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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.03.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6002/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5
nato il [...] in [...] e deceduto il 19.12.2019, Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Panico e Lucia
Rambone, presso i quali elettivamente domiciliano
ricorrenti
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosario Cozzolino, presso il quale elettivamente domicilia resistente
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2018, l'originario ricorrente, Persona_1
esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
, società con più di 15 dipendenti, operante nel settore trasporti e spedizioni,
[...]
dal 01.08.2016 al 28.02.2018, in virtù di contratti a tempo determinato e successive proroghe;
- di essere stato inquadrato al livello 5° del CCNL Controparte_1
con un contratto a tempo determinato, part-time e con qualifica di piazzalista;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede sita in Saviano alla via Nola
- San Vitaliano, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30; - di aver svolto le mansioni di piazzalista nonché di essersi occupato dell'organizzazione dei mezzi giunti presso il deposito, del controllo degli autocarri, comprese le parti meccaniche, della pulizia degli stessi nonché del controllo targhe;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nelle buste paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato e di aver, pertanto, diritto a ricevere, a tale titolo, l'importo di € 5.914,28; - di non aver mai fruito di ex festività, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle stesse, quantificata in €
432,80; - di aver goduto di 22 giorni di ferie per ciascun anno e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata in € 1.748,31; - di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla a titolo di tfr e di essere, pertanto, creditore a tale titolo dell'importo di € 1.985,89.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., per sentir accertare il proprio diritto a percepire, per il periodo
01.08.2016-28.02.2018, le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ex-festività, delle ferie maturate e non godute, di trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la convenuta società, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in proprio favore della somma di € 10.081,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data
2 della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
In particolare, rappresentava che il ricorrente aveva lavorato, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.12.2016 al 20.02.17, e successive proroghe dal 20.02.17 al 30.06.2017, dal 30.06.2017 al 31.12.2017 e dal 31.12.17 al
28.02.2018, con mansioni di piazzalista ed addetto alla gestione del piazzale di
Saviano sito alla Via Nola / San Vitaliano ed inquadrato nel livello V del CCNL
Trasporti e Logistica, con orario a tempo pieno,secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 - 13.00 e dalle ore 15.00 - 19.00. Evidenziava, altresì, che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro contrattuale e che gli era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del
CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro osservato. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità, e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, e condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c..
All'udienza del 11.06.2020, tenutasi in modalità “cartolare”, il Giudice, preso atto della dichiarazione del procuratore di parte ricorrente dell'intervenuto decesso, in data 16.12.2019, del , dichiarava l'interruzione del processo. Persona_1
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.09.2020, gli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi del de cuius , riassumevano il giudizio insistendo Persona_1
nell'accoglimento delle originarie conclusioni.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, la resistente società depositava memoria difensiva riportandosi a tutte le difese ed ai documenti già in atti.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente e di due testi per la parte
3 resistente, la causa veniva dunque rinviata per discussione con termine per note conclusionali.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
20.03.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie
– il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo)
(cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Volgendo al merito della fattispecie, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della perimetrazione del tema di indagine, deve evidenziarsi che risulta documentata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti esclusivamente nel periodo dal 20.12.2016 al 28.02.2018.(v.si contratto di lavoro decorrente dal
20.12.2016, proroga del30.6.2017 e proroga del 31.12.2017, prod. ricorrente).
4 E' altrettanto documentato che, diversamente da quanto dedotto in ricorso (in cui si deduce l'inquadramento part-time), il contratto di lavoro fosse a tempo pieno , come emergente dal contratto e dalle buste paga in atti.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che il deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle Persona_1
dipendenze della convenuta a far data dal 01.08.2016, in forza di un contratto a tempo determinato, successivamente prorogato sino al 28.02.2018.
Di contro, il datore di lavoro ha prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato a far data dal 20.12.2016; contratto versato in atti, in verità, anche dalla medesima parte ricorrente.
Orbene, deve osservarsi la carenza di puntuale allegazione in ricorso in merito all'inizio del rapporto lavorativo in epoca precedente alla formalizzazione avvenuta in forza del contratto a tempo determinato in data 20.12.2016.
Ed invero, pur indicandosi che il rapporto è iniziato in data 1.8.2016, l'istante non precisa affatto che il rapporto fosse inizialmente privo di formalizzazione, ed anzi richiama all'uopo “contratti a tempo determinato e sue successive proroghe”, dunque non deduce da chi veniva assunto in data 1.8.2016 e da chi ricevesse le direttive e le relative modalità, né indica in che modo era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro nel periodo intercorrente tra il
1.8.2016 ed il 20.12.2016.
Tale carenza allegatoria ha impedito, dunque, che si potesse svolgere un'istruttoria testimoniale circa lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro nel periodo dal
01.08.2016 al 19.12.2016, allorquando il ricorrente avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
Ritiene, pertanto, il giudice, in assenza di altre allegazioni e/o elementi di prova, di dovere fare riferimento a quanto emergente dalla documentazione versata in atti da parte resistente (cfr. contratto di lavoro e proroghe, buste paga) dai quali emerge che il rapporto è intercorso tra le parti esclusivamente nel periodo dal 20.12.2016 al 28.02.2018.
5 Quanto alle reclamate differenze retributive, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver ricevuto alcunché
a titolo di indennità sostitutiva delle ex festività nonché delle ferie non godute, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Orbene, deve rilevarsi che è documentata, come sopra già evidenziato,
l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la resistente a far data dal 20.12.2016 al 28.02.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time, qualifica di piazzalista ed inquadramento nel livello 5° CCNL ” (cfr. buste paga e contratto individuale di Controparte_1
lavoro, sub nn. 2 e 3 produz. ricorrente).
Di contro, il ricorrente – che pur lamenta lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la datrice società oltre l'orario di lavoro ordinario.
Ed invero, l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso non trova conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 27.06.2024, Testimone_1
dichiaratosi dipendente della convenuta dal 07.01.2015 circa, con mansioni di autista di camion, ha affermato: “Sono dipendente della convenuta dal 07.01.2015 circa con mansioni di autista di camion.<…> Non conosco personalmente il ricorrente, non saprei identificarlo fisicamente, però ricordo di aver sentito tra i miei colleghi autisti nominare un tale
Preciso che, svolgendo mansioni di autista, nel periodo tra l'anno 2016 e l'anno 2018, Per_1
mi recavo presso il piazzale utilizzato dalla resistente, che si trova in Saviano, di domenica sera per prendere il camion e non vi trovavo nessuno che gestisse il piazzale e non so chi gestiva questo piazzale. Poi tornavo presso il piazzale il venerdì sera, dopo le ore 20.00, e non vi trovavo comunque nessuno che lo gestisse, oppure di sabato sera ma ugualmente non vi trovavo nessuno.
Preciso che parcheggiavo il mezzo, un tir, dove trovavo posto e le indicazioni su cosa caricare e dove caricare ci venivano date dal personale amministrativo della società. Preciso che talvolta mi è capitato di vedere qualcuno presente presso il piazzale ma non so né chi fosse né di cosa si
6 occupasse poiché io, una volta parcheggiato il camion, andavo via e non mi interessavo di null'altro.”
Ed ancora, il teste escusso all'udienza del 30.01.2025, Testimone_2
dichiaratosi anch'egli dipendente della società convenuta con mansioni di autista dal
2016 al 2018, ha affermato: “Ho conosciuto il sig. perché eravamo colleghi di Persona_1
lavoro. Lui era piazzalista, cioè, si occupava dei posteggi dei camion, ma in aggiunta ci rivolgevamo a lui anche per eventuali problemi meccanici ai camion e lui si interessava di come risolverli. Non so riferire con precisione gli orari di lavoro del ricorrente, ma ogni volta che mi recavo al piazzale - deposito dei camion, di cui adesso non ricordo l'indirizzo, per prelevare
l'automezzo o per depositarlo, lo trovavo lì. Io lavoravo dal lunedì alla domenica, avevo degli orari molto variabili lavorando sui trasporti nazionali. Preciso che vedevo il ricorrente dal lunedì al sabato, ma non la domenica. Preciso che vedevo il ricorrente a lavoro durante la giornata, non mi è mai capitato di vederlo lavorare la notte, ossia non l'ho mai visto a lavoro dopo le 23:00. Per quanto riguarda gli orari in cui lo vedevo al mattino non so essere preciso. In passato ho avuto un contenzioso nei confronti della società ABACO che ha acquistato la , abbiamo conciliato la lite e il contenzioso è chiuso. Non ricordo con precisione il periodo di lavoro del ricorrente, ma ricordo che lui non è transitato alla ABACO”.
Orbene, le dichiarazioni sopra riportate appaiono assolutamente generiche, atteso che i testi escussi hanno avuto modo di osservare lo svolgimento della prestazione lavorativa del Prevete in modo diretto solo in limitatissime circostanze temporali
(ossia per il tempo in cui gli stessi si recavano presso il piazzale, senza peraltro specificare per quanto tempo si siano ivi trattenuti), dunque non in modo costante e continuativo, con la conseguenza che nulla di sufficientemente specifico è emerso in relazione alla effettiva articolazione dell'orario di lavoro del ricorrente, non avendo i medesimi testi potuto riferire in modo specifico gli orari di lavoro osservati dallo stesso.
La conclusione è che le risultanze testimoniali sin qui esaminate non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'osservanza di un orario di lavoro maggiore di quello risultante dalle buste paga.
7 Infatti, com'è noto, la prova in ordine al lavoro straordinario (ma lo stesso discorso vale per il lavoro supplementare, per le ferie e per i permessi non goduti) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte
(cfr Cass. n. 15480 del 2012), deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea è emerso dalle testimonianze dei testi di parte resisteste escussi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 24.10.2024, ha Testimone_3
dichiarato: “Sono stato dipendente della resistente dal 1999 fino al passaggio alle dipendenze della ABACO circa 7-8 anni fa. Lavoro in qualità di carrellista, ossia guido il carrello elettrico per lo spostamento delle merci. Preciso che per circa 3 anni non ho lavorato per la resistente poiché
8 mi dimisi per lavorare in proprio, poi sono stato riassunto. Non ricordo il periodo esatto, non lo so collocare temporalmente. Conosco il ricorrente in quanto anche lui lavorava per la resistente in qualità di piazzalista, ossia quando i mezzi rientravano al piazzale deposito ne verificava lo stato
e se c'erano da fare delle manutenzioni. Io lavoravo in un capannone che era retrostante rispetto al piazzale in cui lavorava il ricorrente, quindi avevo anche un mio ufficio perché mi occupavo anche della compilazione e della conservazione delle bolle delle merci. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 con un'ora di pausa che andava dalle 13:00 alle 14:00. Il sabato lavoravo sporadicamente. Non so riferire con esattezza quali fossero gli orari di lavoro rispettati dal ricorrente, lo vedevo sicuramente tutte le mattine dal lunedì al venerdì intorno alle 8:00, ma non so quale fosse il suo orario di lavoro perché lo perdevo di vista durante tutta la giornata. Il piazzale dove lavorava il ricorrente e quindi dove era anche il mio ufficio era in Via Nola San Vitaliano
21-26.”
Ed ancora, la teste escussa all'udienza del 11.04.2024, Testimone_4
dichiaratasi dipendente della facente parte del Parte_6
gruppo societario della resistente, afferma: “Io svolgo mansioni di capo ufficio al traffico, ossia organizzo i trasporti sia della resistente che della Conosco il ricorrente che CP_3
lavorava per la resistente poiché gestiva il piazzale della resistente in Saviano e io lo sentivo telefonicamente per comunicargli se arrivava qualche autista e quale posteggio doveva affidargli.
Preciso che il ricorrente gestiva il posizionamento degli automezzi ed i rimorchi presenti nel piazzale, cioè faceva il “piazzalista”. Per quanto a mia conoscenza, il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08/08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15/15.30 alle ore 19.00. Preciso che il ricorrente tornava a casa per pranzo, almeno ricordo che così aveva chiesto, e quindi terminava di lavorare alle ore 19.00 e non alle ore 18.00. Il sabato il ricorrente non lavorava e presso il piazzale vi era la vigilanza privata. Io sentivo telefonicamente il ricorrente il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì; il mercoledì era raro che ci sentissimo poiché non c'era movimento di mezzi. Io lavoro presso gli uffici della presso l'interporto di Nola;
ciò anche Controparte_4
all'epoca dei fatti che ho descritto, cioè nel periodo 2016-2017”.
È dunque evidente che anche il teste nulla ha riferito di sufficientemente Tes_3
circostanziato sulla effettiva articolazione dell'orario di lavoro del , mentre Per_1
la teste – che non ha avuto modo di osservare in maniera diretta e costante Tes_4
9 lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente , poiché diversamente allocata rispetto allo stesso, che sentiva “telefonicamente” – riferisce in maniera generica di orari di lavoro “per quanto di sua conoscenza” .
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro allegato in ricorso la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario si rivela infondata e va rigettata.
In definitiva deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nel periodo dal 20.12.20216 al
28.2.2018, svoltosi in conformità a quanto emergente dalle buste paga (v.si buste paga).
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie, che si deducono godute in misura inferiore a quanto previsto dal ccnl di categoria, nonché quella avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle festività soppresse.
Va invero rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389).
Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario e supplementare, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa
10 nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle festività soppresse nonché delle ferie.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna della datrice società al pagamento della complessiva somma indicata in euro 1.985,89 sul presupposto di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
A fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della resistente, era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver pagato al ricorrente il TFR.
A tal proposito si osserva che la datrice società ha dedotto di aver corrisposto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro l'importo di euro 3.140,00, di cui euro 1.966,00 netti a titolo di TFR.
La medesima società ha, poi, dato prova di tale assunto versando in atti le buste paga relative alle spettanze di fine rapporto, tra cui la busta paga relativa proprio al tfr, recante l'importo netto di euro 1.966,00-corrispondente al lordo di 2472,54-
(v.si busta paga febbraio 2018), oltre che del pagamento in data 26.07.2018
(dunque in data antecedente al deposito del ricorso) del corrispondente importo netto a mezzo bonifico bancario (cfr. doc. buste paga e bonifici , produzione parte resistente): rispetto alla suddetta documentazione, nulla di specifico ha contestato o fatto rilevare parte ricorrente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
11 Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda di parte resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito non è in re ipsa in caso di infondatezza della domanda giudiziale. Nel caso di specie non è emersa la prova né della mala fede o della colpa grave di parte ricorrente, né del danno subìto, e non vi
è allegazione di tale danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per la metà, tenuto conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore in punto di accertamento del lavoro straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2 compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte (1/2) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 1300,00 , oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi
Nola,28.05.2025.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.03.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6002/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5
nato il [...] in [...] e deceduto il 19.12.2019, Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Panico e Lucia
Rambone, presso i quali elettivamente domiciliano
ricorrenti
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosario Cozzolino, presso il quale elettivamente domicilia resistente
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2018, l'originario ricorrente, Persona_1
esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
, società con più di 15 dipendenti, operante nel settore trasporti e spedizioni,
[...]
dal 01.08.2016 al 28.02.2018, in virtù di contratti a tempo determinato e successive proroghe;
- di essere stato inquadrato al livello 5° del CCNL Controparte_1
con un contratto a tempo determinato, part-time e con qualifica di piazzalista;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede sita in Saviano alla via Nola
- San Vitaliano, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ed il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30; - di aver svolto le mansioni di piazzalista nonché di essersi occupato dell'organizzazione dei mezzi giunti presso il deposito, del controllo degli autocarri, comprese le parti meccaniche, della pulizia degli stessi nonché del controllo targhe;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nelle buste paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato e di aver, pertanto, diritto a ricevere, a tale titolo, l'importo di € 5.914,28; - di non aver mai fruito di ex festività, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle stesse, quantificata in €
432,80; - di aver goduto di 22 giorni di ferie per ciascun anno e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata in € 1.748,31; - di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla a titolo di tfr e di essere, pertanto, creditore a tale titolo dell'importo di € 1.985,89.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., per sentir accertare il proprio diritto a percepire, per il periodo
01.08.2016-28.02.2018, le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ex-festività, delle ferie maturate e non godute, di trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la convenuta società, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in proprio favore della somma di € 10.081,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data
2 della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
In particolare, rappresentava che il ricorrente aveva lavorato, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.12.2016 al 20.02.17, e successive proroghe dal 20.02.17 al 30.06.2017, dal 30.06.2017 al 31.12.2017 e dal 31.12.17 al
28.02.2018, con mansioni di piazzalista ed addetto alla gestione del piazzale di
Saviano sito alla Via Nola / San Vitaliano ed inquadrato nel livello V del CCNL
Trasporti e Logistica, con orario a tempo pieno,secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 - 13.00 e dalle ore 15.00 - 19.00. Evidenziava, altresì, che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro contrattuale e che gli era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del
CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro osservato. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità, e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, e condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art.96, 3° comma, c.p.c..
All'udienza del 11.06.2020, tenutasi in modalità “cartolare”, il Giudice, preso atto della dichiarazione del procuratore di parte ricorrente dell'intervenuto decesso, in data 16.12.2019, del , dichiarava l'interruzione del processo. Persona_1
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.09.2020, gli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi del de cuius , riassumevano il giudizio insistendo Persona_1
nell'accoglimento delle originarie conclusioni.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, la resistente società depositava memoria difensiva riportandosi a tutte le difese ed ai documenti già in atti.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente e di due testi per la parte
3 resistente, la causa veniva dunque rinviata per discussione con termine per note conclusionali.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
20.03.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie
– il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo)
(cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Volgendo al merito della fattispecie, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della perimetrazione del tema di indagine, deve evidenziarsi che risulta documentata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti esclusivamente nel periodo dal 20.12.2016 al 28.02.2018.(v.si contratto di lavoro decorrente dal
20.12.2016, proroga del30.6.2017 e proroga del 31.12.2017, prod. ricorrente).
4 E' altrettanto documentato che, diversamente da quanto dedotto in ricorso (in cui si deduce l'inquadramento part-time), il contratto di lavoro fosse a tempo pieno , come emergente dal contratto e dalle buste paga in atti.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che il deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle Persona_1
dipendenze della convenuta a far data dal 01.08.2016, in forza di un contratto a tempo determinato, successivamente prorogato sino al 28.02.2018.
Di contro, il datore di lavoro ha prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato a far data dal 20.12.2016; contratto versato in atti, in verità, anche dalla medesima parte ricorrente.
Orbene, deve osservarsi la carenza di puntuale allegazione in ricorso in merito all'inizio del rapporto lavorativo in epoca precedente alla formalizzazione avvenuta in forza del contratto a tempo determinato in data 20.12.2016.
Ed invero, pur indicandosi che il rapporto è iniziato in data 1.8.2016, l'istante non precisa affatto che il rapporto fosse inizialmente privo di formalizzazione, ed anzi richiama all'uopo “contratti a tempo determinato e sue successive proroghe”, dunque non deduce da chi veniva assunto in data 1.8.2016 e da chi ricevesse le direttive e le relative modalità, né indica in che modo era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro nel periodo intercorrente tra il
1.8.2016 ed il 20.12.2016.
Tale carenza allegatoria ha impedito, dunque, che si potesse svolgere un'istruttoria testimoniale circa lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro nel periodo dal
01.08.2016 al 19.12.2016, allorquando il ricorrente avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
Ritiene, pertanto, il giudice, in assenza di altre allegazioni e/o elementi di prova, di dovere fare riferimento a quanto emergente dalla documentazione versata in atti da parte resistente (cfr. contratto di lavoro e proroghe, buste paga) dai quali emerge che il rapporto è intercorso tra le parti esclusivamente nel periodo dal 20.12.2016 al 28.02.2018.
5 Quanto alle reclamate differenze retributive, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver ricevuto alcunché
a titolo di indennità sostitutiva delle ex festività nonché delle ferie non godute, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Orbene, deve rilevarsi che è documentata, come sopra già evidenziato,
l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la resistente a far data dal 20.12.2016 al 28.02.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time, qualifica di piazzalista ed inquadramento nel livello 5° CCNL ” (cfr. buste paga e contratto individuale di Controparte_1
lavoro, sub nn. 2 e 3 produz. ricorrente).
Di contro, il ricorrente – che pur lamenta lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la datrice società oltre l'orario di lavoro ordinario.
Ed invero, l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso non trova conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 27.06.2024, Testimone_1
dichiaratosi dipendente della convenuta dal 07.01.2015 circa, con mansioni di autista di camion, ha affermato: “Sono dipendente della convenuta dal 07.01.2015 circa con mansioni di autista di camion.<…> Non conosco personalmente il ricorrente, non saprei identificarlo fisicamente, però ricordo di aver sentito tra i miei colleghi autisti nominare un tale
Preciso che, svolgendo mansioni di autista, nel periodo tra l'anno 2016 e l'anno 2018, Per_1
mi recavo presso il piazzale utilizzato dalla resistente, che si trova in Saviano, di domenica sera per prendere il camion e non vi trovavo nessuno che gestisse il piazzale e non so chi gestiva questo piazzale. Poi tornavo presso il piazzale il venerdì sera, dopo le ore 20.00, e non vi trovavo comunque nessuno che lo gestisse, oppure di sabato sera ma ugualmente non vi trovavo nessuno.
Preciso che parcheggiavo il mezzo, un tir, dove trovavo posto e le indicazioni su cosa caricare e dove caricare ci venivano date dal personale amministrativo della società. Preciso che talvolta mi è capitato di vedere qualcuno presente presso il piazzale ma non so né chi fosse né di cosa si
6 occupasse poiché io, una volta parcheggiato il camion, andavo via e non mi interessavo di null'altro.”
Ed ancora, il teste escusso all'udienza del 30.01.2025, Testimone_2
dichiaratosi anch'egli dipendente della società convenuta con mansioni di autista dal
2016 al 2018, ha affermato: “Ho conosciuto il sig. perché eravamo colleghi di Persona_1
lavoro. Lui era piazzalista, cioè, si occupava dei posteggi dei camion, ma in aggiunta ci rivolgevamo a lui anche per eventuali problemi meccanici ai camion e lui si interessava di come risolverli. Non so riferire con precisione gli orari di lavoro del ricorrente, ma ogni volta che mi recavo al piazzale - deposito dei camion, di cui adesso non ricordo l'indirizzo, per prelevare
l'automezzo o per depositarlo, lo trovavo lì. Io lavoravo dal lunedì alla domenica, avevo degli orari molto variabili lavorando sui trasporti nazionali. Preciso che vedevo il ricorrente dal lunedì al sabato, ma non la domenica. Preciso che vedevo il ricorrente a lavoro durante la giornata, non mi è mai capitato di vederlo lavorare la notte, ossia non l'ho mai visto a lavoro dopo le 23:00. Per quanto riguarda gli orari in cui lo vedevo al mattino non so essere preciso. In passato ho avuto un contenzioso nei confronti della società ABACO che ha acquistato la , abbiamo conciliato la lite e il contenzioso è chiuso. Non ricordo con precisione il periodo di lavoro del ricorrente, ma ricordo che lui non è transitato alla ABACO”.
Orbene, le dichiarazioni sopra riportate appaiono assolutamente generiche, atteso che i testi escussi hanno avuto modo di osservare lo svolgimento della prestazione lavorativa del Prevete in modo diretto solo in limitatissime circostanze temporali
(ossia per il tempo in cui gli stessi si recavano presso il piazzale, senza peraltro specificare per quanto tempo si siano ivi trattenuti), dunque non in modo costante e continuativo, con la conseguenza che nulla di sufficientemente specifico è emerso in relazione alla effettiva articolazione dell'orario di lavoro del ricorrente, non avendo i medesimi testi potuto riferire in modo specifico gli orari di lavoro osservati dallo stesso.
La conclusione è che le risultanze testimoniali sin qui esaminate non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'osservanza di un orario di lavoro maggiore di quello risultante dalle buste paga.
7 Infatti, com'è noto, la prova in ordine al lavoro straordinario (ma lo stesso discorso vale per il lavoro supplementare, per le ferie e per i permessi non goduti) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte
(cfr Cass. n. 15480 del 2012), deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea è emerso dalle testimonianze dei testi di parte resisteste escussi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 24.10.2024, ha Testimone_3
dichiarato: “Sono stato dipendente della resistente dal 1999 fino al passaggio alle dipendenze della ABACO circa 7-8 anni fa. Lavoro in qualità di carrellista, ossia guido il carrello elettrico per lo spostamento delle merci. Preciso che per circa 3 anni non ho lavorato per la resistente poiché
8 mi dimisi per lavorare in proprio, poi sono stato riassunto. Non ricordo il periodo esatto, non lo so collocare temporalmente. Conosco il ricorrente in quanto anche lui lavorava per la resistente in qualità di piazzalista, ossia quando i mezzi rientravano al piazzale deposito ne verificava lo stato
e se c'erano da fare delle manutenzioni. Io lavoravo in un capannone che era retrostante rispetto al piazzale in cui lavorava il ricorrente, quindi avevo anche un mio ufficio perché mi occupavo anche della compilazione e della conservazione delle bolle delle merci. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 con un'ora di pausa che andava dalle 13:00 alle 14:00. Il sabato lavoravo sporadicamente. Non so riferire con esattezza quali fossero gli orari di lavoro rispettati dal ricorrente, lo vedevo sicuramente tutte le mattine dal lunedì al venerdì intorno alle 8:00, ma non so quale fosse il suo orario di lavoro perché lo perdevo di vista durante tutta la giornata. Il piazzale dove lavorava il ricorrente e quindi dove era anche il mio ufficio era in Via Nola San Vitaliano
21-26.”
Ed ancora, la teste escussa all'udienza del 11.04.2024, Testimone_4
dichiaratasi dipendente della facente parte del Parte_6
gruppo societario della resistente, afferma: “Io svolgo mansioni di capo ufficio al traffico, ossia organizzo i trasporti sia della resistente che della Conosco il ricorrente che CP_3
lavorava per la resistente poiché gestiva il piazzale della resistente in Saviano e io lo sentivo telefonicamente per comunicargli se arrivava qualche autista e quale posteggio doveva affidargli.
Preciso che il ricorrente gestiva il posizionamento degli automezzi ed i rimorchi presenti nel piazzale, cioè faceva il “piazzalista”. Per quanto a mia conoscenza, il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08/08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15/15.30 alle ore 19.00. Preciso che il ricorrente tornava a casa per pranzo, almeno ricordo che così aveva chiesto, e quindi terminava di lavorare alle ore 19.00 e non alle ore 18.00. Il sabato il ricorrente non lavorava e presso il piazzale vi era la vigilanza privata. Io sentivo telefonicamente il ricorrente il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì; il mercoledì era raro che ci sentissimo poiché non c'era movimento di mezzi. Io lavoro presso gli uffici della presso l'interporto di Nola;
ciò anche Controparte_4
all'epoca dei fatti che ho descritto, cioè nel periodo 2016-2017”.
È dunque evidente che anche il teste nulla ha riferito di sufficientemente Tes_3
circostanziato sulla effettiva articolazione dell'orario di lavoro del , mentre Per_1
la teste – che non ha avuto modo di osservare in maniera diretta e costante Tes_4
9 lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente , poiché diversamente allocata rispetto allo stesso, che sentiva “telefonicamente” – riferisce in maniera generica di orari di lavoro “per quanto di sua conoscenza” .
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro allegato in ricorso la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario si rivela infondata e va rigettata.
In definitiva deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nel periodo dal 20.12.20216 al
28.2.2018, svoltosi in conformità a quanto emergente dalle buste paga (v.si buste paga).
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie, che si deducono godute in misura inferiore a quanto previsto dal ccnl di categoria, nonché quella avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle festività soppresse.
Va invero rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389).
Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario e supplementare, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa
10 nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle festività soppresse nonché delle ferie.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna della datrice società al pagamento della complessiva somma indicata in euro 1.985,89 sul presupposto di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
A fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della resistente, era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver pagato al ricorrente il TFR.
A tal proposito si osserva che la datrice società ha dedotto di aver corrisposto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro l'importo di euro 3.140,00, di cui euro 1.966,00 netti a titolo di TFR.
La medesima società ha, poi, dato prova di tale assunto versando in atti le buste paga relative alle spettanze di fine rapporto, tra cui la busta paga relativa proprio al tfr, recante l'importo netto di euro 1.966,00-corrispondente al lordo di 2472,54-
(v.si busta paga febbraio 2018), oltre che del pagamento in data 26.07.2018
(dunque in data antecedente al deposito del ricorso) del corrispondente importo netto a mezzo bonifico bancario (cfr. doc. buste paga e bonifici , produzione parte resistente): rispetto alla suddetta documentazione, nulla di specifico ha contestato o fatto rilevare parte ricorrente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
11 Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda di parte resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito non è in re ipsa in caso di infondatezza della domanda giudiziale. Nel caso di specie non è emersa la prova né della mala fede o della colpa grave di parte ricorrente, né del danno subìto, e non vi
è allegazione di tale danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per la metà, tenuto conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore in punto di accertamento del lavoro straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2 compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte (1/2) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 1300,00 , oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi
Nola,28.05.2025.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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