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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito in base all'art. 127 ter c.p.c. di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 5333/2021, vertente:
TRA
, nata ad [...] il [...] e domiciliata in GO al Parte_1
Corso Meridionale n. 99 IS III scala C (C.F. ), nella qualità di genitrice, C.F._1
tutrice e legale rappresentante del figlio , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all' atto di opposizione, C.F._2 dall'Avv. Alessandro Credentino con studio in GO (Napoli) alla Via Sardegna n. 2 presso il quale elettivamente domicilia
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Dott. con Controparte_1 CP_2
sede legale in Caivano (NA) alla Via Colanton Fiore n. 14/bis P. I.V.A. rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Romano ), con il quale C.F._3
elettivamente domicilia in Aversa alla P.zza V. Emanuele n.29
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4122/2020 con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 23.708,57 oltre interessi moratori, spese, Controparte_1
competenze, nonché onorari della procedura monitoria, a titolo di retta giornaliera a carico del degente. A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'insussistenza della prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo le fatture inidonee a tale scopo e mai consegnate all'ingiunta non consentendogli di adempiere nonché l'esistenza di un evidente errore di calcolo della somma ingiunta poiché moltiplicando l'importo di € 12,87 oltre Iva per i 1388 giorni del periodo dal giorno 11 luglio 2016 al 30 aprile 2020 si ottiene l'importo inferiore di € 21793,54. Deduceva ancora l'opponente che la tariffa giornaliera di euro 12,87 oltre iva era applicabile soltanto a far data dal 14 maggio 2019, epoca della sottoscrizione del verbale di U.V.I. mentre in precedenza era di € 12,71 e ancora prima di € 12,54 e che le rette erano state pagate come desumibile dalle ricevute rilasciate dalla segreteria. Infine, l'opponente addebitava alla struttura sanitaria Controparte_1
l'inadempimento all'obbligo di natura contrattuale di prestare assistenza continua al degente Pt_2
per le gravi patologie mentali di cui è affetto (insufficienza mentale grave con epilessia,
[...]
iperattività cinetica con disturbi comportamentali), in particolare in data 8 febbraio 2016, allorquando il paziente come risulta dal referto di pronto soccorso della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, subiva una caduta pericolosa nella struttura Villa Rachele di Caivano riportando ferite lacero contuse del cuoio capelluto guaribili in giorni 7 e ancora in data 8 Dicembre 2020, allorquando Pt_2
veniva accompagnato dai referenti della Villa Rachele presso il Pronto Soccorso ASL Na 2
[...]
Nord di Frattamaggiore per aver subito una ulteriore caduta riportando ferite lacero contuse al cranio che necessitavano di sutura e terapia farmacologica, con prognosi di giorni 5.
Sulla base di tali premesse, pertanto, l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “ - Accertare e dichiarare la inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti per inesistenza del credito di cui alle fatture prodotte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per l'effetto revocare il decreto opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, previa revoca dello stesso, e condannare al pagamento delle spese legali con distrazione;
- accertare
e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria per le lesioni subite dal ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la Parte_2
convenuta al pagamento della somma di euro 3.317,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per le causali di cui in premessa;
- condannare il convenuto delle spese e compenso professionale con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché della domanda riconvenzionale.
In ordine al credito azionato, l'opposta precisava che le quote di compartecipazione nel tempo hanno, subito degli incrementi in rapporto al progressivo aumento dell'indennità di accompagnamento, ma sempre corrispondenti al 75% di tale emolumento e di aver tenuto conto di tali aumenti nella fatturazione dei corrispettivi: dall'11/07/16 al 01/03/18, per un totale di 599 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,54 più IVA (ft 20/20), dal 02/03/18 al 01/03/19, per un totale di 365 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,71 più IVA (ft 21/20), dal 02/03/19 al 30/04/20, per un totale di 426 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,87 più IVA (ft 22/20 e
76/20), importi a cui è stato aggiunto il servizio di lavanderia interno, per lo stesso periodo di riferimento pari ad € 50,00 + iva al mese (fatture 23/20 e 77/20). In ordine all'eccezione di pagamento formulata dall'opponente, la struttura opposta deduceva che la retta del mese di Luglio 2016 è di €
474,26 e nel calcolo del decreto ingiuntivo è stato considerato sia l'acconto di € 123,76 che l'importo corrisposto il giorno 08/01/2019, quest'ultimo per stessa ammissione di parte opponente ultimo pagamento effettuato.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione, all'esito dell'istruttoria, la causa sulla scorta della documentazione prodotta, veniva rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto
(originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Orbene, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto. Il principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sentenza
973/96; 3232/98; 11629/99). Appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sentenza 973/96; 3232/98;
11629/99).
Per quanto attiene alla prova del credito, va osservato che parte opposta ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la produzione in fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione delle fatture, verbali UVI e le cartelle mediche di nonché mediante le Parte_2 dichiarazioni dei testi escussi ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
), i quali confermavano che il aveva risieduto presso la struttura fino al luglio 2023
[...] Pt_2 poiché ne veniva richiesto il trasferimento in altra struttura per la necessità di assistenza più assidua e che i servizi offerti al paziente nel periodo dal luglio 2016 alla fine di aprile 2020 sono stati sia di natura sanitaria, come la somministrazione dei farmaci, assistenziale, infermieristica sia di natura ludico ricreativa nonché il servizio extra di lavanderia.
Del resto, l'esistenza del rapporto è stata confermata anche dall'opponente che si è limitata a contestare la quantificazione del credito ingiunto e una generica disattenzione nell'espletamento dell'attività assistenziale foriera di danni al paziente.
A fronte di tale generica contestazione, l'opposta ha dimostrato di aver provveduto alla fatturazione degli importi spettanti secondo le tariffe in vigore nei vari periodi.
A riguardo tuttavia, l'opponente ha eccepito di aver effettuato alcuni pagamenti in acconto delle rette e servizi, producendo delle ricevute le quali non sono state specificamente contestate dall'opposta, la quale ha solo genericamente dedotto di aver detratto dal credito ingiunto gli importi di € 123,00 e dell'ultimo pagamento del 8.1.2019.
Ebbene, non può evitarsi di osservare che per un verso risulta smentito dal medesimo calcolo effettuato nella fatturazione che l'opposta abbia detratto i pagamenti di cui alle ricevute prodotte in atti e per altro verso che non tutti gli importi indicati nelle dette ricevute prodotte dall'opponente sono inequivocabilmente riferibili al credito oggetto del giudizio.
Invero, tra gli importi indicati nelle dette ricevute solo € 123,76 per acconto retta luglio 2016, € 89,14
e 36,28 per acconto marzo e aprile 2017, € 400,00 per acconto settembre 2016 e € 13,72 per acconto lavanderia maggio 2017 costituiscono pagamenti indubbiamente riferibili al credito ingiunto, poiché nelle altre ricevute prodotte in atti, risultano indicati importi relativi a pregressi periodi ovvero non risulta proprio indicato a quale periodo di degenza andasse imputato il pagamento, né alcuna prova in merito ha richiesto l'opponente, per cui non può ritenersi dimostrata la riferibilità delle somme indicate nelle ricevute alle rette del periodo oggetto del ricorso monitorio.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e l'opponente va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 23045,67 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
[...]
In merito, alla eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di procura ad litem, occorre rilevare come secondo la giurisprudenza “Il mandato "ad litem", anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte, al contrario non possono ritenersi ricompresi nel mandato ad litem con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14070 del 22/05/2023;Sez. 2 - , Ordinanza n. 10168 del 27/04/2018).
Nel caso in esame, pur volendo considerare alla luce del richiamato orientamento ammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la stessa oltre ad essere fondata sulle scarne e generiche allegazioni contenute nell'atto di opposizione è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo neppure dimostrate le modalità con le quali si sarebbero verificati i sinistri e le conseguenze dannose riportate dal paziente.
In definitiva, dunque, la opponente – salva la fondatezza dell'eccezione di parziale estinzione del credito – si è limitata a sollevare contestazioni generiche con l'atto introduttivo del presente giudizio per poi non coltivare la spiegata opposizione e la domanda riconvenzionale e proprio tale successiva condotta processuale che ha visto l'opponente non depositare alcuna memoria e/o nota di trattazione costituiscono ulteriori elementi valutabili dal Tribunale ai sensi dell'art 116 c.p.c. ai fini del rigetto dei restanti motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo la nota spese depositata dall'opposta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n 4122/2020; • condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
23045,67 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 3839,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella Controparte_1
misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Aversa, lì 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito in base all'art. 127 ter c.p.c. di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 5333/2021, vertente:
TRA
, nata ad [...] il [...] e domiciliata in GO al Parte_1
Corso Meridionale n. 99 IS III scala C (C.F. ), nella qualità di genitrice, C.F._1
tutrice e legale rappresentante del figlio , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all' atto di opposizione, C.F._2 dall'Avv. Alessandro Credentino con studio in GO (Napoli) alla Via Sardegna n. 2 presso il quale elettivamente domicilia
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Dott. con Controparte_1 CP_2
sede legale in Caivano (NA) alla Via Colanton Fiore n. 14/bis P. I.V.A. rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Romano ), con il quale C.F._3
elettivamente domicilia in Aversa alla P.zza V. Emanuele n.29
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4122/2020 con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 23.708,57 oltre interessi moratori, spese, Controparte_1
competenze, nonché onorari della procedura monitoria, a titolo di retta giornaliera a carico del degente. A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'insussistenza della prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo le fatture inidonee a tale scopo e mai consegnate all'ingiunta non consentendogli di adempiere nonché l'esistenza di un evidente errore di calcolo della somma ingiunta poiché moltiplicando l'importo di € 12,87 oltre Iva per i 1388 giorni del periodo dal giorno 11 luglio 2016 al 30 aprile 2020 si ottiene l'importo inferiore di € 21793,54. Deduceva ancora l'opponente che la tariffa giornaliera di euro 12,87 oltre iva era applicabile soltanto a far data dal 14 maggio 2019, epoca della sottoscrizione del verbale di U.V.I. mentre in precedenza era di € 12,71 e ancora prima di € 12,54 e che le rette erano state pagate come desumibile dalle ricevute rilasciate dalla segreteria. Infine, l'opponente addebitava alla struttura sanitaria Controparte_1
l'inadempimento all'obbligo di natura contrattuale di prestare assistenza continua al degente Pt_2
per le gravi patologie mentali di cui è affetto (insufficienza mentale grave con epilessia,
[...]
iperattività cinetica con disturbi comportamentali), in particolare in data 8 febbraio 2016, allorquando il paziente come risulta dal referto di pronto soccorso della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, subiva una caduta pericolosa nella struttura Villa Rachele di Caivano riportando ferite lacero contuse del cuoio capelluto guaribili in giorni 7 e ancora in data 8 Dicembre 2020, allorquando Pt_2
veniva accompagnato dai referenti della Villa Rachele presso il Pronto Soccorso ASL Na 2
[...]
Nord di Frattamaggiore per aver subito una ulteriore caduta riportando ferite lacero contuse al cranio che necessitavano di sutura e terapia farmacologica, con prognosi di giorni 5.
Sulla base di tali premesse, pertanto, l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “ - Accertare e dichiarare la inutilizzabilità dei documenti prodotti in atti per inesistenza del credito di cui alle fatture prodotte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per l'effetto revocare il decreto opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, previa revoca dello stesso, e condannare al pagamento delle spese legali con distrazione;
- accertare
e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria per le lesioni subite dal ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la Parte_2
convenuta al pagamento della somma di euro 3.317,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per le causali di cui in premessa;
- condannare il convenuto delle spese e compenso professionale con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché della domanda riconvenzionale.
In ordine al credito azionato, l'opposta precisava che le quote di compartecipazione nel tempo hanno, subito degli incrementi in rapporto al progressivo aumento dell'indennità di accompagnamento, ma sempre corrispondenti al 75% di tale emolumento e di aver tenuto conto di tali aumenti nella fatturazione dei corrispettivi: dall'11/07/16 al 01/03/18, per un totale di 599 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,54 più IVA (ft 20/20), dal 02/03/18 al 01/03/19, per un totale di 365 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,71 più IVA (ft 21/20), dal 02/03/19 al 30/04/20, per un totale di 426 giorni di degenza, la quota socio sanitaria era di € 12,87 più IVA (ft 22/20 e
76/20), importi a cui è stato aggiunto il servizio di lavanderia interno, per lo stesso periodo di riferimento pari ad € 50,00 + iva al mese (fatture 23/20 e 77/20). In ordine all'eccezione di pagamento formulata dall'opponente, la struttura opposta deduceva che la retta del mese di Luglio 2016 è di €
474,26 e nel calcolo del decreto ingiuntivo è stato considerato sia l'acconto di € 123,76 che l'importo corrisposto il giorno 08/01/2019, quest'ultimo per stessa ammissione di parte opponente ultimo pagamento effettuato.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione, all'esito dell'istruttoria, la causa sulla scorta della documentazione prodotta, veniva rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto
(originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Orbene, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto. Il principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sentenza
973/96; 3232/98; 11629/99). Appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sentenza 973/96; 3232/98;
11629/99).
Per quanto attiene alla prova del credito, va osservato che parte opposta ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la produzione in fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione delle fatture, verbali UVI e le cartelle mediche di nonché mediante le Parte_2 dichiarazioni dei testi escussi ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
), i quali confermavano che il aveva risieduto presso la struttura fino al luglio 2023
[...] Pt_2 poiché ne veniva richiesto il trasferimento in altra struttura per la necessità di assistenza più assidua e che i servizi offerti al paziente nel periodo dal luglio 2016 alla fine di aprile 2020 sono stati sia di natura sanitaria, come la somministrazione dei farmaci, assistenziale, infermieristica sia di natura ludico ricreativa nonché il servizio extra di lavanderia.
Del resto, l'esistenza del rapporto è stata confermata anche dall'opponente che si è limitata a contestare la quantificazione del credito ingiunto e una generica disattenzione nell'espletamento dell'attività assistenziale foriera di danni al paziente.
A fronte di tale generica contestazione, l'opposta ha dimostrato di aver provveduto alla fatturazione degli importi spettanti secondo le tariffe in vigore nei vari periodi.
A riguardo tuttavia, l'opponente ha eccepito di aver effettuato alcuni pagamenti in acconto delle rette e servizi, producendo delle ricevute le quali non sono state specificamente contestate dall'opposta, la quale ha solo genericamente dedotto di aver detratto dal credito ingiunto gli importi di € 123,00 e dell'ultimo pagamento del 8.1.2019.
Ebbene, non può evitarsi di osservare che per un verso risulta smentito dal medesimo calcolo effettuato nella fatturazione che l'opposta abbia detratto i pagamenti di cui alle ricevute prodotte in atti e per altro verso che non tutti gli importi indicati nelle dette ricevute prodotte dall'opponente sono inequivocabilmente riferibili al credito oggetto del giudizio.
Invero, tra gli importi indicati nelle dette ricevute solo € 123,76 per acconto retta luglio 2016, € 89,14
e 36,28 per acconto marzo e aprile 2017, € 400,00 per acconto settembre 2016 e € 13,72 per acconto lavanderia maggio 2017 costituiscono pagamenti indubbiamente riferibili al credito ingiunto, poiché nelle altre ricevute prodotte in atti, risultano indicati importi relativi a pregressi periodi ovvero non risulta proprio indicato a quale periodo di degenza andasse imputato il pagamento, né alcuna prova in merito ha richiesto l'opponente, per cui non può ritenersi dimostrata la riferibilità delle somme indicate nelle ricevute alle rette del periodo oggetto del ricorso monitorio.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e l'opponente va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 23045,67 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
[...]
In merito, alla eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di procura ad litem, occorre rilevare come secondo la giurisprudenza “Il mandato "ad litem", anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte, al contrario non possono ritenersi ricompresi nel mandato ad litem con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14070 del 22/05/2023;Sez. 2 - , Ordinanza n. 10168 del 27/04/2018).
Nel caso in esame, pur volendo considerare alla luce del richiamato orientamento ammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la stessa oltre ad essere fondata sulle scarne e generiche allegazioni contenute nell'atto di opposizione è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo neppure dimostrate le modalità con le quali si sarebbero verificati i sinistri e le conseguenze dannose riportate dal paziente.
In definitiva, dunque, la opponente – salva la fondatezza dell'eccezione di parziale estinzione del credito – si è limitata a sollevare contestazioni generiche con l'atto introduttivo del presente giudizio per poi non coltivare la spiegata opposizione e la domanda riconvenzionale e proprio tale successiva condotta processuale che ha visto l'opponente non depositare alcuna memoria e/o nota di trattazione costituiscono ulteriori elementi valutabili dal Tribunale ai sensi dell'art 116 c.p.c. ai fini del rigetto dei restanti motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo la nota spese depositata dall'opposta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n 4122/2020; • condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
23045,67 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 3839,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella Controparte_1
misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Aversa, lì 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli