Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7732 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1
assegno sociale cat. AS n. 078-319104013825, con decorrenza 1.3.2020 – adiva l'intestato CP_ Tribunale, esponendo: che, con missiva del 23.1.2024, le era stato comunicato dall' un indebito pari ad euro 1.481,65, con revoca della prestazione per l'anno 2022; che, in data
24.7.2024, aveva inoltrato apposito ricorso amministrativo, poi rigettato con delibera n.
2425211 del 30.7.2024, e ciò in quanto, nell'anno 2021, essa istante ed il proprio coniuge avevano beneficiato “in quota parte di una vendita di terreno per euro 35.833 ciascuno”; che la condotta dell' avrebbe dovuto considerarsi illegittima, essendo ella in possesso sia CP_2
del requisito anagrafico (avendo un'età superiore ai 66 anni e 7 mesi), sia di quello reddituale
(in quanto coniugata e titolare di un reddito coniugale pari a 7.675,00 e di un reddito personale pari a 0,00 euro), a nulla rilevando la dedotta vendita immobiliare.
345,83, ovvero della minore o maggiore somma risultante dalla effettuanda istruttoria;
2. per l'effetto, ordinare all' di corrispondere in favore dell'istante la somma maturataa titolo CP_1
di arretrati a far data dal 1.01.2022 al 1.12.2022 pari ad euro 4.083,06 o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
3. Per l'effetto, condannare l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse in una fattispecie similare da Corte di Appello di Milano-Sez. Lav., 13.2.2023, n. 943, i cui principali passaggi motivazionali vengono di seguito riprodotti.
2.1. “L'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 dispone: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino a un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
2 concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Il Collegio ritiene che l'articolata dizione normativa importi l'assunzione di un concetto di reddito più ampio di quello strettamente rilevante ai fini fiscali, posto che il requisito sostanziale è lo stato di bisogno che in genere, ma non sempre, è apprezzabile in concreto attraverso l'esame delle condizioni reddituali.
A tale proposito questa Corte, con la sentenza n. 1/2019 (…) – pure in una fattispecie diversa da quella oggi in discussione – si è così espressa: “La nozione di “reddito” cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°,
L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo.
L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi alla presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
d'altronde, è l'unica coerente con il citato disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
3 E' assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es.
Cass. 30580/2018) e dunque è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.
Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) è pacifico in giurisprudenza che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa.
Sono numerose le sentenze di merito e di legittimità che valorizzano ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore di vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di diritti immobiliari, gestione di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es.
Cass. 13577/2013).
Per la Suprema Corte, infatti, il presupposto dell'indigenza non si ricava dalla sola dichiarazione dei redditi, ma occorre che il Giudice prenda in esame gli “ulteriori indicatori che, complessivamente considerati”, possano indurre a ritenere che il richiedente l'assegno sia percettore di un reddito superiore ai limiti legali e che “le dichiarazioni reddituali non siano congrue, sussistendo indizi, gravi, precisi e tutti concordanti della sicura disponibilità da parte del predetto di redditi occulti incompatibili con l'assegno sociale” (vedi
Cass., n. 30580/2018).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale”.
Il Collegio condivide tale orientamento, con la precisazione che il reddito della casa di abitazione escluso dalla norma non attiene alla presente fattispecie, in quanto si identifica con il reddito da fabbricato di cui agli artt. 36 e ss. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che, nel
4 caso dell'abitazione del contribuente, non corrisponde ad un'effettiva entrata patrimoniale e pertanto è stato escluso dalla norma ai fini del calcolo del limite reddituale.
Si deve quindi accertare se, nel caso concreto, in relazione alle allegazioni della parte richiedente il trattamento, risulti dimostrato lo stato di bisogno al momento della richiesta di erogazione della prestazione assistenziale”.
2.2. Nel caso in esame, è pacifico, oltre ad essere documentalmente provato (doc. 5 fascicolo
CP_ di parte ricorrente e doc. 2 fascicolo dell' , che, con atto di compravendita del 17.3.2021,
coniugata con abbia alienato terreni dietro il corrispettivo di Parte_1 Persona_1
euro 215.000,00, ricavando, per la propria quota, la somma di euro 35.833,00.
Come ulteriormente dedotto dall (e non contestato dalla ricorrente), “Inoltre, secondo CP_2
il modello Unico Persone Fisiche 2022 anno d'imposta 2021 (3
PersoneFisische2022anno2021Coniuge), nell'anno 2021 i redditi del coniuge erano diversi da quelli indicati in domanda di ricostituzione: in particolare, i redditi diversi dall'abitazione principale sono stati € 220 (pari alla somma delle voci al rigo RA23 colonna 12 € 48 + colonna 13 € 81 e il rigo RB10 colonna 17 di € 91), mentre in domanda erano stati indicati in
€ 511. Nel 2022, a causa della vendita del 2021, i redditi diversi dall'abitazione principale del coniuge sono scesi a € 77 - rigo 147 del 730 2022 anno d'imposta 2021 (4
7302023anno2022Coniuge) a fronte di € 138 indicato in domanda. Essendo l'assegno sociale già in godimento, quindi non trattandosi di una prima liquidazione, i redditi extra pensione
2021 sono andati ad incidere sulla prestazione dell'assegno sociale del 2022” (pag. 2 della memoria di costituzione).
E', pertanto, incontroverso che i redditi maturati nell'anno d'imposta 2021, con incidenza sulla prestazione erogata nell'anno successivo, fossero ampiamente superiori alla soglia reddituale all'uopo prevista (euro 12.194,78, quale limite reddituale per persona coniugata,
CP_ giusta Circolare dell' n. 120/2022, doc. 5, fascicolo di parte resistente).
2.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, correttamente l' ha revocato la CP_2
prestazione corrisposta per l'anno 2022, integrando il ricavato della vendita immobiliare un elemento presuntivo idoneo ad escludere la sussistenza di uno stato di bisogno.
Né, d'altro canto, è stata fornita dalla ricorrente la prova di avere impiegato il ricavato in spese od oneri particolari, sì da comprovarne un'indisponibilità effettiva nel periodo di riferimento.
Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7732/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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