Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1466 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAZIANO LIBORIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PILATO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido
art.2 L.118/71)”;
-che, con memoria di costituzione tempestivamente depositata, l' eccepiva CP_1
l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, per non avere la ricorrente mai goduto di prestazioni e benefici economici connessi con il riconoscimento dell'invalidità
civile;
-che, con sentenza n. 853/22, emessa nell'ambito del ricorso di merito n. 3877/18, in data 7
novembre 2022, la ricorrente ha chiesto l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza l.118/71 e che il Tribunale così pronunciava “rigetta il ricorso dichiara che la parte
ricorrente è invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60 (sessanta)% dal
novembre del 2019 e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia
al fine del riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza l.118- 71”;
-che, con domanda del 31 gennaio 2023, la ricorrente presentava una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dichiarando di essere stata riconosciuta invalida civile del 60 % con sentenza;
-che, in data 23.11.2023, l'ente ha sottoposto a visita di revisione la stessa dichiarandola non invalida civile;
-rilevato che la parte non ha documentato l'avvenuto accoglimento della nuova domanda presentata a seguito del passaggio in giudicato della precedente sentenza, così non dando prova dell'acquisizione del diritto alla prestazione richiesta;
-ritenuto che, pertanto, la visita di revisione risulta effettuata in assenza di presupposto amministrativo, posto che un tale incombente è previsto allorquando si deve sottoporre, per l'appunto, a revisione un soggetto già titolare di un diritto;
-che, nel caso di specie, la ricorrente non vantava alcuna prestazione tale per cui si dovessero revisionare le condizioni sanitarie della stessa;
-ritenuto, pertanto, che il provvedimento da impugnare doveva essere il verbale di rigetto della nuova domanda di invalidità (o, in mancanza, il silenzio), non potendosi statuire in merito alla legittimità di un provvedimento (quello di revisione) che non riconosce un beneficio di cui, in effetti, il soggetto non era titolare;
-ritenuto, pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 30/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo