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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2301/2023 R.G. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Angela Carrozza;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI -
000347855 notificata in data 24.3.2023 con la quale le veniva ingiunto, quale titolare della omonima ditta individuale, il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma
1 bis del D.L. n. 463/1983 concernente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva: la inesistenza della notifica dell'atto di accertamento presupposto con conseguente prescrizione della sanzione amministrativa, il pagamento dei contributi relativi all'anno 2017; deduceva infine la sproporzione della misura della sanzione. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L' regolarmente convenuto, non si costituiva in giudizio, con CP_1
conseguente declaratoria di contumacia.
In data odierna il Giudice, sulle conclusioni richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025, decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per il solo e preminente rilievo della prescrizione della sanzione amministrativa oggetto di causa.
Vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio
2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00). Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689.
Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, in assenza della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Individuandosi pertanto nella specie (in cui si discorre, come emerge dalla ordinanza ingiunzione, di contribuzione omessa relativa all'anno 2016) il dies a quo nel 6 febbraio 2016 e non avendo l' in quanto contumace, CP_1
fornito prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto, si osserva che il termine quinquennale di prescrizione (art. 28 legge n.
681/1981), al momento della notifica, in data 24.3.2023, della opposta ordinanza ingiunzione, risultava decorso pur tenendo conto della sospensione di cui all'{ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/fonti_documento?
[...]
}. Email_1
Occorre invero rilevare che il comma 6 bis dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 specifica che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il termine quinquennale di prescrizione decorrente come detto dal 6.2.2016, che sarebbe spirato in data 6.2.2021, per effetto della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020 ed art. 37
D.L. 23/2020 (pari a 99 giorni), è spirato il 16.5.2021 e, pertanto, -in mancanza della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti- non risulta validamente interrotto dalla notifica della opposta ordinanza ingiunzione del 24.3.2023.
Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto alle somme di cui alla ordinanza ingiunzione opposta con conseguente annullamento della stessa.
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' applicando il minimo della tariffa, attesa la natura documentale CP_1
della causa e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n. OI
000347855;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
euro 854,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA (se dovuta) e CPA con attribuzione all'avv. Angela Carrozza.
Salerno, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2301/2023 R.G. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Angela Carrozza;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI -
000347855 notificata in data 24.3.2023 con la quale le veniva ingiunto, quale titolare della omonima ditta individuale, il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma
1 bis del D.L. n. 463/1983 concernente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Eccepiva: la inesistenza della notifica dell'atto di accertamento presupposto con conseguente prescrizione della sanzione amministrativa, il pagamento dei contributi relativi all'anno 2017; deduceva infine la sproporzione della misura della sanzione. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L' regolarmente convenuto, non si costituiva in giudizio, con CP_1
conseguente declaratoria di contumacia.
In data odierna il Giudice, sulle conclusioni richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025, decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per il solo e preminente rilievo della prescrizione della sanzione amministrativa oggetto di causa.
Vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio
2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00). Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689.
Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, in assenza della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Individuandosi pertanto nella specie (in cui si discorre, come emerge dalla ordinanza ingiunzione, di contribuzione omessa relativa all'anno 2016) il dies a quo nel 6 febbraio 2016 e non avendo l' in quanto contumace, CP_1
fornito prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto, si osserva che il termine quinquennale di prescrizione (art. 28 legge n.
681/1981), al momento della notifica, in data 24.3.2023, della opposta ordinanza ingiunzione, risultava decorso pur tenendo conto della sospensione di cui all'{ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/fonti_documento?
[...]
}. Email_1
Occorre invero rilevare che il comma 6 bis dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 specifica che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il termine quinquennale di prescrizione decorrente come detto dal 6.2.2016, che sarebbe spirato in data 6.2.2021, per effetto della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020 ed art. 37
D.L. 23/2020 (pari a 99 giorni), è spirato il 16.5.2021 e, pertanto, -in mancanza della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti- non risulta validamente interrotto dalla notifica della opposta ordinanza ingiunzione del 24.3.2023.
Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto alle somme di cui alla ordinanza ingiunzione opposta con conseguente annullamento della stessa.
Le spese di lite, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' applicando il minimo della tariffa, attesa la natura documentale CP_1
della causa e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la ordinanza ingiunzione n. OI
000347855;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
euro 854,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA (se dovuta) e CPA con attribuzione all'avv. Angela Carrozza.
Salerno, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio