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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/03/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 460 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
nato a [...]-Belgio il 19/11/1971, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CELENTANO GENNARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, via Mazzini n. 138 e , nata a [...] Parte_2
(NU) il 16/07/1979, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PITTALIS GIAN C.F._2
PIERA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Nuoro, Galleria Emanuela Loi n. 12
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
- Pronuncia del divorzio alle medesime condizioni del ricorso congiunto depositato in data 24.4.2023:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i ricorrenti sono economicamente indipendenti grazie alle rispettive occupazioni e, pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
Part
3. il OR quale liquidazione una tantum e a tacitazione di ogni futura pretesa, si impegna a versare in favore della ORa , l'importo di € 30.000,00; Detto importo verrà Parte_2 corrisposto secondo le seguenti modalità: a) € 1.200,00 (milleduecento//00), all'atto di chiusura del conto corrente cointestato, n. 0780-070067826, acceso su filiale di Siniscola, dal Org_1
1
N. R.G. 460/2023 quale verranno prelevati;
b) € 28.800,00 (ventottomilaottocento//00) all'atto dell'omologa della presente separazione. I ricorrenti chiedono, altresì, che il Tribunale voglia contestualmente ratificare
i seguenti accordi economico-patrimoniali:
4. relativamente all'immobile in comproprietà: la ORa si impegna, ad esclusiva Parte_2 cura e spese del OR , a trasferire a quest'ultimo la quota di comproprietà, alla Parte_1 medesima spettante, sull'unità immobiliare sita nel Comune di Siniscola, censita in Catasto
Fabbricati al foglio 37, mappale 2539, subalterno n. 6, ubicata in Via Marghine n.21;
5. il Sig. si obbliga a versare alla GN , all'atto della stipula dell'atto Parte_1 Parte_2
pubblico di compravendita dell'immobile di cui al precedente punto, la somma di euro 56.700,00;
6. l'atto pubblico di compravendita relativo all'immobile di cui sub 4) dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data dell'omologazione della separazione consensuale;
7. l'autovettura Seat Leon, targata EC656CK, intestata al Sig. e, di fatto, attualmente al Parte_1
possesso esclusivo della ORa , verrà a quest'ultima assegnata e, inoltre, all'atto Parte_2
della omologazione della separazione consensuale provvederà, a sue spese, a perfezionare il passaggio di proprietà presso gli uffici competenti;
ogni spesa e onere inerente il veicolo Seat Leon sono a carico della ORa;
Parte_2
8. le parti danno atto che non sussistono ulteriori beni in comproprietà da dividere né null'altro da esigere l'uno dall'altra e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio;
9.- ai fini del trasferimento degli immobili sopra indicati, le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui sub 4 è indispensabile ai fini del raggiungimento della transazione e dichiarano, fin d'ora, di voler beneficiare della esenzione di imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa come previsto dall'art. 19 L.74/87;
10. per quanto non previsto, vale la disciplina del Codice civile;
11. le spese del giudizio sono compensate tra le parti”.
Conclusioni del PM:
- esprime «parere favorevole per l'omologa della separazione»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 24.04.2023 e hanno Parte_2 Parte_1
esposto di aver contratto matrimonio il 12.09.1999 in Siniscola;
che dall'unione non sono nati figli;
che nel tempo la convivenza era divenuta difficile e intollerabile;
pertanto, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, hanno depositato ricorso davanti al Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare oltre alla separazione personale, il divorzio in applicazione analogica dell'art. 473-bis.49, co. 1, c.p.c. Con sentenza n. 475/2023 del 28.8.2023 pubblicata il 30.08.2023, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la
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separazione dei coniugi e con ordinanza del 30.08.2023 ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 6.2.2024, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso congiunto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate per la separazione congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Richiamata la sentenza Cass. Civ. Sez. 1, n. 28727 del 16/10/2023, massimata: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», si osserva che dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione (pubblicata il 30.8.2023) è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge, pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
2. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso, inoltre, non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
3. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.9.1999 in Siniscola da nato a [...]-BELGIO il 19/11/1971 e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 16/07/1979, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Siniscola, atto n. 35, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni indicate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.3.2024.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
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N. R.G. 460/2023
dott.ssa Tiziana Longu
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