TRIB
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/04/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 21.7.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di Nunno
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 3
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
E Raimund Bauer pec e dall'avv. Marta Email_2
Odorizzi pec t Email_4
convenuto
CONCORDI CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti”
MOTIVAZIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 22 L. 24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI000181718. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' preannunciava che – a seguito dell'entrata in vigore CP_1
dell'art. 23 D.L. 4.5.2023, n. 48 conv. in L. 3.7.2023, n. 85, che ha novellato l'art. 2 co.1-
bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (il quale ora prevede che nel caso di omesso versamento non superiore a € 10.000 delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”) – avrebbe rettificato la già emessa ordinanza ingiunzione al fine di irrogare una sanzione amministrativa commisurata allo ius superveniens.
In data 18.1.2024 l' ha depositato l'ordinanza ingiunzione sub n. OI000181718 CP_1
nel testo rettificato secondo il disposto ex art. 23 D.L. 48/2023.
pagina 2 di 3 All'udienza odierna l'opponente ha depositato documentazione afferente al versamento della somma corrispondente alla sanzione irrogata mediante l'ordinanza ingiunzione rettificata.
Sempre all'udienza odierna l' ha riconosciuto il carattere integralmente CP_1
satisfattivo del versamento effettuato dall'opponente.
Quindi le parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
- - -
Alla luce delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 4 aprile 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 21.7.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di Nunno
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 3
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
E Raimund Bauer pec e dall'avv. Marta Email_2
Odorizzi pec t Email_4
convenuto
CONCORDI CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti”
MOTIVAZIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 22 L. 24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI000181718. CP_1
Costituitosi in giudizio, l' preannunciava che – a seguito dell'entrata in vigore CP_1
dell'art. 23 D.L. 4.5.2023, n. 48 conv. in L. 3.7.2023, n. 85, che ha novellato l'art. 2 co.1-
bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (il quale ora prevede che nel caso di omesso versamento non superiore a € 10.000 delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”) – avrebbe rettificato la già emessa ordinanza ingiunzione al fine di irrogare una sanzione amministrativa commisurata allo ius superveniens.
In data 18.1.2024 l' ha depositato l'ordinanza ingiunzione sub n. OI000181718 CP_1
nel testo rettificato secondo il disposto ex art. 23 D.L. 48/2023.
pagina 2 di 3 All'udienza odierna l'opponente ha depositato documentazione afferente al versamento della somma corrispondente alla sanzione irrogata mediante l'ordinanza ingiunzione rettificata.
Sempre all'udienza odierna l' ha riconosciuto il carattere integralmente CP_1
satisfattivo del versamento effettuato dall'opponente.
Quindi le parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
- - -
Alla luce delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 4 aprile 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 3 di 3