Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 919 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), ammesso al pss con delibera COA del Parte_1 C.F._1
31/03/2021, con il patrocinio dell'Avv. MASCOLO FRANCESCO ( ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in VIA DIAZ 71 AGEROLA;
APPELLANTE
contro
( ), procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
in liquidazione, in forza di procura speciale conferita alla società incorporata
[...] CP_2
( ), con il patrocinio dell'Avv. MECONI ROBERTO ) con P.IVA_2 C.F._3
domicilio eletto presso lo Studio del difensore in P.ZZA DEI MARTIRI, 5/2 40121 BOLOGNA;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
1
( ), cessionaria dei crediti in blocco di , con il patrocinio
[...] P.IVA_3 Parte_2
dell'Avv. MECONI ROBERTO ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del C.F._3
difensore in P.ZZA DEI MARTIRI, 5/2 40121 BOLOGNA;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
in punto a: appello avverso la sentenza n. 249 del 25.01.2021 del Tribunale di Bologna
oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Parte appellante: 1 in riforma della sentenza impugnata per i motivi suesposti, dichiarare inesistente o nullo o comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1622/2018 in quanto infondato in fatto ed in diritto e non dovuto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1
; 2 in riforma della sentenza impugnata per i motivi suesposti, Parte_3 accertare e dichiarare l'inesistenza e inesigibilità del credito così come vantato da parte ricorrente e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 Parte_3
; 3) in via ultima riformarsi la sentenza impugnata in quanto le somme ivi indicate non
[...] sono dovute essendo del tutto errata la loro quantificazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c.; 4 con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con la precisazione che in I° grado non si è beneficiato del gratuito patrocinio per cui tali compensi vanno attribuiti al sottoscritto procuratore antistatario per il solo I° grado. Si chiede volersi dichiarare la tardività ed inammissibilità dell'appello incidentale che verte su capi non impugnati da questo appellante ed è tardivo rispetto all'impugnazione del capo ultroneo, essendo decorso ampiamente il termine di cui all'art. 325 cpc.
Parte appellata: nel merito, in via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_1 ampiamente illustrati nella narrativa del presente atto, ai quali si fa integrale rinvio e per l'effetto in ipotesi di inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. , confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata n. 249/2021 fatto salvo -in ogni caso- l'appello incidentale tardivo proposto da , in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_1 tardivo riformare la sentenza impugnata n. 249/2021 nella parte in cui (dalla terzultima riga di pagina 6 alla decima riga di pagina 7 così nel P.GM. di pagina 7, quindi dalla riga 13 alla riga 21 di pagina 7) ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha accertato il credito di in Parte_2 misura inferiore di 4.000,00 euro rispetto all'importo ingiunto, il tutto oltre interessi come da domanda ed infine nella parte in cui ha compensato parzialmente (ovvero per 1/3) le spese legali di primo grado, in quanto illegittima per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, ai quali si fa ntegrale rinvio e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1622/2018 del Tribunale di Bologna ed in ogni caso condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e, per essa, della somma di euro 10.272,29 oltre Parte_3 Controparte_1 interessi come da domanda e spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, oltre alle spese legali del giudizio di primo grado da porre integralmente a carico del Sig . In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, come anche del giudizio di primo grado, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”.
2 La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 249 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 25.01.2021, il
Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
avverso il d.i. n. 1622/2018 emesso nei suoi confronti su istanza di , revocava il d.i. e Parte_2 condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 6.272,29 pretesa in forza della garanzia fideiussoria rilasciata nell'interesse di a garanzia dell'adempimento degli obblighi Pt_4
derivati dal contratto di leasing del 4.4.2008 n. 10210 relativo al veicolo Scudo cabinato 12; spese parzialmente compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del foro del consumatore, sollevata dall'opponente, in assenza dei requisiti in capo al fideiussore per essere considerato consumatore, data la sua veste di amministratore della società d esclusa altresì Pt_4
la dedotta illegittimità della risoluzione contrattuale, nonché dell'applicazione, al contratto di leasing, dell'art. 1526 c.c. e comunque esclusa l'operatività, alla luce dell'attuale specifica normativa dettata dalla L. 124/2017, della distinzione fra leasing traslativo e leasing finanziario, confermava il diritto della concedente ad ottenere, a titolo di penale, quanto previsto dall'art. 10 del contratto di leasing in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, previa detrazione, in via equitativa, del valore obiettivo della cosa con riferimento allo stato in cui essa veniva restituita, calcolato sulla base delle rate riscosse e delle migliorie apportate.
Proponeva appello che censurava la sentenza laddove il Tribunale 1) aveva Parte_1 erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing in esame poiché concluso e risolto prima dell'avvento dell'attuale normativa;
2) aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della fideiussione e sull'avvenuta decadenza ex art. 1957 cc in assenza di specifica sottoscrizione della relativa clausola;
3) aveva erroneamente interpretato ed applicato l'art. 115 cpc riguardo alla mancata contestazione del valore del veicolo indicato nella relazione tecnica di parte prodotta ed aveva erroneamente applicato la penale;
4) aveva omesso la pronuncia in ordine alle contestazioni relative alla violazione dell'art. 1227 c.c. per aver Plusvalore deprezzato il veicolo vendendolo al 20% del suo effettivo valore commerciale.
Concludeva come in epigrafe.
3 Si costituiva dapprima quale procuratrice di e nel Controparte_1 Parte_2
corso del giudizio, con successivo intervento, quale procuratrice della cessionaria del credito contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese CP_4
e, a sua volta, proponeva appello incidentale contestando la legittimità della riduzione della penale che peraltro non era stata nemmeno richiesta.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25/06/2024
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Con il primo motivo l'appellante si duole dell'applicazione, da parte del primo giudice, alla fattispecie in esame, della L. 124/2017 nonostante che il contratto fosse stato concluso e risolto prima dell'entrata in vigore della attuale disciplina.
Il motivo è fondato.
In tal senso si sono chiaramente espresse le SSUU (Cass. n. 2061/2021) la cui ampia disamina merita di essere ritrascritta quasi integralmente “Il motivo, come detto, introduce il tema oggetto del contrasto di giurisprudenza rilevato dall'ordinanza interlocutoria n. 5022 del 2020 della Terza
Sezione civile e rimesso all'esame di queste Sezioni Unite. La Sezione rimettente dà conto del diritto vivente formatosi sulla distinzione, in seno al contratto di leasing finanziario (o locazione finanziaria), tra leasing di godimento (in cui il rapporto ha essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo, per l'appunto, di godimento e, quindi, con una previsione dei canoni su base eminentemente corrispettiva di tale scopo, essendo marginale ed accessoria la pattuizione relativa al trasferimento del bene alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione) e leasing traslativo
(in cui il rapporto è indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo) e della affermata diversità di regole applicabili all'una o all'altra fattispecie negoziale, avendo la giurisprudenza di questa Corte ribadito, per circa un trentennio, in modo affatto costante e coeso (a partire dalle coeve decisioni del 13 dicembre 1989, n. 5569, n. 5571, n. 5573 e n. 5574; con l'avallo poi della sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993 di queste Sezioni Unite), che gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo sono regolati per analogia dall'art. 1526 c.c.
Invero, come ancora evidenzia l'ordinanza n. 5022 del 2020, la fermezza dell'indirizzo in esame si rinviene anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, la quale, ai commi da 136 a 140 dell'art. 1, 'ha dettato una disciplina organica ed unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo', sebbene le decisioni in tal senso non
4 prendano posizione sulla portata e sugli effetti di detta legge (Cass.19 febbraio 2018, n. 3945; Cass.,
18 giugno 2018, n. 15975; Cass., 12 febbraio 2019, n. 3965). Un siffatto diritto vivente - come detto, costante e coeso per circa un trentennio - è stato invece contrastato da una serie di pronunce di questa Corte (a partire da Cass., 29 marzo 2019, n. 8980, seguita poi da: Cass., 20 agosto 2019, n.
18545; Cass., 30 settembre 2019, n. 24438; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27545), inclini a valorizzare, in via interpretativa, proprio la novella legislativa del 2017, giungendo alla conclusione che, in ragione dell'innovazione del quadro normativo di riferimento, l'art. 1526 c.c. non possa trovare applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, traslativi o di godimento che siano, in quanto è stata superata, per l'appunto, la tradizionale distinzione, di origine pretoria, tra leasing traslativo e di godimento, quale figure ora accomunate in una regolamentazione unitaria e a vocazione generale anche quanto ai stabiliti effetti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore. Secondo tale più recente indirizzo, gli effetti delle novità normative si riverberano
... anche sui contratti cui esse non sarebbero applicabili ratione temporis: non già per effetto di una non consentita applicazione retroattiva, ma per effetto di una 'interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale (...) non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente, posto che l'attività ermeneutica non può 'dispiegarsi' ora per allora, ma all'attualità; e ciò sul presupposto che, sino al definitivo accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non si siano esauriti i relativi effetti. Dubbi sulla tenuta di quest'ultimo orientamento sono dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione compendiati in due distinti quesiti, che interrogano altrettante questioni preliminari 'di sistema', come detto, riassumibili nella possibilità, o meno, di predicare l'applicazione analogica (attraverso l'interpretazione 'evolutiva') di una norma sopravvenuta rispetto alla fattispecie concreta che dovrebbe disciplinare. Assume, pertanto, la Terza Sezione civile che la giurisprudenza, e massimamente quella di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, concorre nella formazione della norma da applicare e, come tale, è tenuta a rispettare il principio (discendente dalla CEDU, ma recepito anche nell'ordinamento comunitario in forza dell'art. 6 TUE) della certezza del diritto, nei suoi tre corollari: "il principio di irretroattività delle norme;
il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti'. Trattasi, del resto, i principi condivisi da questa stessa Corte allorché, sia pure in materia processuale, ha affermato che il mutamento di un orientamento consolidato su una certa interpretazione delle norme di rito trova giustificazione solo quando quell'interpretazione sia "manifestamente arbitraria e pretestuosa (...), atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo" (Cass., S.U., 6 novembre 2014, n. 23675). Di qui, pertanto, il primo quesito di diritto posto dall'ordinanza
5 interlocutoria: "se l'interpretazione dell'art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017, n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l'art. 1526 c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento'; secondo quesito (strettamente correlato al primo) involge la legittimità di un procedimento di applicazione analogica definita "diacronica", "per effetto della quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe anche non esistere al momento di realizzazione della fattispecie, purché esista al momento della decisione'. L'interrogativo che, quindi, pone l'ordinanza n. 5022 del
2020 è 'se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento. Ritengono queste Sezioni Unite che non possa darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 8980 del 2019, e che, dunque, debba assicurarsi continuità al diritto vivente di risalente formazione (ma, come detto, ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling), che ha costantemente tratto dall'art. 1526 c.c., in forza di interpretazione analogica, la disciplina atta a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento di contratto di leasing (traslativo) verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. (…) In questo contesto, pertanto, è sorta e si è sviluppata la distinzione tra leasing traslativo e di godimento
(come innanzi ricordata), che porta come conseguenza rilevante quella della diversificazione delle rispettive discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Nel leasing di godimento, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 1458 primo comma, secondo periodo, c.c., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, riscontrandosi piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, sicché,
l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l'inadempimento verificatosi. Nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all'art. 1526 c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, per cui l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. La ragione di questa distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per
6 il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata.” (Cass. SS. UU. n. 2061/2021).
Ciò posto, in riforma della sentenza gravata, il collegio condivide quanto dal dedotto circa Parte_1
l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing oggetto di causa, la cui natura di leasing traslativo, peraltro, è del tutto evidente, data l'irrisorietà della rata di riscatto di soli € 187,83.
La circostanza è inoltre confermata anche dalla condotta processuale dell'opposta/appellata che non ha mai mosso alcuna contestazione sul punto e deve quindi ritenersi pacifica fra le parti, così come pacifico, in quanto non contestato, risulta il valore effettivo del veicolo al momento della restituzione, quantificato in € 14.000,00 dalle riviste specializzate del settore, richiamate nella relazione dal consulente di parte opponente.
Ciò posto, la società utilizzatrice, qualora avesse opposto il d.i. avrebbe avuto titolo per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso di € 16.136,92 di cui € 3.750,00 corrisposti al momento della conclusione del contratto a titolo di anticipo, € 8.386,92 per canoni versati, € 4.000,00 per le documentate migliorie apportate al veicolo, salvo l'indennizzo per l'utilizzo del bene, qualora fosse stato tempestivamente richiesto dall'opposta.
Tuttavia, nessuna opposizione è stata proposta dalla società in merito al provvedimento Pt_4
monitorio notificatogli e pertanto, in questa sede, nulla potrà essere riconosciuto per il suo credito, salvo escludere nei confronti del fideiussore opponente l'esistenza del credito portato dal d.i. opposto.
Atteso quanto sopra ed ogni altra questione assorbita, in accoglimento del primo motivo d'appello, va riconosciuta l'inesistenza del credito portato dal d.i. n. 1622/2018, peraltro già revocato dal primo giudice.
Le spese di entrambi gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n.55/2014 e s.m.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto da (ammesso al pss con delibera COA il Parte_1
31/03/2021) avverso la sentenza n. 249/2021 del Tribunale di Bologna;
condanna , procuratrice speciale di Controparte_1 Parte_2
in liquidazione e di , cessionaria dei crediti in blocco di Controparte_3 Parte_3
[.
liquidazione, a rifondere a (ammesso al pss con delibera COA il Parte_1
31/03/2021) le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per compensi, e per il secondo grado in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da porsi per il primo grado a favore del difensore dichiaratosi antistatario e per il secondo grado a favore dello Stato;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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