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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte OM FI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 56 - 11249318 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto "Resistente_1." impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 56 ID 11249318 del 2.11.2020 emesso dalla I.C.A. s.r.l., concessionaria per l'accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Calcinaia (Pisa), per il pagamento dell'imposta di pubblicità 2020 relativa alle insegne installate presso l'ufficio postale di Indirizzo_1 nella frazione di Fornacette e ad alcune insegne stradali. La ricorrente, invocando numerosissime pronunce giurisprudenziali a proprio favore deduce che le insegne e le frecce stradali in questione, si riferiscono allo stesso soggetto passivo, hanno identico contenuto e sono poste in connessione tra loro cosicché la loro superficie, inferiore al metro quadro, si arrotonda una sola volta, come se si trattasse di un unico mezzo pubblicitario (art. 7, comma 5, d.lgs. n.
507/1993) e non tante volte quante sono le frecce e le insegne (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 507/1993) come pretende di fare il concessionario. La ricorrente lamenta inoltre come il concessionario abbia assoggettato a tassazione anche la scritta "Postamat", del tutto analoga a quella di "Bancomat", e quella recante la dizione "prelievo contante, ricariche telefoniche" (che altro non sono se non esplicazioni del servizio bancomat) sostenendo trattarsi di mere insegne di servizio prive di specifico contenuto pubblicitario. Si è costituita in giudizio la I.C.A. s.r.l., contestando i motivi posti a base del ricorso ed invocando un orientamento della giurisprudenza favorevole alla propria posizione. In particolare la società concessionaria nega che le insegne in contestazione abbiano il carattere della connessione, ciascuna di esse essendo "autonoma". Chiede pertanto il rigetto del ricorso
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, in conformità a quanto deciso anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 252 del 12.1.2012, che ha riconosciuto, in relazione all'art. 7, comma 5, d.lgs. n.
507/1993, la unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari
(nella specie forme comunicative visive) che veicolano uno stesso messaggio, o più messaggi tutti riconducibili allo stesso soggetto passivo del tributo, posti in collegamento funzionale inscindibile tra loro.
Nel merito, appare innegabile che le insegne prese in esame dall'impugnato avviso di accertamento presentino le caratteristiche sopra enunciate dalla Suprema Corte, in quanto si riferiscono tutte al soggetto Resistente_1 - di cui indicano soltanto il nome - e sono poste in collegamento funzionale tra loro, avendo complessivamente lo scopo di indicare all'utenza il luogo fisico dove si trovano i servizi postali (ivi compresi Postamat e servizi collegati); con in più la circostanza che il contenuto dei messaggi non è specificamente pubblicitario, ma trattasi di mere insegne di esercizio o insegne stradali, finalizzate a facilitare gli utenti a individuare e reperire quelli che sono indubbiamente servizi di natura pubblica, ancorchè esercitati sotto la veste giuridica di una s.p.a
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ICA è da respingere.
La controversia deve essere affrontata su due aspetti, entrambi concorrenti afavorire la tei di parte contribuente appellata.
Il primo degli aspetti da valutare è la superfcie da rendere in considerazione per poter applicare l'imposta sulla pubbicità: Poste Italane ha, con nota del 10 novembre 2020 res conto della superficie complessiva delle insegne che ammona a meno di 5 mq. Le modalità di rilevazione della superficie complessiva non soddisfano le dfese dell'appellnte; si deve però tenere conte che il comma1bis) -art. 17 D,lgs n. 507/1993 afferma: "-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."
Il secondo aspetto concerne la natura delle informazioni veicate con le frecce direzionali e con le altre insegne apposte: l'art. 5 comma 2 del D.lgs 507/1993, recita: " Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato." E' palese che le informazioni veicolate da P.I. non sono della natura indicata dalla norma, ma servono unicamente ad aiutare la clientela a trovare il sito dove è allocato i servizio.
Si deve prendere atto che su tali aspetti la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non è costante, ma il collegio ritiene opportuno e logico privilegiare la tesi che emerge con più frequenza in tempi più vicini, vedi sentenza 17795/2018 che definisce il srvizio (di informazione pubblicitaria) come finalizzato alla ineludibile rsognza di assicurare, attraverso l'attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità.
La giurisprudenza non uniforme in materia, suggerisce di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ica e compensa le spese del grado tra le parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1/2023 depositato il 02/01/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte OM FI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 56 - 11249318 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto "Resistente_1." impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 56 ID 11249318 del 2.11.2020 emesso dalla I.C.A. s.r.l., concessionaria per l'accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Calcinaia (Pisa), per il pagamento dell'imposta di pubblicità 2020 relativa alle insegne installate presso l'ufficio postale di Indirizzo_1 nella frazione di Fornacette e ad alcune insegne stradali. La ricorrente, invocando numerosissime pronunce giurisprudenziali a proprio favore deduce che le insegne e le frecce stradali in questione, si riferiscono allo stesso soggetto passivo, hanno identico contenuto e sono poste in connessione tra loro cosicché la loro superficie, inferiore al metro quadro, si arrotonda una sola volta, come se si trattasse di un unico mezzo pubblicitario (art. 7, comma 5, d.lgs. n.
507/1993) e non tante volte quante sono le frecce e le insegne (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 507/1993) come pretende di fare il concessionario. La ricorrente lamenta inoltre come il concessionario abbia assoggettato a tassazione anche la scritta "Postamat", del tutto analoga a quella di "Bancomat", e quella recante la dizione "prelievo contante, ricariche telefoniche" (che altro non sono se non esplicazioni del servizio bancomat) sostenendo trattarsi di mere insegne di servizio prive di specifico contenuto pubblicitario. Si è costituita in giudizio la I.C.A. s.r.l., contestando i motivi posti a base del ricorso ed invocando un orientamento della giurisprudenza favorevole alla propria posizione. In particolare la società concessionaria nega che le insegne in contestazione abbiano il carattere della connessione, ciascuna di esse essendo "autonoma". Chiede pertanto il rigetto del ricorso
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, in conformità a quanto deciso anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 252 del 12.1.2012, che ha riconosciuto, in relazione all'art. 7, comma 5, d.lgs. n.
507/1993, la unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari
(nella specie forme comunicative visive) che veicolano uno stesso messaggio, o più messaggi tutti riconducibili allo stesso soggetto passivo del tributo, posti in collegamento funzionale inscindibile tra loro.
Nel merito, appare innegabile che le insegne prese in esame dall'impugnato avviso di accertamento presentino le caratteristiche sopra enunciate dalla Suprema Corte, in quanto si riferiscono tutte al soggetto Resistente_1 - di cui indicano soltanto il nome - e sono poste in collegamento funzionale tra loro, avendo complessivamente lo scopo di indicare all'utenza il luogo fisico dove si trovano i servizi postali (ivi compresi Postamat e servizi collegati); con in più la circostanza che il contenuto dei messaggi non è specificamente pubblicitario, ma trattasi di mere insegne di esercizio o insegne stradali, finalizzate a facilitare gli utenti a individuare e reperire quelli che sono indubbiamente servizi di natura pubblica, ancorchè esercitati sotto la veste giuridica di una s.p.a
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ICA è da respingere.
La controversia deve essere affrontata su due aspetti, entrambi concorrenti afavorire la tei di parte contribuente appellata.
Il primo degli aspetti da valutare è la superfcie da rendere in considerazione per poter applicare l'imposta sulla pubbicità: Poste Italane ha, con nota del 10 novembre 2020 res conto della superficie complessiva delle insegne che ammona a meno di 5 mq. Le modalità di rilevazione della superficie complessiva non soddisfano le dfese dell'appellnte; si deve però tenere conte che il comma1bis) -art. 17 D,lgs n. 507/1993 afferma: "-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."
Il secondo aspetto concerne la natura delle informazioni veicate con le frecce direzionali e con le altre insegne apposte: l'art. 5 comma 2 del D.lgs 507/1993, recita: " Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato." E' palese che le informazioni veicolate da P.I. non sono della natura indicata dalla norma, ma servono unicamente ad aiutare la clientela a trovare il sito dove è allocato i servizio.
Si deve prendere atto che su tali aspetti la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non è costante, ma il collegio ritiene opportuno e logico privilegiare la tesi che emerge con più frequenza in tempi più vicini, vedi sentenza 17795/2018 che definisce il srvizio (di informazione pubblicitaria) come finalizzato alla ineludibile rsognza di assicurare, attraverso l'attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità.
La giurisprudenza non uniforme in materia, suggerisce di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ica e compensa le spese del grado tra le parti.