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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5161/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 333/2023 emesso in data 23.03.2023
tra
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simona Irene Valentino;
- opponente -
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Enzo Controparte_1 Augusto e dell'avv. Salvatore Siani;
- opposta -
all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe è per quanto di ragione fondato in virtù delle motivazioni di seguito esposte. Nel merito va osservato che, attraverso il decreto ingiuntivo opposto, la sig.ra – premesso Controparte_1 di aver lavorato per l'opponente dall'1.08.2015 al 16.10.2021 – ha ottenuto la condanna al pagamento dell'importo complessivo di Euro 55.884,53 oltre accessori di legge pari cioè alle retribuzioni delle mensilità da agosto 2015 a dicembre 2020, delle tredicesime mensilità dal 2015 al 2020 e della mensilità di ottobre 2021 il tutto al netto sia delle trattenute impositive e contributive sia dell'ulteriore somma di Euro 9987,00 (che la sig.ra CP_1 ha assunto già effettivamente corrisposta in contanti). A fronte della notifica del ricorso e del decreto monitorio la società opponente ha prospettato l'effettivo integrale pagamento della suddetta somma che sarebbe, appunto, avvenuto a mezzo assegni bancari e circolari e tramite la dazione della residua somma di Euro 8.066,00 in contanti.
1 Peraltro, in relazione ad alcuni dei suddetti assegni (specificamente indicati nel ricorso in opposizione) ha depositato solo le relative Parte_1 matrici e, proprio in ragione della negoziazione degli stessi, ha chiesto l'emissione di ordine di esibizione nei confronti di BA PO di UG e Basilicata filiale di Altamura. Nel costituirsi all'interno della fase di opposizione la sig.ra ha dedotto di aver non mai ricevuto né CP_1 incassato né sottoscritto per girata gli assegni come indicati dalla controparte e di non aver mai ricevuto l'ulteriore somma di Euro 8.066,00 in contanti. Orbene, va preliminarmente osservato che è incontestato tra le parti lo svolgimento di un rapporto di lavoro dall'1.08.2015 al 16.10.2021 così come è pacifico tra le parti (in quanto allegato dalla opponente e non contestato dalla opposta) che la sig.ra non è rientrata al CP_1 lavoro per maternità dall'ottobre 2020 sino all'ottobre 2021. A fronte di questo va osservato che lo scrivente Giudice, accogliendo la pertinente istanza dell'opponente, ha messo ben due ordini di esibizione degli assegni di cui innanzi nei confronti del terzo BA PO di UG e Basilicata filiale di Altamura in quanto, nella presente fattispecie, ricorrono tutti gli elementi legittimanti il provvedimento ex art. 210 c.p.c. e cioè l'indicazione specifica (del contenuto) del documento oggetto dell'istanza, l'offerta della prova che siffatti documenti erano nel possesso del terzo destinatario dell'ordine, la non acquisibilità aliunde della prova del pagamento e l'indispensabilità dei documenti al fine della prova dei fatti controversi (si veda ex multis Cass. Civ., Sez. II, 13533/2011). All'esito del secondo ordine di esibizione il terzo, sinteticamente, ha: 1) depositato in originale gran parte degli assegni inerenti alle matrici versate dall'opponente; 2) ha depositato solo le copie degli assegni a suo tempo emessi in relazione ad altra parte di matrici (sempre versate dall'opponente) precisando di non avere gli originali in quanto tali titoli sono stati negoziati (cioè incassati) presso istituti bancari differenti;
3) ha rappresentato di non rinvenire nei propri archivi altri assegni inerenti ad un'ulteriore parte di matrici (sempre versati dall'opponente) e quindi non ha potuto esibire tali assegni neanche in copia. Ciò posto, va osservato che, successivamente all'esibizione del terzo, in atti vi sono, anzitutto, gli assegni bancari in originale emessi dalla opponente in favore dell'opposta e, al contempo, gli estratti conto bancari emessi sempre da BA PO di UG e Basilicata. A fronte di tanto, l'effettivo incasso, da parte dell'opposta, delle somme indicate nei suddetti assegni
2 bancari in originale può essere ritenuto dimostrato - anche a prescindere dalla valutazione del disconoscimento, operato dalla sig.ra , della sottoscrizione apposta CP_1 sulle girate – laddove gli estratti conto di BA PO di UG e Basilicata raffigurino l'effettivo incasso dei medesimi assegni (che non poteva non essere effettuato dalla sig.ra in ragione della presenza, sui CP_1 medesimi assegni, della clausola di non trasferibilità posta). Analogo ragionamento deve essere compiuto in relazione agli assegni depositati solo in copia dal terzo in quanto, in questo caso, è la medesima BA PO di UG e Basilicata ad aver dato atto dell'effettivo incasso degli stessi presso altro istituto bancario (posta la presenza della medesima clausola di non trasferibilità). Analoghe conclusioni devono essere, infine, raggiunte anche in relazione agli assegni per cui risulta allo stato depositata solo la matrice in quanto vi è traccia dell'emissione dell'assegno bancario (che, si noti, per legge doveva essere munito della clausola di non trasferibilità) ma solo nell'ipotesi in cui il relativo incasso risulti avvenuto sulla base delle risultanze degli estratti del conto corrente di BA PO di UG e Basilicata in atti. In ragione di tali osservazioni lo scrivente ha provveduto a conferire incarico peritale al C.T.U. dott. Per_1
in relazione al quesito che segue:
[...]
<Individui il CTU quale tra gli assegni bancari depositati sia in originale sia in copia sia nella sola parte della matrice ed emessi specificamente in favore della sig.ra
sulla base degli estratti di conto Controparte_1 corrente depositati da Parte_1 (riportanti il numero dell'assegno di volta in volta addebitato sul conto), risulti incassato. Dopo di questo, specifichi il CTU quale dei suddetti assegni bancari risultanti (sulla base del quesito precedente) effettivamente incassati coincida per specifico importo o per causale (come indicata nella corrispondente matrice) con le poste (da considerare ai presenti fini al netto) il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto>>. Come condivisibilmente osservato dal perito, risultano agli atti 15 assegni che presentano una perfetta corrispondenza tra l'importo riportato sul titolo, il beneficiario indicato (e cioè l'opposta) nonché la causale riportata nella matrice (ove disponibile) ed il netto da corrispondere risultante dalle buste paga mensili (depositate dalla opposta a riprova del suo asserito credito). In ragione di tanto deve ritenersi provato che l'opponente, per i titoli di cui al presente giudizio, abbia effettuato
3 pagamenti per un totale di Euro 14.695,00 (come conteggiato dal CTU). A fronte di tanto deve essere osservato che, come giustamente rilevato dal perito, agli atti di causa risultano emessi ulteriori 5 assegni pur sempre emessi dall'opponente ed incassati dall'opposta (per un totale di Euro 6.464,00) che non risultano prima facie emessi per il pagamento integrale specifico di alcuna delle mensilità per cui è causa (per via dell'assenza della matrice o della causale, o per via della mancata corrispondenza con l'importo netto in busta paga, o per la mancata riconducibilità certa a una mensilità specifica). In relazione a tali assegni deve essere osservato che nella presente sede l'opposta ha chiesto il pagamento di tutte le retribuzioni delle mensilità effettivamente lavorate (con decurtazione della somma suddetta di Euro 9987,00 in quanto già versata), che non risultano ulteriori ragioni di debito dell'opponente (per soddisfare i quali l'opponente avrebbe potuto ipoteticamente emettere tali ulteriori titoli) e che il pagamento della menzionata somma di Euro 9987,00 (che la sig.ra ha già decurtato dal totale richiesto già CP_1 nel ricorso monitorio) è avvenuto pacificamente in contanti. In ragione di tali argomentazioni deve concludersi che l'importo degli ulteriori cinque assegni sia stato pagato dall'opponente pur sempre in relazione alle poste oggetto di causa. In virtù di tutto quanto innanzi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 34.725,53 pari cioè alla differenza tra Euro 55.884,53 (importo pari alle mensilità richieste in via monitoria) ed Euro 14.695,00 (di cui ai 15 assegni di cui innanzi) ed ancora Euro 6.464,00 (di cui agli ulteriori cinque assegni da ultimo menzionati) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza di ciascun credito al saldo. La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nella restante quota (liquidata in ragione del valore della causa e con decurtazione del 50% dai valori medi in ragione della semplicità delle questioni di causa) ed in relazione ad entrambe le fasi del giudizio sono poste a carico dell'opponente secondo prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore dell'opposta in quanto anticipatario. Le spese della C.T.U., nell'importo già liquidato in corso di causa, sono poste a carico della opponente secondo prevalente soccombenza.
4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato;
- condanna la società opponente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 34.725,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- rigetta tutte le restanti domande avanzate;
− compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambe le fasi e condanna l'opponente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 5212,33 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore di parte opposta;
− pone le spese della CTU definitivamente a carico della opponente.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 333/2023 emesso in data 23.03.2023
tra
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Simona Irene Valentino;
- opponente -
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Enzo Controparte_1 Augusto e dell'avv. Salvatore Siani;
- opposta -
all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe è per quanto di ragione fondato in virtù delle motivazioni di seguito esposte. Nel merito va osservato che, attraverso il decreto ingiuntivo opposto, la sig.ra – premesso Controparte_1 di aver lavorato per l'opponente dall'1.08.2015 al 16.10.2021 – ha ottenuto la condanna al pagamento dell'importo complessivo di Euro 55.884,53 oltre accessori di legge pari cioè alle retribuzioni delle mensilità da agosto 2015 a dicembre 2020, delle tredicesime mensilità dal 2015 al 2020 e della mensilità di ottobre 2021 il tutto al netto sia delle trattenute impositive e contributive sia dell'ulteriore somma di Euro 9987,00 (che la sig.ra CP_1 ha assunto già effettivamente corrisposta in contanti). A fronte della notifica del ricorso e del decreto monitorio la società opponente ha prospettato l'effettivo integrale pagamento della suddetta somma che sarebbe, appunto, avvenuto a mezzo assegni bancari e circolari e tramite la dazione della residua somma di Euro 8.066,00 in contanti.
1 Peraltro, in relazione ad alcuni dei suddetti assegni (specificamente indicati nel ricorso in opposizione) ha depositato solo le relative Parte_1 matrici e, proprio in ragione della negoziazione degli stessi, ha chiesto l'emissione di ordine di esibizione nei confronti di BA PO di UG e Basilicata filiale di Altamura. Nel costituirsi all'interno della fase di opposizione la sig.ra ha dedotto di aver non mai ricevuto né CP_1 incassato né sottoscritto per girata gli assegni come indicati dalla controparte e di non aver mai ricevuto l'ulteriore somma di Euro 8.066,00 in contanti. Orbene, va preliminarmente osservato che è incontestato tra le parti lo svolgimento di un rapporto di lavoro dall'1.08.2015 al 16.10.2021 così come è pacifico tra le parti (in quanto allegato dalla opponente e non contestato dalla opposta) che la sig.ra non è rientrata al CP_1 lavoro per maternità dall'ottobre 2020 sino all'ottobre 2021. A fronte di questo va osservato che lo scrivente Giudice, accogliendo la pertinente istanza dell'opponente, ha messo ben due ordini di esibizione degli assegni di cui innanzi nei confronti del terzo BA PO di UG e Basilicata filiale di Altamura in quanto, nella presente fattispecie, ricorrono tutti gli elementi legittimanti il provvedimento ex art. 210 c.p.c. e cioè l'indicazione specifica (del contenuto) del documento oggetto dell'istanza, l'offerta della prova che siffatti documenti erano nel possesso del terzo destinatario dell'ordine, la non acquisibilità aliunde della prova del pagamento e l'indispensabilità dei documenti al fine della prova dei fatti controversi (si veda ex multis Cass. Civ., Sez. II, 13533/2011). All'esito del secondo ordine di esibizione il terzo, sinteticamente, ha: 1) depositato in originale gran parte degli assegni inerenti alle matrici versate dall'opponente; 2) ha depositato solo le copie degli assegni a suo tempo emessi in relazione ad altra parte di matrici (sempre versate dall'opponente) precisando di non avere gli originali in quanto tali titoli sono stati negoziati (cioè incassati) presso istituti bancari differenti;
3) ha rappresentato di non rinvenire nei propri archivi altri assegni inerenti ad un'ulteriore parte di matrici (sempre versati dall'opponente) e quindi non ha potuto esibire tali assegni neanche in copia. Ciò posto, va osservato che, successivamente all'esibizione del terzo, in atti vi sono, anzitutto, gli assegni bancari in originale emessi dalla opponente in favore dell'opposta e, al contempo, gli estratti conto bancari emessi sempre da BA PO di UG e Basilicata. A fronte di tanto, l'effettivo incasso, da parte dell'opposta, delle somme indicate nei suddetti assegni
2 bancari in originale può essere ritenuto dimostrato - anche a prescindere dalla valutazione del disconoscimento, operato dalla sig.ra , della sottoscrizione apposta CP_1 sulle girate – laddove gli estratti conto di BA PO di UG e Basilicata raffigurino l'effettivo incasso dei medesimi assegni (che non poteva non essere effettuato dalla sig.ra in ragione della presenza, sui CP_1 medesimi assegni, della clausola di non trasferibilità posta). Analogo ragionamento deve essere compiuto in relazione agli assegni depositati solo in copia dal terzo in quanto, in questo caso, è la medesima BA PO di UG e Basilicata ad aver dato atto dell'effettivo incasso degli stessi presso altro istituto bancario (posta la presenza della medesima clausola di non trasferibilità). Analoghe conclusioni devono essere, infine, raggiunte anche in relazione agli assegni per cui risulta allo stato depositata solo la matrice in quanto vi è traccia dell'emissione dell'assegno bancario (che, si noti, per legge doveva essere munito della clausola di non trasferibilità) ma solo nell'ipotesi in cui il relativo incasso risulti avvenuto sulla base delle risultanze degli estratti del conto corrente di BA PO di UG e Basilicata in atti. In ragione di tali osservazioni lo scrivente ha provveduto a conferire incarico peritale al C.T.U. dott. Per_1
in relazione al quesito che segue:
[...]
<Individui il CTU quale tra gli assegni bancari depositati sia in originale sia in copia sia nella sola parte della matrice ed emessi specificamente in favore della sig.ra
sulla base degli estratti di conto Controparte_1 corrente depositati da Parte_1 (riportanti il numero dell'assegno di volta in volta addebitato sul conto), risulti incassato. Dopo di questo, specifichi il CTU quale dei suddetti assegni bancari risultanti (sulla base del quesito precedente) effettivamente incassati coincida per specifico importo o per causale (come indicata nella corrispondente matrice) con le poste (da considerare ai presenti fini al netto) il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto>>. Come condivisibilmente osservato dal perito, risultano agli atti 15 assegni che presentano una perfetta corrispondenza tra l'importo riportato sul titolo, il beneficiario indicato (e cioè l'opposta) nonché la causale riportata nella matrice (ove disponibile) ed il netto da corrispondere risultante dalle buste paga mensili (depositate dalla opposta a riprova del suo asserito credito). In ragione di tanto deve ritenersi provato che l'opponente, per i titoli di cui al presente giudizio, abbia effettuato
3 pagamenti per un totale di Euro 14.695,00 (come conteggiato dal CTU). A fronte di tanto deve essere osservato che, come giustamente rilevato dal perito, agli atti di causa risultano emessi ulteriori 5 assegni pur sempre emessi dall'opponente ed incassati dall'opposta (per un totale di Euro 6.464,00) che non risultano prima facie emessi per il pagamento integrale specifico di alcuna delle mensilità per cui è causa (per via dell'assenza della matrice o della causale, o per via della mancata corrispondenza con l'importo netto in busta paga, o per la mancata riconducibilità certa a una mensilità specifica). In relazione a tali assegni deve essere osservato che nella presente sede l'opposta ha chiesto il pagamento di tutte le retribuzioni delle mensilità effettivamente lavorate (con decurtazione della somma suddetta di Euro 9987,00 in quanto già versata), che non risultano ulteriori ragioni di debito dell'opponente (per soddisfare i quali l'opponente avrebbe potuto ipoteticamente emettere tali ulteriori titoli) e che il pagamento della menzionata somma di Euro 9987,00 (che la sig.ra ha già decurtato dal totale richiesto già CP_1 nel ricorso monitorio) è avvenuto pacificamente in contanti. In ragione di tali argomentazioni deve concludersi che l'importo degli ulteriori cinque assegni sia stato pagato dall'opponente pur sempre in relazione alle poste oggetto di causa. In virtù di tutto quanto innanzi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 34.725,53 pari cioè alla differenza tra Euro 55.884,53 (importo pari alle mensilità richieste in via monitoria) ed Euro 14.695,00 (di cui ai 15 assegni di cui innanzi) ed ancora Euro 6.464,00 (di cui agli ulteriori cinque assegni da ultimo menzionati) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza di ciascun credito al saldo. La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nella restante quota (liquidata in ragione del valore della causa e con decurtazione del 50% dai valori medi in ragione della semplicità delle questioni di causa) ed in relazione ad entrambe le fasi del giudizio sono poste a carico dell'opponente secondo prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore dell'opposta in quanto anticipatario. Le spese della C.T.U., nell'importo già liquidato in corso di causa, sono poste a carico della opponente secondo prevalente soccombenza.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato;
- condanna la società opponente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 34.725,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- rigetta tutte le restanti domande avanzate;
− compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambe le fasi e condanna l'opponente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 5212,33 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore di parte opposta;
− pone le spese della CTU definitivamente a carico della opponente.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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