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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 386/2019 Cron. REPUBBLICA ITALIANA N°________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente appalto
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 4171/2018, pubblicata il
09/10/2018 delTribunale di Bari nella causa iscritta a ruolo sotto il n. 94000991/2012 R.G.
tra e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Michael Gisonda e Gilberto Casalino,
- appellanti -
e in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, , con sede in Modugno alla Via Montegrappa n. 6, p. i.v.a. CP_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trentadue, P.IVA_1
- appellata;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 20.03.2020 la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------------------------
1 per gli appellanti: accertare la responsabilità ex-art. 1669 c.c. o 1667 c.c. o 2043 c.c.
dell'appellata nella causazione di tutti i vizi lamentati dai coniugi con l'atto di Pt_1
citazione del 18.10.2012, e con il ricorso per ATP del 24.11.2011, condannando la società
al pagamento in favore degli appellanti della somma di Controparte_1
Euro 15.148,27 a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali dagli stessi subiti quali
proprietari dell'immobile sito in Modugno (BA) alla via Isonzo 58, oltre interessi e
svalutazione monetaria dal giorno della domanda al soddisfo;
in via subordinata
riconoscere ai coniugi un conguaglio pari a Euro 8.569,77 oltre alle di ATP e Pt_1
spese di entrambi i giudizi da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
per l'appellata: rigetto dell'appello e condanna alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.10.2012 di seguito ad un accertamente tecnico preventivo, i coniugi e nella qualità di proprietari e Parte_1 Parte_2
committenti di lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in Modugno
alla Via Isonzo n. 58 p.t. in virtù di contratto scritto del 17.09.2008, convenivano in giudizio la per accertare, a seguito di acquisizione del fascicolo Controparte_1
di ATP n. 987/2011 RG del Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Modugno, la responsabilità della società di nella causazione di diversi vizi Controparte_1
lamentati descritti nel ricorso, chiedendo la condanna della società conveuta al risarcimento danni nella misura di € 21.081,60 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria oltre al pagamento delle spese dell'ATP.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo dei lavori ovvero dichiarare la compensazione in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda principale dei coniugi e Pt_1
accoglieva parzialmente quella riconvenzionale della società convenuta nella misura di €
5.000,00 quale quota saldo dei lavori contrattuali con spese del giudizio compensate nella 2 porzione del 50% in danno degli attori.
Con atto di appello, notificato in data 08/03/2019, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza di primo grado riproponendo le doglianze Parte_2
rigettate dal giudice di primo grado.
Si è costituita in giudizio la società con comparsa del 27/06/2019 Controparte_1
chiedendo l'inammissibilità dell'appello, ovvero il rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I motivi di appello riportati in un lungo e ripetitivo atto possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano in sintesi la responsabilità della società appaltatrice per alcuni lavori non eseguiti a regola d'arte in forza del contratto di appalto del 17.09.2008.
E' incontroverso che e comproprietari Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Modugno (BA) alla via Isonzo n. 58, piano terra e piano interrato, in catasto al foglio 25, particella 591, sub 1, classe 3, categoria A/3, con contratto d'appalto sottoscritto in data 17.09.2008 affidarono all'impresa edile i lavori Controparte_1
di manutenzione straordinaria relativi all'immobile sito in Modugno (BA) alla via Isonzo n.
58, per l'esecuzione di lavori ristrutturazione del piano terra e lo scavo e realizzazione di un vano deposito interrato.
Gli attori hanno allegato che la ditta appaltatrice oltre a non Controparte_1
risolvere i problemi di infiltrazioni all'intradosso del locale interrato non avrebbe eseguito a regola d'arte i lavori di riscrutturazione, riscontrando alcuni vizi che furono evidenziati dal
Direttore dei lavori, nella persona dell'Architetto nel corso di due Controparte_4
sopralluoghi effettuati il primo in data 11.05.2009 ed il secondo in data 16.03.2010,
allegando che la società appellata si sarebbe recata diverse volte presso l'immobile degli attori ripristinando solo alcuni dei numerosi vizi in parte occulti riscontrati dal Direttore dei
Lavori. 3 Inoltre, solo in seguito al sopralluogo effettuato in data 17.09.2011 dal Geom. CP_5
nell'immobile degli attori sarebbero stati accertati fenomeni di infiltrazioni
[...]
meteoriche sull'intradosso del soffitto a piano interrato dovuti ad una imperfetta impermeabilizzazione della sovrastante area a cielo.
Tali difetti furono contestati dai coniugi e alla Parte_1 Parte_2
con raccomandata a.r. del 07.10.2011. Controparte_1
Con ricorso del 24.11.2011 fu proposto dagli appellanti accertamento tecnico ex art. 696 bis cpc al fine di descrivere tutti i danni materiali presenti nell'immobile in seguito alle lavorazioni eseguite dall'impresa convenuta, nonché per accertare le cause dei difetti riscontrati dal consulente di parte in data 17.09.2011.
Il C.T.U., Arch. nella sua relazione dopo aver eseguito sei sopralluoghi Persona_1
ha evidenziato che l'umidità di risalita non può essere attribuita all'appaltatore in quanto dal capitolato definitivo delle opere appaltate non è risultano alcun impegno dell'appaltatore ad eseguire opere di coibentazione.
Tale conclusione risulta condivisibile in quanto non risulta dal contratto che i coniugi abbiano appaltato opere di coinbentazione all'impresa appaltatrice, né è stato Pt_1
provato che l'impresa ricevette extra-contratto l'incarico di eseguire tali opere.
Nella sua relazione il Ctu riscontra, tuttavia, la non corretta esecuzione della tinteggiatura del cancello e della serranda dell'autorimessa in quanto, riferisce il CTU, visibilmente non omogenea.
Inoltre, il CTU rileva che la pitturazione esterna delle facciate sul retro del fabbricato presenta micro-fessurazioni diffuse e fessurazioni localizzate, attribuite ad una superficialità
nell'esecuzione da parte dell'impresa che non avrebbe tenuto in considerazioni le condizioni metereologiche durante l'esecuzione dei lavori, in quanto tali fessurazioni sarebbero state causate dal brusco calo delle temperature durante le lavorazioni.
Il CTU, infine, rileva anche un diffuso ammaloramento della pitturazione e dello strato superficiale dell'intonaco attribuibili all'impresa che non avrebbe eseguito anche in questo 4 caso i lavori correttamente secondo la regola dell'arte.
Mentre, con riferimento ai fenomeni di umidità concordarono con il CTU due saggi, con il primo fu constatato concordemente la regolare esecuzione dell'impianto elettrico nel giardino, la buona qualità dei materiali impiegati, la non presenza di umidità nella zona confinante, per cui corretta appaino la conclusione del CTU, ossia che tali opere furono eseguite correttamente in quella zona.
Nel secondo saggio, nel quali le parti e il CTU hanno provocato un allagamento per comprenderne le cause delle infiltrazioni, il tecnico ha potuto accertare la corretta esecuzione dell'appaltatore delle opere appaltate che non potevano aver provocato tutti i danni lamentati dalla committenza sulle infiltrazioni, ad eccezione degli spiccati delle murature in c.a.,
tenuto conto della qualità dei materiali e la metologia tecnica operativa, non potendosi così
attribuire alcuna responsabilità tecnica all'impresa appaltatrice per le macchie di umidità se non per l'impermeabilizzazione del solaio/tetto giardino sull'interrato, come vedremo.
Ciò premesso, il CTU ha in primis determinato i costi per il ripristino delle opere eseguite in difetto riscontrate direttamente dai sopralluoghi determinando la somma di Euro 5.128,77
escludendo i costi per il ripristino dell'umidità di risalita e quelle per difetti di “tipo indiretto”, che non potevano essere attribuite all'impresa appaltatrice in quanto non comprese nelle opere del capitolato di appalto commissionato dagli appellanti tranne,
riferisce il CTU, che per l'impermeabilizzazione del solaio/tetto giardino sull'interrato per la quale l'impresa per non avrebbe preso adeguati accorgimenti relativi alla totale impermeabilizzazione nelle vicinanze del piano di appoggio del manto sul solaio.
In tal caso, il CTU ha quantificato una spesa pari al 60% del costo totale di rifacimento determinato nel complesso in Euro 14.127,07, pari a Euro 8.476,24 per il ripristino dei soli spiccati sulle murature in c.a. dovendosi escludere l'intera partecipazione in quanto ci sarebbe la sussistenza di concause non direttamente attribuibili all'impresa.
Ciò detto, il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la decadenza e la prescrizione rispetto alla prospettata ipotesi di responsabilità e art. 1667 e 1669 c.c. atteso che i vizi 5 sarebbero stati denunciati oltre 1 anno dalla scoperta, in quanto la conclusione dei lavori decorrerebbe a far data dal 29.03.2010, ossia nel momento del rilascio della certificazione attraverso il collaudo da parte del direttore dei lavori depositato presso il comune di
Modugno.
Il Collegio, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado, ritiene che in seguito al sopralluogo congiunto tra committente ed appaltatore del 11.05.2009 in cui vennero individuate le imperfezioni e eliminate da parte dell'appaltatore solo parzialmente i vizi lamentati dagli attori, non sarebbe maturata alcuna decadenza, né tantomeno la prescrizione, in quanto in punto di diritto, a fronte dell'accertamento in fatto del suddetto riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice avrebbe dovuto operare la prescrizione decennale.
In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, con la conseguenza che tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.
Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto uniformarsi a tale principio e riconoscere la somma per il ripristino di Euro 5.128,77 come deterinati dal CTU sul presupposto che il riconoscimento dei vizi - che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto a una forma determinata e può
esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purchè univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi.
Il giudice di primo grado ha altresì ritenuto che la mancata corretta impermeabilizzazione degli spiccati delle murature riscontrati dal CTU non fossero coperti dalle pattuizioni 6 contrattuali, nonostante lo stesso CTU nella propria relazione aveva rilevato dal contratto,
che ad eccezione dell'impermeabilizzazione del solaio/tetto giardino, solo le altre opere indicate non furono inserite nel capitolato e oggetto di impegno contrattuale da parte dell'impresa.
I difetti riscontrati dal CTU, di cui non vi è motivo di discorsarsi in quanto condivisibile sotto il profilo logico e documentale, definiti per via diretta, sono quelli relativi alla non sufficiente protezione degli spiccati delle murature in c.a. oggetto del contratto di appalto e,
quindi, alla non corretta impermeabilizzazione del solaio/tetto giardino, che diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado è stato oggetto del contratto di appalto sotto la dizione “lavori esterni” pag 1 del 17.09.2008, così come riscontrato anche dal CTU.
Si ritiene logica e condivisile la quantificazione operata dal CTU nella misura di Euro
8.476,24 per il corretto ripristino degli spiccati a carico dell'impresa, anche in assenza di una diversa quantificazione da parte dell'impresa appellata, che non ha eseguito a regola d'arte l'impermeabilizzazione e l'isolamente del solaio in latero-cemento.
Quindi, in conclusione, si deve riconoscere agli appellanti la somma complessiva di Euro
13.605,01 (8.476,24 + 5.128,77) da cui va decurtata quanto riconosciuto dal giudice di primo grado (€ 5.000,00) per il saldo dei lvori contrattuali in favore della CP_1
in mancanza di prova da parte degli appellanti di averli corrisposti a saldo dei
[...]
lavori.
In forza di tale compensazione residua una differenza a favore degli appellanti di Euro
8.605,01 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Per tale ragione, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali di primo e secondo grado con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza, e con una compensazione del 50% anche delle spese di
CTU, sia in ragione della riduzione della domanda degli attori, che del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta. 7 Le spese processuali sono determinate nello scaglione tra 5.201 e 26.000,00 euro, in forza del D.M. 55/2014 e successive modificazioni come liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4171/2018, pubblicata il 09/10/2018 delTribunale di Bari così
provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1
e della residua somma Parte_1 Parte_2
di Euro 8.605,01 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo già
compensata con quanto dovuto per saldo lavori alla società appellata;
2) Condanna la società al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
e , compendandone la restante parte, che liquida
[...] Parte_2
per l'intero quanto al primo grado in Euro 220,00 per spese ed Euro 5000,00 per compensi, Euro 120 per spese di ATP ed Euro 1500,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 382,50 per spese ed Euro 3800,00 per compensi (non sono state depositate comparse conclusionali e repliche) oltre spese generali e accessori di legge,
oltre al rimborso del 50% delle spese del CTU, da distrarsi in favore dei difensori dichiatatosi anticipatari.
Così deciso nella videoconferenza del 17.12.2024
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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