Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE
Nota all' art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848 , concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600 ". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).
Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE
Nota all' art. 1:
La legge 11 dicembre 1984, n. 848 , concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda:
"Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600 ". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).