CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12182/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – Contro GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Faldella e Juan OS EN. – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 784/2020, depositata in data 27 ottobre 2020. Avv. Acc. IRES- ALTRO 2011; esterovestizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 6197 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa MA SA De SA. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale. Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato dott. Alberto Giovannini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale. FATTI DI CAUSA 1. Con p.v.c. redatto in data 03.07.2015, la Guardia di Finanza constatava che la società Gruppo Ragaini Romania S.r.l., formalmente residente in [...], per gli anni d’imposta 2010-2014 era esterovestita con sede di fatto in Italia. In base a tale p.v.c. e al disposto dell’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare i redditi non dichiarati per diverse annualità tramite il metodo induttivo e riconosceva un’incidenza dei costi di oltre l’80%, conformemente alle imprese del medesimo settore nazionale (fabbricazione di radiatori e caldaie). Per l’anno d’imposta 2011, in particolare, l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n. TQY03X200749, con il quale veniva accertato induttivamente, in capo alla società, un reddito d’impresa imponibile di euro 3.207.024. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 555/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla rideterminazione in via equitativa del reddito imponibile nella misura di euro 2.500.0000, riducendo altresì la sanzione. 3 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo altresì ricorso incidentale. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 784/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale svolgendo due motivi. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 per il quale la società contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo 4 comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parole e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art 73, terzo comma, D.P.R. 917/1986 e dell’art.49 (già 43) T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto provato che l’amministrazione della società rumena fosse a Loreto, da ciò facendone conseguire, de plano, che la società fosse residente in Italia e, quindi, soggetto passivo d’imposta in Italia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. Per ragioni di ordine logico-giuridico, è necessario esaminare in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, il cui rigetto condiziona la disamina dei motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. 5 3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente sostiene che la C.t.r. abbia errato nel confermare la sussistenza dell’esterovestizione, poiché tale fenomeno presuppone che la società estera sia una “costruzione puramente artificiosa”, priva di effettività economica, condizione non ravvisabile nel caso di specie, data la presenza di una “imponente realtà industriale” in Romania, circostanza, quest’ultima, non contestata e anzi accertata in atti. Il motivo è infondato. 3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per “esterovestizione” si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, tipicamente in un Paese con un regime fiscale più vantaggioso, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (cfr. ex multis, Cass. 10/12/2025, nn. 32155 e 31256). Tuttavia, l’applicazione della normativa antielusiva in materia di esterovestizione deve essere contemperata con il principio fondamentale della libertà di stabilimento, sancito dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Una restrizione a tale libertà è giustificata solo se ha lo scopo specifico di ostacolare “comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale” (cfr. ex multis, Cass. 07/02/2013, n. 2869; Cass. 26/07/2025, n. 21505). 3.2. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, l’art. 73, terzo comma, TUIR, stabilisce tre criteri alternativi: la sede legale, l’oggetto principale e la “sede dell'amministrazione” (Cass. 27/03/2024, n. 8238). Questa Corte ha chiarito che la nozione di “sede dell'amministrazione” coincide con quella di “sede effettiva”, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (Cass. n. 32156/2025 cit.); la sua determinazione richiede la valutazione di un complesso di fattori, tra cui il luogo di riunione dei dirigenti, il luogo 6 in cui si adotta la politica generale della società, il domicilio dei principali dirigenti e la tenuta dei documenti contabili. Tuttavia, un punto dirimente, più volte ribadito da questa Corte, è che, in un contesto di gruppo societario, il concetto di “sede dell’amministrazione” della controllata non può coincidere sic et simpliciter con l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (Cass. n. 32155/2025 cit.). Come precisato da recenti pronunce, “lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell’amministrazione della consociata presuppone invece, un grado di eterodirezione concreta superiore”, tale per cui la controllante assume il ruolo di “vero e proprio amministratore indiretto della società controllata”, usurpando l’impulso imprenditoriale e riducendola a “mero satellite o dipendenza” (Cass. n. 1544/2023, citata in Cass. n. 32155 del 10.12.2025). 3.3. Orbene, nel caso di specie, l’individuazione della sede effettiva costituisce un’indagine di fatto che la C.t.r. ha condotto in modo approfondito e con motivazione congrua. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, recepiti nell’avviso di accertamento, dai quali emergeva che la società rumena “era in realtà amministrata in Italia”. Tali elementi includevano lo scambio di e-mail, la tenuta di riunioni periodiche in Italia per discutere le problematiche aziendali, e la necessità di approvazione da parte della controllante italiana per le “decisioni chiave”. La C.t.r., in particolare, ha correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della residenza fiscale, prevalgono i dati fattuali su quelli formali, per cui la presenza di un insediamento produttivo in Romania non è, di per sé, sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia, quando sia provato che il centro decisionale e direttivo della società si trovi nel territorio italiano. I criteri dell’art. 73, comma 3, TUIR, sono alternativi, e la sussistenza anche di uno solo di essi, come la sede dell’amministrazione, è sufficiente a radicare la residenza fiscale in Italia. 7 3.4. Né può ritenersi violato il principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del TFUE perché, come evidenziato dalla stessa C.t.r., la normativa sull’esterovestizione non limita la scelta legittima di localizzare un'attività economica all’estero, ma mira a contrastare pratiche elusive, assicurando la tassazione nello Stato in cui le decisioni imprenditoriali vengono effettivamente prese e l’attività è diretta. Una restrizione a tale libertà è giustificata quando ha lo scopo di ostacolare “comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta”. 3.5. Pertanto, l’accertamento della sede effettiva in Italia, basato su elementi concreti di gestione, rientra pienamente in tale logica ed il giudizio della C.t.r., che ha confermato la qualifica di società “esterovestita” sulla base di una valutazione di merito adeguatamente motivata, si sottrae alle censure di violazione di legge sollevate dalla ricorrente. 4. Il secondo motivo di ricorso incidentale, relativo alla compensazione delle spese di lite disposta dalla C.t.r., risulta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, come si esporrà di seguito. 5. I due motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati. 5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente: Cass. 16/12/2025, n. 32780), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico-induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità. 8 5.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., pur riconoscendo la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ha fatto malgoverno dei principi normativi nel valutare la prova contraria offerta dalla società, laddove ha ritenuto che la contribuente avesse “ottemperato ampiamente all’onere inverso di prova”, fornendo “robusto e pertinente materiale documentale, costituito da bilanci e scritture contabili aziendali”, nonché evidenziando la perdita del gruppo risultante dal bilancio consolidato e la crisi del settore edilizio. Tale ragionamento è in contrasto con i principi che governano l’accertamento induttivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regolarità formale delle scritture contabili, o la loro certificazione, non è di per sé sufficiente a superare le presunzioni dell’Ufficio, specialmente in un contesto di totale inattendibilità o di omessa dichiarazione. La sentenza impugnata risulta, inoltre, viziata da una motivazione carente e contraddittoria. Dopo aver confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia nel procedere induttivamente, la C.t.r. ha annullato la pretesa, basandosi proprio su quei documenti (i bilanci della società) che il metodo induttivo consente di superare(Cass. 11/01/2025, n. 721; Cass. 22/03/2025, n. 7680), senza fornire un’adeguata spiegazione del percorso logico che l’ha portata a ritenere tali documenti “robusti e pertinenti” e idonei a confutare la ricostruzione dell’Ufficio. 5.3. In definitiva, come rilevato pertinentemente dal Sostituto Procuratore Generale, nella sentenza si evidenzia una genericità e carenza della motivazione nonché la totale obliterazione delle norme in tema di prova presuntiva, laddove non viene chiarito su “quale corposa documentazione” vengano superati i rilievi della Agenzia delle Entrate sull’antieconomicità della gestione societaria, riconoscendo il valore di piena prova ai bilanci societari contestati dall’amministrazione finanziaria. 6. Dall’accoglimento del ricorso principale discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale. 9 7. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale;
la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente se gli elementi forniti dal contribuente abbiano la forza probatoria necessaria per superare le presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo, fornendo una motivazione non contraddittoria che dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente MA SA De SA IN IC 10
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 555/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente limitatamente alla rideterminazione in via equitativa del reddito imponibile nella misura di euro 2.500.0000, riducendo altresì la sanzione. 3 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo altresì ricorso incidentale. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 784/2020, depositata in data 27 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo che la stessa avesse allegato elementi a dimostrazione dell’inattendibilità dell’accertamento presuntivo compiuto dall’Amministrazione finanziaria. 6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale svolgendo due motivi. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 per il quale la società contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione dell’art. 39, secondo comma, e dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui, a fronte di un accertamento con metodo induttivo puro, incombe al contribuente una piena prova, anche mediante presunzioni (purché siano dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza), dovendosi escludere che siffatta prova possa essere costituita da generiche considerazioni, dalla contabilità proveniente dal medesimo contribuente o dalla società consolidante o dalla certificazione del bilancio fornita da un’apposita società di revisione, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo 4 comma, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi ad affermare che la situazione di perdita della società risulterebbe da documentazione contabile proveniente dalla società stessa e dalla consolidante, non illustra in base a quale iter logico abbia potuto ritenere sufficiente il materiale in parole e abbia potuto disattendere i numerosi elementi di fatto dedotti dall’Ufficio, tra cui in particolare la circostanza che la società avesse continuato ad operare nonostante fosse in perdita da diversi anni e versasse in una situazione di gestione contraria a criteri di economicità dell’attività imprenditoriale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art 73, terzo comma, D.P.R. 917/1986 e dell’art.49 (già 43) T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto provato che l’amministrazione della società rumena fosse a Loreto, da ciò facendone conseguire, de plano, che la società fosse residente in Italia e, quindi, soggetto passivo d’imposta in Italia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art 15 del D. Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite nonostante la soccombenza dell’ente erariale sul debito di imposta. 3. Per ragioni di ordine logico-giuridico, è necessario esaminare in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, il cui rigetto condiziona la disamina dei motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. 5 3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente sostiene che la C.t.r. abbia errato nel confermare la sussistenza dell’esterovestizione, poiché tale fenomeno presuppone che la società estera sia una “costruzione puramente artificiosa”, priva di effettività economica, condizione non ravvisabile nel caso di specie, data la presenza di una “imponente realtà industriale” in Romania, circostanza, quest’ultima, non contestata e anzi accertata in atti. Il motivo è infondato. 3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per “esterovestizione” si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, tipicamente in un Paese con un regime fiscale più vantaggioso, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (cfr. ex multis, Cass. 10/12/2025, nn. 32155 e 31256). Tuttavia, l’applicazione della normativa antielusiva in materia di esterovestizione deve essere contemperata con il principio fondamentale della libertà di stabilimento, sancito dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Una restrizione a tale libertà è giustificata solo se ha lo scopo specifico di ostacolare “comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale” (cfr. ex multis, Cass. 07/02/2013, n. 2869; Cass. 26/07/2025, n. 21505). 3.2. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, l’art. 73, terzo comma, TUIR, stabilisce tre criteri alternativi: la sede legale, l’oggetto principale e la “sede dell'amministrazione” (Cass. 27/03/2024, n. 8238). Questa Corte ha chiarito che la nozione di “sede dell'amministrazione” coincide con quella di “sede effettiva”, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (Cass. n. 32156/2025 cit.); la sua determinazione richiede la valutazione di un complesso di fattori, tra cui il luogo di riunione dei dirigenti, il luogo 6 in cui si adotta la politica generale della società, il domicilio dei principali dirigenti e la tenuta dei documenti contabili. Tuttavia, un punto dirimente, più volte ribadito da questa Corte, è che, in un contesto di gruppo societario, il concetto di “sede dell’amministrazione” della controllata non può coincidere sic et simpliciter con l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (Cass. n. 32155/2025 cit.). Come precisato da recenti pronunce, “lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell’amministrazione della consociata presuppone invece, un grado di eterodirezione concreta superiore”, tale per cui la controllante assume il ruolo di “vero e proprio amministratore indiretto della società controllata”, usurpando l’impulso imprenditoriale e riducendola a “mero satellite o dipendenza” (Cass. n. 1544/2023, citata in Cass. n. 32155 del 10.12.2025). 3.3. Orbene, nel caso di specie, l’individuazione della sede effettiva costituisce un’indagine di fatto che la C.t.r. ha condotto in modo approfondito e con motivazione congrua. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, recepiti nell’avviso di accertamento, dai quali emergeva che la società rumena “era in realtà amministrata in Italia”. Tali elementi includevano lo scambio di e-mail, la tenuta di riunioni periodiche in Italia per discutere le problematiche aziendali, e la necessità di approvazione da parte della controllante italiana per le “decisioni chiave”. La C.t.r., in particolare, ha correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della residenza fiscale, prevalgono i dati fattuali su quelli formali, per cui la presenza di un insediamento produttivo in Romania non è, di per sé, sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia, quando sia provato che il centro decisionale e direttivo della società si trovi nel territorio italiano. I criteri dell’art. 73, comma 3, TUIR, sono alternativi, e la sussistenza anche di uno solo di essi, come la sede dell’amministrazione, è sufficiente a radicare la residenza fiscale in Italia. 7 3.4. Né può ritenersi violato il principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del TFUE perché, come evidenziato dalla stessa C.t.r., la normativa sull’esterovestizione non limita la scelta legittima di localizzare un'attività economica all’estero, ma mira a contrastare pratiche elusive, assicurando la tassazione nello Stato in cui le decisioni imprenditoriali vengono effettivamente prese e l’attività è diretta. Una restrizione a tale libertà è giustificata quando ha lo scopo di ostacolare “comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta”. 3.5. Pertanto, l’accertamento della sede effettiva in Italia, basato su elementi concreti di gestione, rientra pienamente in tale logica ed il giudizio della C.t.r., che ha confermato la qualifica di società “esterovestita” sulla base di una valutazione di merito adeguatamente motivata, si sottrae alle censure di violazione di legge sollevate dalla ricorrente. 4. Il secondo motivo di ricorso incidentale, relativo alla compensazione delle spese di lite disposta dalla C.t.r., risulta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, come si esporrà di seguito. 5. I due motivi di ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono fondati. 5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente: Cass. 16/12/2025, n. 32780), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico-induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità. 8 5.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., pur riconoscendo la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ha fatto malgoverno dei principi normativi nel valutare la prova contraria offerta dalla società, laddove ha ritenuto che la contribuente avesse “ottemperato ampiamente all’onere inverso di prova”, fornendo “robusto e pertinente materiale documentale, costituito da bilanci e scritture contabili aziendali”, nonché evidenziando la perdita del gruppo risultante dal bilancio consolidato e la crisi del settore edilizio. Tale ragionamento è in contrasto con i principi che governano l’accertamento induttivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regolarità formale delle scritture contabili, o la loro certificazione, non è di per sé sufficiente a superare le presunzioni dell’Ufficio, specialmente in un contesto di totale inattendibilità o di omessa dichiarazione. La sentenza impugnata risulta, inoltre, viziata da una motivazione carente e contraddittoria. Dopo aver confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia nel procedere induttivamente, la C.t.r. ha annullato la pretesa, basandosi proprio su quei documenti (i bilanci della società) che il metodo induttivo consente di superare(Cass. 11/01/2025, n. 721; Cass. 22/03/2025, n. 7680), senza fornire un’adeguata spiegazione del percorso logico che l’ha portata a ritenere tali documenti “robusti e pertinenti” e idonei a confutare la ricostruzione dell’Ufficio. 5.3. In definitiva, come rilevato pertinentemente dal Sostituto Procuratore Generale, nella sentenza si evidenzia una genericità e carenza della motivazione nonché la totale obliterazione delle norme in tema di prova presuntiva, laddove non viene chiarito su “quale corposa documentazione” vengano superati i rilievi della Agenzia delle Entrate sull’antieconomicità della gestione societaria, riconoscendo il valore di piena prova ai bilanci societari contestati dall’amministrazione finanziaria. 6. Dall’accoglimento del ricorso principale discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale. 9 7. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale;
la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente se gli elementi forniti dal contribuente abbiano la forza probatoria necessaria per superare le presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo, fornendo una motivazione non contraddittoria che dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente MA SA De SA IN IC 10