Articolo 19 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 dicembre 1990
Art. 19. (Inquadramento del personale in servizio
all'estero - disposizioni transitorie) 1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di cultura, e' confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di eta' o l'applicazione dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 . In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 .
2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento e' effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potra' concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonche' il personale dei ruoli delle universita' non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potra' concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potra', in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.
3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e successive modificazioni, ed e' successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234 , e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234 , cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale e' collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604 , fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale e' restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e' comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6.
5. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potra' essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attivita' di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalita' e i criteri di cui all' articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
6. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione e' costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed e' composta da:
a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;
b) un consigliere di Stato;
c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;
d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.
7. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al serivizio prestato all'estero, nonche' di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalita' necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove e' fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tale prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.
8. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e' disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non e' inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, puo' continuare, se e' all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 , e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 .
10. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982 , e' ridotto di un numero pari alle unita' di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.
11. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 , e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potra', previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982 , cosi' come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero.
Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto e' compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non esercitera' tale facolta' e' riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall' articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso e' inquadrato.
12. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. E' fatta salva la possibilita' per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.
13. Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sara' riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 215/1967 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) e' il seguente:
"Art. 9 (Richiamo per ragioni di servizio). - La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attivita' tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente".
- Il testo degli articoli 7 e 18 della legge n. 604/1982 e' il seguente:
"Art. 7 (Durata del servizio all'estero). - La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:
a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;
b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.
Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova".
"Art. 18 (Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo). - Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.
Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.
Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 . Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.
Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 .
Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero.
Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.
Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale.
La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.
Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.
Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzionepresso la quale e' stato svolto il periodo di prova.
Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare".
- La legge n. 234/1990 reca: "Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero".
- L'art. 3 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e' cosi' formulato:
"Art. 3. - Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di quindici funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre amministrazioni centrali.
I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.
I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.
Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico".
N.B. - Il numero dei funzionari o insegnanti e' stato da ultimo elevato a 30 unita' dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1079 .
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 604/1982 e' il seguente:
"Art. 6 (Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero). - Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, e' assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma e' determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' elevato da 50 a 100 unita'.
Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 604/1982 e' il seguente:
"Art. 4 (Contingenti del personale da destinare all'estero). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente art. 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane ell'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 , alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall' art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.
Il decreto di cui al precedente primo comma fissera' altresi' il limite massimo della spesa.
In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sara' immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II".
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge n. 604/1982 e' il seguente:
"Art. 14 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive). - Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 , nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani".
"Art. 16 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto). - Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' di posti nei ruoli metropolitani.
L'immissione in ruolo e' disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era gia' in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo e' disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sara' effettuato secondo le medesime modalita' previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.
Il personale di cui al presente articolo e' mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo".
N.B. - Per il testo dell' art. 18 della legge n. 604/1982 si veda la seconda nota a questo articolo.
- Per il testo dell' art. 27 della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 312/1980 e' il seguente:
"Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;
30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
30 per cento dalla 7a all'8a qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990
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