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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Sabrina Bosi Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5458/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VANDELLI MARIA ELISABETTA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 16/04/2024, , cittadina della MOLDAVIA nata il Parte_1
08/07/1970, ha impugnato il provvedimento del Questore di del 12/02/2024, notificato il CP_1
18/03/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
Pagina 1 L'udienza collegiale è stata quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 28/04/2023, in sede di riesame del provvedimento di rigetto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 2 Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
Pagina 3 Niemetz c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_1
vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del Per_2 Per_3
21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_4
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in Per_5
fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del Per_6
15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario
Pagina 4 soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_7
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla Per_8
necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § Per_9
26).
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie Per_10 Per_11 Per_12
1997-VI, c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero Per_13
a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c.
Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere Per_14
di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel Per_6
richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi
Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_15 Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_6
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
La ricorrente, inoltre, ha rafforzato in Italia i propri legami familiari presenti sul territorio, tra cui la sorella ed i nipoti (cfr. documenti identità sorella).
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta in maniera regolare principalmente in qualità di collaboratrice domestica adibita alle mansioni di assistenza a persona non autosufficiente e da ultimo ha stipulato un contratto a tempo indeterminato a far data dal
13/09/2021 fruendo di vitto e alloggio (cfr. attuale contratto di lavoro) percependo uno stipendio mensile medio di € 1.350 (cfr. buste paga).
Pagina 5 La ricorrente infine risulta residente nell'abitazione concesso ad uso gratuito dal datore di lavoro nel comune di Finale Emilia dal 27/05/2024 (cfr. comunicazione cessione di fabbricato doc.15).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica della ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da ella costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6.5.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Sabrina Bosi Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5458/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VANDELLI MARIA ELISABETTA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 16/04/2024, , cittadina della MOLDAVIA nata il Parte_1
08/07/1970, ha impugnato il provvedimento del Questore di del 12/02/2024, notificato il CP_1
18/03/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
Pagina 1 L'udienza collegiale è stata quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti non hanno chiesto che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile ratione temporis, trattandosi di domanda presentata in Questura in data 28/04/2023, in sede di riesame del provvedimento di rigetto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, quindi, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).
La novella non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 TUI.
La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel
Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (Corte cass, sez. un., sent. n.
24413/2021).
Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co.
1.1 TUI non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6” del medesimo TUI, norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 2 Nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte cass., sent. n. 28162/2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge “il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8
CEDU.
L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.
La nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione, ricomprendendo una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88,
Pagina 3 Niemetz c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del
28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008,
Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno
Unito, § 61); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979,
n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali Per_1
vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del Per_2 Per_3
21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_4
La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in Per_5
fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del Per_6
15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi indicati dal co. 2 dell'art. 8 CEDU, ossia “sicurezza nazionale, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario
Pagina 4 soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_7
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla Per_8
necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § Per_9
26).
Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie Per_10 Per_11 Per_12
1997-VI, c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero Per_13
a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c.
Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere Per_14
di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel Per_6
richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi
Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_15 Per_16
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_6
Tanto chiarito, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
La ricorrente, inoltre, ha rafforzato in Italia i propri legami familiari presenti sul territorio, tra cui la sorella ed i nipoti (cfr. documenti identità sorella).
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta in maniera regolare principalmente in qualità di collaboratrice domestica adibita alle mansioni di assistenza a persona non autosufficiente e da ultimo ha stipulato un contratto a tempo indeterminato a far data dal
13/09/2021 fruendo di vitto e alloggio (cfr. attuale contratto di lavoro) percependo uno stipendio mensile medio di € 1.350 (cfr. buste paga).
Pagina 5 La ricorrente infine risulta residente nell'abitazione concesso ad uso gratuito dal datore di lavoro nel comune di Finale Emilia dal 27/05/2024 (cfr. comunicazione cessione di fabbricato doc.15).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica della ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da ella costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6.5.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
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