Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3577/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3577/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3577 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, pendente
TRA
(C.F. ), nata il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Agostino
Cianciulli ( ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Bisaccia, alla via Roma n. 129;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via
Giuseppe Grezar n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Molfini (C.F. C.F._3
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dei Mille
[...]
n. 16;
OPPOSTA
NONCHÈ
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11;
OPPOSTA R.G. n. 3577/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con ricorso depositato in data 11.11.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220190009058747002, notificatale in data 12-14 settembre 2023, al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta cartella di pagamento, la prescrizione, la nullità e l'illegittimità, con conseguente annullamento della cartella.
In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito, in quanto il tributo sotteso alla cartella impugnata, rappresentato dall'imposta di registro su sentenza, soggiace alla prescrizione decennale ed il relativo avviso di liquidazione non è mai stato notificato all'opponente, con conseguente lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, dell'art. 7 L. 27/7/2000
n. 212 – tutela del contribuente.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “In via pregiudiziale, disporre, anche con decreto presidenziale, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
b) In via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza, sospendere l'atto impugnato, per i motivi tutti sopra esposti;
c) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
d) Accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà ed inammissibilità dell'operato dei resistenti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati;
e) Condannare le parti resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla ricorrente, nonché tutti R.G. n. 3577/2023
i danni alla vita di relazione ed alla salute causati da ansia, turbamenti, stress la cui alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00. f) condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
h) Nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dell'importo richiesto da controparte, nonché la decadenza del diritto azionato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario”.
3. Con decreto emesso in data 15 novembre 2023, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 29 aprile 2024.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato in data
04 marzo 2024 all' , che si è costituita in data Controparte_1
26.03.2024, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, in favore del Giudice Tributario, in quanto, trattandosi di imposta di registro, la controversia rientra nella giurisdizione dalla Corte di Giustizia Tributaria;
ha, poi, eccepito il proprio “difetto di legittimazione passiva”, in quanto nei giudizi in cui si controverte circa il merito della pretesa, il concessionario non è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio di opposizione ed è, infatti, l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, il vero legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, con conseguente richiesta di estromissione;
in via subordinata, la convenuta ha chiesto di “accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”.
5. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 02 maggio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti, è stata denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ed il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito R.G. n. 3577/2023
di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Si è, altresì, costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20 maggio 2024, l' Controparte_3
, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in
[...] favore del Giudice tributario, trattandosi di imposta di registro, richiamando all'uopo l'art. 2 d.lgs. 546/1992 e l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, in caso di doglianza avente ad oggetto la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale con conseguente prescrizione del diritto, sussiste la giurisdizione del Giudice tributario.
Ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., essendo la cartella di pagamento stata notificata in data 12-14 settembre 2023 ed il ricorso notificato oltre il termine di giorni venti.
7. Orbene, osserva questo giudicante che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta è fondata. Controparte_1
Invero, il d.lgs. 546/1992, all'art. 2 (oggi trasfuso nell'art. 46 d.lgs. 175/2024), demanda alla giurisdizione tributaria le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale.
Pertanto, il contribuente che intenda contestare il titolo della riscossione coattiva, deve rivolgersi al giudice tributario.
Il principio è altresì pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale, dovendosi all'uopo richiamare Cass. n. 31090 del 28/11/2019, secondo cui “In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impositivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza” nonché Cass. SS.UU. n. 7822 del 14/04/2020, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di R.G. n. 3577/2023
natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R.
n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
È, altresì, pacifica la circostanza che in tema di imposta di registro (Cass SS.UU. n.
25977 del 16/12/2016) la giurisdizione è attribuita alla Corte di Giustizia Tributaria.
Neppure vale a radicare la giurisdizione del Giudice ordinario la circostanza che, nelle more dell'instaurazione del presente giudizi, sia stata notificata all'opponente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atteso che, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. 4871/2021), l'ipoteca (e la preventiva iscrizione d'ipoteca), come anche il fermo amministrativo, non è ascrivibile nell'alveo degli atti cd. esecutivi.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, con riguardo all'opposizione a cartella di pagamento n. 01220190009058747002 deve esser dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio (di studio, introduttiva e decisoria), valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia, definita in rito e tenuto conto del modulo decisionale adottato.
P. Q. M.
R.G. n. 3577/2023
Il Tribunale Ordinario di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, pronunziando definitivamente sull'opposizione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_4 [...]
, ogni altra Controparte_3 domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla cartella impugnata, sussistendo la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
b) assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa;
c) condanna l'opponente a rimborsare ad Parte_1 Controparte_4
le spese processuali che si liquidano in € 2.906,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali al 15% del compenso, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
d) condanna l'opponente a rimborsare ad Parte_1 [...]
le spese processuali Controparte_2 che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% del compenso, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Così deciso all'esito dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani