Decreto cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 22/12/2025, n. 23506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23506 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12307 del 2025, proposto da
AR Lo SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Telematica Pegaso S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 1° ottobre 2025, con il quale l’Ateneo resistente ha disposto l’annullamento dell’iscrizione della parte ricorrente (individuata con il codice ALFO1386BA – matricola AF1386BA97) al percorso di specializzazione per Docenti con servizio – 36 CFU – Classe A – Secondaria di I grado;
b) del provvedimento prot. DGOSV n. 40494 del 10 settembre 2025, non conosciuto dalla parte ricorrente, con il quale la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente presentato rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero non risulta in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71;
c) della schermata di blocco della pagina docente del portale dell’Università Telematica Pegaso S.r.l. relativa al percorso di specializzazione per Docenti con servizio – 36 CFU – Classe A – Secondaria di I grado;
nonché, ove occorrer possa:
d) delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20, in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4;
e) tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna parte istante, ivi incluso il portale di iscrizione al percorso INDIRE;
e per la condanna, anche in via cautelare monocratica e collegiale
dell’Ateneo resistente a consentire nuovamente l’ammissione della parte ricorrente al percorso di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, riservato a coloro che, come parte ricorrente, hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e hanno presentato formale rinuncia all’istanza di riconoscimento di tale titolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CA De RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- a seguito dell’emissione del decreto cautelare 5689/2025, l’Università telematica Pegaso s.r.l. ha riammesso parte ricorrente alla frequenza delle lezioni del corso di cui è causa;
- in data 10.12.2025, constatata la frequenza delle attività didattiche, la Prof.ssa Lo SC è stata ammessa a svolgere la prova finale, che ha superato con successo.
Ritenuto - in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale (da ultimo sentenza n. 21336/2024) - che, in applicazione dell’art. 4 comma 2 bis l. n. 168/2005, il superamento delle prove di esame, ancorché sostenute in esecuzione di un provvedimento cautelare, determina il definitivo conseguimento dell’abilitazione o del titolo, indipendentemente dalle sorti del giudizio instaurato.
Ritenuta quindi cessata la materia del contendere in ragione del definitivo conseguimento del bene della vita.
Le spese sostenute per l’instaurazione del giudizio devono essere imputate all’Università Pegaso, in base al principio di soccombenza virtuale posto che il provvedimento di esclusione risulta accompagnato da una motivazione assolutamente generica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Università telematica Pegaso al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI IO, Presidente
CA De RO, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De RO | PI IO |
IL SEGRETARIO