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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Vittime del dovere: condizioni ambientali ed operativeRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 23 marzo 2025
Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3083 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, (c.f. C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
con l'avv. DRAGO DANIELE;
C.F._3
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
I sig.ri , e hanno adito il Parte_1 Pt_2 Parte_3
Tribunale per vedersi riconoscere i benefici previsti dalla legge a favore degli eredi delle vittime del dovere, e ciò in ragione del decesso del marito della prima e padre dei secondi Sovrintendente Capo della Polizia di Stato , deceduto in conseguenza di una patologia Persona_1
cardiaca già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Gli stessi rappresentano che il ha rigettato la loro Controparte_2
istanza amministrativa ritenendo insussistente il requisito della correlazione tra il decesso e lo svolgimento delle attività elencate dall'art. 1 co. 563 e 564 l. 266/2005; e deducono l'illegittimità di tale diniego, in quanto i benefici richiesti spetterebbero ogniqualvolta la vittima sia stata esposta a rischi e condizioni di servizio eccedenti quelle ordinariamente connesse alle attività d'istituto.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
***
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 co. 563 l. 266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Pagina 2 di 5 Il richiamato articolo 3 l. 466/1980 riguarda i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, “i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge” ossia “in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (art. 1
l. 466/1980) “abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento”.
Il successivo co. 564 dell'art. 1 della l. 266/2005 equipara a tali soggetti
“coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il d.p.r. 243/2006, recante il regolamento attuativo delle richiamate disposizioni, prevede, all'art. 1, che per “missioni di qualunque natura”, si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
e per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno
Pagina 3 di 5 esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Su tali basi la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n.
266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività
d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività (C. S.U. 10791/2017).
Inoltre, “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (S.U. 21969/2017, C.
287/2024).
L'infermità o il decesso devono quindi comunque dipendere da un evento specifico, circostanziato nel tempo e nello spazio, caratterizzato dall'esporre l'operatore a rischi straordinari rispetto alle normali condizioni di servizio.
Nel caso di specie, è pacifico che non ricorre alcuna delle circostanze di cui al comma 563; ed è assolutamente generica l'allegazione secondo cui l'insorgenza della malattia sia dipesa da circostanze straordinarie o fatti
Pagina 4 di 5 di servizio che abbiano esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendosi i ricorrenti limitati a richiamare sul punto il rapporto della
Questura di Ragusa del 6.12.2005, in cui si legge che il Sovrintendente
è stato sottoposto a “turni spesso protrattisi oltremodo CP_3
anche nelle ore notturne che lo hanno esposto a stress, alle inclemenze dei climi perfrigeranti e reumatizzanti nonché alla consumazione di pasti in orari irregolari”, e successivamente “a stress, strapazzi fisici ed orari prolungati, pasti irregolari”.
Non si tratta, evidentemente, di circostanze od eventi straordinari, che come tali devono essere specifici (seppur non tipizzati ex lege), ma delle ordinarie condizioni di lavoro in cui operava il Sovrintendente . CP_3
Con la conseguenza che, per quanto detto sopra, non può ritenersi la sussistenza delle condizioni legittimanti i benefici concessi agli eredi delle vittime del dovere.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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