CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatrice
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 111/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Buscema, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Antonio Onofrio Campione, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello – pubblico impiego.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.6.2019, , medico pediatra Parte_1
convenzionato con l di (di seguito Controparte_1 CP_1
Contr
, adiva il Tribunale di Siracusa giudice del lavoro esponendo: di avere con precedente giudizio, iscritto al n.2126/2008 RG presso il medesimo tribunale, chiesto la condanna dell'azienda resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato conferimento di incarichi di sostituzione trimestrale nell'ambito della continuità assistenziale (guardia medica), spettanti in virtù dell'art.55 del DPR n.484/96, per il periodo luglio 1997- settembre 2001; che con sentenza n.802/2013, il tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente le domande;
che esso istante proponeva appello avverso detta sentenza e la Corte di Contr appello di Catania, con sentenza n. 605/2017, condannava l al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 10.887,75; che la sentenza di appello Contr veniva posta in esecuzione e che l corrispondeva al ricorrente la somma dovuta solo parzialmente nella misura di euro 8.503,36, trattenendo la somma per
€ 2.384,39 a titolo di trattenuta IRPEF nella misura del 23%; che esso ricorrente, ritenendo illegittima la trattenuta effettuata, aveva dato corso alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. 523/2018 R.G.E. per il recupero
Contr dell'importo di euro 2.384,39; che a seguito di opposizione agli esecutivi dell' il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 18.02.2019 sospendeva la procedura esecutiva, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che pertanto l incoava il giudizio di opposizione chiedendo la Pt_1
condanna dell di al pagamento della somma di € 2.384,39 CP_1 CP_1
indebitamente trattenuta dall'azienda ed indebitamente versata all'Agenzia delle
Entrate, in quanto non soggetta a tassazione per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 854/2022 del 21.09.2022, rigettava il ricorso.
In particolare – premesso che le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi (e quindi tutte le indennità aventi causa o comunque origine dal rapporto di lavoro) costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, mentre sono esclusi da tale tassazione gli importi percepiti dal lavoratore a titolo di ristoro del danno emergente – il decidente riteneva che le somme liquidate in favore dell' con le sentenze sopra indicate n.802/2013 Pt_1
del tribunale di Siracusa e n. 605/2017 della Corte di appello di Catania, traevano origine dal rapporto di lavoro ed erano finalizzate a reintegrare il danno subito dall a causa della mancata percezione di redditi, per cui era corretto Pt_1
l'operato dell che aveva versato all'Agenzia delle Entrate la Controparte_1
somma di euro 2.384,39 a titolo di trattenuta IRPEF nella misura del 23%.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 21 febbraio 2023. Contr
Si è costituita l resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta che le conclusioni della sentenza impugnata si pongono in contrasto con le regole del giudicato ex art. 2909 c.c.; deduce che entrambe le precedenti sentenze – sentenza n. 802/2013 del Tribunale di Siracusa e sentenza n. 605/2017 della Corte di appello di
Catania- hanno accertato che nel periodo in contestazione (luglio 1997- settembre 2001) all è stato negato il diritto a svolgere incarichi a tempo Pt_1
determinato di guardia medica;
la stessa azienda sanitaria aveva affermato nei propri atti difensivi che nessun rapporto lavorativo poteva intercorrere tra le parti in ragione dell'art. 4 del DPR 484/1996 che prevede l'incompatibilità tra medico pediatra e medico di guardia medica;
le sentenze sopra riportate hanno accertato che il danno subito a causa dell'errata interpretazione di norme di Contr legge da parte dell aveva determinato un inadempimento contrattuale meritevole di risarcimento del danno da inquadrarsi nell'ambito della perdita di chance. Contr L'appellante aggiunge che l non avrebbe dovuto operare alcuna ritenuta sulle somme riconosciute in suo favore a titolo di risarcimento, in quanto le stesse non sono finalizzate a riparare la mancata percezione di redditi – essendo nella specie mancato un rapporto di lavoro sottostante – ma si ricollegano al grave inadempimento contrattuale accertato con le sentenze passate in giudicato.
2. L'appello è infondato.
3. Rileva nel caso in specie il disposto dell'art. 6 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917
(T.U.I.R.) che, al primo e al secondo comma, dispone: “1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
4. L'operato dell che ha trattenuto la somma di €. 2.384,39 quale sostituto di imposta a titolo di ritenuta IRPEF nella misura del 23% sull'importo riconosciuto all quale risarcimento del danno per il mancato Pt_1
conferimento di incarichi di guardia medica, è legittimo, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal primo giudice.
Invero, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi consolidati affermati dalla Suprema Corte, secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
In tal senso si veda, Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, n.5108 (già richiamata dalla sentenza impugnata), nonchè, tra le tante, Cass. 05/05/2022, n.
14329.
Si richiama altresì Cass. n.8615 del 2023, che ha statuito che le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR, mentre rimane esente
(oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio
(c.d. danno emergente).
5. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata non ha in alcun modo violato il giudicato derivante dalle pronunce n. 802/2013 del
Tribunale di Siracusa e n. 605/2017 della Corte di appello di Catania, già sopra citate.
Tali due sentenze, infatti, hanno riconosciuto in favore dell solo un Pt_1
danno patrimoniale, da intendersi come mancata percezione di un reddito.
Ed invero, la sentenza n. 802/2013 ha riconosciuto in favore dell il Pt_1
danno patrimoniale per il mancato conferimento di incarichi di sostituzione trimestrale nell'ambito della continuità assistenziale (guardia medica), spettanti in virtù dell'art.55 del DPR n.484/96 per il periodo luglio 1997- settembre 2001, qualificando tale danno come danno da perdita di chance e determinando il relativo quantum sulla base del compenso mensile previsto per gli incarichi in oggetto, in ragione di n.5 sostituzioni nel periodo sopra indicato.
La medesima sentenza ha rigettato l'ulteriore domanda formulata dall Pt_1
di risarcimento dei danni collegati al mancato accrescimento professionale
“…conseguenti alla mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio per le sostituzioni non operate… che gli avrebbe sicuramente consentito di conseguire
l'incarico di assistenza primaria (Guardia Medica) a tempo indeterminato molto tempo prima dell'ottobre 2001…”.
Del pari, la sentenza n. 605/2017 della Corte di appello di Catania ha statuito in ordine al danno patrimoniale, accogliendo il gravame dell in relazione Pt_1
all'indennità oraria ed all'incremento quadriennale, e confermando l'insussistenza del danno non patrimoniale consistente nella compromissione della professionalità e dignità del lavoratore.
Ritiene il collegio che non sia revocabile in dubbio che il risarcimento accertato con le sentenze passate in giudicato sia stato solo quello relativo al danno patrimoniale
6. Da tanto discende che la sentenza impugnata ha correttamente messo in rilievo che il risarcimento riconosciuto all'appellante per il mancato conferimento degli incarichi di guardia medica era diretto a reintegrare il danno consistente nella mancata percezione di redditi e non a riparare un pregiudizio di natura diversa;
di conseguenza le somme corrisposte a tale titolo all andavano soggette Pt_1
a tassazione.
Le doglianze dell'appellante non si confrontano con le esatte conclusioni del primo giudice e con il dato, insuperabile in quanto emergente dal giudicato, secondo cui il danno subito dall' si è concretato unicamente in una Pt_1
mancata percezione di reddito.
Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi euro 1.458,00, oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatrice
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 111/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Buscema, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Antonio Onofrio Campione, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello – pubblico impiego.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.6.2019, , medico pediatra Parte_1
convenzionato con l di (di seguito Controparte_1 CP_1
Contr
, adiva il Tribunale di Siracusa giudice del lavoro esponendo: di avere con precedente giudizio, iscritto al n.2126/2008 RG presso il medesimo tribunale, chiesto la condanna dell'azienda resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato conferimento di incarichi di sostituzione trimestrale nell'ambito della continuità assistenziale (guardia medica), spettanti in virtù dell'art.55 del DPR n.484/96, per il periodo luglio 1997- settembre 2001; che con sentenza n.802/2013, il tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente le domande;
che esso istante proponeva appello avverso detta sentenza e la Corte di Contr appello di Catania, con sentenza n. 605/2017, condannava l al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 10.887,75; che la sentenza di appello Contr veniva posta in esecuzione e che l corrispondeva al ricorrente la somma dovuta solo parzialmente nella misura di euro 8.503,36, trattenendo la somma per
€ 2.384,39 a titolo di trattenuta IRPEF nella misura del 23%; che esso ricorrente, ritenendo illegittima la trattenuta effettuata, aveva dato corso alla procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. 523/2018 R.G.E. per il recupero
Contr dell'importo di euro 2.384,39; che a seguito di opposizione agli esecutivi dell' il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 18.02.2019 sospendeva la procedura esecutiva, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che pertanto l incoava il giudizio di opposizione chiedendo la Pt_1
condanna dell di al pagamento della somma di € 2.384,39 CP_1 CP_1
indebitamente trattenuta dall'azienda ed indebitamente versata all'Agenzia delle
Entrate, in quanto non soggetta a tassazione per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 854/2022 del 21.09.2022, rigettava il ricorso.
In particolare – premesso che le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi (e quindi tutte le indennità aventi causa o comunque origine dal rapporto di lavoro) costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, mentre sono esclusi da tale tassazione gli importi percepiti dal lavoratore a titolo di ristoro del danno emergente – il decidente riteneva che le somme liquidate in favore dell' con le sentenze sopra indicate n.802/2013 Pt_1
del tribunale di Siracusa e n. 605/2017 della Corte di appello di Catania, traevano origine dal rapporto di lavoro ed erano finalizzate a reintegrare il danno subito dall a causa della mancata percezione di redditi, per cui era corretto Pt_1
l'operato dell che aveva versato all'Agenzia delle Entrate la Controparte_1
somma di euro 2.384,39 a titolo di trattenuta IRPEF nella misura del 23%.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 21 febbraio 2023. Contr
Si è costituita l resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta che le conclusioni della sentenza impugnata si pongono in contrasto con le regole del giudicato ex art. 2909 c.c.; deduce che entrambe le precedenti sentenze – sentenza n. 802/2013 del Tribunale di Siracusa e sentenza n. 605/2017 della Corte di appello di
Catania- hanno accertato che nel periodo in contestazione (luglio 1997- settembre 2001) all è stato negato il diritto a svolgere incarichi a tempo Pt_1
determinato di guardia medica;
la stessa azienda sanitaria aveva affermato nei propri atti difensivi che nessun rapporto lavorativo poteva intercorrere tra le parti in ragione dell'art. 4 del DPR 484/1996 che prevede l'incompatibilità tra medico pediatra e medico di guardia medica;
le sentenze sopra riportate hanno accertato che il danno subito a causa dell'errata interpretazione di norme di Contr legge da parte dell aveva determinato un inadempimento contrattuale meritevole di risarcimento del danno da inquadrarsi nell'ambito della perdita di chance. Contr L'appellante aggiunge che l non avrebbe dovuto operare alcuna ritenuta sulle somme riconosciute in suo favore a titolo di risarcimento, in quanto le stesse non sono finalizzate a riparare la mancata percezione di redditi – essendo nella specie mancato un rapporto di lavoro sottostante – ma si ricollegano al grave inadempimento contrattuale accertato con le sentenze passate in giudicato.
2. L'appello è infondato.
3. Rileva nel caso in specie il disposto dell'art. 6 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917
(T.U.I.R.) che, al primo e al secondo comma, dispone: “1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
4. L'operato dell che ha trattenuto la somma di €. 2.384,39 quale sostituto di imposta a titolo di ritenuta IRPEF nella misura del 23% sull'importo riconosciuto all quale risarcimento del danno per il mancato Pt_1
conferimento di incarichi di guardia medica, è legittimo, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal primo giudice.
Invero, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi consolidati affermati dalla Suprema Corte, secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
In tal senso si veda, Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, n.5108 (già richiamata dalla sentenza impugnata), nonchè, tra le tante, Cass. 05/05/2022, n.
14329.
Si richiama altresì Cass. n.8615 del 2023, che ha statuito che le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR, mentre rimane esente
(oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio
(c.d. danno emergente).
5. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata non ha in alcun modo violato il giudicato derivante dalle pronunce n. 802/2013 del
Tribunale di Siracusa e n. 605/2017 della Corte di appello di Catania, già sopra citate.
Tali due sentenze, infatti, hanno riconosciuto in favore dell solo un Pt_1
danno patrimoniale, da intendersi come mancata percezione di un reddito.
Ed invero, la sentenza n. 802/2013 ha riconosciuto in favore dell il Pt_1
danno patrimoniale per il mancato conferimento di incarichi di sostituzione trimestrale nell'ambito della continuità assistenziale (guardia medica), spettanti in virtù dell'art.55 del DPR n.484/96 per il periodo luglio 1997- settembre 2001, qualificando tale danno come danno da perdita di chance e determinando il relativo quantum sulla base del compenso mensile previsto per gli incarichi in oggetto, in ragione di n.5 sostituzioni nel periodo sopra indicato.
La medesima sentenza ha rigettato l'ulteriore domanda formulata dall Pt_1
di risarcimento dei danni collegati al mancato accrescimento professionale
“…conseguenti alla mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio per le sostituzioni non operate… che gli avrebbe sicuramente consentito di conseguire
l'incarico di assistenza primaria (Guardia Medica) a tempo indeterminato molto tempo prima dell'ottobre 2001…”.
Del pari, la sentenza n. 605/2017 della Corte di appello di Catania ha statuito in ordine al danno patrimoniale, accogliendo il gravame dell in relazione Pt_1
all'indennità oraria ed all'incremento quadriennale, e confermando l'insussistenza del danno non patrimoniale consistente nella compromissione della professionalità e dignità del lavoratore.
Ritiene il collegio che non sia revocabile in dubbio che il risarcimento accertato con le sentenze passate in giudicato sia stato solo quello relativo al danno patrimoniale
6. Da tanto discende che la sentenza impugnata ha correttamente messo in rilievo che il risarcimento riconosciuto all'appellante per il mancato conferimento degli incarichi di guardia medica era diretto a reintegrare il danno consistente nella mancata percezione di redditi e non a riparare un pregiudizio di natura diversa;
di conseguenza le somme corrisposte a tale titolo all andavano soggette Pt_1
a tassazione.
Le doglianze dell'appellante non si confrontano con le esatte conclusioni del primo giudice e con il dato, insuperabile in quanto emergente dal giudicato, secondo cui il danno subito dall' si è concretato unicamente in una Pt_1
mancata percezione di reddito.
Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi euro 1.458,00, oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi