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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2687/2021
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Paternostro in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MASALA MONICA avv. Centanni in sost
(CONTUMACE) Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2687 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi (C.F.: - C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Monte Email_1
Santo n. 68; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
Masala (C.F.: – PEC: ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Padre Ghezzi 25, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/04/2021 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Velletri n. 639/2021, pubblicata in data 26/03/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
364/2016, promosso da nei confronti di e CP_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.1.16, il sig. conveniva CP_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., unitamente alla in persona del legale rappresentante p.t., per ivi Controparte_2 sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla produzione Controparte_2 del sinistro occorsogli in data 29.05.2014, alle ore 19:45 circa, in Torvaianica (RM) e, per l'effetto, sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro in questione, oltre alle spese mediche pari ad € 392,64,oltre al danno morale, esistenziale, di relazione, da quantificarsi anche in misura equitativa, ovvero in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Si costituiva il convenuto mentre l'altro convenuto rimaneva contumace SI ammettevano le prove a seguito delle memorie ex art. 183 e veniva disposta CTU MEDICO LEGALE”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Accoglie le richieste di parte attrice, per le causali di cui in motivazione. 2) CONDANNA i convenuti, in solido, a rifondere all'attore la somma complessiva di totale per IP 34.754 €, OLTRE ALLE spese CTU da rimborsare integralmente come da fattura dello stesso, le spese mediche documentate in atti ammontano ad euro
392,64, oltre interessi dal dì del sinistro. 3) Condanna i convenuti in solido, a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che si liquidano in totale euro 7.254, oltre Iva e Cpa, spese generali, da distrarsi 4) Accoglie la domanda in manleva e condanna la terza chiamata alla rifusione a favore dell'attore delle spese ulteriori ex art. 96 cpc co. Terzo di ufficio alla somma di euro 5.000”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 639/2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Velletri in data 26.03.2021, per le ragioni meglio espresse in narrativa;
b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Velletri n.
639/2021, pubblicata in data 26.03.2021, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
c) in subordine, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande del sig.
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per i motivi meglio CP_1 esposti in narrativa;
d) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata e liquidare, in favore dell'odierno appellato, i soli danni che dovessero ritenersi dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro tenendo conto, del concorso del sig. nella CP_1 determinazione del sinistro che, in assenza di collisione, non potrà essere inferiore al 90%, ovvero in subordine al 50%; e) comunque, riformare il capo della sentenza di condanna della al Pt_1 risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., non essendo presenti i relativi presupposti per quanto dedotto e dimostrato nel presento atto;
f) in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e di riforma della stessa all'esito del presente grado di giudizio, condannare il sig. a restituire tutte le somme illegittimamente percepite CP_1 aumentate degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del pagamento;
g) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
§ 5. — L'appellato con comparsa di risposta depositata in data 13/07/2021 CP_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di
Appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - in via preliminare, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, dichiarare con ordinanza inammissibile il proposto appello, perché così come proposto, prima facie, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con condanna alle spese e competenze di questo grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Monica Masala che si dichiara antistatario ed, in ogni caso, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la mancanza dei relativi presupposti;
- in via principale, rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 639/2021 emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Velletri in data 26.03.2021, con condanna dell'appellante alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Masala che si dichiara antistatario;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX 92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla produzione del sinistro de Controparte_2 quo, e per l'effetto, condannarla in solido con la al risarcimento, in favore del Controparte_3 sig. di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi in conseguenza del sinistro in CP_1 questione, nella misura che verrà quantificata dalla Corte, oltre al danno morale, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà determinata equitativamente. Pt_1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
§ 6. — All'udienza del 22/02/2022 è stata dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
§ 7. — Con ordinanza del 25/02/2022 la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotta la “Nullità della sentenza - Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le domande attoree come risulta dalla attività istruttoria e difensiva soddisfano il raggiungimento dell'obiettivo conclamato nel “petitum”
e nella “causa petendi” dell'azione come incardinata, anche e soprattutto sotto il profilo probatorio che investe il mero ruolo della parte danneggiata in relazione alle norme da essa invocate.
Infatti ciò che rendono fondate le argomentazioni attoree è offerto anche dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice in sede di accertamenti tecnici effettuati oltre che la conferma dell'evento occorso.
Le testimonianze rese sono risultate idonee a contribuire al raggiungimento della verità, differentemente dalla produzione avversa che ha indicato una dichiarazione del che è la Per_1 parte nonché amministratore della convenuta contumace che ha ritenuto non presentarsi al deferito interpello, per cui tale comportamento deve ritenersi valutabile ai sensi dell'art. 232 e 116 cpc.
Se in astratto il CT ha riconosciuto una compatibilità dell'evento con la dinamica prospettata da parte attrice rispetto alla “res” causativa del danno, questo Giudicante, nel suo doveroso
“officio”, deve osservare tutti gli elementi necessari per il raggiungimento della verità”.
Deduce innanzitutto l'appellante che “La mera lettura della pronuncia evidenzia, chiaramente, che il riepilogo del fatto processuale è obiettivamente “standardizzato”. Nella specie, la decisione non contiene alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta ed è totalmente priva della seppur minima indicazione delle difese e, in ogni caso, delle conclusioni delle parti in causa
(“si costituiva il convenuto mentre l'altro convenuto rimaneva contumace”) e dei punti nodali della controversia”.
La deduzione è infondata.
Invero la ricostruzione del fatto, seppure succinta, appare esaustiva facendo riferimento al fatto storico ed al veicolo coinvolto (la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro occorsogli in data 29.05.2014, alle ore 19:45 circa, in Torvaianica (RM) ed alle richieste delle parti (sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro in questione, oltre alle spese mediche pari ad € 392,64, oltre al danno morale, esistenziale, di relazione).
Deve inoltre osservarsi che “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass.
Sez. 3, 28/01/2025, n. 2033, Rv. 673664 - 01).
Deduce ancora l'appellante che la sentenza “difetta completamente dell'indicazione delle ragioni di diritto e delle norme di legge applicate alla fattispecie concreta”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “NELLA disamina dei documenti depositati dalla parte attrice e dalle prove emerse sia in sede di „PROVE testimoniali sia di elaborato peritale esse contribuiscono ad appurare la verità, e si rileva che vi sono evidenti elementi per ritenere che tra l'evento traumatico occorso alla parte attrice e una presunta responsabilità del convenuto sussista integralmente il rapporto causale ossia il nesso eziologico. Infatti se si esamina l'atto introduttivo del giudizio si configura che il danno/evento si sarebbe verificato (come da narrativa del medesimo)
La caduta è confermata nel giorno precisato dall'attore ed in quell'occasione è andato a cagionarsi le ferite l.c. come descritte nella perizia disposta dal GU. Infatti ciò che rendono fondate le argomentazioni attoree è offerto anche dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice in sede di accertamenti tecnici effettuati oltre che la conferma dell'evento occorso. Le testimonianze rese sono risultate idonee a contribuire al raggiungimento della verità, differentemente dalla produzione avversa che ha indicato una dichiarazione del che è la parte nonché Per_1 amministratore della convenuta contumace che ha ritenuto non presentarsi al deferito interpello, per cui tale comportamento deve ritenersi valutabile ai sensi dell'art. 232 e 116 cpc. Se in astratto il CT ha riconosciuto una compatibilità dell'evento con la dinamica prospettata da parte attrice rispetto alla “res” causativa del danno, questo Giudicante, nel suo doveroso “officio”, deve osservare tutti gli elementi necessari per il raggiungimento della verità”.
Osserva la Corte che “La motivazione della sentenza, quale e prescritta dagli art. 132 n 4 cod. proc. civ., e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., deve essere tale da consentire la ricostruzione ed il controllo del procedimento logico - giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione, sicche solo la mancanza della motivazione o la presenza di una motivazione puramente apparente può dar luogo a nullità della sentenza per violazione delle indicate norme di legge (art. 360 n. 4 cod. proc. civ). Altra cosa è quando la motivazione, pur presente nella sentenza, riveli, però, errori di diritto ovvero lacune, insufficienze o contraddizioni nella disamina dei punti decisivi della controversia, i quali vizi ben possono condurre alla Cassazione della sentenza, ma sotto altri profili, espressamente previsti dalla legge (art 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ)” (Cass. Sez. 3, 10/12/1971, n.
3596, Rv. 355304 - 01).
Nel caso di specie dalla motivazione, seppure concisa, si evince che il Tribunale, sulla base delle prove raccolte (deposizioni testimoniali e CTU) ha ritenuto verificato l'incidente come descritto nell'atto di citazione.
Dunque, è possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “Sull'eccezione di improcedibilità della domanda - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “In merito alla eccezione di improcedibilità: La medesima deve essere rigettata “de plano” considerandola una eccezione destituita di ogni fondamento giuridico non avendo la controparte visionato la documentazione avversa (vd all. 20 dell'atto di citazione)”.
Deduce l'appellante che detta eccezione, effettivamente proposta in sede di comparsa di costituzione, non veniva ulteriormente coltivata dandosi atto, già nelle memorie ex a. 183 cpc che la stessa era frutto di un mero errore.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Invero avendo la parte rinunziato a tale eccezione il suo rigetto appare irrilevante ai fini del giudizio.
§ 9.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato “Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità del veicolo assicurato dalla nella causazione dell'evento dannoso - Erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'articolo 2697 cod. civ. e degli articoli 115 e
116 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione”.
Deduce l'appellante che, erroneamente, il Tribunale aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del proprio assistito nella causazione del sinistro nonostante che “nel corso degli accertamenti svolti dalla Compagnia nella fase stragiudiziale, il sig. , amministratore CP_4 della proprietario del quadriciclo, tg. DX92487, aveva dichiarato: “il sottoscritto Controparte_2
, in qualità di amministratore della quindi proprietario del veicolo CP_4 Controparte_2
DX92487 disconosco il sinistro in oggetto;
il mezzo viene usato principalmente da me in orario di lavoro 8,30 – 19,00; in seguito viene lasciato al parcheggio del negozio;
inoltre, la zona denunciata non è abituale di suo passaggio. Non conosco il nome del soggetto” (cfr. ns doc. n. 3 Fascicolo di primo grado) e che il proprio perito non aveva potuto visionare i mezzi Persona_2 coinvolti nell'incidente.
Rilevava ancora che erano rimaste incerte le circostanze e modalità del sinistro.
La deduzione è infondata.
Invero la sentenza impugnata si fonda sulle deposizioni dei testi.
In particolare, ha riferito che il giorno dell'incidente precedeva con il suo Testimone_1 scooter la moto del fratello, nella stessa direzione di marcia e “Mentre stavamo in questa posizione, cioè io più avanti rispetto a mio fratello e percorrevamo Lungomare delle Sirene a bassa velocità perché stavo provando il mio scooter appena ritirato, il quadriciclo partendo dal lato destro della carreggiata, faceva un'inversione ad U. Io sono riuscito a schivare il predetto veicolo ma a quel punto ho guardato dallo specchietto preoccupato per mio fratello che stava dietro di me a poca distanza in quel frangente ho visto che il quadriciclo tagliava la strada a mio fratello proseguendo la sua manovra ad per andare a parcheggiare sul lato sinistro, rispetto al mio senso di marcia della strada. Aggiungo altresì di aver visto inchiodare con la moto si è impennata sulla ruota CP_1 davanti e nel ricadere con la ruota posteriore sul manto stradale, la moto riprendeva il controllo e scartava il quadriciclo che intanto proseguiva la propria marcia. Preciso che la moto scartava verso il lato destro e la strada”.
Il teste ha così dichiarato “sono uscito dalla farmacia per riprendere il mio Testimone_2 veicolo quando ho visto il quadriciclo che ripartiva da un parcheggio sul lato destro della strada posta di fronte la farmacia, effettuare una manovra di inversione ad “U”; mentre faceva questa manovra ho visto una prima moto che riusciva a schivare il quadriciclo mentre la seconda moto, che viaggiava nello stesso senso di marcia della prima e a bassa velocità, ha frenato bruscamente e ho visto la moto impennarsi senza cadere”.
Dunque, i testi hanno fornito dichiarazioni concordanti sulle modalità del sinistro.
Le dichiarazioni dei testi sono poi avvalorate dalle fotografie del veicolo coinvolto.
Il CTU ha inoltre affermato che “Il caso esaminato riguarda un trauma occorso ad un adulto di anni 44 all'epoca del descritto incidente stradale di causa del 29.5.14, con interessamento dell'arto inferiore sinistro” ritenendo così, implicitamente, riconducibili le lesioni al sinistro.
Tali elementi consentono infine di ritenere i fatti dedotti nell'interrogatorio - non reso da parte del legale rappresentante della - come ammessi. Controparte_5
Così integrata la motivazione del Tribunale il motivo deve essere respinto.
Deduce quindi l'appellante che “diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le deposizioni testimoniali hanno confermato l'esclusiva o, quantomeno, prevalente responsabilità del sig. nella causazione dei danni lamentati”. CP_1
La deduzione è infondata.
Invero il conducente della moto riusciva, seppure con una manovra pericolosa, a mantenere il controllo della moto e ad evitare l'urto contro il quadriciclo.
Questa manovra d'emergenza evidentemente non sarebbe stata possibile ove lo stesso avesse tenuto una velocità elevata nel qual caso nel frenare avrebbe perso il controllo del motociclo.
Dunque, non vi sono prove che il motociclista abbia tenuto una velocità eccessiva talché resta superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc.
§ 9.4. — Il quarto motivo è rubricato “Sulla quantificazione dei danni – Apparente, insufficiente, erronea motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Alla parte attrice devono essere riconosciute le somme come indicate dal CTU nelle sue conclusioni. Sotto il profilo del danno fisico subito dalla parte attrice e quindi dei suoi eredi, anche con riferimento al calcolo del danno biologico esso deve essere valutato secondo i parametri indicati dal CTU ed in particolare per la somma dovuta totale per IP 34.754 €, OLTRE ALLE spese CTU da rimborsare, le spese mediche documentate in atti ammontano ad euro 392,64, oltre interessi dal dì del sinistro”.
Deduce l'appellante: “Ed infatti, la liquidazione del danno biologico è stata operata dal
Giudice di prime cure senza alcun valido riferimento ai criteri di quantificazione del pregiudizio subito dal sig. e, quindi, agli elementi giustificativi della somma riconosciuta all'odierno CP_1 appellato”.
Il motivo è fondato.
Invero applicando le tabelle del Tribunale di Milano si ottengono i seguenti risultati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 20.507,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.839,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 32.164,00 inferiore a quello liquidato pari ad € 34.754,00.
§ 9.5. — Il quinto motivo di appello è rubricato “Sulla condanna della per lite temeraria Pt_1
– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Si deve, inoltre, considerare la lite temeraria della convenuta che è valutabile ai sensi dell'art. 96 cpc co. 3° e non primo sotto il profilo, invece, dell'art. 96 cpc questo giudicante osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue.
La difesa della attrice, infatti, conferma ed ha confermato, anche all ‟esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte opponente/convenuta di rivendicare un “petitum” e prospettare “causa petendi” completamente disattese non solo da giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, in caso di mancata desistenza del giudizio da parte convenuta , al risarcimento dei danni della stessa per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della cassazione civile del 18.11.2019 (vd ordinanza n° 29812/2019 della terza sezione civile), venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1,
c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (trib. roma, 28 settembre 2017; cass. civ., 8 febbraio
2017, n.3311; cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726 ed altre).
La sua applicazione, quanto all ‟ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie.
Tale pronuncia della s.c. è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale
"nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( cass. ssuu 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c. è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio, dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti.
Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giuridico fattuale e di diritto, integra un “ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Inoltre si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la suprema corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr cass. ssuu. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, cass. n.
25177/2018; vd cass. civ sez. 3, ordinanza n. 17902 del 04/07/2019; vd cass. civ. sez. 5, sentenza n.
14035 del 23/05/2019; cass.civ.sez. 3, ordinanza n. 5725 del 27/02/2019 ), oltre alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti quale l'art. 32 sul diritto alla salute”.
Deduce l'appellante che: “non par dubbio che detta condanna in esame non può, certamente, conseguire soltanto alla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute infondate dal giudice e dalle risultanze istruttorie (come affermato dal tribunale), occorrendo, in ogni caso, il riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave o, comunque, una condotta valutabile in termini di un vero e proprio abuso del processo”.
Il motivo è fondato.
Invero le circostanze dell'incidente erano incerte non essendo intervenuta alcuna autorità ed avendo l'assicurato negato di essere il responsabile del sinistro e non essendo stato possibile visionare gli automezzi coinvolti. Alla luce di tali elementi non può ravvisarsi alcuna negligenza a carico dell'assicurazione nell'aver resistito in giudizio.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, la , Parte_1 [...]
e la debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento danni, la somma di complessivi € 32.164,00 oltre ad € 392,64 per spese mediche ed interessi come liquidati nella sentenza di primo grado. Deve invece essere annullata la condanna al pagamento delle somme a titolo di responsabilità ex articolo 96 cpc.
§ 11. — Attesa la parziale soccombenza reciproca possono compensarsi le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza definitiva del
[...] CP_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Velletri n. 639/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la e la Parte_1 CP_1
in solido tra loro, a pagare a a titolo di risarcimento danni, Controparte_2 CP_1 la somma di complessivi € 32.164,00 oltre ad € 392,64 per spese mediche ed interessi come liquidati nella sentenza di primo grado. Annulla la condanna al pagamento delle somme a titolo di responsabilità ex articolo 96 cpc;
2. spese del grado compensate.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 2687/2021
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Paternostro in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MASALA MONICA avv. Centanni in sost
(CONTUMACE) Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2687 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi (C.F.: - C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Monte Email_1
Santo n. 68; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
Masala (C.F.: – PEC: ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Padre Ghezzi 25, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/04/2021 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Velletri n. 639/2021, pubblicata in data 26/03/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
364/2016, promosso da nei confronti di e CP_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.1.16, il sig. conveniva CP_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., unitamente alla in persona del legale rappresentante p.t., per ivi Controparte_2 sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla produzione Controparte_2 del sinistro occorsogli in data 29.05.2014, alle ore 19:45 circa, in Torvaianica (RM) e, per l'effetto, sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro in questione, oltre alle spese mediche pari ad € 392,64,oltre al danno morale, esistenziale, di relazione, da quantificarsi anche in misura equitativa, ovvero in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Si costituiva il convenuto mentre l'altro convenuto rimaneva contumace SI ammettevano le prove a seguito delle memorie ex art. 183 e veniva disposta CTU MEDICO LEGALE”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Accoglie le richieste di parte attrice, per le causali di cui in motivazione. 2) CONDANNA i convenuti, in solido, a rifondere all'attore la somma complessiva di totale per IP 34.754 €, OLTRE ALLE spese CTU da rimborsare integralmente come da fattura dello stesso, le spese mediche documentate in atti ammontano ad euro
392,64, oltre interessi dal dì del sinistro. 3) Condanna i convenuti in solido, a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che si liquidano in totale euro 7.254, oltre Iva e Cpa, spese generali, da distrarsi 4) Accoglie la domanda in manleva e condanna la terza chiamata alla rifusione a favore dell'attore delle spese ulteriori ex art. 96 cpc co. Terzo di ufficio alla somma di euro 5.000”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 639/2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Velletri in data 26.03.2021, per le ragioni meglio espresse in narrativa;
b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Velletri n.
639/2021, pubblicata in data 26.03.2021, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
c) in subordine, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande del sig.
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per i motivi meglio CP_1 esposti in narrativa;
d) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata e liquidare, in favore dell'odierno appellato, i soli danni che dovessero ritenersi dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro tenendo conto, del concorso del sig. nella CP_1 determinazione del sinistro che, in assenza di collisione, non potrà essere inferiore al 90%, ovvero in subordine al 50%; e) comunque, riformare il capo della sentenza di condanna della al Pt_1 risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., non essendo presenti i relativi presupposti per quanto dedotto e dimostrato nel presento atto;
f) in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e di riforma della stessa all'esito del presente grado di giudizio, condannare il sig. a restituire tutte le somme illegittimamente percepite CP_1 aumentate degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del pagamento;
g) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
§ 5. — L'appellato con comparsa di risposta depositata in data 13/07/2021 CP_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di
Appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - in via preliminare, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, dichiarare con ordinanza inammissibile il proposto appello, perché così come proposto, prima facie, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con condanna alle spese e competenze di questo grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Monica Masala che si dichiara antistatario ed, in ogni caso, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la mancanza dei relativi presupposti;
- in via principale, rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 639/2021 emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Velletri in data 26.03.2021, con condanna dell'appellante alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Masala che si dichiara antistatario;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX 92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla produzione del sinistro de Controparte_2 quo, e per l'effetto, condannarla in solido con la al risarcimento, in favore del Controparte_3 sig. di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi in conseguenza del sinistro in CP_1 questione, nella misura che verrà quantificata dalla Corte, oltre al danno morale, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà determinata equitativamente. Pt_1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
§ 6. — All'udienza del 22/02/2022 è stata dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
§ 7. — Con ordinanza del 25/02/2022 la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotta la “Nullità della sentenza - Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le domande attoree come risulta dalla attività istruttoria e difensiva soddisfano il raggiungimento dell'obiettivo conclamato nel “petitum”
e nella “causa petendi” dell'azione come incardinata, anche e soprattutto sotto il profilo probatorio che investe il mero ruolo della parte danneggiata in relazione alle norme da essa invocate.
Infatti ciò che rendono fondate le argomentazioni attoree è offerto anche dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice in sede di accertamenti tecnici effettuati oltre che la conferma dell'evento occorso.
Le testimonianze rese sono risultate idonee a contribuire al raggiungimento della verità, differentemente dalla produzione avversa che ha indicato una dichiarazione del che è la Per_1 parte nonché amministratore della convenuta contumace che ha ritenuto non presentarsi al deferito interpello, per cui tale comportamento deve ritenersi valutabile ai sensi dell'art. 232 e 116 cpc.
Se in astratto il CT ha riconosciuto una compatibilità dell'evento con la dinamica prospettata da parte attrice rispetto alla “res” causativa del danno, questo Giudicante, nel suo doveroso
“officio”, deve osservare tutti gli elementi necessari per il raggiungimento della verità”.
Deduce innanzitutto l'appellante che “La mera lettura della pronuncia evidenzia, chiaramente, che il riepilogo del fatto processuale è obiettivamente “standardizzato”. Nella specie, la decisione non contiene alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta ed è totalmente priva della seppur minima indicazione delle difese e, in ogni caso, delle conclusioni delle parti in causa
(“si costituiva il convenuto mentre l'altro convenuto rimaneva contumace”) e dei punti nodali della controversia”.
La deduzione è infondata.
Invero la ricostruzione del fatto, seppure succinta, appare esaustiva facendo riferimento al fatto storico ed al veicolo coinvolto (la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DX92487 di proprietà della in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro occorsogli in data 29.05.2014, alle ore 19:45 circa, in Torvaianica (RM) ed alle richieste delle parti (sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro in questione, oltre alle spese mediche pari ad € 392,64, oltre al danno morale, esistenziale, di relazione).
Deve inoltre osservarsi che “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass.
Sez. 3, 28/01/2025, n. 2033, Rv. 673664 - 01).
Deduce ancora l'appellante che la sentenza “difetta completamente dell'indicazione delle ragioni di diritto e delle norme di legge applicate alla fattispecie concreta”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “NELLA disamina dei documenti depositati dalla parte attrice e dalle prove emerse sia in sede di „PROVE testimoniali sia di elaborato peritale esse contribuiscono ad appurare la verità, e si rileva che vi sono evidenti elementi per ritenere che tra l'evento traumatico occorso alla parte attrice e una presunta responsabilità del convenuto sussista integralmente il rapporto causale ossia il nesso eziologico. Infatti se si esamina l'atto introduttivo del giudizio si configura che il danno/evento si sarebbe verificato (come da narrativa del medesimo)
La caduta è confermata nel giorno precisato dall'attore ed in quell'occasione è andato a cagionarsi le ferite l.c. come descritte nella perizia disposta dal GU. Infatti ciò che rendono fondate le argomentazioni attoree è offerto anche dalla disamina della documentazione prodotta da parte attrice in sede di accertamenti tecnici effettuati oltre che la conferma dell'evento occorso. Le testimonianze rese sono risultate idonee a contribuire al raggiungimento della verità, differentemente dalla produzione avversa che ha indicato una dichiarazione del che è la parte nonché Per_1 amministratore della convenuta contumace che ha ritenuto non presentarsi al deferito interpello, per cui tale comportamento deve ritenersi valutabile ai sensi dell'art. 232 e 116 cpc. Se in astratto il CT ha riconosciuto una compatibilità dell'evento con la dinamica prospettata da parte attrice rispetto alla “res” causativa del danno, questo Giudicante, nel suo doveroso “officio”, deve osservare tutti gli elementi necessari per il raggiungimento della verità”.
Osserva la Corte che “La motivazione della sentenza, quale e prescritta dagli art. 132 n 4 cod. proc. civ., e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., deve essere tale da consentire la ricostruzione ed il controllo del procedimento logico - giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione, sicche solo la mancanza della motivazione o la presenza di una motivazione puramente apparente può dar luogo a nullità della sentenza per violazione delle indicate norme di legge (art. 360 n. 4 cod. proc. civ). Altra cosa è quando la motivazione, pur presente nella sentenza, riveli, però, errori di diritto ovvero lacune, insufficienze o contraddizioni nella disamina dei punti decisivi della controversia, i quali vizi ben possono condurre alla Cassazione della sentenza, ma sotto altri profili, espressamente previsti dalla legge (art 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ)” (Cass. Sez. 3, 10/12/1971, n.
3596, Rv. 355304 - 01).
Nel caso di specie dalla motivazione, seppure concisa, si evince che il Tribunale, sulla base delle prove raccolte (deposizioni testimoniali e CTU) ha ritenuto verificato l'incidente come descritto nell'atto di citazione.
Dunque, è possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “Sull'eccezione di improcedibilità della domanda - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “In merito alla eccezione di improcedibilità: La medesima deve essere rigettata “de plano” considerandola una eccezione destituita di ogni fondamento giuridico non avendo la controparte visionato la documentazione avversa (vd all. 20 dell'atto di citazione)”.
Deduce l'appellante che detta eccezione, effettivamente proposta in sede di comparsa di costituzione, non veniva ulteriormente coltivata dandosi atto, già nelle memorie ex a. 183 cpc che la stessa era frutto di un mero errore.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Invero avendo la parte rinunziato a tale eccezione il suo rigetto appare irrilevante ai fini del giudizio.
§ 9.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato “Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità del veicolo assicurato dalla nella causazione dell'evento dannoso - Erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'articolo 2697 cod. civ. e degli articoli 115 e
116 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione”.
Deduce l'appellante che, erroneamente, il Tribunale aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del proprio assistito nella causazione del sinistro nonostante che “nel corso degli accertamenti svolti dalla Compagnia nella fase stragiudiziale, il sig. , amministratore CP_4 della proprietario del quadriciclo, tg. DX92487, aveva dichiarato: “il sottoscritto Controparte_2
, in qualità di amministratore della quindi proprietario del veicolo CP_4 Controparte_2
DX92487 disconosco il sinistro in oggetto;
il mezzo viene usato principalmente da me in orario di lavoro 8,30 – 19,00; in seguito viene lasciato al parcheggio del negozio;
inoltre, la zona denunciata non è abituale di suo passaggio. Non conosco il nome del soggetto” (cfr. ns doc. n. 3 Fascicolo di primo grado) e che il proprio perito non aveva potuto visionare i mezzi Persona_2 coinvolti nell'incidente.
Rilevava ancora che erano rimaste incerte le circostanze e modalità del sinistro.
La deduzione è infondata.
Invero la sentenza impugnata si fonda sulle deposizioni dei testi.
In particolare, ha riferito che il giorno dell'incidente precedeva con il suo Testimone_1 scooter la moto del fratello, nella stessa direzione di marcia e “Mentre stavamo in questa posizione, cioè io più avanti rispetto a mio fratello e percorrevamo Lungomare delle Sirene a bassa velocità perché stavo provando il mio scooter appena ritirato, il quadriciclo partendo dal lato destro della carreggiata, faceva un'inversione ad U. Io sono riuscito a schivare il predetto veicolo ma a quel punto ho guardato dallo specchietto preoccupato per mio fratello che stava dietro di me a poca distanza in quel frangente ho visto che il quadriciclo tagliava la strada a mio fratello proseguendo la sua manovra ad per andare a parcheggiare sul lato sinistro, rispetto al mio senso di marcia della strada. Aggiungo altresì di aver visto inchiodare con la moto si è impennata sulla ruota CP_1 davanti e nel ricadere con la ruota posteriore sul manto stradale, la moto riprendeva il controllo e scartava il quadriciclo che intanto proseguiva la propria marcia. Preciso che la moto scartava verso il lato destro e la strada”.
Il teste ha così dichiarato “sono uscito dalla farmacia per riprendere il mio Testimone_2 veicolo quando ho visto il quadriciclo che ripartiva da un parcheggio sul lato destro della strada posta di fronte la farmacia, effettuare una manovra di inversione ad “U”; mentre faceva questa manovra ho visto una prima moto che riusciva a schivare il quadriciclo mentre la seconda moto, che viaggiava nello stesso senso di marcia della prima e a bassa velocità, ha frenato bruscamente e ho visto la moto impennarsi senza cadere”.
Dunque, i testi hanno fornito dichiarazioni concordanti sulle modalità del sinistro.
Le dichiarazioni dei testi sono poi avvalorate dalle fotografie del veicolo coinvolto.
Il CTU ha inoltre affermato che “Il caso esaminato riguarda un trauma occorso ad un adulto di anni 44 all'epoca del descritto incidente stradale di causa del 29.5.14, con interessamento dell'arto inferiore sinistro” ritenendo così, implicitamente, riconducibili le lesioni al sinistro.
Tali elementi consentono infine di ritenere i fatti dedotti nell'interrogatorio - non reso da parte del legale rappresentante della - come ammessi. Controparte_5
Così integrata la motivazione del Tribunale il motivo deve essere respinto.
Deduce quindi l'appellante che “diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le deposizioni testimoniali hanno confermato l'esclusiva o, quantomeno, prevalente responsabilità del sig. nella causazione dei danni lamentati”. CP_1
La deduzione è infondata.
Invero il conducente della moto riusciva, seppure con una manovra pericolosa, a mantenere il controllo della moto e ad evitare l'urto contro il quadriciclo.
Questa manovra d'emergenza evidentemente non sarebbe stata possibile ove lo stesso avesse tenuto una velocità elevata nel qual caso nel frenare avrebbe perso il controllo del motociclo.
Dunque, non vi sono prove che il motociclista abbia tenuto una velocità eccessiva talché resta superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc.
§ 9.4. — Il quarto motivo è rubricato “Sulla quantificazione dei danni – Apparente, insufficiente, erronea motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Alla parte attrice devono essere riconosciute le somme come indicate dal CTU nelle sue conclusioni. Sotto il profilo del danno fisico subito dalla parte attrice e quindi dei suoi eredi, anche con riferimento al calcolo del danno biologico esso deve essere valutato secondo i parametri indicati dal CTU ed in particolare per la somma dovuta totale per IP 34.754 €, OLTRE ALLE spese CTU da rimborsare, le spese mediche documentate in atti ammontano ad euro 392,64, oltre interessi dal dì del sinistro”.
Deduce l'appellante: “Ed infatti, la liquidazione del danno biologico è stata operata dal
Giudice di prime cure senza alcun valido riferimento ai criteri di quantificazione del pregiudizio subito dal sig. e, quindi, agli elementi giustificativi della somma riconosciuta all'odierno CP_1 appellato”.
Il motivo è fondato.
Invero applicando le tabelle del Tribunale di Milano si ottengono i seguenti risultati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 20.507,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.839,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 32.164,00 inferiore a quello liquidato pari ad € 34.754,00.
§ 9.5. — Il quinto motivo di appello è rubricato “Sulla condanna della per lite temeraria Pt_1
– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Si deve, inoltre, considerare la lite temeraria della convenuta che è valutabile ai sensi dell'art. 96 cpc co. 3° e non primo sotto il profilo, invece, dell'art. 96 cpc questo giudicante osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue.
La difesa della attrice, infatti, conferma ed ha confermato, anche all ‟esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte opponente/convenuta di rivendicare un “petitum” e prospettare “causa petendi” completamente disattese non solo da giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, in caso di mancata desistenza del giudizio da parte convenuta , al risarcimento dei danni della stessa per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della cassazione civile del 18.11.2019 (vd ordinanza n° 29812/2019 della terza sezione civile), venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1,
c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (trib. roma, 28 settembre 2017; cass. civ., 8 febbraio
2017, n.3311; cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726 ed altre).
La sua applicazione, quanto all ‟ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie.
Tale pronuncia della s.c. è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale
"nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( cass. ssuu 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c. è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio, dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti.
Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giuridico fattuale e di diritto, integra un “ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Inoltre si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la suprema corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr cass. ssuu. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, cass. n.
25177/2018; vd cass. civ sez. 3, ordinanza n. 17902 del 04/07/2019; vd cass. civ. sez. 5, sentenza n.
14035 del 23/05/2019; cass.civ.sez. 3, ordinanza n. 5725 del 27/02/2019 ), oltre alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti quale l'art. 32 sul diritto alla salute”.
Deduce l'appellante che: “non par dubbio che detta condanna in esame non può, certamente, conseguire soltanto alla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute infondate dal giudice e dalle risultanze istruttorie (come affermato dal tribunale), occorrendo, in ogni caso, il riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave o, comunque, una condotta valutabile in termini di un vero e proprio abuso del processo”.
Il motivo è fondato.
Invero le circostanze dell'incidente erano incerte non essendo intervenuta alcuna autorità ed avendo l'assicurato negato di essere il responsabile del sinistro e non essendo stato possibile visionare gli automezzi coinvolti. Alla luce di tali elementi non può ravvisarsi alcuna negligenza a carico dell'assicurazione nell'aver resistito in giudizio.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, la , Parte_1 [...]
e la debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento danni, la somma di complessivi € 32.164,00 oltre ad € 392,64 per spese mediche ed interessi come liquidati nella sentenza di primo grado. Deve invece essere annullata la condanna al pagamento delle somme a titolo di responsabilità ex articolo 96 cpc.
§ 11. — Attesa la parziale soccombenza reciproca possono compensarsi le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza definitiva del
[...] CP_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Velletri n. 639/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la e la Parte_1 CP_1
in solido tra loro, a pagare a a titolo di risarcimento danni, Controparte_2 CP_1 la somma di complessivi € 32.164,00 oltre ad € 392,64 per spese mediche ed interessi come liquidati nella sentenza di primo grado. Annulla la condanna al pagamento delle somme a titolo di responsabilità ex articolo 96 cpc;
2. spese del grado compensate.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli