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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 25.03.2020
da
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
ANAN AN (MI), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guidotti del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in
Piacenza, via San Donnino, n. 23, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nata l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Stella Pancari del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Bologna, via Murri, n. 48, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 12.09.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2020 chiedeva la Parte_1
separazione personale, con addebito, dalla moglie , con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Piacenza in data 20 ottobre 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 117, parte I, anno 2012, precisando:
che dall'unione era nata la figlia (il 14.10.2016); Per_1
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e della condotta da quest'ultima tenuta in seguito alla scoperta da parte del marito, in quanto la signora aggrediva verbalmente il CP_1
ricorrente, anche in presenza della figlia minore, e tali aggressioni verbali si concludevano spesso con aggressioni fisiche ai danni del marito, di tal che il signor decideva Pt_1 di allontanarsi per qualche giorno dalla casa coniugale, soprattutto nell'interesse della figlia minore;
che, nonostante l'iniziale volontà espressa dalla moglie al fine di addivenire ad una separazione consensuale, la stessa si diceva successivamente contraria, di tal che, a fronte della condotta della moglie che rendeva di fatto impossibile ricostituire un'unione familiare, esso ricorrente si era determinato a rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione, con addebito alla moglie;
che il signor svolgeva attività lavorativa in qualità di operaio, Pt_1
percependo una retribuzione media mensile pari a circa 1.200,00 Euro, mentre la signora lavorando come dipendente per una società di logistica, poteva contare su un CP_1
reddito mensile presumibilmente superiore ad Euro 2.200,00;
che la figlia minore frequentava la scuola per l'infanzia presso la Parrocchia Per_1
di San Lazzaro Alberoni;
che il dissidio tra i coniugi era divenuto irreversibile ed i fatti di cui sopra avevano definitivamente compromesso l'unità familiare, laddove, in particolare, l'inosservanza del dovere di fedeltà aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie. Domandava altresì l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre e con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo la calendarizzazione esplicitata nel ricorso. Chiedeva altresì di assegnare la casa coniugale ed i mobili ivi contenuti alla moglie, con possibilità per il ricorrente di asportare esclusivamente i suoi effetti personali. Infine, domandava che fosse posto a carico del marito un contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari a Euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riconoscimento di eventuali assegni familiari in favore della signora CP_1
Con decreto in data 2-10 aprile 2020, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del 17 settembre 2020 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 17 luglio 2020 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione personale dal marito, contestando però la
[...]
ricostruzione operata in ricorso in ordine alla vita coniugale ed ai rapporti con la figlia Rilevava, in particolare, che, nelle more, il GIP presso il Tribunale di Piacenza Per_1 aveva sospeso, ex art. 288 c.p.p., l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando curatore speciale della minore l'Avv. del Foro di Persona_2
Piacenza ed inviando gli atti al Tribunale per i Minorenni di Bologna, di tal che i Servizi
Sociali del Comune di Piacenza avevano disposto, ex art. 403 c.c., il collocamento della minore in comunità protetta. Precisava, inoltre, che, a seguito dell'instaurazione del Per_1
presente giudizio, per le questioni attinenti alla decadenza o comunque alla limitazione della responsabilità genitoriale era competente il Tribunale Ordinario adito. Deduceva che l'unione coniugale era venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori, possessivi ed ingiuriosi nonché dei comportamenti aggressivi e vendicativi posti in essere dal ricorrente nei confronti della resistente, tali da provocare importanti condizionamenti e limitazioni nella vita quotidiana di quest'ultima, oltre ad uno stato di ansia divenuto con il tempo intollerabile. Riferiva altresì di essersi sempre occupata delle incombenze domestiche e familiari durante la convivenza matrimoniale, senza ricevere alcun sostegno da parte del marito, anche dopo la nascita della figlia potendo però contare Per_1 sull'aiuto della di lei madre, figura molto presente nella vita della minore. Precisava di aver sempre contribuito dal punto di vista economico al ménage familiare, provvedendovi con i proventi del proprio lavoro, essendo allo stato occupata con contratto a tempo indeterminato full time come dipendente con qualifica di operaia addetta al controllo movimentazione merci presso la sede piacentina della società LRI srl – Trasporti e
Logistica, potendo contare su una retribuzione mensile media pari a circa 1.600,00 Euro, aiutando peraltro il ricorrente (che era operaio metalmeccanico con una paga base superiore a quella della ricorrente) nel pagamento delle rate mensili relative a finanziamenti che il signor aveva contratto negli anni per esigenze personali. Pt_1
Precisava, inoltre, di aver sempre provveduto al pagamento del canone e delle spese di locazione, nonché ad ogni altra spesa connessa, sia con riferimento all'abitazione in
Piacenza di Via Scalabrini n. 40, nella quale i coniugi avevano convissuto per tre anni, sia dell'attuale casa coniugale di Via Pennazzi n. 23. Rilevava altresì che la resistente doveva farsi carico del versamento di un canone di locazione, diversamente dal signor
, il quale era domiciliato presso la casa di proprietà della madre. Deduceva, Pt_1
pertanto, che, nonostante gli sforzi profusi negli anni per cercare di salvaguardare l'unione matrimoniale, la stessa, nel mese di settembre-ottobre 2019, decideva di separarsi dal marito, in quanto la convivenza era divenuta intollerabile, ma, una volta comunicata la propria decisione al marito, quest'ultimo non accettava la situazione e iniziava a mettere in atto una serie di comportamenti tendenti a mutare il convincimento della moglie. Essa resistente dichiarava che, in seguito alle insistenti richieste avanzate dal marito, aveva accettato il suo rientro in casa a condizione che vivessero da separati e che il marito cambiasse atteggiamento;
tuttavia, le aspettative della resistente venivano disattese.
Precisava infatti che al culmine dell'ennesima lite, in data 22 marzo 2020, aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri, i quali invitavano il signor ad abbandonare Pt_1
definitivamente la casa coniugale ed a riconsegnare le chiavi di casa alla moglie. Riferiva ancora che il giorno successivo, come preannunciato, il signor sporgeva Pt_1
denuncia querela nei confronti della moglie per il reato di maltrattamenti in famiglia, accusandola di condotte aggressive ed inadeguate commesse in presenza della minore, mentre qualche giorno più tardi depositava ricorso per separazione personale dei coniugi chiedendo l'affidamento condiviso della figlia ed il collocamento della predetta presso la madre. La riferiva poi che anch'essa in data 24/03/2020 sporgeva denuncia querela CP_1
per maltrattamenti in famiglia, rappresentando i comportamenti aggressivi e diffamatori del signor . A causa delle denunce sporte, il GIP presso il Tribunale di Piacenza Pt_1 sospendeva, ex art. 288 c.p.p., l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, come sopra esposto, a cui faceva seguito il collocamento della minore in una
Comunità ad opera dei Servizi Sociali di Piacenza. La resistente chiedeva, pertanto: di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
di revocare il provvedimento amministrativo assunto ex art. 403 c.c. e, per l'effetto, di ordinare ai
Servizi Sociali di Piacenza il ricollocamento immediato della minore presso la Per_1
madre nella propria abitazione sita in Piacenza, ovvero, in subordine, disporne il collocamento presso l'abitazione della nonna materna;
di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. o quantomeno una limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. nei confronti del ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la Per_1
stessa ovvero, in subordine, presso la nonna materna, con regolamentazione di frequentazione madre-figlia, in spazio neutro se ritenuto opportuno;
di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo mensile pari a Euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la Per_1
stessa, con assegnazione alla ricorrente di eventuali assegni familiari e della casa coniugale affinché vi abiti con la figlia minore Per_1
All'udienza del 17.9.2020 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi
Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti, le quali si riportavano rispettivamente ai propri scritti difensivi. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
inoltre veniva recepito quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto in data 6.7.2020, demandando al Servizio Sociale tutore della minore l'affidamento della stessa e la prosecuzione nelle attività e negli interventi attualmente in atto, anche di valutare se e quando sussistessero le condizioni per avviare incontri in forma protetta tra la minore e ciascuno dei genitori, con modalità non disturbanti per la minore.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 1°.4.2021
(svolta nelle forme della c.d. udienza figurata, ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020), venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza successiva per l'ammissione delle prove e demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nel percorso in atto nell'interesse della minore Per_1
Depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti, alla successiva udienza del
23.9.2021 comparivano i procuratori delle parti, nonché la resistente personalmente ed il legale incaricato dalla nonna materna, seppur comparso informalmente in quanto incaricato dalla nonna materna di relazionarsi con i Servizi Sociali al fine di manifestare la propria disponibilità all'eventuale collocazione della minore presso di sé. Sulla richiesta formulata congiuntamente dai Procuratori delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire l'esame della relazione da ultimo trasmessa dai Servizi
Sociali.
Successivamente, con ordinanza in data 14-16 febbraio 2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 febbraio 2022, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni, demandando ai Servizi Sociali di Piacenza di proseguire con il collocamento della minore presso la casa famiglia, con predisposizione degli Per_1
interventi e percorsi (anche di natura psicologica e terapeutica) ritenuti opportuni a sostegno della minore e nella prospettiva di un'eventuale ripresa degli incontri protetti della minore con i genitori, se ritenuti non disturbanti per la stessa.
Con memoria depositata in data 11 maggio 2022, la resistente dava atto che in data
4 maggio 2022 la Corte d'Appello di Bologna aveva accolto l'appello dalla stessa proposto, assolvendo la signora dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, CP_1 revocando per l'effetto le statuizioni civili e la misura cautelare della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale applicata alla stessa con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Piacenza del 9 giugno 2020.
Con istanza ex art. 709, IV comma, c.p.c. la resistente rappresentava che alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna le condizioni che avevano determinato l'allontanamento della minore dal nucleo familiare e l'affidamento della stessa al Servizio Sociale di Piacenza erano mutate, pertanto chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale del 17.9.2020 nella parte in cui veniva recepito quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto del 6.7.2020.
In seguito alla predetta istanza ex art. 709, IV comma, c.p.c., veniva instaurato un procedimento incidentale, in cui veniva disposta CTU psicologica e psicodiagnostica, di tal che il procedimento principale veniva più volte rinviato al fine di consentire l'espletamento della predetta consulenza, sino all'udienza del 23.5.2024 nella quale il procuratore di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, richiesta a cui non si opponeva il procuratore di parte resistente, il quale chiedeva che la causa fosse poi rimessa sul ruolo per l'ulteriore trattazione ai fini del regolamento definitivo di separazione riguardante la minore La causa veniva pertanto rinviata all'udienza Per_1
successiva per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 12.9.2024, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, assegnando termine alle parti per il deposito di comparse conclusionali.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a fronte della richiesta formulata dal ricorrente all'udienza del 23.5.2024 di
[...]
pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, richiesta alla quale la resistente non si opponeva.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio (tra cui una perdurante e risalente conflittualità tra le parti, caratterizzata da condotte disfunzionali ed inadeguate, con inevitabili ripercussioni sulla figlia minore la quale veniva Per_1 collocata in ambiente eterofamiliare), confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le stesse.
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Alla luce dell'interesse manifestato, in particolare, dal ricorrente alla definizione della domanda di separazione e della concorde volontà delle parti alla definizione della domanda di separazione, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, va pertanto pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
La causa deve invece essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore trattazione, ai fini della decisione sulle questioni che attengono, in particolare, alle domande di addebito formulate reciprocamente da entrambe le parti, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore ed al regolamento economico della separazione, attesa la Per_1
necessità di ricevere a tal fine aggiornamenti dai Servizi Sociali in merito agli interventi già programmati in conformità alle indicazioni conclusive del CTU dott. Persona_3 nell'interesse della minore.
La liquidazione delle spese processuali è riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- Provvede con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione della causa;
- Spese al definitivo;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copi autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 19 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti