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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 280/2024 avente ad oggetto: interdizione/inabilitazione promossa da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._1
residente a [...], fraz. Toffoz n. 23
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM all'udienza del 20/11/2024 ha insistito come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di adducendo che le condizioni di incapacità psicofisiche in cui si trova il CP_1
resistente lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi e, pertanto, necessita di un'adeguata protezione;
al ricorso veniva allegata la segnalazione del 01/03/2024 pervenuta dalla ASL di Torino (v. documentazione depositata in data 13/06/2024).
All'udienza del 11/06/2024 si procedeva all'esame del resistente – dichiarato contumace con provvedimento del 12/06/2024 – e veniva sentito il fratello , che era presente Persona_1
personalmente all'udienza, così come e , nessuno dei quali, così CP_2 Parte_2
come neppure gli altri soggetti ai quali il ricorso e il decreto sono stati notificati ex art. 473 bis.54 c.p.c. (v. documentazione depositata in data 04/04/2025), si è costituito nel presente procedimento. All'esito dell'udienza il P.M. insisteva nella domanda di inabilitazione, ritenendo che “la situazione sia di incapacità patrimoniale dell'esaminando”.
Con provvedimento del 12/06/2024 il giudice disponeva CTU sul seguente quesito: “il CTU visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti
1 che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle capacità intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di amministrazione di sostegno”. Dopo la rinuncia dei CTU nominati con i provvedimenti del 12/06/2024, 25/06/2024, 05/07/2024,
l'incarico in data 20/11/2024 veniva conferito al dott. che depositava la Persona_2
relazione peritale in data 08/03/2025.
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 il P.M. rinunciava ai termini ex art. 189 c.p.c. e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
Devesi rilevare che dalla CTU è emerso che presenta un “Disturbo CP_1
Neurocognitivo Maggiore, di grado lieve, a verosimile eziologia vascolare”. Detta condizione
è caratterizzata da un declino cognitivo che “appare certamente in grado di compromettere significativamente l'autonomia del Sig. per quanto riguarda la dimensione finanziaria, CP_1 le capacità organizzative e le abilità relazionali”.
Ciò posto, occorre accertare se in presenza di una siffatta incapacità debba necessariamente pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione del resistente e se, invece, possa farsi ricorso all'amministrazione di sostegno.
Si osserva che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. civ., sez. I, 07/10/2022, n.
29263). Così, “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno;
mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (cfr. Cass.
2 civ., 12/06/2006, n. 13584, e Cass. civ., 26/10/2011, n. 22332).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per pronunciare l'inabilitazione e, tantomeno,
l'interdizione del resistente.; gli elementi probatori raccolti nel giudizio comprovano infatti uno stato di parziale incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, ma al contempo dimostrano la superfluità di una limitazione generale della capacità del soggetto, alla quale deve essere preferito il meno invasivo strumento dell'amministrazione di sostegno, che sottende, peraltro, un maggiore rispetto della dignità dell'individuo (cfr. Tribunale Torino, sez. VII,
13/04/2022, n. 1645).
In questo senso il CTU ha accertato che “il funzionamento globale del Sig. appare ad CP_1
oggi senza dubbio compromesso in maniera significativa, ma allo stesso tempo risulta sufficientemente preservato da mantenere ampi margini di autonomia che bene si adattano all'attuale contesto residenziale”, concludendo che “appaiono ad oggi compromesse le capacità cognitive, esecutive e decisionali di fronte a problematiche complesse tipicamente di natura finanziaria e burocratica e per tale ragione il Sig. potrebbe giovare CP_1 dell'applicazione a suo beneficio dell'istituto di Amministrazione di Sostegno”.
È infatti emerso che la difficoltà principale del resistente è quella di “far fronte ad incombenze burocratiche, amministrative ed economiche”, come confermato anche dal fratello Per_1
e riconosciuto dal P.M. all'udienza del 11/06/2024; per il resto, il resistente ha un
[...]
margine di autodeterminazione compatibile con l'amministrazione di sostegno;
il CTU ha ad esempio accertato che il resistente è “autonomo nella gestione della propria persona (interesse per il proprio decoro, vestizione e cura di sé), nell'alimentazione e nei piccoli compiti quotidiani all'interno della struttura. Giova dell'assistenza fornitagli nella gestione della propria stanza, ma anche in tale ambito il funzionamento è sufficientemente preservato.
Appaiono mantenute le capacità relazionali ed è preservata una valida spinta motivazionale da articolati interessi ed una capacità di impegnarsi semplici attività selezionate”.
Lo strumento più idoneo ad adeguarsi alle esigenze del resistente è, dunque, l'amministrazione di sostegno, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 26/10/2011, n. 22332); trattasi infatti di difficoltà gestorie di carattere economico-burocratico, che non giustificano l'interdizione o l'inabilitazione del resistente, anche considerato che il resistente si trova in una casa protetta, è proprietario di un solo immobile (in vendita) e percepisce una pensione (v. dichiarazioni rese all'udienza del
11/06/2024) ed è inoltre favorevole ad una “figura di supporto” (“in particolare accetta e richiede il supporto del fratello per la gestione della dimensione finanziaria burocratica Per_1
verso la quale ad oggi mostra e verbalizza nel complesso un disinteresse”, v. p. 16 Pt_3
3 della CTU); detta figura ben può essere l'amministratore di sostegno, strumento ritenuto maggiormente idoneo anche tenuto conto che la diagnosi riguarda un disturbo di grado lieve (a questo proposito, si osserva altresì che il punteggio raggiunto nei test MMSE e MoCa è sotto la soglia del patologico, v. CTU).
Pertanto deve concludersi che per pur essendo un soggetto parzialmente CP_1 incapace di provvedere ai propri interessi, l'amministrazione di sostegno, rappresenti misura idonea a realizzare la sua piena tutela.
Ne consegue il rigetto della domanda di interdizione e di inabilitazione, e, in applicazione dell'articolo 418 c.c., la trasmissione del fascicolo processuale, in copia, al giudice tutelare per i provvedimenti di sua competenza.
Non sono state prospettate né si ravvisano ragioni che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti.
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di causa, stante il rigetto della domanda di interdizione e la contumacia dell'interdicendo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, cosi' provvede:
1) respinge la domanda di interdizione/inabilitazione di proposta dalla CP_1
; Parte_4
2) dispone come da separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 11/06/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 280/2024 avente ad oggetto: interdizione/inabilitazione promossa da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._1
residente a [...], fraz. Toffoz n. 23
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM all'udienza del 20/11/2024 ha insistito come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di adducendo che le condizioni di incapacità psicofisiche in cui si trova il CP_1
resistente lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi e, pertanto, necessita di un'adeguata protezione;
al ricorso veniva allegata la segnalazione del 01/03/2024 pervenuta dalla ASL di Torino (v. documentazione depositata in data 13/06/2024).
All'udienza del 11/06/2024 si procedeva all'esame del resistente – dichiarato contumace con provvedimento del 12/06/2024 – e veniva sentito il fratello , che era presente Persona_1
personalmente all'udienza, così come e , nessuno dei quali, così CP_2 Parte_2
come neppure gli altri soggetti ai quali il ricorso e il decreto sono stati notificati ex art. 473 bis.54 c.p.c. (v. documentazione depositata in data 04/04/2025), si è costituito nel presente procedimento. All'esito dell'udienza il P.M. insisteva nella domanda di inabilitazione, ritenendo che “la situazione sia di incapacità patrimoniale dell'esaminando”.
Con provvedimento del 12/06/2024 il giudice disponeva CTU sul seguente quesito: “il CTU visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti
1 che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle capacità intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di amministrazione di sostegno”. Dopo la rinuncia dei CTU nominati con i provvedimenti del 12/06/2024, 25/06/2024, 05/07/2024,
l'incarico in data 20/11/2024 veniva conferito al dott. che depositava la Persona_2
relazione peritale in data 08/03/2025.
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 il P.M. rinunciava ai termini ex art. 189 c.p.c. e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
Devesi rilevare che dalla CTU è emerso che presenta un “Disturbo CP_1
Neurocognitivo Maggiore, di grado lieve, a verosimile eziologia vascolare”. Detta condizione
è caratterizzata da un declino cognitivo che “appare certamente in grado di compromettere significativamente l'autonomia del Sig. per quanto riguarda la dimensione finanziaria, CP_1 le capacità organizzative e le abilità relazionali”.
Ciò posto, occorre accertare se in presenza di una siffatta incapacità debba necessariamente pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione del resistente e se, invece, possa farsi ricorso all'amministrazione di sostegno.
Si osserva che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass. civ., sez. I, 07/10/2022, n.
29263). Così, “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno;
mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (cfr. Cass.
2 civ., 12/06/2006, n. 13584, e Cass. civ., 26/10/2011, n. 22332).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per pronunciare l'inabilitazione e, tantomeno,
l'interdizione del resistente.; gli elementi probatori raccolti nel giudizio comprovano infatti uno stato di parziale incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, ma al contempo dimostrano la superfluità di una limitazione generale della capacità del soggetto, alla quale deve essere preferito il meno invasivo strumento dell'amministrazione di sostegno, che sottende, peraltro, un maggiore rispetto della dignità dell'individuo (cfr. Tribunale Torino, sez. VII,
13/04/2022, n. 1645).
In questo senso il CTU ha accertato che “il funzionamento globale del Sig. appare ad CP_1
oggi senza dubbio compromesso in maniera significativa, ma allo stesso tempo risulta sufficientemente preservato da mantenere ampi margini di autonomia che bene si adattano all'attuale contesto residenziale”, concludendo che “appaiono ad oggi compromesse le capacità cognitive, esecutive e decisionali di fronte a problematiche complesse tipicamente di natura finanziaria e burocratica e per tale ragione il Sig. potrebbe giovare CP_1 dell'applicazione a suo beneficio dell'istituto di Amministrazione di Sostegno”.
È infatti emerso che la difficoltà principale del resistente è quella di “far fronte ad incombenze burocratiche, amministrative ed economiche”, come confermato anche dal fratello Per_1
e riconosciuto dal P.M. all'udienza del 11/06/2024; per il resto, il resistente ha un
[...]
margine di autodeterminazione compatibile con l'amministrazione di sostegno;
il CTU ha ad esempio accertato che il resistente è “autonomo nella gestione della propria persona (interesse per il proprio decoro, vestizione e cura di sé), nell'alimentazione e nei piccoli compiti quotidiani all'interno della struttura. Giova dell'assistenza fornitagli nella gestione della propria stanza, ma anche in tale ambito il funzionamento è sufficientemente preservato.
Appaiono mantenute le capacità relazionali ed è preservata una valida spinta motivazionale da articolati interessi ed una capacità di impegnarsi semplici attività selezionate”.
Lo strumento più idoneo ad adeguarsi alle esigenze del resistente è, dunque, l'amministrazione di sostegno, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 26/10/2011, n. 22332); trattasi infatti di difficoltà gestorie di carattere economico-burocratico, che non giustificano l'interdizione o l'inabilitazione del resistente, anche considerato che il resistente si trova in una casa protetta, è proprietario di un solo immobile (in vendita) e percepisce una pensione (v. dichiarazioni rese all'udienza del
11/06/2024) ed è inoltre favorevole ad una “figura di supporto” (“in particolare accetta e richiede il supporto del fratello per la gestione della dimensione finanziaria burocratica Per_1
verso la quale ad oggi mostra e verbalizza nel complesso un disinteresse”, v. p. 16 Pt_3
3 della CTU); detta figura ben può essere l'amministratore di sostegno, strumento ritenuto maggiormente idoneo anche tenuto conto che la diagnosi riguarda un disturbo di grado lieve (a questo proposito, si osserva altresì che il punteggio raggiunto nei test MMSE e MoCa è sotto la soglia del patologico, v. CTU).
Pertanto deve concludersi che per pur essendo un soggetto parzialmente CP_1 incapace di provvedere ai propri interessi, l'amministrazione di sostegno, rappresenti misura idonea a realizzare la sua piena tutela.
Ne consegue il rigetto della domanda di interdizione e di inabilitazione, e, in applicazione dell'articolo 418 c.c., la trasmissione del fascicolo processuale, in copia, al giudice tutelare per i provvedimenti di sua competenza.
Non sono state prospettate né si ravvisano ragioni che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti.
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di causa, stante il rigetto della domanda di interdizione e la contumacia dell'interdicendo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, cosi' provvede:
1) respinge la domanda di interdizione/inabilitazione di proposta dalla CP_1
; Parte_4
2) dispone come da separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 11/06/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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