Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1985, n. 754
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1986
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE

Nota all' art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848 , concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600 ". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).
Entrata in vigore il 7 gennaio 1986