Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 119
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Unità del presupposto impositivo per insegne connesse

    Le insegne esaminate presentano le caratteristiche di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 252/2012, in quanto si riferiscono tutte al medesimo soggetto passivo e sono poste in collegamento funzionale tra loro, avendo lo scopo di indicare il luogo dei servizi. Inoltre, i messaggi veicolati non hanno contenuto specificamente pubblicitario ma costituiscono mere insegne di esercizio o insegne stradali finalizzate a facilitare l'individuazione dei servizi.

  • Accolto
    Natura delle insegne di servizio

    Le informazioni veicolate dalle insegne non sono della natura indicata dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 507/1993, ma servono unicamente ad aiutare la clientela a trovare il sito dove è allocato il servizio.

  • Accolto
    Superficie complessiva delle insegne di esercizio

    Le modalità di rilevazione della superficie complessiva soddisfano i requisiti normativi, in quanto il comma 1-bis dell'art. 17 del D.lgs. n. 507/1993 stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 119
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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