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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11484/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° settembre 1963 (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Sonia SPISANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Barberia, n. 14
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 23 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
pagina 1 di 2 I coniugi hanno contratto matrimonio il 12 ottobre 1991 a Savignano sul Panaro (MO). Dall'unione non sono nati figli. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 9 febbraio 2011 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto di omologa del 22 febbraio 2011. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
1° settembre 1963 e nato a [...] il 7 gennaio Parte_2
1967, unitisi in matrimonio il 12 ottobre 1991 a Savignano sul Panaro (MO), atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9, Parte I, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° settembre 1963 (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Sonia SPISANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Barberia, n. 14
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 23 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
pagina 1 di 2 I coniugi hanno contratto matrimonio il 12 ottobre 1991 a Savignano sul Panaro (MO). Dall'unione non sono nati figli. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 9 febbraio 2011 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto di omologa del 22 febbraio 2011. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
1° settembre 1963 e nato a [...] il 7 gennaio Parte_2
1967, unitisi in matrimonio il 12 ottobre 1991 a Savignano sul Panaro (MO), atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9, Parte I, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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