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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.2179/2024 R.G.
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Letto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presentato nell'interesse di , difesa dagli avv.ti LUCCIO ROSARIO e Parte_1
GRAZIOLI GIACOMO, contro CP_1
preso atto dell'intervenuto deposito della relazione consulenziale;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non sono state contestate nelle forme e nei termini di Legge;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 196
C.P.C.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nell'elaborato consulenziale e, quindi, secondo le seguenti coordinate di riferimento:
PRESTAZIONE invocata: benefici ex art. 3, comm. 3°, Lex n.104/1992;
Pensione/Assegno (Lex n.118/971);
ESITO ACCERTAMENTO del requisito sanitario: positivo solo per assegno;
DECORRENZA dell'ACCERTAMENTO: dalla domanda amministrativa
(assegno).
Visto l'art. 445 bis comma V C.P.C.; alla luce delle indicate coordinate, condanna l' al pagamento in favore dell'istante, e per essa dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese del presente procedimento che, già compensate nella misura del 70%, si liquidano, con attribuzione, in euro
400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_2
tecnica di ufficio, già liquidate con separato provvedimento.
Si comunichi.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio Verasani
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Letto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presentato nell'interesse di , difesa dagli avv.ti LUCCIO ROSARIO e Parte_1
GRAZIOLI GIACOMO, contro CP_1
preso atto dell'intervenuto deposito della relazione consulenziale;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non sono state contestate nelle forme e nei termini di Legge;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 196
C.P.C.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nell'elaborato consulenziale e, quindi, secondo le seguenti coordinate di riferimento:
PRESTAZIONE invocata: benefici ex art. 3, comm. 3°, Lex n.104/1992;
Pensione/Assegno (Lex n.118/971);
ESITO ACCERTAMENTO del requisito sanitario: positivo solo per assegno;
DECORRENZA dell'ACCERTAMENTO: dalla domanda amministrativa
(assegno).
Visto l'art. 445 bis comma V C.P.C.; alla luce delle indicate coordinate, condanna l' al pagamento in favore dell'istante, e per essa dei CP_1
procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese del presente procedimento che, già compensate nella misura del 70%, si liquidano, con attribuzione, in euro
400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_2
tecnica di ufficio, già liquidate con separato provvedimento.
Si comunichi.
, data del deposito. Controparte_3
Il Giudice
Dott. Dionigio Verasani