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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Lucia Gesummaria presidente
- dott. Alessia D'Alessandro consigliere
- dott. Pietro Vinetti consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza mediante trattazione scritta tenutasi nella medesima giornata, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna del 16.12.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 266/2022 , e vertente tra:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. STOLFI Parte_1 C.F._1
DANIELE
-Appellante-
e
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. STIGLIANI DOMENICO
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.180/2022, pubblicata il 16.2.2022, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Rigetta le domande attrici;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, Parte_1 [...]
liquidate in € 3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese CP_1 generali come per legge;
- Pone le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, a carico dell'attore.
Con atto di citazione depositato il 12.6.2022, notificato il 9.6.2022, la parte appellante ha impugnato la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 4.11.2022, la parte appellata si è costituita per resistere al gravame.
Né all'udienza del 25.11.2025 né all'udienza del 16.12.2025 - entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza. Sia per l'udienza del 25.11.2025, cui il procedimento perveniva a seguito di rinvio d'ufficio regolarmente comunicato, che per quella del 16.12.2025, veniva disposta sostituzione della comparizione con note scritte in forza della norma sopra richiamata, con provvedimento pure regolarmente comunicato, senza che, come detto, le parti provvedessero al deposito nel termine assegnato di note.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe specificato, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere Il Presidente
Dr Pietro Vinetti dr.ssa Lucia Gesummaria