Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Simonetta Nicolai in sostituzione dell'avv. Giovanni Baldi per parte opponente e l'avv. Gaetano Ottaviano in sostituzione dell'avv. Leonardo Marcheselli per parte opposta.
L'Avv. Nicolai, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni e contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto non provato. L'Avv. Ottaviano, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle del foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente insistendo per il loro accoglimento. Si riporta anche alle note difensive da ultimo depositate chiedendo il rigetto della opposizione essendo dimostrato attraverso la documentazione prodotta (ddt non contestati) l'effettiva consegna della merce.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( ) quale titolare della Parte_1 C.F._1
I ND NI ((P.I.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni P.IVA_1
Balbi sito in via Livio Andronico n. 52, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 quale titolare della impresa individuale AP IM NI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 18.008,72 in favore di oltre interessi Controparte_1
e spese della fase monitoria. Deduceva, in particolare, che le fatture sottese al decreto ingiuntivo erano relative a merce che non era mai stata consegnata;
che la domanda era improcedibile per difetto della negoziazione assistita. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Prelimininarmente rigettate l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, risultando lo stesso fondato solo su fatture di produzione unilaterale e contestate dall'opponente;
2. Procedere a disporre la negoziazione assistita obbligatoria vertendosi, nell'oggetto del ricorso monitorio, su questioni relative a somme di denaro sotto i 50.000,00 Euro;
3. Accertare la mancata consegna di parte della merce indicata nelle fatture prodotte e il pagamento, invece, di quella parte effettivamente consegnata;
4. In via istruttoria, ci si riserva di indicare prova per testi circa l'effettiva indicazione della merce conegnata e circa i pagamenti versati alla .
5. Per CP_1
l'effetto, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna somma di quelle fatturate dalla è dovuta;
6. Con vittoria di Controparte_1 spese e competenza del pres attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione in quanto info .
3.La causa ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale della causa.
4.Vale premettere che la negoziazione assistita non opera nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.
5.In punto di prova del credito ingiunto deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
6.Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto, oltre alle fatture, i documenti di trasporto della merce con la sottoscrizione dell'opponente, comprovante l'effettiva ricezione della fornitura. Pertanto, sussiste la prova della fornitura, mentre manca la prova dei pagamenti quali fatti estintivi del credito azionato con il decreto ingiuntivo. Sotto tale profilo vi è divieto di prova testimoniale in materia di pagamenti ai sensi dell'art. 2726 c.c., pagamenti per i quali non vi è prova documentale.
7.In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente e del valore della causa a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA uale titolare della impresa individuale Parte_1 di AP IMPIANTI DI ALESSAND NI al pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva Controparte_1 ompensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani