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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 08 luglio 2022 da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dagli avv.i Aldo Esposito, con domicilio digitale PEC
e dall'avv. Ciro Santonicola, con Email_1
domicilio digitale PEC Email_2
-appellante-
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale PEC
Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.175/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: annullamento del depennamento dalla graduatoria
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformare integralmente la Sentenza n.
175/2022 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso, non notificata
e pubblicata in data 31/03/2022 nella causa R.G. n. 872/2021, Giudice del
Lavoro Dott. Filippo Giordan e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso R.G. n. 872/2021, iscritto a ruolo generale in data 30.09.2021, innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Treviso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Conclusioni per parte appellato: “Rigettarsi l'appello siccome inammissibile ed infondato per i motivi esposti e rifusione delle spese del grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 8 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.175/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria di illegittimità del depennamento dalle graduatorie d'istituto del personale ATA stabilito con provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Giavera del Montello a seguito dell'accertamento della pag. 2/15 non validità del titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento per il profilo di collaboratore scolastico, nonché del provvedimento di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di collaboratore scolastico relativa all'a.s. 2021/22.
Con memoria depositata il 15 maggio 2024 si è costituito il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha rammentato che i controlli sulla validità del diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto C.S. LA nell'a.s.
2012/13, ossia il diploma in forza del quale il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio utile la collocazione in graduatoria, era stati “(nuovamente) svolti all'esito della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale per il personale ATA presentata il
29.04.2021.”, e si trattava di punteggio necessario per la maturazione dei
24 mesi di servizi regolarmente prestati.
Rispetto a tale circostanza ha ritenuto che non potesse venire in rilievo un vizio di tardività, in quanto insita tale attività alla procedura a cui il ricorrente aveva partecipato, per cui all'esito di tali controlli (conclusi con esito negativo) si è resa necessaria la decadenza del ricorrente dalle graduatorie d'istituto, con un riconoscimento di mero fatto dei servizi prestati “(da cui sarebbe conseguita anche la carenza dei requisiti per poter essere inserito nella graduatoria permanente provinciale per il personale ATA).”.
pag. 3/15 Ha rammentato che l'art. 8 del d.m. n. 640 del 2017 sulla competenza dell'Amministrazione scolastica nel disporre l'esclusione degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti “….in qualsiasi momento, …, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione” (comma 5).
Ha ritenuto, poi, che il rilievo di tardività in quanto adottato in violazione del termine massimo di 18 mesi previsto dall'art.21 novies della legge n.
241 del 1990, non fosse fondato in quanto non applicabile tale termine per un duplice ordine di ragioni: il termine decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” mentre nel caso di specie non era in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento che attribuisca dei vantaggi economici;
inoltre la natura del provvedimento adottato escludeva l'applicabilità diretta e la rilevanza della disciplina in materia di procedimento amministrativo trattandosi di un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato.
Nel merito ha richiamato la previsione dell'art.2 del d.m. cit. nell'anno scolastico 2012/13 e ha rilevato che l'Istituto C.S. LA non aveva ancora ottenuto la parificazione, richiamando il documento 16 del
Ministero (non contestato specificamente), risultando che tale istituto neppure aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad effettuare una sessione straordinaria di esami di qualifica per l'a.s. 2012/13.
Quanto all'ulteriore deduzione del ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare l'ulteriore titolo che era stato dichiarato in relazione al diverso profilo di assistente amministrativo, il giudice ha richiamato ancora il d.m. n. 670/17 dovendosi avere esclusivo pag. 4/15 rilievo i dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, di talché per ciascuna graduatoria andavano considerati solo i dati e i correlati titoli dichiarati specificamente per quella specifica graduatoria.
Ha aggiunto che il ricorrente non aveva neppure dimostrato che con il punteggio (per altro minore) ottenuto facendo valere anche per il profilo di collaboratore scolastico (ossia il diverso titolo) per il profilo di assistente amministrativo sarebbe stato utilmente collocato in graduatoria ai fini della maturazione del servizio di almeno 24 mesi, necessari per la stipula dei contratti a termine.
2) Con l'appello il signor si duole del mancato rispetto del Pt_1
termine di 18 mesi entro cui l'Amministrazione può espletare i controlli decorrente dal primo giorno di servizio presso gli istituti scolastici statali
(ottobre 2018) ovvero dalla emissione del decreto di convalida del punteggio in graduatoria (mese di gennaio 2019). Sostegno di tale assunto afferma che l'esercizio del potere di autotutela ha subito un profondo rinnovamento tramite la Legge n.
124/2015 che tale termine ha introdotto, “oltre il quale l'annullamento non può più cristallizzarsi”, trattandosi di termine perentorio.
Aggiunge che tale decreto aveva ingenerato in capo il legittimo affidamento circa la correttezza dei controlli eseguiti.
Critica la sentenza per avere ritenuto che l'annullamento della graduatoria rientri negli atti di gestione del rapporto di lavoro omologato a quello di un datore di lavoro privato.
Con un secondo motivo rammenta che l'istituto LA (che aveva assunto nelle more la denominazione ), divenuto paritario con Parte_2
decreto dell' n. 16/S del 22.07.2013, in data 24.07.2013 CP_3
pag. 5/15 aveva comunicato all' l'istituzione di una sessione speciale CP_4
di esami di qualifica, nel cui regime rientrava il ricorrente.
Ciò premesso ricorda che l'Istituto AR , con nota del Parte_2
17.12.2018 aveva dichiarato la validità delle Qualifiche Professionali rilasciate dall'Istituto “C.S. LA” come titolo valido in quanto svolte con l'autorizzazione dell'organo di competenza preposto: il “Gestore” Contr dell'Istituto AR “La Fenice”, con nota indirizzata all' di CP_4
avente prot. n.10501 del 24.07.2013 aveva comunicato il calendario degli esami di qualifica di operatore per i Servizi di Ristorazione, in ragione della facoltà di istituire sessioni speciali di esami di qualifica professionale era prevista dall'art. 4 della ordinanza n. 68 del 01.08.2011 prot. 5419.
Richiama l'art.2 della legge 10.3.2000 n. 62 ( “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) in forza del quale il proprio diploma doveva essere riconosciuto in quanto rilasciato da un soggetto autorizzato.
Invoca, sotto diverso profilo l'art. 8 del d.m. 30 agosto 2017 n. 640 , prevedente l'esclusione dei candidati soltanto se ricorrano le condizioni ivi elencate fra le quali non ricorreva il proprio caso, in quanto “la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.”.
Rimarca che non viene il rilievo alcuna dichiarazione mendace, trattandosi di accertamento oggettivo circa la valenza del titolo dichiarato e non essendo imputabile al ricorrente la sussistenza (tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi del provvedimento. Né la circostanza che il decreto pag. 6/15 di riconoscimento della parità fosse stato adottato nel mese di luglio 2013 era indicativo del contrario, trattandosi di “prassi usuale” quella delle sessioni straordinarie. Non deve trovare applicazione l'istituto della decadenza dal beneficio previsto dall'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, non essendo invocabile un principio di auto-responsabilità della dichiarante riferibile a circostanze rientranti nella sfera di diretta conoscibilità dell'interessato.
Inoltre, ai sensi dell'art.
7.7 del d.m. 640/2017, la facoltà del Dirigente
Scolastico di dichiarare un servizio di fatto e non di diritto è limitata alle ipotesi in cui, in sede di controlli sui titoli dichiarati nella domanda ATA, si riscontri la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace, ipotesi non integrate nel caso di specie.
Sotto un diverso profilo ripropone la questione del possesso di altro tiolo utile. Sostiene che il provvedimento di rettifica è viziato, trattandosi di titolo (il diploma di maturità professionale) dichiarato nella domanda di inserimento per il triennio 2018/21 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo. In realtà si era limitato ad inserire il titolo superiore (quello di maturità tecnica) per i profili per cui questo era requisito necessario e il titolo inferiore (qualifica professionale) per il profilo di Collaboratore Scolastico, secondo “un'indicazione differenziata dallo stesso format di domanda”, senza che ciò escludesse la conoscenza da parte dell'Amministrazione scolastica del titolo. Con
l'omessa valutazione dell'ulteriore titolo, “dietro il mero rispetto di un formalismo “burocratico”, l'Amministrazione resistente ha così disatteso il dovere di “soccorso istruttorio” che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare irregolarità o
pag. 7/15 omissioni non vizianti.”. Invoca in questa prospettiva l'applicazione dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L.
7.8.1990 n. 241.
3) L'appello non è fondato
3.1) Quanto al primo motivo va ribadita l'inapplicabilità a caso di specie della disciplina della legge n.241 del 1990, pure nella formulazione novellata dall'art.6 della legge n.124 del 2015. Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di
pag. 8/15 conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Per completezza va poi rammentato che l'ordinamento non individua un termine decadenziale a mente degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000: la prima norma prevede esclusivamente controlli “a campione”, di talché non si può addebitare alcuna inerzia all'Amministrazione scolastica nel procedere alle verifiche del caso, mentre il termine di trenta giorni indicato nell'art.72 è previsto come termine meramente sollecitatorio a carico dell'amministrazione, e con esclusivo riguardo alla comminatoria di sanzione di legge per la violazione dei doveri d'ufficio ovvero per la valutazione di “performance” del responsabile del procedimento. E' in tale pag. 9/15 ottica che l'art.
7.5 del d.m. cit. prevede che si procede “tempestivamente” al controllo.
3.2) Quanto al rilievo in ordine alla validità del titolo va osservato il decreto di riconoscimento della parità scolastica n. 16/S2, emesso dal dirigente dell (qui allegato al documento 14 relativo alla CP_3
nota del 15 dicembre 2018), al''art. 3 si legge “l'
[...]
Parte_3
denominato “Centro Scolastico LA”, sito in Buccino
[...]
(SA), via (omissis) attiverà, dall'a.s. 2013/2014 la sola classe prima e gradualmente le classi successive fino al completamento del corso”.
Al riguardo viene richiamato l'art.1 bis comma 2 del d.l. n. 250/2005
(legge di conversione n. 27 del 2006) in base al quale: “2. … La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del
2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.
pag. 10/15 Il successivo comma 3 stabilisce che “Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali”.
Ciò premesso l'appellante valorizza, sul presupposto della conseguita parità dal 22 luglio 2013, lo svolgimento di una sessione speciale di esami, ma l'ordinanza n.68 del 2011 (doc. 14 del ricorrente) ne autorizzava lo svolgimento nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e con una specifica ragione(art.4: “… Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendono conseguire i rispettivi titoli di studio.”), mentre il riferimento dell'appellante è alla comunicazione del 24 luglio 2013 a firma del legale rappresentante dell'istituto (doc. 13 ric.), quindi riguarda in un momento in cui l'Istituto LA non aveva ancora conseguito la parità.
Risulta, quindi, che la sessione di esami fu svolta per confermare l'idoneità di alunni, che avevano frequentato la scuola allorché essa era priva dello status di parità, in evidente violazione del disposto normativo sopra citato.
Nessuna “autorizzazione” allo svolgimento di una “sessione straordinaria”
o speciale d'esame risulta sia mai stata espressa dall'Ufficio scolastico. Né risulta possibile dare rilievo ad un'asserita “prassi usuale”, non provata e,
pag. 11/15 comunque, priva di alcuna “cittadinanza” nell'ambito di un'attività in cui la legge ed i provvedimenti organizzativi che l'applicano vincolano l'azione dell'Amministrazione.
Tali rilievi escludono qualsiasi rilievo alla certificazione rilasciata dall'Istituto in favore dell'appellante.
Nel caso di specie, quindi, non si fa questione della materiale falsificazione o dell'alterazione del documento, ma della sua intrinseca nullità, ma della mera carenza del titolo sanzionata a mente dell'art.
7.7 del d.m. citato..
3.3) Quanto alla presenza di altro titolo il collegio ritiene di condividere la valutazione del primo giudice: l'art.
7.3 del d.m. citato prevede espressamente che “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”. Si tratta di previsione che vincola il candidato e che costituisce espressione del principio di auto-responsabilità e che confligge con l'invocato principio del soccorso istruttorio.
Il c.d. “soccorso istruttorio” (la cui formulazione normativa generale risiede nell'art. 6 l.241/90) si sostanzia, per quanto rileva in questa sede, nel compito del responsabile del procedimento di accertare “di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”).
In linea generale va ricordato quanto già sopra affermato: nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzato l'Amministrazione agisce con i poteri propri di un datore di lavoro per cui va escluso che operi il principio di autotutela:
pag. 12/15 “Nel pubblico impiego privatizzato, la P.A., ove, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale il dipendente può agire per denunciarne l'illegittimità, restando l'amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell'ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato….” (Sez. L, Sentenza n. 3826 del 26/02/2016, Rv. 638951 - 01)
Il collegio, con specifico riguardo al cosiddetto soccorso istruttorio ritiene che nel caso di specie, in cui si controverte in ordine alla gestione del rapporto di lavoro, non trova applicazione la legge n.241/90, essendo la stessa destinata a disciplinare solo il procedimento amministrativo teso all'emanazione di provvedimenti e non di detti atti di gestione del rapporto lavorativo, come tali soggetti solo alle norme privatistiche, intendendosi l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa quale atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo.
A fronte dell'inapplicabilità della cit. legge n.241/90, non si rivengono altre disposizioni che escludano il potere dell'Amministrazione di rivedere, anche a distanza di tempo, una precedente determinazione.
Ad ogni modo nessuna disposizione richiamata impone la doverosità di un intervento dell'Amministrazione rispetto alla errata indicazione dei titoli.
In altre parole il soccorso istruttorio da un lato non può operare per sopperire alla totale assenza dell'allegazione documentale richiesta (Cons.
pag. 13/15 Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9); dall'altro costituisce onere di ciascun candidato, attesa la natura selettiva della procedura e, quindi, il rispetto delle condizioni di parità dei partecipanti, avere cura nella produzione in maniera completa, tempestiva e puntuale dei propri titoli, in assenza di un obbligo dell'amministrazione di autonomo reperimento della documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione giusta il principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione per cui l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio delle pari condizioni di partecipazione par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione non presentati nei termini e con le modalità previste dal bando (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325).
In realtà si tratta di istituto che, per avere ad oggetto iniziative endoprocedimentali meramente istruttorie, opera nell'ambito del procedimento amministrativo allo scopo di pervenire, in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, ad una più rapida e deformalizzata istruttoria.
Nel caso di specie, però, non si lamenta la mancata collaborazione istruttoria, ma la mancata assunzione di un'iniziativa modificando i termini sostanziali della domanda al solo scopo di far comunque conseguire all'interessato l'utilità per l'ottenimento della quale la domanda, pur dall'origine completa e formalmente corretta, si è a posteriori rivelata inidonea, così avanzando una pretesa estranea all'istituto del “soccorso pag. 14/15 istruttorio”, non fondata su alcuna norma ed incompatibile con la regolamentazione delle graduatorie di istituto.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 08 luglio 2022 da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dagli avv.i Aldo Esposito, con domicilio digitale PEC
e dall'avv. Ciro Santonicola, con Email_1
domicilio digitale PEC Email_2
-appellante-
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale PEC
Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.175/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: annullamento del depennamento dalla graduatoria
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformare integralmente la Sentenza n.
175/2022 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso, non notificata
e pubblicata in data 31/03/2022 nella causa R.G. n. 872/2021, Giudice del
Lavoro Dott. Filippo Giordan e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso R.G. n. 872/2021, iscritto a ruolo generale in data 30.09.2021, innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Treviso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Conclusioni per parte appellato: “Rigettarsi l'appello siccome inammissibile ed infondato per i motivi esposti e rifusione delle spese del grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 8 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.175/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria di illegittimità del depennamento dalle graduatorie d'istituto del personale ATA stabilito con provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Giavera del Montello a seguito dell'accertamento della pag. 2/15 non validità del titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento per il profilo di collaboratore scolastico, nonché del provvedimento di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di collaboratore scolastico relativa all'a.s. 2021/22.
Con memoria depositata il 15 maggio 2024 si è costituito il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice trevigiano ha rammentato che i controlli sulla validità del diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto C.S. LA nell'a.s.
2012/13, ossia il diploma in forza del quale il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio utile la collocazione in graduatoria, era stati “(nuovamente) svolti all'esito della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale per il personale ATA presentata il
29.04.2021.”, e si trattava di punteggio necessario per la maturazione dei
24 mesi di servizi regolarmente prestati.
Rispetto a tale circostanza ha ritenuto che non potesse venire in rilievo un vizio di tardività, in quanto insita tale attività alla procedura a cui il ricorrente aveva partecipato, per cui all'esito di tali controlli (conclusi con esito negativo) si è resa necessaria la decadenza del ricorrente dalle graduatorie d'istituto, con un riconoscimento di mero fatto dei servizi prestati “(da cui sarebbe conseguita anche la carenza dei requisiti per poter essere inserito nella graduatoria permanente provinciale per il personale ATA).”.
pag. 3/15 Ha rammentato che l'art. 8 del d.m. n. 640 del 2017 sulla competenza dell'Amministrazione scolastica nel disporre l'esclusione degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti “….in qualsiasi momento, …, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione” (comma 5).
Ha ritenuto, poi, che il rilievo di tardività in quanto adottato in violazione del termine massimo di 18 mesi previsto dall'art.21 novies della legge n.
241 del 1990, non fosse fondato in quanto non applicabile tale termine per un duplice ordine di ragioni: il termine decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” mentre nel caso di specie non era in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento che attribuisca dei vantaggi economici;
inoltre la natura del provvedimento adottato escludeva l'applicabilità diretta e la rilevanza della disciplina in materia di procedimento amministrativo trattandosi di un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato.
Nel merito ha richiamato la previsione dell'art.2 del d.m. cit. nell'anno scolastico 2012/13 e ha rilevato che l'Istituto C.S. LA non aveva ancora ottenuto la parificazione, richiamando il documento 16 del
Ministero (non contestato specificamente), risultando che tale istituto neppure aveva ricevuto alcuna autorizzazione ad effettuare una sessione straordinaria di esami di qualifica per l'a.s. 2012/13.
Quanto all'ulteriore deduzione del ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare l'ulteriore titolo che era stato dichiarato in relazione al diverso profilo di assistente amministrativo, il giudice ha richiamato ancora il d.m. n. 670/17 dovendosi avere esclusivo pag. 4/15 rilievo i dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, di talché per ciascuna graduatoria andavano considerati solo i dati e i correlati titoli dichiarati specificamente per quella specifica graduatoria.
Ha aggiunto che il ricorrente non aveva neppure dimostrato che con il punteggio (per altro minore) ottenuto facendo valere anche per il profilo di collaboratore scolastico (ossia il diverso titolo) per il profilo di assistente amministrativo sarebbe stato utilmente collocato in graduatoria ai fini della maturazione del servizio di almeno 24 mesi, necessari per la stipula dei contratti a termine.
2) Con l'appello il signor si duole del mancato rispetto del Pt_1
termine di 18 mesi entro cui l'Amministrazione può espletare i controlli decorrente dal primo giorno di servizio presso gli istituti scolastici statali
(ottobre 2018) ovvero dalla emissione del decreto di convalida del punteggio in graduatoria (mese di gennaio 2019). Sostegno di tale assunto afferma che l'esercizio del potere di autotutela ha subito un profondo rinnovamento tramite la Legge n.
124/2015 che tale termine ha introdotto, “oltre il quale l'annullamento non può più cristallizzarsi”, trattandosi di termine perentorio.
Aggiunge che tale decreto aveva ingenerato in capo il legittimo affidamento circa la correttezza dei controlli eseguiti.
Critica la sentenza per avere ritenuto che l'annullamento della graduatoria rientri negli atti di gestione del rapporto di lavoro omologato a quello di un datore di lavoro privato.
Con un secondo motivo rammenta che l'istituto LA (che aveva assunto nelle more la denominazione ), divenuto paritario con Parte_2
decreto dell' n. 16/S del 22.07.2013, in data 24.07.2013 CP_3
pag. 5/15 aveva comunicato all' l'istituzione di una sessione speciale CP_4
di esami di qualifica, nel cui regime rientrava il ricorrente.
Ciò premesso ricorda che l'Istituto AR , con nota del Parte_2
17.12.2018 aveva dichiarato la validità delle Qualifiche Professionali rilasciate dall'Istituto “C.S. LA” come titolo valido in quanto svolte con l'autorizzazione dell'organo di competenza preposto: il “Gestore” Contr dell'Istituto AR “La Fenice”, con nota indirizzata all' di CP_4
avente prot. n.10501 del 24.07.2013 aveva comunicato il calendario degli esami di qualifica di operatore per i Servizi di Ristorazione, in ragione della facoltà di istituire sessioni speciali di esami di qualifica professionale era prevista dall'art. 4 della ordinanza n. 68 del 01.08.2011 prot. 5419.
Richiama l'art.2 della legge 10.3.2000 n. 62 ( “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) in forza del quale il proprio diploma doveva essere riconosciuto in quanto rilasciato da un soggetto autorizzato.
Invoca, sotto diverso profilo l'art. 8 del d.m. 30 agosto 2017 n. 640 , prevedente l'esclusione dei candidati soltanto se ricorrano le condizioni ivi elencate fra le quali non ricorreva il proprio caso, in quanto “la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.”.
Rimarca che non viene il rilievo alcuna dichiarazione mendace, trattandosi di accertamento oggettivo circa la valenza del titolo dichiarato e non essendo imputabile al ricorrente la sussistenza (tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi del provvedimento. Né la circostanza che il decreto pag. 6/15 di riconoscimento della parità fosse stato adottato nel mese di luglio 2013 era indicativo del contrario, trattandosi di “prassi usuale” quella delle sessioni straordinarie. Non deve trovare applicazione l'istituto della decadenza dal beneficio previsto dall'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, non essendo invocabile un principio di auto-responsabilità della dichiarante riferibile a circostanze rientranti nella sfera di diretta conoscibilità dell'interessato.
Inoltre, ai sensi dell'art.
7.7 del d.m. 640/2017, la facoltà del Dirigente
Scolastico di dichiarare un servizio di fatto e non di diritto è limitata alle ipotesi in cui, in sede di controlli sui titoli dichiarati nella domanda ATA, si riscontri la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace, ipotesi non integrate nel caso di specie.
Sotto un diverso profilo ripropone la questione del possesso di altro tiolo utile. Sostiene che il provvedimento di rettifica è viziato, trattandosi di titolo (il diploma di maturità professionale) dichiarato nella domanda di inserimento per il triennio 2018/21 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo. In realtà si era limitato ad inserire il titolo superiore (quello di maturità tecnica) per i profili per cui questo era requisito necessario e il titolo inferiore (qualifica professionale) per il profilo di Collaboratore Scolastico, secondo “un'indicazione differenziata dallo stesso format di domanda”, senza che ciò escludesse la conoscenza da parte dell'Amministrazione scolastica del titolo. Con
l'omessa valutazione dell'ulteriore titolo, “dietro il mero rispetto di un formalismo “burocratico”, l'Amministrazione resistente ha così disatteso il dovere di “soccorso istruttorio” che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare irregolarità o
pag. 7/15 omissioni non vizianti.”. Invoca in questa prospettiva l'applicazione dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L.
7.8.1990 n. 241.
3) L'appello non è fondato
3.1) Quanto al primo motivo va ribadita l'inapplicabilità a caso di specie della disciplina della legge n.241 del 1990, pure nella formulazione novellata dall'art.6 della legge n.124 del 2015. Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di
pag. 8/15 conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Per completezza va poi rammentato che l'ordinamento non individua un termine decadenziale a mente degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000: la prima norma prevede esclusivamente controlli “a campione”, di talché non si può addebitare alcuna inerzia all'Amministrazione scolastica nel procedere alle verifiche del caso, mentre il termine di trenta giorni indicato nell'art.72 è previsto come termine meramente sollecitatorio a carico dell'amministrazione, e con esclusivo riguardo alla comminatoria di sanzione di legge per la violazione dei doveri d'ufficio ovvero per la valutazione di “performance” del responsabile del procedimento. E' in tale pag. 9/15 ottica che l'art.
7.5 del d.m. cit. prevede che si procede “tempestivamente” al controllo.
3.2) Quanto al rilievo in ordine alla validità del titolo va osservato il decreto di riconoscimento della parità scolastica n. 16/S2, emesso dal dirigente dell (qui allegato al documento 14 relativo alla CP_3
nota del 15 dicembre 2018), al''art. 3 si legge “l'
[...]
Parte_3
denominato “Centro Scolastico LA”, sito in Buccino
[...]
(SA), via (omissis) attiverà, dall'a.s. 2013/2014 la sola classe prima e gradualmente le classi successive fino al completamento del corso”.
Al riguardo viene richiamato l'art.1 bis comma 2 del d.l. n. 250/2005
(legge di conversione n. 27 del 2006) in base al quale: “2. … La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del
2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.
pag. 10/15 Il successivo comma 3 stabilisce che “Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali”.
Ciò premesso l'appellante valorizza, sul presupposto della conseguita parità dal 22 luglio 2013, lo svolgimento di una sessione speciale di esami, ma l'ordinanza n.68 del 2011 (doc. 14 del ricorrente) ne autorizzava lo svolgimento nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e con una specifica ragione(art.4: “… Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendono conseguire i rispettivi titoli di studio.”), mentre il riferimento dell'appellante è alla comunicazione del 24 luglio 2013 a firma del legale rappresentante dell'istituto (doc. 13 ric.), quindi riguarda in un momento in cui l'Istituto LA non aveva ancora conseguito la parità.
Risulta, quindi, che la sessione di esami fu svolta per confermare l'idoneità di alunni, che avevano frequentato la scuola allorché essa era priva dello status di parità, in evidente violazione del disposto normativo sopra citato.
Nessuna “autorizzazione” allo svolgimento di una “sessione straordinaria”
o speciale d'esame risulta sia mai stata espressa dall'Ufficio scolastico. Né risulta possibile dare rilievo ad un'asserita “prassi usuale”, non provata e,
pag. 11/15 comunque, priva di alcuna “cittadinanza” nell'ambito di un'attività in cui la legge ed i provvedimenti organizzativi che l'applicano vincolano l'azione dell'Amministrazione.
Tali rilievi escludono qualsiasi rilievo alla certificazione rilasciata dall'Istituto in favore dell'appellante.
Nel caso di specie, quindi, non si fa questione della materiale falsificazione o dell'alterazione del documento, ma della sua intrinseca nullità, ma della mera carenza del titolo sanzionata a mente dell'art.
7.7 del d.m. citato..
3.3) Quanto alla presenza di altro titolo il collegio ritiene di condividere la valutazione del primo giudice: l'art.
7.3 del d.m. citato prevede espressamente che “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”. Si tratta di previsione che vincola il candidato e che costituisce espressione del principio di auto-responsabilità e che confligge con l'invocato principio del soccorso istruttorio.
Il c.d. “soccorso istruttorio” (la cui formulazione normativa generale risiede nell'art. 6 l.241/90) si sostanzia, per quanto rileva in questa sede, nel compito del responsabile del procedimento di accertare “di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”).
In linea generale va ricordato quanto già sopra affermato: nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzato l'Amministrazione agisce con i poteri propri di un datore di lavoro per cui va escluso che operi il principio di autotutela:
pag. 12/15 “Nel pubblico impiego privatizzato, la P.A., ove, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale il dipendente può agire per denunciarne l'illegittimità, restando l'amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell'ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato….” (Sez. L, Sentenza n. 3826 del 26/02/2016, Rv. 638951 - 01)
Il collegio, con specifico riguardo al cosiddetto soccorso istruttorio ritiene che nel caso di specie, in cui si controverte in ordine alla gestione del rapporto di lavoro, non trova applicazione la legge n.241/90, essendo la stessa destinata a disciplinare solo il procedimento amministrativo teso all'emanazione di provvedimenti e non di detti atti di gestione del rapporto lavorativo, come tali soggetti solo alle norme privatistiche, intendendosi l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa quale atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo.
A fronte dell'inapplicabilità della cit. legge n.241/90, non si rivengono altre disposizioni che escludano il potere dell'Amministrazione di rivedere, anche a distanza di tempo, una precedente determinazione.
Ad ogni modo nessuna disposizione richiamata impone la doverosità di un intervento dell'Amministrazione rispetto alla errata indicazione dei titoli.
In altre parole il soccorso istruttorio da un lato non può operare per sopperire alla totale assenza dell'allegazione documentale richiesta (Cons.
pag. 13/15 Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9); dall'altro costituisce onere di ciascun candidato, attesa la natura selettiva della procedura e, quindi, il rispetto delle condizioni di parità dei partecipanti, avere cura nella produzione in maniera completa, tempestiva e puntuale dei propri titoli, in assenza di un obbligo dell'amministrazione di autonomo reperimento della documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione giusta il principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione per cui l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio delle pari condizioni di partecipazione par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione non presentati nei termini e con le modalità previste dal bando (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325).
In realtà si tratta di istituto che, per avere ad oggetto iniziative endoprocedimentali meramente istruttorie, opera nell'ambito del procedimento amministrativo allo scopo di pervenire, in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, ad una più rapida e deformalizzata istruttoria.
Nel caso di specie, però, non si lamenta la mancata collaborazione istruttoria, ma la mancata assunzione di un'iniziativa modificando i termini sostanziali della domanda al solo scopo di far comunque conseguire all'interessato l'utilità per l'ottenimento della quale la domanda, pur dall'origine completa e formalmente corretta, si è a posteriori rivelata inidonea, così avanzando una pretesa estranea all'istituto del “soccorso pag. 14/15 istruttorio”, non fondata su alcuna norma ed incompatibile con la regolamentazione delle graduatorie di istituto.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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