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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6059/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv.to CALCATERRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliate in C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to MOIZO FULVIO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE NERO, 70 20135 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità lavorative.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/5/2025, le ricorrenti e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_2 Controparte_1
[...] [...]
premettendo di essere state assunte con le decorrenze indicate in ricorso con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato, full – time, mansione di “addette alle pulizie toilette in corso di viaggio”, con orario e distribuzione della prestazione analiticamente indicate in ricorso, di aver svolto le prestazioni presso le seguenti tratte, Trenitalia Alta Velocità, Freccia Rossa: Torino – Napoli e ritorno;
Tornio – Venezia e ritorno;
Milano – Torino e ritorno;
Milano – Roma e ritorno;
Milano – Napoli e ritorno;
Milano – Ancona e ritorno;
Milano – Pescara e ritorno;
Milano – Modane (Francia) e ritorno;
Milano – Venezia e ritorno;
Milano – Trieste e ritorno, osservando soste presso le stazioni d'arrivo e in attesa del ritorno, variabili dalla mezz'ora alle 3 ore e mezza, di non aver ricevuto la corretta retribuzione in corso di rapporto con riferimento a: a) indennità lavorazioni in condizioni disagiate, ai sensi dell'art. 82 CCNL applicato;
b) indennità di turno ai sensi dell'art. 81 CCNL;
c) indennità fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL e accertamento del tempo trascorso delle ricorrenti presso la stazione fuori residenza come tempo di lavoro lavorato e, pertanto, retribuito;
d) incidenza degli istituti sopra indicati sul trattamento di fine rapporto.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
In via principale
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate di cui all'art. 82, 1.2. – Attività Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità in favore della sig.ra
[...] nella misura di € 2.405,20 e sig.ra € 2.473,80 o di quella maggior o minor Parte_1 Parte_2 somma che sarà ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL
Mobilità – Attività Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità in favore della sig.ra nella misura Parte_1 di € 3.865,50 e sig.ra € 3.975,75 o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Parte_2 giustizia.
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, del pagamento del trattamento di fine rapporto derivante dall'incidenza degli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate e per
l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del Controparte_1
2 tfr in favore della sig.ra nella misura di € 464,47 e sig.ra € 477,74 o di quella Parte_1 Parte_2 maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare, dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, il diritto delle sig.re e a vedersi riconosciuta l'indennità piena per l'assenza dalla residenza Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 77.2 del CCNL applicato e, per l'effetto, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta indennità nella misura prevista dal citato art. 77.2 del CCNL di categoria da accertarsi in corso di causa all'esito dell'esibizione da parte della resistente di tutti i turni svolti dalle CP_3 lavoratrici dall'assunzione sino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.
- accertare e dichiarare, dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, che il tempo trascorso dalle sig.re e presso la stazione fuori residenza costituisce orario di lavoro Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della retribuzione per tale periodo con le maggiorazioni contrattuali previste dal CCNL di riferimento e al pagamento del conseguente trattamento di fine rapporto maturato. Non disponendo degli interi turni di lavoro si chiede
l'accertamento dell'an, rinviando la determinazione del quantum all'esame dei fogli turno delle ricorrenti, di cui si chiede sin d'ora emettersi ordine di esibizione da parte della resistente.
Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa DA DISTRARSI in favore dell'Avv. Massimiliano Calcaterra, che si dichiara antistatario e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
***
Il ricorso proposto da e appare fondato e meritevole di Parte_1 Parte_2 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte con separato riferimento alle voci o gruppi di voci richieste in ricorso.
a) Art. 82 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Indennità lavorazioni in condizioni disagiate”.
L'art. 82, 1.2. (indennità per lavorazioni in condizioni disagiate) del CCNL applicato stabilisce che:
“ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto con sostanze nocive o tossiche, come definite tali dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,40” (doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
3 Il riconoscimento dell'indennità in parola risulta, dunque, vincolato al ricorrere di una duplice e concorrente condizione: a) l'utilizzo di normali indumenti di protezione;
b) la nocività o tossicità dei prodotti utilizzati.
Allega la difesa delle ricorrenti che le stesse avrebbero svolto le seguenti attività di pulizia dei treni: a)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione di tutte le parti del bagno, ossia: le pareti, gli specchi, la rubinetteria, il lavandino, i pulsanti, il pavimento, i sanitari e le maniglie;
b)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei sedili e dei coprisedili;
c)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei pavimenti delle carrozze;
d)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei tavolini, braccioli e le superfici in pelle e in tessuto dei sedili, indossando, per lo svolgimento delle proprie mansioni di pulizia e sanificazione, normali indumenti di protezione, segnatamente guanti di lattice monouso, scarpe antinfortunistiche, divisa di lavoro, mascherina, ed utilizzando due specifici prodotti, NO Cx e OR Clor, aventi caratteristiche di nocività o tossicità.
Precisa la difesa della società che, per l'espletamento delle attività di pulizia in corso di viaggio, era previsto, sino a febbraio 2020, l'utilizzo del profumatore ambientale Remanents, e per la rapida pulizia delle toilette e delle altre superfici (lavabo, superfici, ecc.) l'utilizzo di normali prodotti detergenti, tra cui il NO, che nel 2020 è stato sostituito con il OR Clor, a sua volta sostituito dal 2022 dal Beclean.
Si tratterebbe di detergenti di uso comune, la cui composizione chimica corrisponde a quella dei prodotti rinvenibili nella grande distribuzione organizzata e che, usati in modo corretto, comportano solo un rischio generico residuale molto basso, che tali prodotti, sino al 2022 sarebbero stati diluiti automaticamente mediante un'unità di dosaggio denominata “Dosakem Box”, utilizzato esclusivamente dai capo squadra, avente quale conseguenza quella di diminuire in maniera la carica chimica dei prodotti stessi. Conseguentemente, l'attività di pulizia sia a terra che in corso di viaggio non comporterebbe alcuna esposizione a sostanze tossiche/nocive ma neppure l'esposizione ad agenti patogeni particolari.
I prodotti utilizzati non conterrebbero, dunque, sostanze classificabili in base alle loro caratteristiche come tossiche o nocive, come risulta confermato dalla relazione peritale di parte prodotta in atti, e dalle schede dei prodotti, né sarebbe riscontrabile una situazione di reale disagio per i lavoratori, come le ricorrenti, impiegati nelle attività di pulizia mediante l'impiego dei detergenti chimici adottati dalla società datrice di lavoro anche in relazione ai DPI indossati.
Sul punto il giudicante ritiene di condividere integralmente le argomentazioni spese dalla Corte
d'Appello di Milano n. 58/2021, richiamate da ulteriori recenti precedenti giurisprudenziali versati in atti, di seguito riportate, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
4 “Ritiene il collegio che la norma collettiva disponga il diritto dei lavoratori alla percezione dell'indennità di lavoro disagiato a condizione che ricorrano due presupposti: che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Orbene, quanto alla sussistenza della nocività e tossicità delle sostanze, il collegio rileva che sono prodotte in atti le schede tecniche dei prodotti forniti dalla società ai lavoratori e adoperati dagli stessi nelle operazioni di pulizia.
Da dette schede si evince la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al NO, che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità.
Pertanto, nella stessa considerazione della società, dal contatto e manipolazione dei prodotti deriva un danno potenziale che la stessa si è premurata di prevenire mediante l'adozione dei cd. normali dispositivi di protezione - quali guanti, mascherine e scarpe antinfortunistiche – il cui utilizzo da parte dei lavoratori è accertato ed incontestato.
Ciò posto, vale ancora rilevare che la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dai lavoratori appellati, che per l'intero orario di lavoro devono indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL”.
In merito al quantum, devono recepirsi i conteggi, non oggetto di contestazione, di parte ricorrente,
a mente dei quali a competerà a titolo di indennità per lavorazioni in condizione Parte_1 disagiate la somma di € 2.405,20 (gg.
1.718 x € 1,40), mentre a la somma di € Parte_2
2.473,80 (gg.
1.767 x € 1,40).
b) Art. 81 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Indennità di turno”.
L'art. 81 del CCNL applicato stabilisce che: “per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta un'indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: a) turni avvicendati nelle 24 ore
(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) € 2,00; b) turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente
5 CCNL) € 2,25; c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) € 1,10”.
L'art 27 al punto 1.6 prevede che: “l'orario può essere articolato: a) turni avvicendati nelle 24 ore;
b) turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es. personale mobile); c) turni avvicendati in due periodi giornalieri
(turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera”.
Allega parte ricorrente che le lavoratrici facevano certamente parte del personale mobile e prestavano la propria attività lavorativa con turni non cadenzati nelle 24 ore e, pertanto, avevano diritto a percepire € 2,25 a titolo di indennità di turno per ogni giorno di lavoro effettivamente svolto, rientrando la relativa prestazione nella nozione di prestazione unica giornaliera di cui all'art. 27, punto
1.6 lett. d) del CCNL.
Assume parte resistente che l'orario di lavoro delle ricorrenti, come quello di tutti i loro colleghi pulitori viaggianti, si articolava in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 27 punto 1.6 secondo capoverso e punto 1.7 primo capoverso che così rispettivamente recitano: “Il periodo giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7” e “Per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito”.
L'orario giornaliero del pulitore viaggiante sarebbe, quindi, un orario spezzato che rientra nell'articolazione di orario su prestazione unica giornaliera e non avrebbe nulla a che vedere l'articolazione dell'orario in turni, avvicendati o non avvicendati.
Questo giudice ha avuto modo di occuparsi di fattispecie analoga statuendo nei seguenti termini:
“In recente precedente reso da questo Tribunale (est. 11 ottobre 2022), si è condivisibilmente chiarito come la Per_1 nozione di orario di lavoro svolto sulla base di “turni non cadenzati”, cioè non articolato in maniera rigida, in modo che il prestatore possa conoscere con anticipo quale possa essere il proprio turno anche in epoca assai avanzata e futura, secondo uno schema che potrebbe essere definito da "turni articolati", non sia incompatibile con la prestazione che si svolga, al contempo, con “orario spezzato” all'interno della singola giornata di lavoro, intendendosi per orario spezzato, ai sensi dell'art. 27, punto 1.7, “il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito".
Si tratta, dunque, di una fattispecie differente, che si attua nell'ipotesi in cui, nel lavoro giornaliero, è previsto un intervallo non retribuito, che può ben verificarsi in contemporanea e non in forma alternativa a quella dei turni "non cadenzati", cioè non programmati in maniera preventiva e rigida, nel senso sopra esposto”. La prestazione può, dunque, ben essere svolta, in contemporanea, con “turni non cadenzati” (non articolati in modo rigido) e “con orario spezzato”,
6 allorché fosse previsto, nello stesso giorno, un tempo di intervallo tra l'arrivo del treno della prima tratta e la ripartenza nella stessa giornata con il treno in seconda tratta.
Orbene, dalla lettura dell'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione del ricorrente, nonché dalle contrapposte allegazioni delle parti, dalle quali emerge l'insussistenza di una articolazione oraria della prestazione a cadenze fisse e predeterminate sui 5 giorni di lavoro settimanali, in guisa tale da inferire la natura “cadenzata” dei turni dell'(omissis), può addivenirsi alla conclusione che lo stesso, facente parte del personale mobile, abbia svolto la prestazione nel periodo di cui è causa in turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL), così maturando il diritto alla indennità di turno, ai sensi dell'art. 81 CCNL, nella misura non oggetto di specifica contestazione, in relazione alle giornate di presenza» (Trib. Milano, sez. lav., n. 2879 del 29 novembre
2022).
Anche di recente il Tribunale di Milano, nella stessa persona della dr.ssa (sent. n. 442/2025 del 29 gennaio Per_2
2025) ha ribadito, richiamando ulteriore precedente, che “la nozione di orario di lavoro svolto sulla base di “turni non cadenzati”, cioè non articolato in maniera rigida, in modo che il prestatore possa conoscere con anticipo quale possa essere il proprio turno anche in epoca assai avanzata e futura, secondo uno schema che potrebbe essere definito da "turni articolati", non sia incompatibile con la prestazione che si svolga, al contempo, con “orario spezzato” all'interno della singola giornata di lavoro, intendendosi per orario spezzato, ai sensi dell'art. 27, punto 1.7, “il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito".
Come è stato detto, si tratta, dunque, di una fattispecie differente, che si attua nell'ipotesi in cui, nel lavoro giornaliero,
è previsto un intervallo non retribuito, che può ben verificarsi in contemporanea e non in forma alternativa a quella dei turni "non cadenzati", cioè non programmati in maniera preventiva e rigida, nel senso sopra esposto”. La prestazione può, dunque, ben essere svolta, in contemporanea, con “turni non cadenzati” (non articolati in modo rigido) e “con orario spezzato”, allorché fosse previsto, nello stesso giorno, un tempo di intervallo tra l'arrivo del treno della prima tratta e la ripartenza nella stessa giornata con il treno in seconda tratta”.
Orbene, dalla lettura dell'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione delle ricorrenti, nonché dalle comunicazioni di variazione dell'orario emerge l'insussistenza di un'articolazione oraria della prestazione a cadenze fisse e predeterminate sui 5 giorni di lavoro settimanali, in guisa tale da inferire la natura “cadenzata” dei turni con la conseguenza che le stesse, facenti parte del personale mobile, hanno svolto la prestazione nel periodo di cui è causa in turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL), così maturando il diritto alla indennità di turno, ai sensi dell'art. 81 CCNL.
7 Le somme dovute a titolo di indennità di turno ammontano, dunque, sulla base degli incontestati conteggi di parte ricorrente, per a € 3.865,50 (gg.
1.718 x € 2,25) e per Parte_1 Parte_2
a € 3.975,75 (gg.
1.767 x € 2,25).
[...]
c) Art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Assenza dalla residenza” e accertamento quale orario di lavoro dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno di andata e la partenza del treno di ritorno
L'art. 77 del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie prevede al punto 2 “assenza dalla residenza” che:
“per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito elencate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per i servizi senza riposo fuori residenza € 1,30, (cioè i servizi effettuati in giornata), b) per i servizi con riposo fuori residenza €
2,20 e c) per i servizi di accompagnamento notte € 1,00” (omissis).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F e 2.7.G. della precedente art. 27 (Orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui art. 27, punto 2.1., lettera c) 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per i servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00; b) per i servizi con riposo fuori residenza: €
3,20; c) per i servizi di accompagnamento notte: € 1,60”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, con riferimento all'assenza dalla residenza, l'art. 77 del
CCNL riconosce un'indennità oraria a partire dal momento della partenza del treno dalla stazione di residenza sino all'ora di arrivo nella residenza di lavoro, quindi, anche durante la c.d. “sosta di servizio” che, nel caso in esame dovrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, tempo retribuito.
La società resistente corrisponderebbe, tuttavia, l'indennità di assenza dalla residenza nel caso del lavoratore svolgente la propria attività lavorativa a bordo treno e nel caso del c.d. “pernotto”, cioè quando il lavoratore soggiornava presso una struttura messa a disposizione della società in attesa di rientrare il giorno seguente ma nulla corrisponderebbe al lavoratore per il tempo trascorso nella stazione d'arrivo in attesa di prendere servizio sul treno del ritorno.
8 L'art. 27 definisce la “sosta di servizio” come periodo, nel corso del quale, il personale, “nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”.
Innanzitutto, per espresse disposizioni della committente Trenitalia, il lavoratore deve essere a disposizione almeno 15 minuti prima della partenza del treno. Inoltre, nell'intervallo di tempo trascorso fra un treno e l'altro le odierne lavoratrici non espletano l'attività di pulizia ma non usufruiscono di tempo libero, essendo costrette a indossare la divisa di lavoro, costituita da dispositivi di protezione individuali, quali scarpe infortunistiche e da altri DPI identificabili col logo aziendale, non avendo per altro a disposizione uno spogliatoio idoneo e utile a cambiarsi di abito nel rispetto di norme igieniche e di privacy.
Le stesse avrebbero, poi, un ulteriore vincolo, rappresentato dagli strumenti di lavoro contenuti nel trolley e/o nella borsa tracolla, non avendo alcuno spazio a disposizione per il deposito presso le stazioni ferroviarie.
Le lavoratrici avrebbero, dunque, il diritto di vedersi riconoscere l'indennità per assenza dalla residenza in misura piena ai sensi dell'art. 77.2 CCNL applicato e, dall'altro, di vedersi riconosciuto il tempo trascorso presso la stazione fuori residenza quale orario di lavoro, con diritto al pagamento della relativa retribuzione.
Parte resistente, dal canto suo, richiama la definizione legale della nozione di orario di lavoro, evidenziando che per esso deve intendersi il periodo di tempo durante il quale il lavoratore si trova fisicamente presente sul posto di lavoro ed a disposizione del datore per svolgere la propria prestazione in caso di necessità, non potendo viceversa essere considerato tempo di lavoro l'intervallo di tempo tra una prestazione di lavoro e un'altra nella quale, come nel caso di specie, si è liberi di disporre del proprio tempo, di svolgere le attività che desidera, non essendo in alcun modo a disposizione dell'azienda, né essendo tenute a indossare la divisa aziendale, obbligatoria durante il solo orario di lavoro.
Dall'analisi delle buste paga delle ricorrenti risulterebbe, inoltre, per tabulas che ha sempre CP_1 corrisposto a quest'ultime l'indennità così come previsto dalla disposizione che la regolamenta, ovvero per ogni ora di servizio svolta, non potendosi riconoscere l'indennità tout court, a prescindere dal fatto che le stesse, durante i periodi fuori dalla residenza, prestassero o meno servizio.
Anche in questo caso giova richiamare i precedenti di questo Tribunale, cfr. Trib. Milano, n.
1162/2025. est. che afferma: “la tesi attorea può essere verificata alla luce della puntualizzazione contenuta Tes_1
9 nell'articolo 77 cit. per cui l'indennità in questione spetta anche per le "soste di servizio" di cui al art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea.
In questo senso, l'art. 27, punto 2.1, lettera c) definisce la "sosta di servizio” come il periodo, nel corso del quale, il personale, “nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”.
Dunque, appare che il C.C.N.L., con gli articoli 27 e 77, abbia adottato, ai fini dell'indennità di lavoro fuori residenza, una nozione che comprende solo il lavoro effettivo e l'attività di riserva, cioè il periodo in cui il dipendente resta
a disposizione del datore di lavoro presso l'impianto al di fuori della residenza, ma non quanto costituisce il suo tempo libero, per quanto svolto al di fuori della residenza.
Un simile chiarimento con riguardo alla “sosta di servizio”, viceversa, non avrebbe avuto senso qualora le parti collettive avessero inteso remunerare con tale indennità ogni ora di lavoro trascorsa al di fuori della residenza, senza eccezioni, includendovi così anche il tempo libero, mentre avendo effettuato tale specificazione con riguardo al tempo di inattività lavorativa, ma passato “a disposizione” presso l'impianto, si viene a delimitare, in tal modo, l'area di meritevolezza del beneficio nei termini suddetti.
D'altronde, per indennizzare il disagio di trovarsi al di fuori della residenza anche nel tempo libero, l'indennità di cui all'articolo 77 per le ore di lavoro effettivo e per quelle a disposizione è maggiorata, con significativi incrementi orari - cfr. lo stesso comma 2.1 nelle lettere da a) fino a c) - "per servizi con riposo fuori residenza" e "per servizi di accompagnamento notte".
Dunque, si deve ritenere che l'indennità sia da versarsi solo per le ore di lavoro effettivo (nelle quali rientrano certamente anche i 15 minuti prima della partenza del treno) e per quelle in cui il dipendente rimanga a disposizione presso l'impianto di fuori della residenza.
Per quanto, infatti, la norma preveda la locuzione "per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro", la lettura in termini letterali della stessa deve essere accompagnata dalla suddetta analisi di tipo sistematico, cosicché deve essere inteso tale riferimento alle ore passate al di fuori della residenza che siano da ritenersi tempo di lavoro effettivo o di mantenimento del dipendente
a disposizione del datore di lavoro nei termini suddetti.
Pertanto, non si può ritenere che l'indennità sia da corrispondere solo nei periodi a bordo treno (oltre ai 15 minuti prima della partenza dello stesso), ma sia da attribuirsi secondo l'ermeneutica appena esposta.
Per analoghe ragioni va accolta, nei limiti dell'accertamento del diritto, la domanda relativa all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di attesa tra l'arrivo e la ripartenza del treno, durante il quale il lavoratore sosta in stazione ed è a disposizione del datore di lavoro.
10 L'art. 27, punto 2.1, lett. C) del CCNL prevede, infatti, che rientra nell'orario di lavoro la “sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata” e questo è proprio il caso che ci occupa.
La disposizione contrattuale ricalca, del resto, la nozione di orario di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza nazionale
e comunitaria, la quale include nell'orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. (v. l'art. 1 comma 2, D. lgs 66/03).
La Corte di Cassazione (sent. 1352/2016), ha, del resto, affermato che “la soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte (…)” nel senso che non può ritenersi tempo di riposo, il quale non costituisce orario di lavoro, il tempo in cui il lavoratore “sia …obbligato a rimanere a disposizione del datore di lavoro, senza possibilità di disporre liberamente del proprio tempo od occuparsi di interessi personali”.
Non è in discussione che nell'intervallo in questione il ricorrente indossi una divisa e abbia a seguito un trolley. Egli deve, comunque, restare in o nei pressi della stazione e, per espressa disposizione contrattual-collettiva, è a servizio della parte datoriale. In ogni caso, non è certamente nella stessa condizione in cui si trova una volta cessato il turno, quando è libero di andare a casa o dove ritiene”.
Osserva, in ultima analisi, il giudicante come il fulcro della valutazione circa la spettanza della voce di cui all'art. 77.2 e della retribuzione per il tempo trascorso in sosta di servizio sia l'art. 27 CCNL applicato, secondo cui il lavoratore, durante tale periodo, resta a disposizione dell'azienda presso l'impianto di destinazione e ripartenza, tra il termine delle attività previste e l'inizio della successiva attività programmata.
L'erogazione dell'indennità e la considerazione del tempo di sosta quale tempo di lavoro non è, dunque, condizionata al potere di conformazione della prestazione da parte del datore di lavoro, ed alla facoltà di costui di chiedere al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa in qualsiasi momento all'interno della sosta di servizio, sulla base dell'ordinario esercizio del potere direttivo o di iniziative estemporanee e non preventivabili.
La disposizione contiene l'intrinseca descrizione della sosta di servizio, che impone al lavoratore di sostare presso l'impianto di arrivo in attesa dell'inizio della successiva attività programmata e, in questa chiave, ininfluente appare la circostanza che egli disponga o meno di un armadietto dove riporre il trolley o di locali spogliatoio dove dismettere e poi indossare nuovamente la divisa, scenario che, per altro, appare assai poco verosimile alla luce dei tempi medi della sosta di servizio e della conformazione dei luoghi.
11 Irrilevante è altresì il fatto che il lavoratore possa dedicarsi ad attività ludico ricreative tramite dispositivi (cellulare, tablet) o allontanarsi negli immediati dintorni della stazione di arrivo (nell'ottica della permanenza in disponibilità) al fine di concedersi ristoro, rilevando ai fini della configurazione della sosta di servizio il vincolo di permanenza presso la stazione di destinazione (e ripartenza) né essendo le attività consentite, in relazione a tempi, luoghi e modalità di esercizio, sufficiente espressione di autodeterminazione del lavoratore nel proprio tempo libero.
Ai fini della quantificazione delle spettanze per tali titoli, con provvedimento del 22/01/2025, questo giudice disponeva la produzione, in capo a parte ricorrente, di conteggi aggiuntivi, contenenti la quantificazione delle pretese avanzate a titolo di indennità piena per assenza dalla residenza ex art. 77.2
CCNL applicato e delle differenze retributive rivendicate in relazione al tempo trascorso dalle ricorrenti presso le stazioni fuori residenza, previa emissione di ordine di produzione, in capo alla resistente, dei fogli turni e presenze delle ricorrenti nel periodo di cui è causa.
Con produzione del 11/03/2025, la difesa di parte ricorrente ha provveduto al deposito di conteggi aggiuntivi ed alla esposizione dei criteri di calcolo dei medesimi.
In particolare, dal tempo di sosta indicato dai turni di lavoro è stato sottratto il tempo accessorio di
20 minuti e l'ulteriore tempo di presa servizio di 5 minuti che la società retribuisce. Es: sosta effettiva di
2 ore presso la stazione fuori residenza. Ai fini del calcolo è stato preso in considerazione il tempo di 1 ora e 35 minuti (2 ore – 25 minuti).
In merito al conteggio della retribuzione è stato sommato il tempo mensile non retribuito dalla società ed è stato moltiplicato (trattandosi di lavoro part-time e quindi di tempo supplementare) per la retribuzione ordinaria oraria maggiorata del 10%, così come previsto dal CCNL.
In merito al calcolo dell'indennità di fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL, è stato sommato il tempo mensile non retribuito dalla società ed è stato moltiplicato per l'importo orario di € 1,30.
In merito al calcolo mensile complessivo, si è proceduto a sommare l'importo a titolo di retribuzione e l'importo a titolo di indennità fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL applicato.
Ne è derivato un totale per il periodo oggetto di computo sulla base dei fogli turno e presenze prodotti in atti pari, per , ad € 5.397,68 e, per , ad € 4.027,01. Su Parte_1 Parte_2 tale base si è provveduto a estrapolare il valore medio mensile, moltiplicato per la durata del rapporto di lavoro delle due ricorrenti, producendo il valore complessivo della sommatoria delle due voci (indennità ex art. 77.2 CCNL e retribuzione sosta di servizio) per il periodo di cui è causa, coincidente con l'intero periodo del rapporto di lavoro, nella misura di € 15.056,68 per e € 11.186,13 per Parte_1
. Parte_2
12 Va, innanzitutto, precisato come tale modalità di calcolo appaia pienamente legittima e rispondente al disposto di cui all'art. 432 c.p.c., secondo cui “quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa”, corrispondendo la proiezione sull'intero rapporto di lavoro della media mensile calcolata su un periodo oggettivamente congruo (da dicembre 2018 e gennaio 2019 sino a ottobre 2022 e aprile 2023) a canoni di assoluta ragionevolezza ed equità, stante l'impossibilità di addivenire ad una quantificazione tassativa in assenza di prospetti.
In secondo luogo, in ragione della difficoltà di comprensione e interpretazione dei conteggi prodotti da parte ricorrente, si è proceduto in dispositivo a un'errata indicazione delle somme oggetto di condanna, relativamente a tale capo (e, come si vedrà, al successivo, relativo alle incidenze sul TFR), indicando, in luogo delle sole complessive somme, per le due voci, pari a € 15.056,68 per
[...]
ed € 11.186,13 per , le ulteriori voci, non dovute in quanto relative alla Parte_1 Parte_2 sommatoria del periodo c.d. parziale, di € 5.397,68 per ed € 4.027,01 per Parte_1 Parte_2
.
[...]
A correzione del capo di sentenza, dunque, si specifica che la condanna della resistente al pagamento della indennità “Assenza dalla residenza” ex art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie e retribuzione nel periodo di sosta di servizio deve intendersi complessivamente pari a € 15.056,68 per e € 11.186,13 per . Parte_1 Parte_2
d) Incidenza sul trattamento di fine rapporto
L'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie stabilisce che:
“all'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.197, n.
297. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive definite nel presente CCNL: - Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68; Assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dell'art. 68; - E.D.R. di cui al punto 5 dell'art. 68; - Aumenti periodi di anzianità, di cui all'art. 69; - Tredicesima e quattordicesima, di cui all'art. 70; - Indennità di funzioni
Quadri, di cui all'art. 71; - Salario professionale, di cui all'art, 72; - Indennità di lavoro notturno, di cui all'art. 75; - Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all'art. 76; - Compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1, dell'art. 79; - Indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1 dell'art. 80; - Indennità di turno, di cui all'art. 81; - Indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all'art. 82”.
13 La resistente andrà, dunque, condannata al pagamento (o accantonamento) dell'incidenza sul TFR delle voci di credito riconosciute. Segnatamente, l'incidenza degli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate determina un differenziale sul TFR di
[...]
pari a € 464,47, e di pari a € 477,74. A questi importi occorre sommare Parte_1 Parte_2
l'incidenza totale delle voci di cui al capo precedente per il periodo di cui è causa, segnatamente €
1.115,31 per ed € 828,60 per per una totale incidenza sul TFR Parte_1 Parte_2 pari a € 1.579,78 per ed € 1.306,34 per . Parte_1 Parte_2
In questi termini deve, pertanto, ritenersi corretto il dispositivo, nel quale le incidenze del TFR, in ragione delle esposte difficoltà di comprensione dei conteggi, sono state calcolate in € 1.978,78 per ed € 1.604,63 per , essendosi provveduto ad aggiungere al dovuto Parte_1 Parte_2 le somme relative alle incidenze parziali di cui ai conteggi aggiuntivi, non dovute.
La domanda va, pertanto, accolta come indicato nel dispositivo, da intendersi emendato ed integrato come da motivazione. Alle somme andranno aggiunti interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore delle ricorrenti, CP_4 Controparte_4 delle seguenti voci:
- “Indennità lavorazioni in condizioni disagiate” ex art. 82 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie nella misura di € 2.405 per e € 2.473,80 per;
Parte_1 Parte_2
- “Indennità di turno” ex art. 81 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie nella misura di € 3.865,50 per e € 3.975,75 per;
Parte_1 Parte_2
- indennità “Assenza dalla residenza” ex art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie e retribuzione nel periodo di sosta di servizio nella misura di € 5.397,68 a titolo di indennità fuori residenza ex art. 77
CCNL e € 15.056,68 a titolo di retribuzione per sosta di servizio per e € 4.027,01 a Parte_1 titolo di indennità fuori residenza ex art. 77 CCNL e € 11.186,13 a titolo di retribuzione per sosta di servizio per;
Parte_2
- Incidenze sul TFR nella misura di complessivi € 1.978,78 per e € 1.604,63 per Parte_1
; Parte_2
14 il tutto oltre interessi e rivalutazione sulle predette somme dalle singole scadenze al saldo effettivo, e spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 14/5/2025
Il Giudice
AN BA
15
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv.to CALCATERRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliate in C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to MOIZO FULVIO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE NERO, 70 20135 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità lavorative.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/5/2025, le ricorrenti e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_2 Controparte_1
[...] [...]
premettendo di essere state assunte con le decorrenze indicate in ricorso con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato, full – time, mansione di “addette alle pulizie toilette in corso di viaggio”, con orario e distribuzione della prestazione analiticamente indicate in ricorso, di aver svolto le prestazioni presso le seguenti tratte, Trenitalia Alta Velocità, Freccia Rossa: Torino – Napoli e ritorno;
Tornio – Venezia e ritorno;
Milano – Torino e ritorno;
Milano – Roma e ritorno;
Milano – Napoli e ritorno;
Milano – Ancona e ritorno;
Milano – Pescara e ritorno;
Milano – Modane (Francia) e ritorno;
Milano – Venezia e ritorno;
Milano – Trieste e ritorno, osservando soste presso le stazioni d'arrivo e in attesa del ritorno, variabili dalla mezz'ora alle 3 ore e mezza, di non aver ricevuto la corretta retribuzione in corso di rapporto con riferimento a: a) indennità lavorazioni in condizioni disagiate, ai sensi dell'art. 82 CCNL applicato;
b) indennità di turno ai sensi dell'art. 81 CCNL;
c) indennità fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL e accertamento del tempo trascorso delle ricorrenti presso la stazione fuori residenza come tempo di lavoro lavorato e, pertanto, retribuito;
d) incidenza degli istituti sopra indicati sul trattamento di fine rapporto.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
In via principale
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate di cui all'art. 82, 1.2. – Attività Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società CP_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità in favore della sig.ra
[...] nella misura di € 2.405,20 e sig.ra € 2.473,80 o di quella maggior o minor Parte_1 Parte_2 somma che sarà ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL
Mobilità – Attività Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità in favore della sig.ra nella misura Parte_1 di € 3.865,50 e sig.ra € 3.975,75 o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Parte_2 giustizia.
- accertare e dichiarare il diritto delle sig.re e al riconoscimento, dal giorno Parte_1 Parte_2 dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, del pagamento del trattamento di fine rapporto derivante dall'incidenza degli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate e per
l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del Controparte_1
2 tfr in favore della sig.ra nella misura di € 464,47 e sig.ra € 477,74 o di quella Parte_1 Parte_2 maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
- accertare e dichiarare, dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, il diritto delle sig.re e a vedersi riconosciuta l'indennità piena per l'assenza dalla residenza Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 77.2 del CCNL applicato e, per l'effetto, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta indennità nella misura prevista dal citato art. 77.2 del CCNL di categoria da accertarsi in corso di causa all'esito dell'esibizione da parte della resistente di tutti i turni svolti dalle CP_3 lavoratrici dall'assunzione sino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.
- accertare e dichiarare, dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, che il tempo trascorso dalle sig.re e presso la stazione fuori residenza costituisce orario di lavoro Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della retribuzione per tale periodo con le maggiorazioni contrattuali previste dal CCNL di riferimento e al pagamento del conseguente trattamento di fine rapporto maturato. Non disponendo degli interi turni di lavoro si chiede
l'accertamento dell'an, rinviando la determinazione del quantum all'esame dei fogli turno delle ricorrenti, di cui si chiede sin d'ora emettersi ordine di esibizione da parte della resistente.
Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa DA DISTRARSI in favore dell'Avv. Massimiliano Calcaterra, che si dichiara antistatario e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
***
Il ricorso proposto da e appare fondato e meritevole di Parte_1 Parte_2 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte con separato riferimento alle voci o gruppi di voci richieste in ricorso.
a) Art. 82 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Indennità lavorazioni in condizioni disagiate”.
L'art. 82, 1.2. (indennità per lavorazioni in condizioni disagiate) del CCNL applicato stabilisce che:
“ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto con sostanze nocive o tossiche, come definite tali dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,40” (doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
3 Il riconoscimento dell'indennità in parola risulta, dunque, vincolato al ricorrere di una duplice e concorrente condizione: a) l'utilizzo di normali indumenti di protezione;
b) la nocività o tossicità dei prodotti utilizzati.
Allega la difesa delle ricorrenti che le stesse avrebbero svolto le seguenti attività di pulizia dei treni: a)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione di tutte le parti del bagno, ossia: le pareti, gli specchi, la rubinetteria, il lavandino, i pulsanti, il pavimento, i sanitari e le maniglie;
b)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei sedili e dei coprisedili;
c)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei pavimenti delle carrozze;
d)
sanificazione/disinfettazione/igienizzazione dei tavolini, braccioli e le superfici in pelle e in tessuto dei sedili, indossando, per lo svolgimento delle proprie mansioni di pulizia e sanificazione, normali indumenti di protezione, segnatamente guanti di lattice monouso, scarpe antinfortunistiche, divisa di lavoro, mascherina, ed utilizzando due specifici prodotti, NO Cx e OR Clor, aventi caratteristiche di nocività o tossicità.
Precisa la difesa della società che, per l'espletamento delle attività di pulizia in corso di viaggio, era previsto, sino a febbraio 2020, l'utilizzo del profumatore ambientale Remanents, e per la rapida pulizia delle toilette e delle altre superfici (lavabo, superfici, ecc.) l'utilizzo di normali prodotti detergenti, tra cui il NO, che nel 2020 è stato sostituito con il OR Clor, a sua volta sostituito dal 2022 dal Beclean.
Si tratterebbe di detergenti di uso comune, la cui composizione chimica corrisponde a quella dei prodotti rinvenibili nella grande distribuzione organizzata e che, usati in modo corretto, comportano solo un rischio generico residuale molto basso, che tali prodotti, sino al 2022 sarebbero stati diluiti automaticamente mediante un'unità di dosaggio denominata “Dosakem Box”, utilizzato esclusivamente dai capo squadra, avente quale conseguenza quella di diminuire in maniera la carica chimica dei prodotti stessi. Conseguentemente, l'attività di pulizia sia a terra che in corso di viaggio non comporterebbe alcuna esposizione a sostanze tossiche/nocive ma neppure l'esposizione ad agenti patogeni particolari.
I prodotti utilizzati non conterrebbero, dunque, sostanze classificabili in base alle loro caratteristiche come tossiche o nocive, come risulta confermato dalla relazione peritale di parte prodotta in atti, e dalle schede dei prodotti, né sarebbe riscontrabile una situazione di reale disagio per i lavoratori, come le ricorrenti, impiegati nelle attività di pulizia mediante l'impiego dei detergenti chimici adottati dalla società datrice di lavoro anche in relazione ai DPI indossati.
Sul punto il giudicante ritiene di condividere integralmente le argomentazioni spese dalla Corte
d'Appello di Milano n. 58/2021, richiamate da ulteriori recenti precedenti giurisprudenziali versati in atti, di seguito riportate, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
4 “Ritiene il collegio che la norma collettiva disponga il diritto dei lavoratori alla percezione dell'indennità di lavoro disagiato a condizione che ricorrano due presupposti: che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Orbene, quanto alla sussistenza della nocività e tossicità delle sostanze, il collegio rileva che sono prodotte in atti le schede tecniche dei prodotti forniti dalla società ai lavoratori e adoperati dagli stessi nelle operazioni di pulizia.
Da dette schede si evince la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al NO, che il prodotto è classificato XI, cioè irritante, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti e lo ha qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità.
Pertanto, nella stessa considerazione della società, dal contatto e manipolazione dei prodotti deriva un danno potenziale che la stessa si è premurata di prevenire mediante l'adozione dei cd. normali dispositivi di protezione - quali guanti, mascherine e scarpe antinfortunistiche – il cui utilizzo da parte dei lavoratori è accertato ed incontestato.
Ciò posto, vale ancora rilevare che la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dai lavoratori appellati, che per l'intero orario di lavoro devono indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL”.
In merito al quantum, devono recepirsi i conteggi, non oggetto di contestazione, di parte ricorrente,
a mente dei quali a competerà a titolo di indennità per lavorazioni in condizione Parte_1 disagiate la somma di € 2.405,20 (gg.
1.718 x € 1,40), mentre a la somma di € Parte_2
2.473,80 (gg.
1.767 x € 1,40).
b) Art. 81 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Indennità di turno”.
L'art. 81 del CCNL applicato stabilisce che: “per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta un'indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: a) turni avvicendati nelle 24 ore
(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) € 2,00; b) turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente
5 CCNL) € 2,25; c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) € 1,10”.
L'art 27 al punto 1.6 prevede che: “l'orario può essere articolato: a) turni avvicendati nelle 24 ore;
b) turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es. personale mobile); c) turni avvicendati in due periodi giornalieri
(turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera”.
Allega parte ricorrente che le lavoratrici facevano certamente parte del personale mobile e prestavano la propria attività lavorativa con turni non cadenzati nelle 24 ore e, pertanto, avevano diritto a percepire € 2,25 a titolo di indennità di turno per ogni giorno di lavoro effettivamente svolto, rientrando la relativa prestazione nella nozione di prestazione unica giornaliera di cui all'art. 27, punto
1.6 lett. d) del CCNL.
Assume parte resistente che l'orario di lavoro delle ricorrenti, come quello di tutti i loro colleghi pulitori viaggianti, si articolava in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 27 punto 1.6 secondo capoverso e punto 1.7 primo capoverso che così rispettivamente recitano: “Il periodo giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7” e “Per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito”.
L'orario giornaliero del pulitore viaggiante sarebbe, quindi, un orario spezzato che rientra nell'articolazione di orario su prestazione unica giornaliera e non avrebbe nulla a che vedere l'articolazione dell'orario in turni, avvicendati o non avvicendati.
Questo giudice ha avuto modo di occuparsi di fattispecie analoga statuendo nei seguenti termini:
“In recente precedente reso da questo Tribunale (est. 11 ottobre 2022), si è condivisibilmente chiarito come la Per_1 nozione di orario di lavoro svolto sulla base di “turni non cadenzati”, cioè non articolato in maniera rigida, in modo che il prestatore possa conoscere con anticipo quale possa essere il proprio turno anche in epoca assai avanzata e futura, secondo uno schema che potrebbe essere definito da "turni articolati", non sia incompatibile con la prestazione che si svolga, al contempo, con “orario spezzato” all'interno della singola giornata di lavoro, intendendosi per orario spezzato, ai sensi dell'art. 27, punto 1.7, “il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito".
Si tratta, dunque, di una fattispecie differente, che si attua nell'ipotesi in cui, nel lavoro giornaliero, è previsto un intervallo non retribuito, che può ben verificarsi in contemporanea e non in forma alternativa a quella dei turni "non cadenzati", cioè non programmati in maniera preventiva e rigida, nel senso sopra esposto”. La prestazione può, dunque, ben essere svolta, in contemporanea, con “turni non cadenzati” (non articolati in modo rigido) e “con orario spezzato”,
6 allorché fosse previsto, nello stesso giorno, un tempo di intervallo tra l'arrivo del treno della prima tratta e la ripartenza nella stessa giornata con il treno in seconda tratta.
Orbene, dalla lettura dell'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione del ricorrente, nonché dalle contrapposte allegazioni delle parti, dalle quali emerge l'insussistenza di una articolazione oraria della prestazione a cadenze fisse e predeterminate sui 5 giorni di lavoro settimanali, in guisa tale da inferire la natura “cadenzata” dei turni dell'(omissis), può addivenirsi alla conclusione che lo stesso, facente parte del personale mobile, abbia svolto la prestazione nel periodo di cui è causa in turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL), così maturando il diritto alla indennità di turno, ai sensi dell'art. 81 CCNL, nella misura non oggetto di specifica contestazione, in relazione alle giornate di presenza» (Trib. Milano, sez. lav., n. 2879 del 29 novembre
2022).
Anche di recente il Tribunale di Milano, nella stessa persona della dr.ssa (sent. n. 442/2025 del 29 gennaio Per_2
2025) ha ribadito, richiamando ulteriore precedente, che “la nozione di orario di lavoro svolto sulla base di “turni non cadenzati”, cioè non articolato in maniera rigida, in modo che il prestatore possa conoscere con anticipo quale possa essere il proprio turno anche in epoca assai avanzata e futura, secondo uno schema che potrebbe essere definito da "turni articolati", non sia incompatibile con la prestazione che si svolga, al contempo, con “orario spezzato” all'interno della singola giornata di lavoro, intendendosi per orario spezzato, ai sensi dell'art. 27, punto 1.7, “il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito".
Come è stato detto, si tratta, dunque, di una fattispecie differente, che si attua nell'ipotesi in cui, nel lavoro giornaliero,
è previsto un intervallo non retribuito, che può ben verificarsi in contemporanea e non in forma alternativa a quella dei turni "non cadenzati", cioè non programmati in maniera preventiva e rigida, nel senso sopra esposto”. La prestazione può, dunque, ben essere svolta, in contemporanea, con “turni non cadenzati” (non articolati in modo rigido) e “con orario spezzato”, allorché fosse previsto, nello stesso giorno, un tempo di intervallo tra l'arrivo del treno della prima tratta e la ripartenza nella stessa giornata con il treno in seconda tratta”.
Orbene, dalla lettura dell'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione delle ricorrenti, nonché dalle comunicazioni di variazione dell'orario emerge l'insussistenza di un'articolazione oraria della prestazione a cadenze fisse e predeterminate sui 5 giorni di lavoro settimanali, in guisa tale da inferire la natura “cadenzata” dei turni con la conseguenza che le stesse, facenti parte del personale mobile, hanno svolto la prestazione nel periodo di cui è causa in turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL), così maturando il diritto alla indennità di turno, ai sensi dell'art. 81 CCNL.
7 Le somme dovute a titolo di indennità di turno ammontano, dunque, sulla base degli incontestati conteggi di parte ricorrente, per a € 3.865,50 (gg.
1.718 x € 2,25) e per Parte_1 Parte_2
a € 3.975,75 (gg.
1.767 x € 2,25).
[...]
c) Art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie “Assenza dalla residenza” e accertamento quale orario di lavoro dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno di andata e la partenza del treno di ritorno
L'art. 77 del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie prevede al punto 2 “assenza dalla residenza” che:
“per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito elencate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per i servizi senza riposo fuori residenza € 1,30, (cioè i servizi effettuati in giornata), b) per i servizi con riposo fuori residenza €
2,20 e c) per i servizi di accompagnamento notte € 1,00” (omissis).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F e 2.7.G. della precedente art. 27 (Orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui art. 27, punto 2.1., lettera c) 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per i servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00; b) per i servizi con riposo fuori residenza: €
3,20; c) per i servizi di accompagnamento notte: € 1,60”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, con riferimento all'assenza dalla residenza, l'art. 77 del
CCNL riconosce un'indennità oraria a partire dal momento della partenza del treno dalla stazione di residenza sino all'ora di arrivo nella residenza di lavoro, quindi, anche durante la c.d. “sosta di servizio” che, nel caso in esame dovrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, tempo retribuito.
La società resistente corrisponderebbe, tuttavia, l'indennità di assenza dalla residenza nel caso del lavoratore svolgente la propria attività lavorativa a bordo treno e nel caso del c.d. “pernotto”, cioè quando il lavoratore soggiornava presso una struttura messa a disposizione della società in attesa di rientrare il giorno seguente ma nulla corrisponderebbe al lavoratore per il tempo trascorso nella stazione d'arrivo in attesa di prendere servizio sul treno del ritorno.
8 L'art. 27 definisce la “sosta di servizio” come periodo, nel corso del quale, il personale, “nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”.
Innanzitutto, per espresse disposizioni della committente Trenitalia, il lavoratore deve essere a disposizione almeno 15 minuti prima della partenza del treno. Inoltre, nell'intervallo di tempo trascorso fra un treno e l'altro le odierne lavoratrici non espletano l'attività di pulizia ma non usufruiscono di tempo libero, essendo costrette a indossare la divisa di lavoro, costituita da dispositivi di protezione individuali, quali scarpe infortunistiche e da altri DPI identificabili col logo aziendale, non avendo per altro a disposizione uno spogliatoio idoneo e utile a cambiarsi di abito nel rispetto di norme igieniche e di privacy.
Le stesse avrebbero, poi, un ulteriore vincolo, rappresentato dagli strumenti di lavoro contenuti nel trolley e/o nella borsa tracolla, non avendo alcuno spazio a disposizione per il deposito presso le stazioni ferroviarie.
Le lavoratrici avrebbero, dunque, il diritto di vedersi riconoscere l'indennità per assenza dalla residenza in misura piena ai sensi dell'art. 77.2 CCNL applicato e, dall'altro, di vedersi riconosciuto il tempo trascorso presso la stazione fuori residenza quale orario di lavoro, con diritto al pagamento della relativa retribuzione.
Parte resistente, dal canto suo, richiama la definizione legale della nozione di orario di lavoro, evidenziando che per esso deve intendersi il periodo di tempo durante il quale il lavoratore si trova fisicamente presente sul posto di lavoro ed a disposizione del datore per svolgere la propria prestazione in caso di necessità, non potendo viceversa essere considerato tempo di lavoro l'intervallo di tempo tra una prestazione di lavoro e un'altra nella quale, come nel caso di specie, si è liberi di disporre del proprio tempo, di svolgere le attività che desidera, non essendo in alcun modo a disposizione dell'azienda, né essendo tenute a indossare la divisa aziendale, obbligatoria durante il solo orario di lavoro.
Dall'analisi delle buste paga delle ricorrenti risulterebbe, inoltre, per tabulas che ha sempre CP_1 corrisposto a quest'ultime l'indennità così come previsto dalla disposizione che la regolamenta, ovvero per ogni ora di servizio svolta, non potendosi riconoscere l'indennità tout court, a prescindere dal fatto che le stesse, durante i periodi fuori dalla residenza, prestassero o meno servizio.
Anche in questo caso giova richiamare i precedenti di questo Tribunale, cfr. Trib. Milano, n.
1162/2025. est. che afferma: “la tesi attorea può essere verificata alla luce della puntualizzazione contenuta Tes_1
9 nell'articolo 77 cit. per cui l'indennità in questione spetta anche per le "soste di servizio" di cui al art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea.
In questo senso, l'art. 27, punto 2.1, lettera c) definisce la "sosta di servizio” come il periodo, nel corso del quale, il personale, “nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”.
Dunque, appare che il C.C.N.L., con gli articoli 27 e 77, abbia adottato, ai fini dell'indennità di lavoro fuori residenza, una nozione che comprende solo il lavoro effettivo e l'attività di riserva, cioè il periodo in cui il dipendente resta
a disposizione del datore di lavoro presso l'impianto al di fuori della residenza, ma non quanto costituisce il suo tempo libero, per quanto svolto al di fuori della residenza.
Un simile chiarimento con riguardo alla “sosta di servizio”, viceversa, non avrebbe avuto senso qualora le parti collettive avessero inteso remunerare con tale indennità ogni ora di lavoro trascorsa al di fuori della residenza, senza eccezioni, includendovi così anche il tempo libero, mentre avendo effettuato tale specificazione con riguardo al tempo di inattività lavorativa, ma passato “a disposizione” presso l'impianto, si viene a delimitare, in tal modo, l'area di meritevolezza del beneficio nei termini suddetti.
D'altronde, per indennizzare il disagio di trovarsi al di fuori della residenza anche nel tempo libero, l'indennità di cui all'articolo 77 per le ore di lavoro effettivo e per quelle a disposizione è maggiorata, con significativi incrementi orari - cfr. lo stesso comma 2.1 nelle lettere da a) fino a c) - "per servizi con riposo fuori residenza" e "per servizi di accompagnamento notte".
Dunque, si deve ritenere che l'indennità sia da versarsi solo per le ore di lavoro effettivo (nelle quali rientrano certamente anche i 15 minuti prima della partenza del treno) e per quelle in cui il dipendente rimanga a disposizione presso l'impianto di fuori della residenza.
Per quanto, infatti, la norma preveda la locuzione "per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro", la lettura in termini letterali della stessa deve essere accompagnata dalla suddetta analisi di tipo sistematico, cosicché deve essere inteso tale riferimento alle ore passate al di fuori della residenza che siano da ritenersi tempo di lavoro effettivo o di mantenimento del dipendente
a disposizione del datore di lavoro nei termini suddetti.
Pertanto, non si può ritenere che l'indennità sia da corrispondere solo nei periodi a bordo treno (oltre ai 15 minuti prima della partenza dello stesso), ma sia da attribuirsi secondo l'ermeneutica appena esposta.
Per analoghe ragioni va accolta, nei limiti dell'accertamento del diritto, la domanda relativa all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di attesa tra l'arrivo e la ripartenza del treno, durante il quale il lavoratore sosta in stazione ed è a disposizione del datore di lavoro.
10 L'art. 27, punto 2.1, lett. C) del CCNL prevede, infatti, che rientra nell'orario di lavoro la “sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata” e questo è proprio il caso che ci occupa.
La disposizione contrattuale ricalca, del resto, la nozione di orario di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza nazionale
e comunitaria, la quale include nell'orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. (v. l'art. 1 comma 2, D. lgs 66/03).
La Corte di Cassazione (sent. 1352/2016), ha, del resto, affermato che “la soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte (…)” nel senso che non può ritenersi tempo di riposo, il quale non costituisce orario di lavoro, il tempo in cui il lavoratore “sia …obbligato a rimanere a disposizione del datore di lavoro, senza possibilità di disporre liberamente del proprio tempo od occuparsi di interessi personali”.
Non è in discussione che nell'intervallo in questione il ricorrente indossi una divisa e abbia a seguito un trolley. Egli deve, comunque, restare in o nei pressi della stazione e, per espressa disposizione contrattual-collettiva, è a servizio della parte datoriale. In ogni caso, non è certamente nella stessa condizione in cui si trova una volta cessato il turno, quando è libero di andare a casa o dove ritiene”.
Osserva, in ultima analisi, il giudicante come il fulcro della valutazione circa la spettanza della voce di cui all'art. 77.2 e della retribuzione per il tempo trascorso in sosta di servizio sia l'art. 27 CCNL applicato, secondo cui il lavoratore, durante tale periodo, resta a disposizione dell'azienda presso l'impianto di destinazione e ripartenza, tra il termine delle attività previste e l'inizio della successiva attività programmata.
L'erogazione dell'indennità e la considerazione del tempo di sosta quale tempo di lavoro non è, dunque, condizionata al potere di conformazione della prestazione da parte del datore di lavoro, ed alla facoltà di costui di chiedere al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa in qualsiasi momento all'interno della sosta di servizio, sulla base dell'ordinario esercizio del potere direttivo o di iniziative estemporanee e non preventivabili.
La disposizione contiene l'intrinseca descrizione della sosta di servizio, che impone al lavoratore di sostare presso l'impianto di arrivo in attesa dell'inizio della successiva attività programmata e, in questa chiave, ininfluente appare la circostanza che egli disponga o meno di un armadietto dove riporre il trolley o di locali spogliatoio dove dismettere e poi indossare nuovamente la divisa, scenario che, per altro, appare assai poco verosimile alla luce dei tempi medi della sosta di servizio e della conformazione dei luoghi.
11 Irrilevante è altresì il fatto che il lavoratore possa dedicarsi ad attività ludico ricreative tramite dispositivi (cellulare, tablet) o allontanarsi negli immediati dintorni della stazione di arrivo (nell'ottica della permanenza in disponibilità) al fine di concedersi ristoro, rilevando ai fini della configurazione della sosta di servizio il vincolo di permanenza presso la stazione di destinazione (e ripartenza) né essendo le attività consentite, in relazione a tempi, luoghi e modalità di esercizio, sufficiente espressione di autodeterminazione del lavoratore nel proprio tempo libero.
Ai fini della quantificazione delle spettanze per tali titoli, con provvedimento del 22/01/2025, questo giudice disponeva la produzione, in capo a parte ricorrente, di conteggi aggiuntivi, contenenti la quantificazione delle pretese avanzate a titolo di indennità piena per assenza dalla residenza ex art. 77.2
CCNL applicato e delle differenze retributive rivendicate in relazione al tempo trascorso dalle ricorrenti presso le stazioni fuori residenza, previa emissione di ordine di produzione, in capo alla resistente, dei fogli turni e presenze delle ricorrenti nel periodo di cui è causa.
Con produzione del 11/03/2025, la difesa di parte ricorrente ha provveduto al deposito di conteggi aggiuntivi ed alla esposizione dei criteri di calcolo dei medesimi.
In particolare, dal tempo di sosta indicato dai turni di lavoro è stato sottratto il tempo accessorio di
20 minuti e l'ulteriore tempo di presa servizio di 5 minuti che la società retribuisce. Es: sosta effettiva di
2 ore presso la stazione fuori residenza. Ai fini del calcolo è stato preso in considerazione il tempo di 1 ora e 35 minuti (2 ore – 25 minuti).
In merito al conteggio della retribuzione è stato sommato il tempo mensile non retribuito dalla società ed è stato moltiplicato (trattandosi di lavoro part-time e quindi di tempo supplementare) per la retribuzione ordinaria oraria maggiorata del 10%, così come previsto dal CCNL.
In merito al calcolo dell'indennità di fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL, è stato sommato il tempo mensile non retribuito dalla società ed è stato moltiplicato per l'importo orario di € 1,30.
In merito al calcolo mensile complessivo, si è proceduto a sommare l'importo a titolo di retribuzione e l'importo a titolo di indennità fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL applicato.
Ne è derivato un totale per il periodo oggetto di computo sulla base dei fogli turno e presenze prodotti in atti pari, per , ad € 5.397,68 e, per , ad € 4.027,01. Su Parte_1 Parte_2 tale base si è provveduto a estrapolare il valore medio mensile, moltiplicato per la durata del rapporto di lavoro delle due ricorrenti, producendo il valore complessivo della sommatoria delle due voci (indennità ex art. 77.2 CCNL e retribuzione sosta di servizio) per il periodo di cui è causa, coincidente con l'intero periodo del rapporto di lavoro, nella misura di € 15.056,68 per e € 11.186,13 per Parte_1
. Parte_2
12 Va, innanzitutto, precisato come tale modalità di calcolo appaia pienamente legittima e rispondente al disposto di cui all'art. 432 c.p.c., secondo cui “quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa”, corrispondendo la proiezione sull'intero rapporto di lavoro della media mensile calcolata su un periodo oggettivamente congruo (da dicembre 2018 e gennaio 2019 sino a ottobre 2022 e aprile 2023) a canoni di assoluta ragionevolezza ed equità, stante l'impossibilità di addivenire ad una quantificazione tassativa in assenza di prospetti.
In secondo luogo, in ragione della difficoltà di comprensione e interpretazione dei conteggi prodotti da parte ricorrente, si è proceduto in dispositivo a un'errata indicazione delle somme oggetto di condanna, relativamente a tale capo (e, come si vedrà, al successivo, relativo alle incidenze sul TFR), indicando, in luogo delle sole complessive somme, per le due voci, pari a € 15.056,68 per
[...]
ed € 11.186,13 per , le ulteriori voci, non dovute in quanto relative alla Parte_1 Parte_2 sommatoria del periodo c.d. parziale, di € 5.397,68 per ed € 4.027,01 per Parte_1 Parte_2
.
[...]
A correzione del capo di sentenza, dunque, si specifica che la condanna della resistente al pagamento della indennità “Assenza dalla residenza” ex art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie e retribuzione nel periodo di sosta di servizio deve intendersi complessivamente pari a € 15.056,68 per e € 11.186,13 per . Parte_1 Parte_2
d) Incidenza sul trattamento di fine rapporto
L'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie stabilisce che:
“all'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.197, n.
297. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive definite nel presente CCNL: - Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68; Assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dell'art. 68; - E.D.R. di cui al punto 5 dell'art. 68; - Aumenti periodi di anzianità, di cui all'art. 69; - Tredicesima e quattordicesima, di cui all'art. 70; - Indennità di funzioni
Quadri, di cui all'art. 71; - Salario professionale, di cui all'art, 72; - Indennità di lavoro notturno, di cui all'art. 75; - Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all'art. 76; - Compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1, dell'art. 79; - Indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1 dell'art. 80; - Indennità di turno, di cui all'art. 81; - Indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all'art. 82”.
13 La resistente andrà, dunque, condannata al pagamento (o accantonamento) dell'incidenza sul TFR delle voci di credito riconosciute. Segnatamente, l'incidenza degli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate determina un differenziale sul TFR di
[...]
pari a € 464,47, e di pari a € 477,74. A questi importi occorre sommare Parte_1 Parte_2
l'incidenza totale delle voci di cui al capo precedente per il periodo di cui è causa, segnatamente €
1.115,31 per ed € 828,60 per per una totale incidenza sul TFR Parte_1 Parte_2 pari a € 1.579,78 per ed € 1.306,34 per . Parte_1 Parte_2
In questi termini deve, pertanto, ritenersi corretto il dispositivo, nel quale le incidenze del TFR, in ragione delle esposte difficoltà di comprensione dei conteggi, sono state calcolate in € 1.978,78 per ed € 1.604,63 per , essendosi provveduto ad aggiungere al dovuto Parte_1 Parte_2 le somme relative alle incidenze parziali di cui ai conteggi aggiuntivi, non dovute.
La domanda va, pertanto, accolta come indicato nel dispositivo, da intendersi emendato ed integrato come da motivazione. Alle somme andranno aggiunti interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore delle ricorrenti, CP_4 Controparte_4 delle seguenti voci:
- “Indennità lavorazioni in condizioni disagiate” ex art. 82 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie nella misura di € 2.405 per e € 2.473,80 per;
Parte_1 Parte_2
- “Indennità di turno” ex art. 81 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie nella misura di € 3.865,50 per e € 3.975,75 per;
Parte_1 Parte_2
- indennità “Assenza dalla residenza” ex art. 77.2 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie e retribuzione nel periodo di sosta di servizio nella misura di € 5.397,68 a titolo di indennità fuori residenza ex art. 77
CCNL e € 15.056,68 a titolo di retribuzione per sosta di servizio per e € 4.027,01 a Parte_1 titolo di indennità fuori residenza ex art. 77 CCNL e € 11.186,13 a titolo di retribuzione per sosta di servizio per;
Parte_2
- Incidenze sul TFR nella misura di complessivi € 1.978,78 per e € 1.604,63 per Parte_1
; Parte_2
14 il tutto oltre interessi e rivalutazione sulle predette somme dalle singole scadenze al saldo effettivo, e spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 14/5/2025
Il Giudice
AN BA
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