TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Via Carlo Madonna n. 6, presso lo studio dell'avv. Gloriana Capuzzi (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via Polidoro di Mastro Renzo n. 5 presso lo studio dell'avv. Stefania Antonelli (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“In via preliminare ed urgente ordinare al SInor di liberare immediatamente, CP_1
o entro un congruo termine, l'autorimessa dell'abitazione familiare dai suoi beni personali e/o interposti, ed a consegnare le relative chiavi ed il telecomando dell'accesso alla moglie. Nel merito, stante la rilevante disparità dei redditi fra i coniugi, chiede modificarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente f.f. con ordinanza del
03.05.2023 nel senso di elevare l'importo degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della moglie e dei figli ad € 600,00 mensili ciascuno e di porre a carico del marito gli oneri condominiali e le spese per le utenze domestiche, come richiesto nel ricorso introduttivo.
In subordine, chiede che siano confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente f.f. il 03 maggio 2023”.
Parte resistente ha così concluso:
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il mercoledì ed il giovedì (o altri eventualmente concordati tra le parti) dalle 8:00 alle 19:30 ed a settimane alterne il sabato e la domenica (dalle 8:00 del sabato alle 19:00 della domenica);
Inoltre:
- durante le festività natalizie il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal
24 al 26 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 1° gennaio, ovvero dal 4 al 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante le festività pasquali il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal sabato santo al lunedì successivo, ad anni alterni e dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante il periodo feriale estivo, il padre potrà averli con sé per quindici giorni consecutivi: dal 1 al 15 luglio, ovvero dal 16 al 30 luglio, ovvero dal 1 al 15 agosto;
il tutto, in ogni caso dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia natura dei minori (scolastiche, ricreative, religiose e simili);
- DISPORRE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
ciascun figlio (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.); - DISPORRE a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse del figlio, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.10.2022 premesso di aver contratto con Parte_1
in data 09.10.2004 in Lanciano, matrimonio in regime di Controparte_1
separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lanciano
(CH) all'atto n. 101, parte II, Serie A, anno 2004 (doc. 1); che dall'unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...], che frequenta il terzo anno del Persona_1 liceo classico e nato a [...] il [...], frequentante il Parte_2 primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale;
che il matrimonio è stato sereno fino alla nascita del figlio periodo a partire dal quale il marito ha iniziato a mostrare Pt_2
insofferenza per la vita coniugale e che egli, nonostante i tentativi di riavvicinamento della moglie, si è sempre rifiutato di ristabilire normali rapporti d'intimità, comunione d'intenti e collaborazione nella gestione familiare;
che la moglie, impiegata da oltre vent'anni, con contratto a tempo parziale, presso la Soc. O.ME.P. Srl di Mozzagrogna, di cui il marito è amministratore unico, ha pazientato a lungo sperando nel ripristino di una relazione coniugale normale, ma ha dovuto prendere atto dell'indifferenza del marito nei confronti suoi e dei figli, della cui educazione si è sempre disinteressato;
che il comportamento del marito non è stato improntato, quindi, ai prescritti obblighi di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di paritaria gestione e conduzione della vita familiare;
che tali fatti, e la mancanza di affectio maritalis, rendono impossibile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, è già cessata;
che fra i coniugi sussiste una rilevante disparità economica atteso che ella ha un reddito annuo di € 16.371.10, mentre quello del marito è pari a € 86.232,91; ha così concluso:
“1. assegnare alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, Part.lla 4577, Sub 53,
(Doc. 5) con pertinenze e arredi, in cui ella vi abiterà con i figli minori;
2. disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di cui sopra, in modo da non distoglierli dall'ambiente familiare
e scolastico nel quale sono cresciuti e da far conservare loro intatte le relazioni finora intessute con parenti ed amici;
3. statuire che la regolamentazione dei tempi e dei modi di frequentazione e di permanenza dei minori con il padre siano così posti, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e agli impegni di studio e ricreativi dei figli:
- il padre terrà con se i figli, presso l'abitazione in cui si stabilirà, due giorni a settimana (da stabilirsi) dalle ore 08,00 alle ore 21,30 e due fine settimana alternati al mese, dalle ore 08,00 del sabato, con pernottamento, e fino alle ore 21,30 della domenica;
- poiché è auspicabile che i rapporti tra le parti siano improntati alla ragionevolezza e all'equilibrio ed abbiano come obbiettivo la serenità ed il massimo benessere dei figli, il padre, previo avviso alla madre con 24 ore di anticipo, potrà eccezionalmente modificare i giorni di visita nel rispetto reciproco dei coniugi e delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori terranno con se i figli per quattordici giorni di permanenza, da dividere in due settimane, anche non consecutive, con data da concordarsi di volta in volta e da comunicare un mese prima.
- i figli trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre e con la madre di modo che, se avranno trascorso con la madre il periodo dal 23 al 27 dicembre, resteranno dal 30 dicembre al 3 gennaio con il padre.
- alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo;
4. Disporre che il SI. versi alla moglie un assegno di mantenimento di € CP_1
600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, cod.
Iban: [...], entro il giorno 01 di ogni mese;
5. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili ciascuno, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro lo stesso termine di cui sopra (sub 5) e con accredito sul conto corrente della madre. Gli assegni familiari per i figli, se dovuti, verranno percepiti dalla SI.ra ; Parte_1
6. Prevedere che i genitori contribuiscano in pari misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie dei minori, senza necessità di previo accordo, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • le spese medico-specialistiche; • le spese per libri e tasse scolastiche, comprese quelle universitarie, e per locazione di alloggi presso le sedi degli studi superiori o dove i figli si dovessero trasferire per motivi di studio;
abbonamento ai mezzi di trasporto, mensa scolastica, gite di istruzione, eventuali lezioni private, corsi di specializzazione o approfondimento, le spese sportive o artistiche, <ad es. iscrizioni a corsi e relativo abbigliamento strumento>. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle Linee Guida vigenti, elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense;
7. Il SInor assumerà a suo carico il pagamento delle spese per utenze (gas, CP_1 luce, acqua), e degli oneri condominiali relativi all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
8. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di scegliere la propria residenza o il domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
10. Disporre che il marito provveda alla divisione e al ritiro dall'abitazione familiare, e dalle sue pertinenze, dei propri effetti personali entro un congruo, breve, termine;
11. Stabilire che ciascuno dei coniugi tenga per sé l'autovettura intestata”.
Con memoria di costituzione depositata il 09.03.2023 il resistente ha Controparte_1
contestato il contenuto del ricorso, a suo dire contenente una prospettazione dei fatti assolutamente non rispondente a verità, sostenendo piuttosto che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la moglie è dipesa dal venir meno ai doveri coniugali da parte di quest'ultima e si è opposto alla richiesta avversa di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge, in quanto assolutamente infondata ed ingiustificata, non sussistendo alcuna disparità economica tra le parti ed anzi essendo la ricorrente titolare di un reddito da lavoro dipendente, oltre che di una rendita costituita da un canone di locazione e non dovendo ella, a differenza di lui, sostenere la spesa relativa al pagamento del canone locatizio della casa familiare.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Piaccia all'On.le Tribunale, in Sua Giustizia, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento alternato paritetico, con periodi di permanenza presso ciascun genitore di una settimana;
- DISPORRE che la madre abbia la facoltà - nel rispetto degli impegni extra scolastici dei minori ed in base alle proprie esigenze lavorative – di trascorrere, nel periodo di permanenza presso l'abitazione paterna, un pomeriggio a settimana con i figli;
- DISPORRE che il padre abbia la facoltà - nel rispetto degli impegni extra scolastici dei minori ed in base alle proprie esigenze lavorative – di trascorrere, nel periodo di permanenza presso l'abitazione materna un pomeriggio a settimana con i figli;
- DISPORRE che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i genitori comprenda la metà del periodo di Per_1 Pt_2
vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale ed il
Capodanno o quello di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
- DISPORRE che i minori trascorrano 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
- DISPORRE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minorenni nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento e per le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del
50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
IN VIA SUBORDINATA
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due volte alla settimana, in accordo con gli impegni e le esigenze di studio dei ragazzi, e a settimane alterne ogni fine settimana a partire dalle ore 16,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì mattina quando usciranno dall'abitazione paterna per recarsi a scuola.
Inoltre:
- durante le festività natalizie il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal
23 al 25 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 1° gennaio, ovvero dal 4 al 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante le festività pasquali il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal sabato santo al lunedì successivo, ad anni alterni e dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante il periodo feriale estivo, il padre potrà averli con sé per quindici giorni consecutivi: dal 1 al 15 luglio, ovvero dal 16 al 30 luglio, ovvero dal 1 al 15 agosto;
il tutto, in ogni caso dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia natura dei minori (scolastiche, ricreative, religiose e simili);
- DISPORRE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
ciascun figlio (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.);
- DISPORRE che i coniugi provvedano nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese per l'abbigliamento, lo sport e le attività ricreative dei minori in modo che si traducano in occasioni in cui i figli trascorrono tempo ulteriore con il genitore non collocatario, al fine di rinsaldare il rapporto e compensare il distacco venutosi a creare con l'interruzione della convivenza;
- DISPORRE a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse del figlio, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
A seguito dell'udienza presidenziale in data 29.03.2023, in cui le parti hanno chiesto concordemente di procedere all'audizione dei minori di età superiore ai 12 anni, è stata fissata la relativa udienza per la data del 17.04.2023 in cui si è proceduto all'audizione dei minori e Per_1 Pt_2
All'esito di tale udienza, con ordinanza resa in data 03.05.2023, sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, la casa familiare è stata assegnata a Parte_1
è stato disposto l'affido condiviso di e con
[...] Persona_1 Pt_2
collocamento prevalente presso la madre, in ragione di quanto espresso dagli stessi all'udienza del 17.04.2023 ed in ragione dello squilibrio nelle posizioni economiche tra le parti è stato fissato in €. 800,00 l'assegno di mantenimento dei figli ad opera di ed in €. 300,00 l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1
da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
[...]
Il diritto di visita del genitore non collocatario è stato regolamentato nel modo che segue:
potrà vedere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri Controparte_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); i minori saranno inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni dei figli;
in particolare, in tali festività il padre terrà i figli negli anni dispari. Infine, è stato disposto che ogni forma di assegno familiare erogato dall' sia versato CP_2 per l'intero al genitore collocatario dei figli minori, ossia Persona_2
è stato nominato il giudice istruttore, rinviando la causa all'udienza del 02.11.2023
[...]
per la comparizione e la trattazione avanti allo stesso.
Con memoria integrativa depositata il 02.05.2023 la ricorrente si è opposta alla richiesta di collocamento alternato paritetico presso entrambi i genitori, stante la sua contrarietà all'interesse dei figli e ha ribadito il proprio diritto all'assegno di mantenimento alla luce della rilevante disparità economica tra i coniugi.
Con memoria integrativa depositata il 30.10.2023 il resistente ha lamentato che l'ordinanza presidenziale abbia omesso di disciplinare due aspetti di fondamentale importanza, ossia il pagamento delle utenze domestiche ed il pagamento degli oneri condominiali evidenziando come la ricorrente, sebbene bonariamente e reiteratamente invitata a provvedere, non abbia volturato le utenze domestiche della casa familiare, in tal modo continuando a beneficiare della domiciliazione bancaria di dette utenze sul suo conto corrente.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 21.09.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 05.04.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza formulata da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di ordinare in via urgente al resistente di liberare immediatamente, o entro un congruo termine, l'autorimessa dell'abitazione familiare dai suoi beni personali e/o interposti, ed a consegnare le relative chiavi ed il telecomando dell'accesso alla moglie e ha provveduto sulle richieste istruttorie delle parti.
Esperiti gli interrogatori formali delle parti ed escussi i testi addotti dalle stesse, il
Giudice ha disposto che le parti provvedessero alla produzione telematica delle proprie dichiarazioni dei redditi successive al deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Prima di esaminare nel merito le domande delle parti è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale. Il resistente nella comparsa conclusionale ha introdotto una nuova domanda avente ad oggetto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 diventata maggiorenne dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria ha introdotto nuove deduzioni concernenti la quantificazione di somme che dovrebbero essere detratte da quelle percepite come amministratore unico della O.M.E.P. Srl.
Il Collegio non può tenere conto dei nuovi fatti dedotti e delle nuove domande.
Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore elemento (anche se successivo all'udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009).
È altresì opportuno osservare che i princìpi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l'introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa, in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.
Ciò chiarito, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Irrilevanti e non pertinenti appaiono invece le avverse ricostruzioni delle cause del fallimento del matrimonio se si considera come le stesse non appaiano funzionali ad una domanda di addebito della separazione, che non risulta proposta nel presente giudizio. Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido del minore in quanto le parti Pt_2
concordano sull'affidamento condiviso dello stesso -che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore- e sulla sua collocazione presso la madre, oltre che sulla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio, che per completezza si riporta di seguito:
“Dell' potrà vedere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19,30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); i minori saranno inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni delle bambine;
in particolare, in tali festività il padre terrà i figli negli anni dispari”.
Invero, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata l'01.12.2023, il difensore di parte resistente, tenendo conto di tutte le circostanze fattuali emerse nell'ambito del giudizio, ha aderito espressamente al contenuto dei provvedimenti interinali emessi dal Presidente f.f. circa il regime di affidamento della prole, nonché alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio, considerata anche la volontà espressa dal minore nell'audizione svolta all'udienza del 17.04.2023 di continuare a vivere presso l'abitazione familiare (cfr. verbale di udienza del 17.04.2023).
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre in ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo e conferma le modalità di visita disposte con i provvedimenti interali addottati con ordinanza resa in data 03.05.2023.
Per quanto concerne la figlia alcun provvedimento dovrà essere adottato in tal Per_1
senso, avendo costei, nelle more del presente procedimento, raggiunto la maggiore età e avendo pertanto la facoltà di gestire il rapporto con il padre in maniera autonoma.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno, considerato che la figlia è Per_1
divenuta nelle more maggiorenne.
Allo stesso modo le parti concordano sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre come peraltro già stabilito dal Presidente f.f. in sede di Parte_1
assunzione dei provvedimenti interinali. Invero, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata l'01.12.2023, il difensore di parte resistente, ha aderito espressamente al contenuto dei provvedimenti interinali emessi dal Presidente f.f. circa l'assegnazione della casa familiare.
Atteso il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa familiare, il Collegio, in accoglimento delle richieste congiunte delle parti, assegna la casa familiare alla madre.
Al riguardo occorre però considerare come la difesa di parte resistente abbia evidenziato come il Presidente f.f. con i provvedimenti succitati abbia omesso di regolamentare due aspetti di fondamentale importanza riguardanti il pagamento delle utenze domestiche e degli oneri condominiali, che devono intendersi direttamente imputabili al soggetto al quale viene assegnata la casa coniugale, segnalando peraltro come la ricorrente, sebbene bonariamente e più volte invitata a provvedere, non avesse provveduto a volturare le utenze domestiche della casa familiare.
La questione appare parzialmente superata quanto alle utenze poiché in sede di interrogatorio formale svolto in data 29.05.2024 lo stesso resistente ha ammesso che la coniuge ha effettuato la voltura delle utenze, così dichiarando: “ADR sub 2): da qualche mese, non sono in grado di essere più preciso ma non dall'autunno scorso, mia moglie paga le bollette;
inizialmente e cioè dopo il provvedimento del giudice, provvedevo io personalmente e tali somme, se non erro, mi sono state restituite solo in parte. Fino ad un paio di mesi fa ho pagato anche le spese per internet, abbiamo provveduto insieme alla relativa voltura e di conseguenza non dovrebbe arrivarmi più niente”.
In ogni caso, deve evidenziarsi come sul coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e che usufruisce concretamente e quotidianamente dell'immobile, anche se non proprietario, gravino le spese ordinarie e quelle condominiali ordinarie.
Alla luce di tale principio, il Collegio ritiene di dover porre a carico della ricorrente il pagamento delle utenze (gas, luce, acqua) e degli oneri condominiali relativi all'abitazione familiare, anche in considerazione della circostanza che negli anni 2022 e
2023 il resistente ha subito un'effettiva contrazione dei redditi.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
Al riguardo va rammentato che a seguito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui, preso atto dello squilibrio esistente tra le posizioni economiche delle parti, è stato fissato in €. 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di in favore di da Controparte_1 Parte_1
versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti si precisa quanto segue.
La ricorrente è impiegata con contratto a tempo parziale, presso la società O.ME.P. Srl di
Mozzagrogna, di cui il marito è amministratore unico e ha percepito i seguenti redditi:
-anno 2019: €. 14.867,00;
-anno 2020: €. 9.802,00;
-anno 2021: €. 17.398,00;
-anno 2022: €. 14.107,53;
-anno 2023: €. 15.346,65 (cfr. allegati 2, 3 e 4 al ricorso: Modello Unico 2020, 2021 e
2022, allegato 9 alla memoria integrativa: CU 2023 e allegati alla nota di deposito del
06.06.2024: Modello 730/2022, Mod 730/2023, CU 2024).
Va precisato che dalla documentazione fiscale in atti emerge che i canoni di locazione percepiti dalla ricorrente sono effettivamente inclusi nel reddito complessivo e non costituiscono, dunque, una ulteriore fonte di reddito non dichiarata (cfr. quadro B- reddito dei fabbricati e altri dati).
Il resistente invece è amministratore unico della O.ME.P. Srl di Mozzagrogna e ha percepito i seguenti redditi:
- anno 2019: €. 89.017,00; -anno 2020: €. 87.232,00;
-anno 2021: €. 88.048,00;
-anno 2022: €. 60.767,00;
-anno 2023: €. 53.992,00 (cfr. allegati da 7 a 9 e da 10 a 13 alla memoria di costituzione:
730/2020, 730/2021, 730/2022, CU 2020, 2021, 2022 e 2023, allegato 17 alla memoria integrativa: 730/2023 e allegato 19 alla comparsa conclusionale: 730/2024).
E' rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la tesi di parte ricorrente secondo cui il resistente godrebbe di maggiori entrate rispetto a quelle dichiarate, percependo un ulteriore emolumento medio mensile di circa € 5.000,00 a titolo di “rimborso chilometrico”, a cui non corrisponde nessuna spesa, per trasferte, che non compie.
In ogni caso, è evidente che il resistente goda di una posizione reddituale senza dubbio migliore di quella della ricorrente.
Invero, nonostante vi sia stata negli anni 2022 e 2023 un'effettiva contrazione dei redditi in capo al , ritiene il Collegio che gli elementi probatori forniti al fine di CP_1
acclarare le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti confermino la permanenza di una situazione di sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, la richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente può essere accolta con conferma del provvedimento adottato in sede di udienza presidenziale che ha quantificato in €. 300,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di in favore di , CP_1 Parte_1
somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tenuto conto dell'effettiva contrazione dei redditi di negli anni 2022 e 2023 CP_1
non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di aumento della misura dell'assegno ad €. 600,00, che dev'essere riconfermato nell'importo di complessivi €. 300.00.
Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge (artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti è stato stabilito un contributo al mantenimento dei figli minori di importo pari a complessivi €. 800,00, a carico del padre che dovrà provvedere al versamento di tale somma entro il giorno 15 di ogni mese in favore di . Parte_1 Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti tali statuizioni possono essere confermate anche in tale sede.
Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti i figli, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee Guida
Contr approvate dal nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale.
Occorre, inoltre, dare atto che i coniugi hanno prestato il reciproco assenso all'eventuale rilascio o rinnovo del passaporto.
Infine, con l'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato disposto che ogni forma di assegno familiare erogato dall' fosse versata per CP_2
l'intero al genitore collocatario del figlio minore, ossia . Parte_1
E' evidente che tale scelta sia stata ispirata all'esigenza di riequilibrare l'assetto economico tra le parti, operando un bilanciamento tra l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario e l'attribuzione unica del beneficio dell'assegno unico universale.
La difesa di parte resistente ha però chiesto di disporre che la madre percepisca l'assegno unico nella misura del 50%.
Tenuto conto dell'effettiva contrazione dei redditi di negli anni 2022 e 2023 CP_1
tale domanda può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo, per un verso, all'adesione della parte resistente alle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale concernenti l'assegnazione della casa familiare,
l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio minore e la regolamentazione del diritto di visita del padre e, dall'altro, alla reciproca soccombenza delle parti in ordine alle relative domande (concernenti il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli).
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi;
b) assegna a la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Parte_1
Lanciano, Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577,
Sub 53, onerandola del pagamento degli oneri condominiali e delle utenze;
c) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione della madre;
d) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
Dell' potrà vedere il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); il minore sarà inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni
(anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni del minore;
in particolare, in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
e) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno nei suoi confronti;
Per_1
f) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento in favore del coniuge
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
g) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
h) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lanciano;
i) dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50%;
l) dà atto della volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
m) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024. Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Via Carlo Madonna n. 6, presso lo studio dell'avv. Gloriana Capuzzi (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via Polidoro di Mastro Renzo n. 5 presso lo studio dell'avv. Stefania Antonelli (C.F. ; C.F._4
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“In via preliminare ed urgente ordinare al SInor di liberare immediatamente, CP_1
o entro un congruo termine, l'autorimessa dell'abitazione familiare dai suoi beni personali e/o interposti, ed a consegnare le relative chiavi ed il telecomando dell'accesso alla moglie. Nel merito, stante la rilevante disparità dei redditi fra i coniugi, chiede modificarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente f.f. con ordinanza del
03.05.2023 nel senso di elevare l'importo degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della moglie e dei figli ad € 600,00 mensili ciascuno e di porre a carico del marito gli oneri condominiali e le spese per le utenze domestiche, come richiesto nel ricorso introduttivo.
In subordine, chiede che siano confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente f.f. il 03 maggio 2023”.
Parte resistente ha così concluso:
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il mercoledì ed il giovedì (o altri eventualmente concordati tra le parti) dalle 8:00 alle 19:30 ed a settimane alterne il sabato e la domenica (dalle 8:00 del sabato alle 19:00 della domenica);
Inoltre:
- durante le festività natalizie il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal
24 al 26 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 1° gennaio, ovvero dal 4 al 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante le festività pasquali il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal sabato santo al lunedì successivo, ad anni alterni e dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante il periodo feriale estivo, il padre potrà averli con sé per quindici giorni consecutivi: dal 1 al 15 luglio, ovvero dal 16 al 30 luglio, ovvero dal 1 al 15 agosto;
il tutto, in ogni caso dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia natura dei minori (scolastiche, ricreative, religiose e simili);
- DISPORRE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
ciascun figlio (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.); - DISPORRE a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse del figlio, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.10.2022 premesso di aver contratto con Parte_1
in data 09.10.2004 in Lanciano, matrimonio in regime di Controparte_1
separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lanciano
(CH) all'atto n. 101, parte II, Serie A, anno 2004 (doc. 1); che dall'unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...], che frequenta il terzo anno del Persona_1 liceo classico e nato a [...] il [...], frequentante il Parte_2 primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale;
che il matrimonio è stato sereno fino alla nascita del figlio periodo a partire dal quale il marito ha iniziato a mostrare Pt_2
insofferenza per la vita coniugale e che egli, nonostante i tentativi di riavvicinamento della moglie, si è sempre rifiutato di ristabilire normali rapporti d'intimità, comunione d'intenti e collaborazione nella gestione familiare;
che la moglie, impiegata da oltre vent'anni, con contratto a tempo parziale, presso la Soc. O.ME.P. Srl di Mozzagrogna, di cui il marito è amministratore unico, ha pazientato a lungo sperando nel ripristino di una relazione coniugale normale, ma ha dovuto prendere atto dell'indifferenza del marito nei confronti suoi e dei figli, della cui educazione si è sempre disinteressato;
che il comportamento del marito non è stato improntato, quindi, ai prescritti obblighi di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di paritaria gestione e conduzione della vita familiare;
che tali fatti, e la mancanza di affectio maritalis, rendono impossibile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, è già cessata;
che fra i coniugi sussiste una rilevante disparità economica atteso che ella ha un reddito annuo di € 16.371.10, mentre quello del marito è pari a € 86.232,91; ha così concluso:
“1. assegnare alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, Part.lla 4577, Sub 53,
(Doc. 5) con pertinenze e arredi, in cui ella vi abiterà con i figli minori;
2. disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di cui sopra, in modo da non distoglierli dall'ambiente familiare
e scolastico nel quale sono cresciuti e da far conservare loro intatte le relazioni finora intessute con parenti ed amici;
3. statuire che la regolamentazione dei tempi e dei modi di frequentazione e di permanenza dei minori con il padre siano così posti, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e agli impegni di studio e ricreativi dei figli:
- il padre terrà con se i figli, presso l'abitazione in cui si stabilirà, due giorni a settimana (da stabilirsi) dalle ore 08,00 alle ore 21,30 e due fine settimana alternati al mese, dalle ore 08,00 del sabato, con pernottamento, e fino alle ore 21,30 della domenica;
- poiché è auspicabile che i rapporti tra le parti siano improntati alla ragionevolezza e all'equilibrio ed abbiano come obbiettivo la serenità ed il massimo benessere dei figli, il padre, previo avviso alla madre con 24 ore di anticipo, potrà eccezionalmente modificare i giorni di visita nel rispetto reciproco dei coniugi e delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori terranno con se i figli per quattordici giorni di permanenza, da dividere in due settimane, anche non consecutive, con data da concordarsi di volta in volta e da comunicare un mese prima.
- i figli trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre e con la madre di modo che, se avranno trascorso con la madre il periodo dal 23 al 27 dicembre, resteranno dal 30 dicembre al 3 gennaio con il padre.
- alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo;
4. Disporre che il SI. versi alla moglie un assegno di mantenimento di € CP_1
600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, cod.
Iban: [...], entro il giorno 01 di ogni mese;
5. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili ciascuno, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro lo stesso termine di cui sopra (sub 5) e con accredito sul conto corrente della madre. Gli assegni familiari per i figli, se dovuti, verranno percepiti dalla SI.ra ; Parte_1
6. Prevedere che i genitori contribuiscano in pari misura (50% ciascuno) alle spese straordinarie dei minori, senza necessità di previo accordo, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • le spese medico-specialistiche; • le spese per libri e tasse scolastiche, comprese quelle universitarie, e per locazione di alloggi presso le sedi degli studi superiori o dove i figli si dovessero trasferire per motivi di studio;
abbonamento ai mezzi di trasporto, mensa scolastica, gite di istruzione, eventuali lezioni private, corsi di specializzazione o approfondimento, le spese sportive o artistiche, <ad es. iscrizioni a corsi e relativo abbigliamento strumento>. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle Linee Guida vigenti, elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense;
7. Il SInor assumerà a suo carico il pagamento delle spese per utenze (gas, CP_1 luce, acqua), e degli oneri condominiali relativi all'abitazione familiare assegnata alla moglie;
8. I coniugi vivranno separati libero ciascuno di scegliere la propria residenza o il domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
10. Disporre che il marito provveda alla divisione e al ritiro dall'abitazione familiare, e dalle sue pertinenze, dei propri effetti personali entro un congruo, breve, termine;
11. Stabilire che ciascuno dei coniugi tenga per sé l'autovettura intestata”.
Con memoria di costituzione depositata il 09.03.2023 il resistente ha Controparte_1
contestato il contenuto del ricorso, a suo dire contenente una prospettazione dei fatti assolutamente non rispondente a verità, sostenendo piuttosto che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la moglie è dipesa dal venir meno ai doveri coniugali da parte di quest'ultima e si è opposto alla richiesta avversa di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge, in quanto assolutamente infondata ed ingiustificata, non sussistendo alcuna disparità economica tra le parti ed anzi essendo la ricorrente titolare di un reddito da lavoro dipendente, oltre che di una rendita costituita da un canone di locazione e non dovendo ella, a differenza di lui, sostenere la spesa relativa al pagamento del canone locatizio della casa familiare.
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Piaccia all'On.le Tribunale, in Sua Giustizia, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento alternato paritetico, con periodi di permanenza presso ciascun genitore di una settimana;
- DISPORRE che la madre abbia la facoltà - nel rispetto degli impegni extra scolastici dei minori ed in base alle proprie esigenze lavorative – di trascorrere, nel periodo di permanenza presso l'abitazione paterna, un pomeriggio a settimana con i figli;
- DISPORRE che il padre abbia la facoltà - nel rispetto degli impegni extra scolastici dei minori ed in base alle proprie esigenze lavorative – di trascorrere, nel periodo di permanenza presso l'abitazione materna un pomeriggio a settimana con i figli;
- DISPORRE che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i genitori comprenda la metà del periodo di Per_1 Pt_2
vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale ed il
Capodanno o quello di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
- DISPORRE che i minori trascorrano 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
- DISPORRE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli minorenni nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento e per le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del
50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
IN VIA SUBORDINATA
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi;
- ASSEGNARE alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Lanciano,
Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577, Sub 53, onerando la SI.ra del pagamento delle spese e delle utenze;
Parte_1
- DISPORRE l'affidamento dei figli minori, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due volte alla settimana, in accordo con gli impegni e le esigenze di studio dei ragazzi, e a settimane alterne ogni fine settimana a partire dalle ore 16,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì mattina quando usciranno dall'abitazione paterna per recarsi a scuola.
Inoltre:
- durante le festività natalizie il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal
23 al 25 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 1° gennaio, ovvero dal 4 al 6 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante le festività pasquali il padre potrà averli con sé per tre giorni consecutivi: dal sabato santo al lunedì successivo, ad anni alterni e dalle ore 9,00 del primo giorno alle ore 22,00 dell'ultimo giorno;
- durante il periodo feriale estivo, il padre potrà averli con sé per quindici giorni consecutivi: dal 1 al 15 luglio, ovvero dal 16 al 30 luglio, ovvero dal 1 al 15 agosto;
il tutto, in ogni caso dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia natura dei minori (scolastiche, ricreative, religiose e simili);
- DISPORRE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
ciascun figlio (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.);
- DISPORRE che i coniugi provvedano nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese per l'abbigliamento, lo sport e le attività ricreative dei minori in modo che si traducano in occasioni in cui i figli trascorrono tempo ulteriore con il genitore non collocatario, al fine di rinsaldare il rapporto e compensare il distacco venutosi a creare con l'interruzione della convivenza;
- DISPORRE a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse del figlio, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;
- DISPORRE che la madre faccia richiesta dell'assegno unico nell'interesse dei figli potendo percepirli nella misura del 50%;
- DICHIARARE, per la parte economica, che nulla, a qualsiasi titolo, sarà reciprocamente dovuto dalle parti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- RATIFICARE la volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
- DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
A seguito dell'udienza presidenziale in data 29.03.2023, in cui le parti hanno chiesto concordemente di procedere all'audizione dei minori di età superiore ai 12 anni, è stata fissata la relativa udienza per la data del 17.04.2023 in cui si è proceduto all'audizione dei minori e Per_1 Pt_2
All'esito di tale udienza, con ordinanza resa in data 03.05.2023, sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, la casa familiare è stata assegnata a Parte_1
è stato disposto l'affido condiviso di e con
[...] Persona_1 Pt_2
collocamento prevalente presso la madre, in ragione di quanto espresso dagli stessi all'udienza del 17.04.2023 ed in ragione dello squilibrio nelle posizioni economiche tra le parti è stato fissato in €. 800,00 l'assegno di mantenimento dei figli ad opera di ed in €. 300,00 l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1
da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
[...]
Il diritto di visita del genitore non collocatario è stato regolamentato nel modo che segue:
potrà vedere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri Controparte_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); i minori saranno inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni dei figli;
in particolare, in tali festività il padre terrà i figli negli anni dispari. Infine, è stato disposto che ogni forma di assegno familiare erogato dall' sia versato CP_2 per l'intero al genitore collocatario dei figli minori, ossia Persona_2
è stato nominato il giudice istruttore, rinviando la causa all'udienza del 02.11.2023
[...]
per la comparizione e la trattazione avanti allo stesso.
Con memoria integrativa depositata il 02.05.2023 la ricorrente si è opposta alla richiesta di collocamento alternato paritetico presso entrambi i genitori, stante la sua contrarietà all'interesse dei figli e ha ribadito il proprio diritto all'assegno di mantenimento alla luce della rilevante disparità economica tra i coniugi.
Con memoria integrativa depositata il 30.10.2023 il resistente ha lamentato che l'ordinanza presidenziale abbia omesso di disciplinare due aspetti di fondamentale importanza, ossia il pagamento delle utenze domestiche ed il pagamento degli oneri condominiali evidenziando come la ricorrente, sebbene bonariamente e reiteratamente invitata a provvedere, non abbia volturato le utenze domestiche della casa familiare, in tal modo continuando a beneficiare della domiciliazione bancaria di dette utenze sul suo conto corrente.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 21.09.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 05.04.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza formulata da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di ordinare in via urgente al resistente di liberare immediatamente, o entro un congruo termine, l'autorimessa dell'abitazione familiare dai suoi beni personali e/o interposti, ed a consegnare le relative chiavi ed il telecomando dell'accesso alla moglie e ha provveduto sulle richieste istruttorie delle parti.
Esperiti gli interrogatori formali delle parti ed escussi i testi addotti dalle stesse, il
Giudice ha disposto che le parti provvedessero alla produzione telematica delle proprie dichiarazioni dei redditi successive al deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Prima di esaminare nel merito le domande delle parti è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale. Il resistente nella comparsa conclusionale ha introdotto una nuova domanda avente ad oggetto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 diventata maggiorenne dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria ha introdotto nuove deduzioni concernenti la quantificazione di somme che dovrebbero essere detratte da quelle percepite come amministratore unico della O.M.E.P. Srl.
Il Collegio non può tenere conto dei nuovi fatti dedotti e delle nuove domande.
Infatti, l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore elemento (anche se successivo all'udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009).
È altresì opportuno osservare che i princìpi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l'introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa, in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.
Ciò chiarito, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Irrilevanti e non pertinenti appaiono invece le avverse ricostruzioni delle cause del fallimento del matrimonio se si considera come le stesse non appaiano funzionali ad una domanda di addebito della separazione, che non risulta proposta nel presente giudizio. Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido del minore in quanto le parti Pt_2
concordano sull'affidamento condiviso dello stesso -che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore- e sulla sua collocazione presso la madre, oltre che sulla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio, che per completezza si riporta di seguito:
“Dell' potrà vedere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19,30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); i minori saranno inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni delle bambine;
in particolare, in tali festività il padre terrà i figli negli anni dispari”.
Invero, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata l'01.12.2023, il difensore di parte resistente, tenendo conto di tutte le circostanze fattuali emerse nell'ambito del giudizio, ha aderito espressamente al contenuto dei provvedimenti interinali emessi dal Presidente f.f. circa il regime di affidamento della prole, nonché alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra padre e figlio, considerata anche la volontà espressa dal minore nell'audizione svolta all'udienza del 17.04.2023 di continuare a vivere presso l'abitazione familiare (cfr. verbale di udienza del 17.04.2023).
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre in ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo e conferma le modalità di visita disposte con i provvedimenti interali addottati con ordinanza resa in data 03.05.2023.
Per quanto concerne la figlia alcun provvedimento dovrà essere adottato in tal Per_1
senso, avendo costei, nelle more del presente procedimento, raggiunto la maggiore età e avendo pertanto la facoltà di gestire il rapporto con il padre in maniera autonoma.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno, considerato che la figlia è Per_1
divenuta nelle more maggiorenne.
Allo stesso modo le parti concordano sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre come peraltro già stabilito dal Presidente f.f. in sede di Parte_1
assunzione dei provvedimenti interinali. Invero, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata l'01.12.2023, il difensore di parte resistente, ha aderito espressamente al contenuto dei provvedimenti interinali emessi dal Presidente f.f. circa l'assegnazione della casa familiare.
Atteso il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa familiare, il Collegio, in accoglimento delle richieste congiunte delle parti, assegna la casa familiare alla madre.
Al riguardo occorre però considerare come la difesa di parte resistente abbia evidenziato come il Presidente f.f. con i provvedimenti succitati abbia omesso di regolamentare due aspetti di fondamentale importanza riguardanti il pagamento delle utenze domestiche e degli oneri condominiali, che devono intendersi direttamente imputabili al soggetto al quale viene assegnata la casa coniugale, segnalando peraltro come la ricorrente, sebbene bonariamente e più volte invitata a provvedere, non avesse provveduto a volturare le utenze domestiche della casa familiare.
La questione appare parzialmente superata quanto alle utenze poiché in sede di interrogatorio formale svolto in data 29.05.2024 lo stesso resistente ha ammesso che la coniuge ha effettuato la voltura delle utenze, così dichiarando: “ADR sub 2): da qualche mese, non sono in grado di essere più preciso ma non dall'autunno scorso, mia moglie paga le bollette;
inizialmente e cioè dopo il provvedimento del giudice, provvedevo io personalmente e tali somme, se non erro, mi sono state restituite solo in parte. Fino ad un paio di mesi fa ho pagato anche le spese per internet, abbiamo provveduto insieme alla relativa voltura e di conseguenza non dovrebbe arrivarmi più niente”.
In ogni caso, deve evidenziarsi come sul coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e che usufruisce concretamente e quotidianamente dell'immobile, anche se non proprietario, gravino le spese ordinarie e quelle condominiali ordinarie.
Alla luce di tale principio, il Collegio ritiene di dover porre a carico della ricorrente il pagamento delle utenze (gas, luce, acqua) e degli oneri condominiali relativi all'abitazione familiare, anche in considerazione della circostanza che negli anni 2022 e
2023 il resistente ha subito un'effettiva contrazione dei redditi.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
Al riguardo va rammentato che a seguito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui, preso atto dello squilibrio esistente tra le posizioni economiche delle parti, è stato fissato in €. 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di in favore di da Controparte_1 Parte_1
versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti si precisa quanto segue.
La ricorrente è impiegata con contratto a tempo parziale, presso la società O.ME.P. Srl di
Mozzagrogna, di cui il marito è amministratore unico e ha percepito i seguenti redditi:
-anno 2019: €. 14.867,00;
-anno 2020: €. 9.802,00;
-anno 2021: €. 17.398,00;
-anno 2022: €. 14.107,53;
-anno 2023: €. 15.346,65 (cfr. allegati 2, 3 e 4 al ricorso: Modello Unico 2020, 2021 e
2022, allegato 9 alla memoria integrativa: CU 2023 e allegati alla nota di deposito del
06.06.2024: Modello 730/2022, Mod 730/2023, CU 2024).
Va precisato che dalla documentazione fiscale in atti emerge che i canoni di locazione percepiti dalla ricorrente sono effettivamente inclusi nel reddito complessivo e non costituiscono, dunque, una ulteriore fonte di reddito non dichiarata (cfr. quadro B- reddito dei fabbricati e altri dati).
Il resistente invece è amministratore unico della O.ME.P. Srl di Mozzagrogna e ha percepito i seguenti redditi:
- anno 2019: €. 89.017,00; -anno 2020: €. 87.232,00;
-anno 2021: €. 88.048,00;
-anno 2022: €. 60.767,00;
-anno 2023: €. 53.992,00 (cfr. allegati da 7 a 9 e da 10 a 13 alla memoria di costituzione:
730/2020, 730/2021, 730/2022, CU 2020, 2021, 2022 e 2023, allegato 17 alla memoria integrativa: 730/2023 e allegato 19 alla comparsa conclusionale: 730/2024).
E' rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la tesi di parte ricorrente secondo cui il resistente godrebbe di maggiori entrate rispetto a quelle dichiarate, percependo un ulteriore emolumento medio mensile di circa € 5.000,00 a titolo di “rimborso chilometrico”, a cui non corrisponde nessuna spesa, per trasferte, che non compie.
In ogni caso, è evidente che il resistente goda di una posizione reddituale senza dubbio migliore di quella della ricorrente.
Invero, nonostante vi sia stata negli anni 2022 e 2023 un'effettiva contrazione dei redditi in capo al , ritiene il Collegio che gli elementi probatori forniti al fine di CP_1
acclarare le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti confermino la permanenza di una situazione di sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Pertanto, la richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente può essere accolta con conferma del provvedimento adottato in sede di udienza presidenziale che ha quantificato in €. 300,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di in favore di , CP_1 Parte_1
somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tenuto conto dell'effettiva contrazione dei redditi di negli anni 2022 e 2023 CP_1
non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di aumento della misura dell'assegno ad €. 600,00, che dev'essere riconfermato nell'importo di complessivi €. 300.00.
Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge (artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti è stato stabilito un contributo al mantenimento dei figli minori di importo pari a complessivi €. 800,00, a carico del padre che dovrà provvedere al versamento di tale somma entro il giorno 15 di ogni mese in favore di . Parte_1 Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti tali statuizioni possono essere confermate anche in tale sede.
Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti i figli, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee Guida
Contr approvate dal nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale.
Occorre, inoltre, dare atto che i coniugi hanno prestato il reciproco assenso all'eventuale rilascio o rinnovo del passaporto.
Infine, con l'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato disposto che ogni forma di assegno familiare erogato dall' fosse versata per CP_2
l'intero al genitore collocatario del figlio minore, ossia . Parte_1
E' evidente che tale scelta sia stata ispirata all'esigenza di riequilibrare l'assetto economico tra le parti, operando un bilanciamento tra l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario e l'attribuzione unica del beneficio dell'assegno unico universale.
La difesa di parte resistente ha però chiesto di disporre che la madre percepisca l'assegno unico nella misura del 50%.
Tenuto conto dell'effettiva contrazione dei redditi di negli anni 2022 e 2023 CP_1
tale domanda può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo, per un verso, all'adesione della parte resistente alle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale concernenti l'assegnazione della casa familiare,
l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio minore e la regolamentazione del diritto di visita del padre e, dall'altro, alla reciproca soccombenza delle parti in ordine alle relative domande (concernenti il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli).
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi;
b) assegna a la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Parte_1
Lanciano, Via Del Verde n. 29, piano S1, censita in N.C.E. al Foglio 26, P.lla 4577,
Sub 53, onerandola del pagamento degli oneri condominiali e delle utenze;
c) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione della madre;
d) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
Dell' potrà vedere il figlio nei giorni di mercoledì e giovedì (o altri CP_1
eventualmente concordati tra le parti) dalle 8.00 alle 19.30 ed a fine settimana alterni il sabato e la domenica (dalle 8.00 di sabato alle 19.00 della domenica); il minore sarà inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni
(anche non consecutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i giorni 24, 25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i compleanni del minore;
in particolare, in tali festività il padre terrà il figlio negli anni dispari;
e) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento e al collocamento della figlia e al diritto di visita paterno nei suoi confronti;
Per_1
f) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento in favore del coniuge
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
g) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
h) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lanciano;
i) dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50%;
l) dà atto della volontà delle parti di darsi il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori;
m) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024. Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.