Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3145/2018 promossa da:
C.F.: , e C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Via Tacito 64, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Culla che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F.: , C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
, C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Cardinali per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI:
Email_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
CONTUMACI
OGGETTO: RIVENDICA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 GIUGNO 2024, i procuratori
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con ricorso ex art. 702 bis iscritto il 29 maggio 2018, e Parte_1 Parte_2
adivano l'intestato Tribunale nei confronti di , e Controparte_1 Parte_3 [...]
unitamente a e quali litisconsorti Parte_4 Controparte_5 Controparte_6 necessari, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che , C.F.: Controparte_1
, nata a [...], il [...]; , C.F.: CodiceFiscale_6 Parte_3 [...]
, nato Roma il 01/11/1961; C.F.: C.F._7 Parte_4 C.F._8
, nato a [...] il [...], occupano senza titolo la porzione di orto (Agrumento)
[...]
specificatamente zona coperta di circa 14 mq con accesso dalle arcate di cui alle foto All.
9, indicata come corte nella pianta di cui all'All. n. 3, di proprietà dei ricorrenti e dei litisconsorti, sito in Fondi (LT), Via Ludovico Ariosto n. 41, censito al Catasto Terreni del
Comune di Fondi, al foglio 94, particella 489, Classe 32, Mq 151, Rendita dominicale €
2,73, Rendita Agraria € 1,25; e per l'effetto, ordinare ai resistenti il rilascio dell'immobile libero da persone o cose, con condanna, altresì, al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno del ricorso, gli istanti deducevano di essere proprietari pro-quota dell'orto ( agrumeto) sito in Fondi (LT), Via Ludovico Ariosto n. 41, censito al Catasto Terreni del
Comune di Fondi, al foglio 94, particella 489 e di averlo sempre utilizzato, parte a frutteto la porzione scoperta e parte a ripostiglio degli attrezzi e zona servizi, nella parte di coperta di circa 14 mq;
si esponeva inoltre che i signori nell'agosto 2000 apprendevano Pt_1
che nell'orto erano state realizzate, su incarico di , loro zio, alcune Controparte_7
opere quali alterazione ed ampliamento di una luce, rimozione delle sbarre anti-intrusione posizionate sulla finestra oggetto di ampliamento, chiusura delle arcate mediante il montaggio di alcune inferriate, inibendo di fatto l'accesso alla zona coperta di mq 14, apertura di un foro di circa 25 cm nella parete adiacente la corte ed installazione di un tubo per montaggio di areatore.
Veniva pertanto richiesto in giudizio il rilascio della porzione di orto occupata in modo illegittimo dai resistenti.
Incardinato il giudizio, si costituivano , e Parte_3 Parte_4 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni:” “Per tutto quanto detto, rilevato, CP_1
argomentato, eccepito e richiesto, previo mutamento del rito per carenza assoluta dei
2 presupposti di cui all'art. 702 bis cpc e previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 cpc, si chiede il rigetto della domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via subordinata si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata e, per l'effetto, dichiararsi l'avvenuta usucapione, ex art. 1158 c.c. a favore dei sigg. , e Controparte_1 Parte_3 Parte_5
della piccola striscia di terreno oggetto di causa. Vittoria di spese.
[...]
I resistenti deducevano che l'area coperta in questione risultava di loro proprietà e comunque dagli stessi e dal loro dante causa posseduta in via esclusiva Controparte_7
quanto meno sin dal 1974 , rappresentando la continuazione della quota di proprietà ed in perfetta proiezione con la loro quota del fabbricato. Si deduceva inoltre che l'area scoperta distinta al foglio 94 part. 489 di mq 151 di proprietà dei ricorrenti risultava in stato di abbandono e che il contatore presente nella zona coperta era preesistente alla successione dei danti causa ed inutilizzato. Veniva inoltre dedotto che il dante causa dei resistenti nel 2000 aveva delimitato la sua proprietà ivi compresa la porzione oggetto di causa, parzialmente già delimitata dalle arcate ivi esistenti e che di fatto non consentivano l'accesso al terreno scoperto dei ricorrenti. In via riconvenzionale veniva comunque svolta domanda riconvenzionale di usucapione atteso l'esercizio del loro possesso ed anteriormente del dante causa, uti dominus della piccola fascia di terreno di mq 14 delimitata dalle arcate, annessa e di pertinenza del loro fabbricato.
Espletata CTU affidata al Geom. oggetto di integrazione a chiarimenti, Persona_1
la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 25 giugno 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
La CTU espletata in giudizio dal Geom. ha in primo luogo accertato lo Persona_2
stato dei luoghi ,verificando l'area oggetto di causa delle dimensioni di 8m x 1,5m circa per una superficie di circa 12mq, in parte delimitata da aste tondi di ferro che formano delle sbarre per limitarne l'accesso dal cortile interno, posizionati mediante cemento a pronta presa, esito di una lavorazione recente e di sicuro non risalente alla creazione dell'immobile mentre nell'arcata più grande risulta essere stato creato un varco mediante il taglio di un pezzo del tondino che vanno a creare le sbarre, così da permetterne l'accesso sotto le arcate. Il CTU ha accertato che al di sotto delle arcate risulta essere presente una finestra con apertura verso l'interno del locale a doppia anta in alluminio appartenente al locale identificabile catastalmente al foglio 94 particella 488 sub 2, e che oltre la finestra insiste un foro di circa 25cm da dove sporge un tubo in pvc di circa 30cm sempre anche
3 esso posto mediante cemento a pronta presa, anche quest'ultimo non facente parte della struttura originale, e sul lato opposto una tubatura dell'acqua e relativo contatore in metallo e una tubazione più recente di colore nero entrambi salenti verso il piano superiore
Rispetto alla affermazione che “l'area oggetto risulta essere un prolungamento al servizio del cortile identificato al catasto al foglio 94 particella 489 che termina sotto a una serie di arcate che fanno parte delle fondamenta che sorreggono il fabbricato identificato catastalmente al foglio 94 particella 488.ì”, il CTU in sede di elaborato integrativo ha precisato e ribadito che l'area oggetto di causa ( ovvero la porzione che si situa sotto gli archi di cui ai rilievi fotografici in atti) si trova esterna alla particella 489, di proprietà dei ricorrenti ma interna alla particella 488 dei resistenti, confinante con il magazzino posto al piano terra indicato al foglio 94 particella 488 sub 2, pur non essendo censita catastalmente e/o rappresentata in nessuna unità immobiliare del fabbricato,
Le risultanze della CTU sul punto devono essere condivise in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo correttamente motivato.
Il CTU ha affermato che l'area oggetto di causa fino alla divisione ereditaria è sempre stata utilizzata e gestita dagli eredi di fino all'agosto 2000 , a causa Parte_6
chiusura degli archi con elementi di acciaio ( tondini da carpenteria) e alla modifica della finestra del magazzino al piano terra eseguita dai resistenti, fino a quando non è stata effettuata una apertura sugli elementi metallici che ha permesso anche ai ricorrenti di accedervi.
Tuttavia si tratta di affermazioni circa l'utilizzo dell'area che non hanno altro riscontro probatorio, dato che la parte attrice non ha insistito per l'ammissione della prova orale, peraltro genericamente formulata e comunque non ha svolto domanda di usucapione nella ipotesi di ritenuta titolarità dell'area in capo ai convenuti.
Infatti la domanda attrice deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione, fattispecie che presuppone, ex art. 948 c.c., che l'attore dimostri, da un lato, di essere proprietario del bene rivendicato e, dall'altro lato, la sussistenza di un'usurpazione da parte di terzi.
Sotto l'aspetto processuale, nell'azione di rivendicazione l'attore è dunque tenuto, secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, a dimostrare i presupposti sopra richiamati,
In definitiva l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere della prova particolarmente stringente, che investe, in primo luogo e a prescindere dalla
4 eventuale non contestazione della parte convenuta, la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare, risalendo fino al momento dell'acquisto a titolo originario.
Tali presupposti sono risultati non sussistere nella fattispecie oggetto di giudizio.
In conseguenza la domanda attrice deve essere rigettata con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto del valore indeterminabile della controversia di natura non complessa.
Deve essere respinta la richiesta di condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte attrice presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato.
Inoltre, se è vero, come da ultimo ritenuto ( Cass. SS.UU. n. 22405/2018), che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si realizza attraverso un abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere le liti (di per sé legittimo), per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte e dunque la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede la prova del danno, essendo sufficiente soltanto l'accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede, vale a dire della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (o della colpa grave) , tuttavia nel caso di specie, non può ritenersi acquisita la prova della malafede o colpa grave della parte attrice in relazione anche alla conformazione dello stato dei luoghi
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna in solido e a rimborsare le spese del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, liquidate, in favore di , e Controparte_1 Parte_3
, nella somma di € 3.809,00 per compensi oltre rimborso Parte_4
forfettario, CPA ed IVA;
pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate.
6 Così deciso in Latina, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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