Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 698/2024, estensore dott. Crispino, discussa all'udienza collegiale del 27/02/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO e dell'avv. Floriana Pt_1 P.IVA_1 Collerone, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVEGLIA Controparte_1 C.F._1 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA ODESCALCHI N. 30 22100 COMO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa, in totale riforma della sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Monza, ed in accoglimento del presente appello, respingere il ricorso di controparte. Spese, competenze ed onorari di ambo i gradi come per legge.”
Per parte appellata: “Voglia il la Corte d'appello adita previe le declaratorie del caso e di rito contrariis reiectis così giudicare: Rigettare il ricorso in appello radicato da e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Monza Pt_1 n. 698/2024 pubblicata il 02.10.2024 nel giudizio R.G. n. 1176/2022, non notificata, con il favore delle spese del grado.”
1
Con la sentenza n. 698/2024, il Tribunale di Monza ha accolto l'impugnazione proposta da
[...]
con tre distinti ricorsi, poi riuniti, avverso un avviso bonario e due avvisi di addebito CP_1 concernenti il pagamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione artigiani/commercianti per gli anni 2014, 2015, 2016, ove contestava, in quanto socio lavoratore di S.r.l., l'erronea inclusione nella base imponibile contributiva degli utili non percepiti in quanto non distribuiti. Il primo giudice ha richiamato una articolata pronuncia della Corte d'Appello di Firenze (n. 555/2023), ove, ricostruito il quadro normativo, si afferma che per determinare la base imponibile per il pagamento dei contributi previdenziali del socio lavoratore deve farsi riferimento alle norme fiscali, le quali escludono che per le società dotate di personalità giuridica, gli utili non distribuiti (diversamente da quanto accade per le società di persone) costituiscano reddito da impresa per il socio, a meno che la società non abbia optato per il regime della trasparenza. Detti utili, infatti, restano in capo alla società fino al momento della distribuzione, che potrebbe anche non avvenire mai, o essere distribuiti ad un socio diverso, come nel caso di cessione delle quote.
Ha proposto appello con un unico articolato motivo, lamentano il travisamento delle risultanze Pt_1 processuali e la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1 co. 1 L. n. 233/1990 e dell'art. 3 bis d.l. n. 384/1999, in relazione agli art. 5, 6, 115, 116 TUIR. L'art. 3 bis (“A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.”) utilizza il termine
“rapportato” e non “rappresentato” e tale distinzione è decisiva per comprendere la ratio legis. Secondo la tesi dell'appellante, il reddito da prendere in esame è quello annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, argomentare diversamente porterebbe alla conseguenza che l'iscritto alla GC per attività personale svolta prevalentemente nell'ambito di un S.r.l. (della quale fosse socio quasi totalitario come nella fattispecie) potrebbe risultare titolare di reddito di impresa pari zero, perché, per effetto del rinvio tout court alle disposizioni fiscali, il reddito prodotto dalla S.r.l. non in trasparenza fiscale e non distribuito risulterebbe reddito da capitale e non di impresa e una siffatta soluzione appare aberrante. In un regime di contribuzione obbligatoria si finirebbe per consentire all'artigiano che lavori dietro lo schermo di una società a responsabilità limitata di stabilire autonomamente l'ammontare del proprio obbligo contributivo, laddove procrastini sine die la distribuzione degli utili o li percepisca in un'unica annualità superando così il massimale contributivo. A sostegno delle proprie argomentazioni, infine, ha richiamato le pronunce della Corte Costituzionale nn. 104/2022 e 238/2022, rese in tema di Gestione separata, che hanno evidenziato il principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie.
Ha resistito , difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e va rigettato. Questa Corte si è già pronunciata in fattispecie analoga alla presente con la sentenza n. 1034/2023, le cui motivazioni qui si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
2 In particolare, si è affermato: “La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, nell'ipotesi di socio di Srl che non presta attività lavorativa all'interno della società, ha chiarito che gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi in quanto costituiscono reddito da capitale (fra le tante sent. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020).
Non constano, invece, precedenti di legittimità, nel diverso caso di socio che presta, in maniera abituale e prevalente la propria attività in favore della società, in relazione alla pretesa dei contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società, ma non distribuiti.
Osserva il Collegio che nel caso delle Srl sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio: si tratta di uno schermo societario introdotto dal legislatore (a fronte di maggiori oneri economici e fiscali derivanti dalla costituzione di una società di capitali) proprio per consentire la separazione del patrimonio (ed i redditi) della persona fisica-socio da quello della persona giuridica-società, delle cui obbligazioni il socio non è solidalmente responsabile.
Tale schermo fa sì che – tra l'altro – i redditi prodotti dalla società di capitali siano dichiarati da quest'ultima al fine del versamento di una diversa imposta (IRES).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini fiscali, le società di capitali sono soggetti passivi autonomi, in quanto sul reddito prodotto è applicata un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società (Ires), e non trova applicazione il regime di trasparenza, applicabile alle società di persone, che non sono, infatti, soggette alle imposte sul reddito (né Ires né Irpef). Ed infatti, mentre per il reddito prodotto dalle società di persone sono i soci, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società, a dover versare le relative imposte (art. 5 TUIR), in capo ai soci delle società di capitali la tassazione riguarda solamente eventuali utili effettivamente distribuiti dalla società ed incassati dai soci, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le società di capitali, anziché determinare il reddito d'impresa con le modalità ordinarie, optino per il "regime di tassazione per trasparenza" disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), per effetto del quale il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con le modalità ordinarie non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall'effettiva percezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.” (sent. n. 27892/2018).
Pertanto, mentre il socio della società di persone deve dichiarare anche i redditi (nella propria quota di partecipazione agli utili) conseguiti dalla società, il socio di srl, a parte il caso della c.d. trasparenza fiscale (ipotesi da ritenersi non sussistente nel caso di specie, in assenza di allegazioni sul punto), deve dichiarare solo gli utili distribuiti che costituiscono non reddito da impresa ma di capitale.
Vi è dunque una netta differenza tra la disciplina fiscale applicabile al socio di società di persone e quella applicabile al socio di srl, il quale non denunzia i redditi prodotti dalla società ai fini IRPEF.
Questa importante differenza giustifica, ad avviso della Corte, la disparità di trattamento ai fini contributivi tra il socio di società di persone e il socio di srl, tenuto a versare la contribuzione solo sui redditi denunziati nella propria dichiarazione ai fini IRPEF.
Nella fattispecie in esame è pacifico che negli anni oggetto di causa la società non ha distribuito gli utili, come risulta dalle delibere assembleari prodotte in atti.
La mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le due tipologie societarie, posto che solo per le società di capitali è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o 3 accantonarli a riserva. In questo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbono essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini
IRPEF.
E' vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in questo senso Cass. n. 21540/2019).
Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove – come nel caso in esame – non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della Srl, diversamente dai redditi delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere dal fatto che il socio presti o meno la propria opera lavorativa presso la società (cfr. anche Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021).
Ne consegue che, applicando correttamente i principi di cui all'art. 1 della L. 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci.
In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: (a) nel caso in cui il socio non presti la propria opera presso la società, in quanto costituiscono reddito da capitale, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 21540/2019, 18594/2020,
19001/2020); (b) nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa del socio, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica della società e non in capo alla persona fisica, tant'è che gli stessi saranno assoggettati al pagamento delle imposte in capo alla società.”
Anche nel caso in esame è pacifico che la società di cui è socio (al 51%) non ha optato CP_1 per il regime della trasparenza fiscale, così come risulta documentalmente che gli utili, negli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati distribuiti solo in parte e che l'appellato ha versato i contributi in relazione alla quota di sua spettanza degli utili distribuiti. Applicando i principi sopra richiamati, pertanto, gli atti impugnati dal contribuente, che pretendono di assoggettare a contribuzione anche la quota di utili non distribuiti, non sono conformi alla normativa vigente, come correttamente e condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, con conseguente, assorbita ogni altra questione, conferma della sentenza appellata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
4 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 27/02/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
5