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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 18/2022 Verbale di Udienza EL giorno 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa MA Casale Visto l'articolo 127-ter c.p.c.: verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti EL decreto di fissazione ELl'udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte a cura ELle parti costituite;
viste la nota scritta depositata dalla parte opponente Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la nullità o, subordinatamente, annullare l' ordinanza ingiunzione opposta, n. 310/2021-A EL 26-11-2021, notificata il 06-12-2021, previa declaratoria ELl'infondatezza ELla pretesa ELl CP_1
per le causali di cui alla medesima e, quindi, previa declara-toria ELla
[...] inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricor-rente e . 2) CP_2
Subordinatamente, dichiarare comunque non dovuta la somma nella misura imposta, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, in violazione ELl'art. 11 l. n. 689/81, con conseguente riduzione ELle sanzioni. 3) Pronunciare tutti i consequenziali provvedimenti”. vista la nota scritta depositata dalla parte opposta Controparte_3 sede di Avellino contenente le seguenti conclusioni: “insiste per
[...] il rigetto ELl'opposizione, con condanna ELl'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti ELl'art. 9 EL Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente ….”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi ELl'art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica nella persona ELla dott.ssa MA Casale al termine ELl'udienza di discussione orale EL giorno 01ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale EL dispositivo e ELla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione, ai sensi ELl'art. 429 c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 EL Ruolo Generale degli affari contenziosi ELl'anno
2022 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 12.11.1969 e residente in alla C.da Scrofeta n.4, rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Ettore Freda (C.F.
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla via C.F._2 CP_1
CA EL LZ n. 59;
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_3
, in persona EL Direttore pro tempore che rappresenta e difende l'ente P.IVA_1
unitamente ovvero disgiuntamente ai funzionari all'uopo ELegati ex art. 6 c.9 d.lgs. n.
150/2011, come da ELega in atti, elettivamente domiciliato presso la sede di , CP_1
come in atti
RESISTENTE Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo la dott.ssa Alessia
Marotta all'odierna udienza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia ELla seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi ELl'art. 429 c.p.c., dando lettura virtuale EL dispositivo e ELla concisa esposizione ELle ragioni, di fatto e di diritto, ELla decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 ELla L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 22 l. n. 689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
[...]
310/2021-A EL 26.11.2021, notificata in data 06.12.2021 al ricorrente in qualità di ex socio accomandatario ELla LE.MA. s.a.s., intimante la sanzione di € 9.387,84 emessa dall per le seguenti irregolarità: 1) aver Controparte_3 Controparte_3
impiegato in assenza di comunicazione preventiva di assunzione CP_2
(sanzione applicata € 6.630,00); 2) omessa registrazione di nel libro CP_2
unico EL lavoro (sanzione applicata € 2.000,00); 3) omessa comunicazione di cessazione EL rapporto di lavoro (sanzione applicata € 183,34); 4) omessa consegna ELla comunicazione di instaurazione EL rapporto di lavoro (sanzione applicata €
550,00).
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di valore probatorio EL verbale di accertamento, in quanto fondato su circostanze non verificate personalmente dagli ispettori, bensì apprese de relato, prive quindi ELla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
e non idonee a integrare presunzioni semplici. L'opponente ha rilevato che, in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'onere ELla prova dei fatti costitutivi ELl'illecito ricade interamente sull'amministrazione, la quale, nel caso di specie, non avrebbe dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto indicato. L'opponente eccepisce altresì l'inesistenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, corroborata sia da elementi oggettivi (scarso volume d'affari, assenza EL lavoratore in sede di verifica A.D.M.) sia da una confessione giudiziale resa dal presunto dipendente in sede di conciliazione davanti al Tribunale di Avellino. Si contesta, inoltre, la violazione ELl'art. 11 l. n. 689/1981, per mancata motivazione circa la quantificazione ELle sanzioni, comminate in misura superiore ai minimi edittali senza adeguata giustificazione.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “IN RITO: Voglia disporre la sospensione ELl'efficacia esecutiva ELl'ordinanza ingiunzione impugnata, con decreto inaudita altera parte o, subordinatamente, con ordinanza previa comparizione personale ELle parti, ai sensi ELl'art. 5 D.lgs. n. 150/2011. NEL MERITO: Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: 1) Dichiarare la nullità o, subordinatamente, annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, n. 310/2021-A EL 26-
11-2021, notificata il 06-12- 2021, previa declaratoria ELl'infondatezza ELla pretesa ELl per le causali di cui alla medesima e, quindi, previa declaratoria Controparte_1
ELla inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e CP_2
2) Subordinatamente, dichiarare comunque non dovuta la somma nella
[...]
misura imposta, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, in violazione ELl'art. 11 l. n.
689/81, con conseguente riduzione ELle sanzioni. 3) Pronunciare tutti i consequenziali provvedimenti. Con vittoria di spese e compenso professionale EL giudizio, ed attribuzione al Difensore anticipatario”.
Con decreto EL 05.01.2022 il precedente giudicante ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte ELl'esecuzione ELl'ordinanza impugnata, in quanto non sussistente il pericolo imminente di un grave e irreparabile pregiudizio per la parte ricorrente ed è stata fissata la comparizione ELle parti per la discussione al giorno
29.06.2022.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di notifica EL ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, si è costituito l' , Controparte_3
rilevando che, a seguito di segnalazione di sono stati effettuati CP_2
accertamenti ispettivi che hanno documentato l'impiego in nero EL medesimo nel periodo 30.09.2013 – 19.05.2014, senza preventiva comunicazione di assunzione. Il resistente ha, poi, rilevato che il precedente ricorso amministrativo proposto dall'opponente al è stato respinto, con Parte_2
decreto n. 119 EL 14.12.2017, con motivazioni ritenute chiare e fondate. L' ha CP_1
contestato la rilevanza EL verbale di conciliazione sottoscritto in data 06.04.2016 dinanzi al Tribunale di Avellino, in quanto tale accordo non incide su interessi pubblici relativi a sanzioni amministrative, né ha efficacia nei confronti ELl'Autorità di vigilanza. Nel merito, l'Amministrazione evidenzia che le dichiarazioni rese da più testimoni hanno confermato in modo univoco l'inserimento stabile di CP_2
nell'organizzazione aziendale, con mansioni tipiche di un rapporto di lavoro - quali la riscossione di somme e il rilascio di ricevute presso il punto scommesse. L ha CP_1
precisato che la natura ELle attività non richiedeva direttive continue e che il basso volume d'affari non esclude la sussistenza di un rapporto irregolare. Quanto alla quantificazione ELla sanzione, il resistente sostiene che la motivazione “per relationem” al verbale di accertamento soddisfa i requisiti di legge e che l'importo irrogato, superiore al minimo edittale, è congruo in relazione alla gravità dei fatti.
L ha, dunque, concluso chiedendo “il RIGETTO EL ricorso con la conseguente CP_1
conferma ELl'ordinanza ingiunzione opposta con condanna ELl'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti ELl'art. 9 EL Decreto Legislativo n.
149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole ELla lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_3
lite, con la riduzione EL venti per cento ELl'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi ELl'articolo
9, comma 2, EL decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione EL compenso spettante gli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge”.
All'udienza EL 29.06.2022 sono state ammesse le prove dirette e contrarie richieste dalle parti e, all'esito ELl'assunzione ELla prova orale, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO Prima di esaminare i motivi di doglianza ELl'opponente è opportuno rammentare che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento ELla pretesa ELl'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini ELl'onere ELla prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente. Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova ELla fondatezza ELla pretesa fatta valere con il provvedimento. Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti ELla responsabilità ELl'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione ELl'art. 23 l. 689/81).
Nel merito si osserva che nel caso di specie, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alla suddetta posizione lavorativa non è sufficiente la semplice produzione in atti EL verbale ispettivo, contenente le dichiarazioni EL dipendente e dei conoscenti che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona.
Diversamente, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo - in mancanza ELla predetta conferma - il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.
In particolare, la Suprema Corte, relativamente alla questione ELla rilevanza dei verbali ispettivi, si è più volte riportata ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite”
(Cass. n. 12108/2010).
Inoltre, La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4462/2014, ha ribadito, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, che "i verbali redatti dagli ispettori EL lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza EL pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale ELle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni EL verbalizzante."
In particolare quanto alla verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal Giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini ELla prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade.
Infatti, per quanto riguarda il riparto ELl'onere ELla prova ai sensi ELl'art. 2697 c.c., vale il principio in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi EL diritto grava sempre su colui che si afferma titolare EL diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Sempre in conformità a tale orientamento, la Corte ha affermato che per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini ELla prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava.
Nella fattispecie de qua appare assorbente il rilievo EL difetto di prova degli elementi costitutivi ELla fattispecie sanzionatoria.
Ricordato che spetta all'amministrazione “ai sensi ELl'art. 2697 c.c., fornire la prova ELl'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. n. 18575/2014; Cass. n. 927/2010; Cass. n. 5277/2007) si osserva che, secondo il consolidato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale EL lavoro subordinato, presupposto ELle violazioni contestate nel caso di specie, consiste nel vincolo di soggezione EL lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare EL datore di lavoro, da accertarsi sulla base ELle concrete modalità di svolgimento ELla prestazione lavorativa. In particolare, la subordinazione implica l'inserimento EL lavoratore nella organizzazione imprenditoriale EL datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, ELle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, contrariamente al lavoro autonomo in cui l'oggetto ELla prestazione è costituito dal risultato ELl'attività (cfr.
Cass. n. 18253/2018; Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 4770/2003). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “…il criterio rappresentato dall'assoggettamento EL prestatore all'esercizio EL potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata EL rapporto, le modalità di erogazione EL compenso, la regolamentazione ELl'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo…” (Cass.
n. 17384/2019; cfr. anche Cass. n. 23846/2017).
Pertanto, ai fini ELla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, occorrerà accertare, in concreto, il costante ricevimento di ordini e disposizioni, ossia il vincolo di soggezione EL lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare EL datore di lavoro (cfr. Cass. n. 18018/2017). In via sussidiaria, cioè nei casi in cui l'apprezzamento di tale vincolo gerarchico non sia agevole in relazione alla natura e alla complessità ELle mansioni affidate, la giurisprudenza ha enucleato ulteriori
“indici” rivelatori ELla natura subordinata EL rapporto, quali la presenza costante EL lavoratore sul luogo di lavoro (specialmente se caratterizzata da un orario fisso),
l'obbligo di presenza e di giustificare assenze e permessi, le modalità di erogazione ELla retribuzione, la necessità di concordare periodi feriali e la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale, sia pure minima (cfr. Cass. n.
17384/2019).
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'istruttoria espletata non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e . CP_2
A fronte ELla difesa EL ricorrente che assume di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro con , nulla è stato provato in contrario fuori dalle dichiarazioni CP_2
rese in sede di verbali di accertamento ispettivo. In particolare, non è risultato provato il concreto esercizio di un potere direttivo EL datore di lavoro sul lavoratore né altre circostanze attinenti alla necessità di rispettare un orario di lavoro, allo svolgimento di mansioni ad obblighi di presenza, di giustificare assenze e permessi o alle modalità di erogazione di un eventuale compenso per il periodo indicato.
Anche in sede di prova testimoniale, i testi escussi – che sono stati precedentemente sentiti in sede amministrativa – peraltro tutti avventori sporadici EL bar ,sono risultati non precisi e hanno reso dichiarazioni vaghe e discordanti rispetto a quanto dichiarato in sede di accertamento ispettivo. Le circostanze rilevate dalla parte resistente non sono suffragate dalle evidenze processuali, essendo le dichiarazioni eccessivamente generiche: “non ricordo […] non so nemmeno se sono mai stato all'interno EL bar […] non confermo quanto dichiarato nelle dichiarazioni rilasciate alla di Avellino in CP_1
quanto non ricordo le circostanze, non ho mai visto il al centro scommesse o CP_2
prendere soldi per le scommesse” (CFR dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
, , e . Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
A fronte di tale quadro probatorio non può ritenersi raggiunta la prova ELla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra , già socio accomandatario Parte_1
ELla LE.MA. sas di , e . Parte_1 CP_2
Pertanto, alla luce ELle suesposte motivazioni l'opposizione va accolta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Per quanto attiene al regolamento ELle spese, ritiene questo giudice che ricorrano giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti ELle spese di lite, in considerazione sia ELla particolarità ELla questione trattata e sia per il fatto che l
[...]
sia stato tratto in errore dalle dichiarazioni inesatte dei testimoni, CP_1
circostanza idonea a giustificare il comportamento ELl'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 310/2021-A EL 26.11.2021, notificata in data 06.12.2021 a in Parte_1
qualità di ex socio accomandatario ELla LE.MA. s.a.s., intimante la sanzione di €
9.387,84 emessa dall;
Controparte_3
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 1° ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA Casale