Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025, iscritta al n. 113 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Maria S.S. Li- C.F._1 beratrice n. 17, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Ranucci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Maria S.S. Li- C.F._2 beratrice n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mariateresa Moschini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla separazione per- sonale stabilite con il decreto di omologa emesso il 3 febbraio 2011 dal Tribunale di
Viterbo, poi modificate con provvedimento del 12 maggio 2016. Ciò in quanto dal mese di giugno 2023 la sig.ra è rimasta priva del lavoro che precedentemente Pt_1
svolgeva. Hanno quindi concordato le seguenti nuove condizioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Viterbo, considerate le sopraesposte condizioni so- pravvenute, in modifica di quanto stabilito con il provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 12/05/2016 RG VG n. 263/16, disporre, con efficacia retroattiva dal mese di giugno 2024, che il Sig corrisponda alla Sig entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove con- dizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motiva- zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)