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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME del POLOPO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice, dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 722/2025 R.G., avente ad oggetto pagamento prestazioni professionali, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10 settembre 2025, e vertente TRA
(C.F.: , con sede a UM (AN) in Parte_1 P.IVA_1 via C. Colombo 14, in persona dell'amministratore, suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Corallini Garampi e Tiziana Ceccarelli, come da investitura in atti,
OPPONENTE
E
Ing. (C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Stefania Maroni e Tina Maria Fusari, come da incarico in atti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. La opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni seguenti.
2. Nell'invocare a proprio favore la disciplina consumeristica ad esso asseritamente applicabile, l'ente di gestione opponente ha eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito (“dato che il Condominio si trova a UM (e ha sede amministrativa a
Sirolo) … in provincia di Ancona”).
Dal canto suo, l'opposto professionista, nel costituirsi, ha dichiarato di “aderire” alla eccezione di incompetenza, domandando la fissazione di una apposita udienza per la sollecita definizione della questione di competenza.
3. Mercè provvedimento del 15 luglio 2015, il Tribunale, rievocato l'insegnamento
(Corte cost., 3 giugno 2024, n. 96), secondo cui il giudice, nell'esercizio del potere di direzione del processo, può fissare apposita udienza di comparizione delle parti,
d'ufficio e prima di emettere il decreto ex art. 127-ter, o su istanza di parte dopo aver provveduto, ha fissato la udienza del 10 settembre c.a. per la definizione della controversia.
1 4. Come noto, al contratto concluso da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 24-7-2001 n. 10086 Rv. 548447-01, Cass.
Sez. 3 12-1-2005 n. 452 Rv. 578844-01, Cass. Sez. 6-2 22-5-2015 n. 10679 Rv. 635415-
01, Cass. Sez. 3 23-5-2024 n. 14410 Rv. 671172-01).
Sul punto, l'opposto professionista non ha contestato la qualità di consumatore in capo all'opponente (nella cui composizione soggettiva peraltro non viene noverata alcuna società: non si ha prova di ciò), pervenendo a prestare “adesione” alla eccezione in discorso.
5. Con riferimento a tale “adesione”, si è a suo tempo avuto modo di rappresentare che va esclusa la operatività alla fattispecie adesso giudicata del congegno adesivo di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., sul motivo portante che la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c.
(Cass. 15699/2024).
6. Ne viene l'accoglimento in rito della opposizione, in quanto il requisito della competenza si configura “come condizione di ammissibilità del decreto (come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005)” (in detti termini, cfr., anche in parte motiva, Cass. 16744 /2009 e soprattutto, nel senso della competenza quale requisito di ammissibilità della domanda (Cass. 17380/2015, in parte motiva, par.
6.1).
Per l'effetto, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona, quale foro nel cui circondario ha sede il Parte_1
7. All'accoglimento della opposizione è correlata la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Ne discende il venir meno della esigenza di provvedere ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c.
8. Inoltre, il giudice dell'opposizione a d.i. deve, in uno alla declaratoria di incompetenza e a quella di nullità del d.i., rimettere la causa al giudice competente perché innanzi a questi, entro il termine di legge, sia riassunto un “ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a base del ricorso per ingiunzione” (Cass. 14075/99).
2 9. In considerazione della condotta della parte opposta che non ha ritenuto di contestare la eccezione di incompetenza evitando anche il compimento di attività processuali innanzi al giudice ritenuto privo di competenza, ricorrono gli estremi per disporre la integrale compensazione delle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 722 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di competenza, questa spettando al Tribunale di Ancona;
2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 173/2025, del 3 marzo
2025;
3) onera la parte a tanto interessata alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente, entro il termine di tre mesi;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Macerata, 10 settembre 2025.
Il Giudice
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TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice, dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 722/2025 R.G., avente ad oggetto pagamento prestazioni professionali, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10 settembre 2025, e vertente TRA
(C.F.: , con sede a UM (AN) in Parte_1 P.IVA_1 via C. Colombo 14, in persona dell'amministratore, suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Corallini Garampi e Tiziana Ceccarelli, come da investitura in atti,
OPPONENTE
E
Ing. (C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dagli avv.ti Stefania Maroni e Tina Maria Fusari, come da incarico in atti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. La opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni seguenti.
2. Nell'invocare a proprio favore la disciplina consumeristica ad esso asseritamente applicabile, l'ente di gestione opponente ha eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito (“dato che il Condominio si trova a UM (e ha sede amministrativa a
Sirolo) … in provincia di Ancona”).
Dal canto suo, l'opposto professionista, nel costituirsi, ha dichiarato di “aderire” alla eccezione di incompetenza, domandando la fissazione di una apposita udienza per la sollecita definizione della questione di competenza.
3. Mercè provvedimento del 15 luglio 2015, il Tribunale, rievocato l'insegnamento
(Corte cost., 3 giugno 2024, n. 96), secondo cui il giudice, nell'esercizio del potere di direzione del processo, può fissare apposita udienza di comparizione delle parti,
d'ufficio e prima di emettere il decreto ex art. 127-ter, o su istanza di parte dopo aver provveduto, ha fissato la udienza del 10 settembre c.a. per la definizione della controversia.
1 4. Come noto, al contratto concluso da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 24-7-2001 n. 10086 Rv. 548447-01, Cass.
Sez. 3 12-1-2005 n. 452 Rv. 578844-01, Cass. Sez. 6-2 22-5-2015 n. 10679 Rv. 635415-
01, Cass. Sez. 3 23-5-2024 n. 14410 Rv. 671172-01).
Sul punto, l'opposto professionista non ha contestato la qualità di consumatore in capo all'opponente (nella cui composizione soggettiva peraltro non viene noverata alcuna società: non si ha prova di ciò), pervenendo a prestare “adesione” alla eccezione in discorso.
5. Con riferimento a tale “adesione”, si è a suo tempo avuto modo di rappresentare che va esclusa la operatività alla fattispecie adesso giudicata del congegno adesivo di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., sul motivo portante che la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c.
(Cass. 15699/2024).
6. Ne viene l'accoglimento in rito della opposizione, in quanto il requisito della competenza si configura “come condizione di ammissibilità del decreto (come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005)” (in detti termini, cfr., anche in parte motiva, Cass. 16744 /2009 e soprattutto, nel senso della competenza quale requisito di ammissibilità della domanda (Cass. 17380/2015, in parte motiva, par.
6.1).
Per l'effetto, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona, quale foro nel cui circondario ha sede il Parte_1
7. All'accoglimento della opposizione è correlata la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Ne discende il venir meno della esigenza di provvedere ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c.
8. Inoltre, il giudice dell'opposizione a d.i. deve, in uno alla declaratoria di incompetenza e a quella di nullità del d.i., rimettere la causa al giudice competente perché innanzi a questi, entro il termine di legge, sia riassunto un “ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a base del ricorso per ingiunzione” (Cass. 14075/99).
2 9. In considerazione della condotta della parte opposta che non ha ritenuto di contestare la eccezione di incompetenza evitando anche il compimento di attività processuali innanzi al giudice ritenuto privo di competenza, ricorrono gli estremi per disporre la integrale compensazione delle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 722 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di competenza, questa spettando al Tribunale di Ancona;
2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 173/2025, del 3 marzo
2025;
3) onera la parte a tanto interessata alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente, entro il termine di tre mesi;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Macerata, 10 settembre 2025.
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