti da parte della fornitrice nella consegna della merce (per lo più derrate alimentari), quantificando in complessivi € 8.712,00 il relativo danno da sé subito, da sommare all'importo di €
596,64 in relazione al quale l'opposta aveva promesso invano di emettere una nota di accredito;
Preso atto che l'opponente ha pertanto chiesto, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo attualmente sub iudice, condannare di contro l'opposta a corrisponderle l'importo di €
8.712,00 e disporre le eventuali compensazioni tra le reciproche pretese creditorie, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 16.05.2024, con cui l'opposta ha
2 contestato puntualmente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto, rigettare la spiegata opposizione ovvero condannare l'opponente a corrisponderle la somma rimanente di € 10.082,55 oltre interessi e con vittoria di spese processuali;
Osservato che l'opposta, nel dare atto dell'intervenuto pagamento medio tempore di
53.290,80, ha quantificato in € 10.082,55 il residuo capitale dovuto, a tale fine deducendo l'infondatezza dell'inadempimento a sé imputato in citazione stante la genericità degli addebiti mossi e la carenza di allegazione e prova del nesso causale;
§.III. Dato atto che la causa, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in ragione della natura di pronta soluzione del giudizio, è stata istruita in via esclusivamente documentale (cfr. il verbale dell'udienza tenutasi l'8.10.2024 e l'ordinanza emessa in pari data) ed è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 3.04.2025 allorché è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nuova formulazione;
§.IV. Richiamata, nel merito ed in linea generale, la tesi dottrinale e giurisprudenziale a mente della quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per avere chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., in tale senso, per tutte, Cass. civ., n. 12765/2007);
3 Ribadito, altresì, il fondamentale orientamento enucleato dalla Cassazione a Sezioni
Unite con l'arresto 30.10.2001, n. 13533, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dovere fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”;
Considerato, sempre nel merito e venendo al caso che attualmente ci occupa, che l'opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, attualmente impugnato, sulla scorta di fatture e di documenti di trasporto (quest'ultimi sottoscritto per lo più dal solo vettore) risalenti al 2023, inerenti forniture di prodotti la cui effettiva consegna non è stata contestata (come pure non sono stati contestati specificamente i prezzi applicati ed ivi esposti), mentre l'opponente ha eccepito unicamente la propria pretesa riconvenzionale di € 8.712,00 per il pregiudizio patrimoniale da sé patito e consistente essenzialmente nella differenza di prezzo per essersi dovuta approvvigionare di merce da altri fornitori a causa dei lamentati ritardi nella consegna e non conformità dei prodotti;
Ritenuto che le censure in punto tardività delle consegne della merce e non conformità di quest'ultima non siano sufficientemente provate, ma scontino l'eccessiva genericità delle stesse, non essendo evincibile dalla documentazione in atti una inequivoca riferibilità alle singole forniture sottese al monitorio;
4 Invero, il rapporto prodotto sub doc. 8 attoreo, comunque di provenienza unilaterale dall'opponente e tempestivamente contestato dall'opposta, non è riconducibile con certezza a specifiche fatture contestate, mentre la fattura emessa dall'opponente per addebito penalità di cui al doc. 10 attoreo, anch'essa specificamente contestata in comparsa costitutiva dall'opposta, sconta la natura unilaterale della stessa che ne determina l'inidoneità probatoria;
parimenti i docc. 4 e 9 attorei non consentono una chiara riferibilità alle singole forniture in contestazione;
dall'unitaria ponderazione del compendio probatorio, peraltro, non emerge alcuna previsione circa la natura essenziale dei termini di consegna, tanto più a fronte della ribadita genericità della sollevata eccezione in punto ritardi, non rapportati alle singole forniture di cui alle fatture in esame;
da ultimo, difetta una qualsivoglia prova del nesso causale tra il ritardo ed il maggiore esborso sostenuto per l'approvvigionamento della merce da altri fornitori;
Ritenuto in conclusione che – a fronte dell'estrema apoditticità, oltre che in considerazione dell'eccessiva genericità ex art. 115 c.p.c. delle contestazioni formulate dall'opponente in punto ritardi/vizi e tenuto conto, comunque della circostanza pacifica consistente nella corresponsione dell'importo di € 53.290,80 prima della notifica del decreto ingiuntivo – sia stata appurata con un elevato grado di certezza la fondatezza sia nell'an sia nel quantum (ovviamente ridotto in ragione del pagamento intervenuto e quindi pari ad € 9.308,64 in linea capitale) della pretesa dell'opposta, mentre l'opponente non ha viceversa adeguatamente attestato l'esistenza di alcun valido fatto estintivo, modificativo o impeditivo in relazione a tale minore importo;
ne discende che, alla luce dei generali principi in materia di riparto dell'onere della prova, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta la somma capitale di € 9.308,64, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
5 §.V. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, alla luce sia del minore valore del decisum, sia di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 26.000,00, valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisoria), seguano la soccombenza dell'opponente, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2826/2023 del 10.11.2023;
- condanna l'opponente a corrispondere in favore dell'opposta la somma capitale di €
9.308,64, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 9.04.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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