Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10012/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10012 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 24.02.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. _1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi C.F._1
Straniero, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Cardinale
Guglielmo Sanfelice n. 33,
ATTORE
E
società rappresentante per la Controparte_1
gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
e di in persona del Procuratore Speciale, Dott. Controparte_3
con sede in Roma, Via della Bufalotta n. 374, C.F. e P. IVA Controparte_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Castiello P.IVA_1
pagina 1 di 12
Sant'Anastasia (NA), Via dello Zefiro 26,
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_5 C.F._3
residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate: parte attrice: “… nel riportarsi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi, contesta integralmente quanto ex adverso prodotto ed eccepito da controparte, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto. Si insiste, pertanto, nell'ammissione della CTU medica per la valutazione e quantificazione delle lesioni personali riportate dall'istante nel sinistro per cui è causa.
Nella denegata ipotesi in cui la On. Giudicante ritenga di non ammettere la CTU richiesta, si chiede che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive”; parte convenuta: “… si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di competenze e spese di lite. Si riporta, altresì, alle risultanze dell'istruttoria espletata, nonché alla documentazione tutta depositata.
La deducente PA impugna e contesta le avverse conclusioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, e chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 12 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, va brevemente evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato, dinanzi a questo Tribunale, _1 [...]
, nonché la per ottenere il risarcimento CP_5 Controparte_1
dei danni da lesione personale subìti a seguito dell'incidente verificatosi in data
17.09.2018 in Napoli alla Piazza Sannazaro, causato dall'autovettura “Renault Clio” tg.
BJ380FK, di proprietà di;
danni quantificati complessivamente in € Controparte_5
27.305,67 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.06.2021, si è costituita in giudizio la convenuta compagnia assicurativa, la quale, ha, preliminarmente, sollevato eccezioni di rito e, nel merito, ha impugnato la domanda, contestando sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria. Ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria vantata dalla controparte nei limiti di quanto effettivamente provato in fase istruttoria.
Dopo una serie di rinvii necessari per consentire all'attore di regolarizzare la notifica nei confronti di , con ordinanza del 04.04.2023, la scrivente ha dichiarato Controparte_5
la contumacia della predetta, poiché, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e raccolta la prova testimoniale, all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari di rito.
Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148 d. lgs n. 209/2005.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato, alla convenuta compagnia assicurativa, formale richiesta di risarcimento danni, a mezzo pec del 24.11.2020,
pagina 3 di 12 conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema
Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n. 32919/22).
Avendo riguardo alla data delle richieste risarcitorie e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass., considerato anche che la compagnia convenuta, con comunicazione a mezzo pec del 27.11.2020 ha comunicato di non poter procedere alla liquidazione del danno ritenendolo di competenza della compagnia assicurativa del veicolo di proprietà dell'attore in forza della procedura dell'indennizzo diretto.
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato alla convenuta compagnia assicuratrice, tramite la medesima comunicazione a mezzo pec citata in precedenza del 24.11.2020, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
Qualificazione della domanda e legittimazione passiva dei convenuti
L'attore nel promuovere l'azione risarcitoria in esame, ha convenuto in giudizio la proprietaria del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e la compagnia assicurativa.
Occorre premettere che l'art. 144 d.lgs. 209/2005, che consente l'azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo o di un natante entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non impedisce al danneggiato medesimo di agire contro il danneggiante ex art. 2043 e 2054 cod. civ.
Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.6.2009, ha avuto modo di precisare che “Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato.
Nell'ipotesi di esperimento dell'azione ordinaria di responsabilità civile, inoltre, non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, diversamente dal caso di azione risarcitoria promossa direttamente contro l'assicuratore,
pagina 4 di 12 in cui, per effetto dell'espressa previsione di cui al comma terzo del citato articolo, deve essere citato in giudizio anche il responsabile del danno (cfr. tra le tante Cass. Civ.
n. 10042/2000), pacificamente individuato nel proprietario del veicolo che ha causato l'incidente, in quanto solo questi può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (cfr. Cass. Civ. n. 25421/14).
Il litisconsorzio necessario, di cui al citato comma terzo dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, sussiste, dunque, solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e, quindi, di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. Civ.
n. 10304/2007).
Deve concludersi, dunque, che tra le azioni a tutela del danneggiato sia configurabile, non solo quella diretta nei confronti dell'impresa assicurativa della RCA, azione che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, ma anche la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. da esercitarsi nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art. 2054, comma 3, c.c..
Orbene, nel caso in esame, in applicazione dei predetti principi, la scrivente ritiene che la domanda vada qualificata come azione diretta contro l'assicuratore per danni cagionati dalla circolazione di un veicolo ex art. 144 d.lgs. 209/2005 e che, sulla scorta delle deduzioni di parte attrice, vada, altresì, affermata la legittimazione passiva della proprietaria dell'autovettura “Renault Clio” tg. BJ380FK, quale responsabile civile, nonchè litisconsorte necessario, oltre che della compagnia assicurativa
[...]
essendo pacifica la sussistenza del rapporto assicurativo per Controparte_1
la r.c.a. con detta compagnia.
Merito della controversia
Passando al merito della controversia, la scrivente ritiene che la domanda sia infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 12 Va premesso che l'attore ha agito in giudizio nei confronti della compagnia convenuta e di deducendo che il giorno 17.09.2018, alle ore 15.30 circa, nel Controparte_5
mentre percorreva la Piazza Sannazaro in Napoli, con direzione via Posillipo, a bordo del proprio motoveicolo “Benelli” tg. EC82759, giunto all'altezza dell'impianto semaforico, veniva colpito dal copricerchio staccatosi da una delle ruote dell'autovettura
“Renault Clio” tg. BJ380FK, di proprietà di , che lo precedeva. In Controparte_5
particolare, secondo la prospettazione dell'istante “l'anzidetto oggetto, staccatosi inaspettatamente da una delle ruote dell'autovettura di cui sopra, andava a colpire direttamente la ruota anteriore del motoveicolo condotto dal Sig. . A _1
seguito di detto impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo e rovinava al suolo, riportando lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Buon Consiglio” di Napoli, dove gli era diagnosticata una “frattura scomposta III medio, radio dx con lussazione…”, per la quale era costretto a subire due interventi chirurgici.
In conseguenza di tanto, l'attore ha dedotto di aver subito un danno biologico nella misura del 9%, nonché una ITT di gg 35, una ITP al 50% di gg 40 e una ITP al 25% di ulteriori gg 50, quantificando il danno non patrimoniale in complessivi euro 27.305,67.
Di contro la compagnia assicurativa, ha eccepito il difetto del nesso di causalità evidenziando come da più elementi emergessero dubbi circa la riconducibilità del cerchione rinvenuto sul manto stradale alla Renault Clio tg. BJ380FK ed ha, altresì, rilevato che, in ogni caso, la perdita accidentale del copricerchio integrerebbe l'esimente del caso fortuito, determinando l'esclusione di responsabilità di . Controparte_5
Così sinteticamente ricostruite le difese delle parti, prima di passare alla disamina delle prove, giova evidenziare che la fattispecie in esame, riguardante un sinistro provocato dal distacco di una parte di un veicolo rientra nella nozione di danno causato dalla circolazione e, dunque, nell'ambito di operatività della garanzia per r.c.a. (tra le altre cfr.
Cass. Civ. n. 24622/2015). Inoltre, stante l'assenza di collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, deve farsi applicazione del principio più volte espresso dalla Suprema Corte,
pagina 6 di 12 secondo cui la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 19197/2018; Cass. Civ. n. 3764/2021). In altri termini, sempre secondo una decisione piuttosto risalente dei giudici di legittimità
(cfr.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1983 del 19/08/1961)” Si può essere causa di un incidente stradale anche senza che vi sia collisione del proprio veicolo con l'altrui mezzo di locomozione, in quanto l'assenza di collisione materiale non fa venir meno ne' la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054cod. Civ., ne' il nesso di causalità. Il nesso di causalità tra fatto colposo ed evento può essere non solo diretto ed immediato, ma anche mediato, come quando il fatto o l'omissione pur non producendo direttamente
l'evento, ha determinato uno stato tale di cose che senza di esso il danno non si sarebbe verificato”.
Il profilo rilevante della decisione di merito diviene, dunque, quello relativo all'accertamento del contributo causale effettivo della condotta di guida del veicolo rimasto estraneo alla collisione.
Orbene, nel caso di specie, a parere della scrivente, non può dirsi provata la circostanza che sia stata l'autovettura di proprietà di a causare l'evento dannoso Controparte_5
di cui si discute.
Questo giudice è pervenuto a tale conclusione sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte.
In primo luogo, per ciò che attiene alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, va evidenziato che dal raffronto tra la narrazione riportata nel libello introduttivo e quella offerta dallo stesso in sede di dichiarazioni spontanee rese agli _1
agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro, emerge una discrasia di non poco conto. Invero, mentre nell'atto di citazione si legge che il copricerchio staccatosi dall'autovettura Renault Clio tg. BJ380FK “andava a colpire direttamente la
pagina 7 di 12 ruota anteriore del motoveicolo condotto dal Sig. , nel mentre percorreva a _1
velocità regolare la Piazza Sannazaro, nelle dichiarazioni spontanee rese da _1
, di cui al rapporto di incidente stradale - prot. PG/2018/1009866 del
[...]
20.11.2018 – si legge: “verso le ore 15:30 procedevo in piazza Sannazaro, direzione via
Posillipo, all'altezza circa della galleria e appena dopo il semaforo, non mi avvedevo di un plattò sulla sede stradale e procedevo sullo stesso con la ruota anteriore del veicolo che conducevo. Perdevo dunque il controllo del veicolo poiché andava in testa – coda.
…” ed in esse risulta assente qualsivoglia riferimento ad un'autovettura precisa dalla quale sarebbe caduto il copricerchio in questione.
Anche gli agenti di polizia municipale, sulla scorta della dichiarazione spontanea di e dell'osservazione dello stato dei luoghi (avendo trovato il _1
veicolo ancora nella medesima posizione statica assunta nella fase finale dell'evento), hanno ricostruito una presunta dinamica che conferma la circostanza che il motoveicolo condotto dal danneggiato abbia investito, con la ruota anteriore, il copricerchio presente sul manto stradale – “… Il veicolo “A” percorreva piazza Sannazaro in direzione di via
Mergellina quando, appena aver superato l'impianto semaforico, riferimento palo luce
n. 51043, procedeva su un copricerchio con la ruota anteriore. Tale copricerchio, presumibilmente perso sulla strada da un autoveicolo riportava il logo “Renault”. A causa, pertanto del suddetto copricerchio il veicolo perdeva aderenza con la strada e rovinava al suolo strisciando innanzi per circa tre/quattro metri così come indicato dai segno di incisione dell'asfalto, presumibilmente, trascinando con sé il copricerchio di cui sopra che si fermava, nella fase terminale del sinistro quasi in corrispondenza della ruota posteriore del veicolo …”.
Orbene, appare evidente che la tesi sostenuta nel libello introduttivo, secondo cui il motoveicolo su cui viaggiava l'istante sarebbe stato colpito da un copricerchio staccatosi improvvisamente dall'autovettura Renault Clio che lo precedeva, è ben diversa rispetto alla dinamica riferita dal danneggiato nell'immediatezza dei fatti, secondo la quale lo pagina 8 di 12 stesso non si sarebbe accorto di un copricerchio presente sul manto stradale e vi sarebbe finito sopra con la ruota anteriore sinistra.
A ciò si aggiunga che i testimoni chiamati da parte attrice, pur confermando, quanto alla dinamica, la narrazione contenuta nell'atto di citazione, non sono stati in grado di riferire il numero di targa dell'autovettura Renault Clio che avrebbe presumibilmente perso il cerchione.
Ritiene, pertanto, la scrivente che, nella fattispecie in esame, riguardante un sinistro senza collisione, provocato dal distacco di un pezzo di un veicolo marciante,
l'individuazione precisa ed univoca del veicolo ritenuto responsabile sia imprescindibile ai fini della prova della riconducibilità di quel pezzo a quello stesso veicolo e della valutazione dell'eventuale condotta colposa del suo conducente.
Desta perplessità, inoltre, la dichiarazione del teste , laddove ha riferito Testimone_1
che il conducente dell'autovettura Renault Clio, si sarebbe fermato per soccorrere
, poiché, in assenza di scontro tra detti veicoli, non appare _1
verosimile che il conducente di tale autovettura che marciava davanti al si _1
fosse accorto di aver perso un semicerchio, di aver provocato, così, il sinistro in questione e si fosse fermato, in un punto, peraltro, posto al centro di una piazza tra le più trafficate della città. Non solo ma la circostanza che il conducente della Renault Clio fosse presente sul luogo del sinistro non risulta dal rapporto della polizia municipale intervenuta ed è stata, altresì, negata dal testimone chiamato da parte convenuta,
, ovvero l'assistente di polizia municipale intervenuto sul luogo del Testimone_2
sinistro, il quale ha dichiarato che, al suo arrivo “nei pressi del motociclo non vi era alcuna autovettura Renault”.
Il secondo testimone, inoltre, nel descrivere la dinamica, ha Testimone_3
aggiunto che avrebbe tentato di evitare l'impatto con il cerchione _1
– “Ad un certo punto dall'autovettura si stacca il cerchione della ruota posteriore destra e, sebbene il conducente dello scooter abbia cercato di evitare l'impatto, il cerchione è andato ad urtare la ruota anteriore dello scooter…”. Ebbene anche tale pagina 9 di 12 dichiarazione non collima affatto con quanto riferito dall'attore agli agenti di polizia municipale, laddove ha dichiarato che non si era avveduto della presenza del semicerchio sulla strada, e di conseguenza, non essendosi accorto dell'ostacolo, appare arduo immaginare che abbia, in qualche modo, tentato di evitarlo.
Entrambi i testimoni, infine, hanno negato la circostanza sostenuta negli atti difensivi di parte attrice secondo cui , a seguito della caduta, si fosse trovato in _1
una condizione di temporanea perdita di sensi, affermando al contrario che era pienamente lucido.
Per tutte le considerazioni esposte ritiene questo giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi ed indicati da parte attrice siano in parte inattendibili, poiché non conformi alle dichiarazioni rese da nell'immediatezza dei fatti ed _1
in parte contraddittorie ed incomplete.
La documentazione medica prodotta (consistente nel solo referto di P.S. e nella relazione medica di parte), d'altro canto, lungi dal fare chiarezza, risulta alquanto scarna ed avalla i dubbi già esposti circa la rispondenza tra le modalità dell'accaduto effettivamente verificatesi e quelle descritte nel libello introduttivo e confermate in sede di prova orale.
Invero, da un lato, nel referto di P.S., ove sono riportate le dichiarazioni rese dal paziente circa la causa dell'incidente, si legge laconicamente: “incidente stradale mentre era a lavoro” (pur essendo precisato il luogo dell'incidente, ovvero la Piazza
Sannazaro), mentre nella relazione di parte a firma del dott. , risulta Per_1
riproposta la dinamica inizialmente narrata da agli agenti di _1
polizia municipale, tant'è che nella predetta relazione si legge: “il periziando riferisce che in data 17 settembre 2018 alle 15:30 circa, si trovava alla guida del proprio motoveicolo e percorreva regolarmente la Piazza Sannazaro (in Napoli) direzione via
Posillipo. Improvvisamente, all'altezza dell'impianto semaforico, un'autovettura modello
“Renault Clio” TG. BJ 380FK … che lo precedeva nella marcia, perdeva inavvertitamente un copricerchio sul manto stradale. A causa di tale imprevedibile e repentino evento, il mio assistito non riusciva ad evitare l'ostacolo e procedeva su di
pagina 10 di 12 esso con la ruota anteriore del motociclo dallo stesso condotto, perdendo il controllo e rovinando pericolosamente al suolo, riportando lesioni.”
Ai fini della valutazione del complessivo materiale probatorio, si aggiunga, infine, che con comunicazione datata 26.04.2021 inviata alla convenuta compagnia assicurativa,
ha espressamente negato il proprio coinvolgimento nel sinistro per Controparte_5
cui è causa, affermando, altresì, di non aver rilevato alcun distacco di un copri ruota dalla propria auto (cfr. 3° doc. all.to alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
In definitiva, dunque, ritiene questo giudice che all'esito dell'istruttoria non possa ritenersi raggiunta una prova piena e tranquillizzante circa l'effettiva dinamica del sinistro e la riconducibilità dell'ostacolo che ha determinato l'incidente all'autovettura della convenuta responsabile civile.
Per tali ragioni la domanda attorea va rigettata.
Essendo emerse delle discrasie e/o delle incongruenze nelle testimonianze rese, va accolta la richiesta formulata dalla difesa di parte convenuta nella comparsa conclusionale di rimessione degli atti del presente procedimento in copia al P.M. sede per quanto di eventuale competenza in relazione al reato di falsa testimonianza.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia indeterminabile – tra euro 5.201 a 26.000) in relazione ai valori medi per le quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale) e con la decurtazione del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia di , va Controparte_5
dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti di detta parte
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna , alla rifusione delle spese di costituzione e di _1
rappresentanza in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.; spese liquidate in euro 2.540,00 oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
• dichiara non ripetibili le spese di lite tra l'attore e la convenuta contumace
[...]
; CP_5
• dispone che, a cura della cancelleria, siano trasmessi- in copia - al PM sede gli atti delle parti ed i verbali di causa del presente procedimento.
Così deciso in Napoli il 24.05.2025
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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