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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2024, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N.4250/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4250/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Fortunato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Luigi Cacciatore n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.9.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 2609/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
071 2011 0227692851 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice
Ordinario, veniva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice
l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di 2
prescrizione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta
2007. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per violazione dell'art. 12 comma
4 bis DPR 602/1973. Censurava, infine, la gravata decisione anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, in tali termini concludendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Benchè ritualmente citata, restava contumace . Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 13.2.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, pur Controparte_1 regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec del 19.9.2023, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall'
[...]
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza Parte_1 di primo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica in data 5.12.2011, a mani proprie, della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, come già risultante dagli atti relativi al giudizio di primo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi
Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279).
E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2011
0227692851 000, notificata in data 5.12.2011, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente.
(cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di , con atto di citazione in appello regolarmente
[...] Controparte_1 notificato in data 19.9.2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.2.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 4250/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Fortunato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Luigi Cacciatore n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.9.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la
[...] sentenza n. 2609/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
071 2011 0227692851 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice
Ordinario, veniva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice
l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso dei termine di 2
prescrizione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta
2007. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per violazione dell'art. 12 comma
4 bis DPR 602/1973. Censurava, infine, la gravata decisione anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, in tali termini concludendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Benchè ritualmente citata, restava contumace . Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 13.2.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, pur Controparte_1 regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec del 19.9.2023, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall'
[...]
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza Parte_1 di primo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica in data 5.12.2011, a mani proprie, della cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo, come già risultante dagli atti relativi al giudizio di primo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi
Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279).
E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2011
0227692851 000, notificata in data 5.12.2011, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente.
(cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legislativa introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti di , con atto di citazione in appello regolarmente
[...] Controparte_1 notificato in data 19.9.2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.2.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4250/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4