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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
AL ILARIA, RE
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2238/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Va Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229001583574000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha riassunto il giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento promosso dinanzi al tribunale di Napoli Nord, dopo pronunzia di difetto di giurisdizione da questi emessa, riguardante IVA anni
2000, 2001 e 2005 recata da tre cartelle. Ha eccepito la prescrizione di interessi, sanzioni e tributo sostenendo, in particolare, l'applicazione del termine quinquennale per gli accessori.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che Il sig. Ricorrente_1
, prima dell'impugnata intimazione di pagamento, è stato destinatario di:
1. l'avviso di accertamento n. RE5020201731/2006, interessato dalla sentenza dell'ex Commissione Tributaria Regionale della
Campania, sezione 41^, n. 157/41/2009, depositata il 17.07.2009, che ne confermava la totale legittimità;
2. l'avviso di accertamento n. RE5020201743/2006, interessato dalla sentenza dell'ex Commissione
Tributaria Regionale della Campania, sezione 41^, n. 159/41/2009, depositata il 17.07.2009, che ne confermava la totale legittimità;
3. l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni val.
20051T001767000 e le cartelle di pagamento ai medesimi nello stesso ordine susseguenti nn.: 1.
02820070013437521001; 2. 02820100046616327001; 3. 02820100023609339000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase antecedente la consegna del ruolo e di aver regolarmente provveduto a notificare le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, divenuti definitivi perché mai impugnati. Ha contestato, altresì, l'eccezione di prescrizione alla luce di successivi atti interruttivi notificati come meglio indicati nella memoria di costituzione e il difetto di motivazione, che può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, di cui il contribuente abbia già avuto legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dagli atti di causa, risulta che la cartella 028.2007.0013437521001 è stata notificata in data 06.07.2007, con consegna a familiare convivente;
quale successivo atto interruttivo basta menzionare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201500005718000 notificata con consegna a familiare convivente il 23.6.2015.
Infondata è, dunque, l'eccezione di prescrizione, non essendo maturato da tale data alla data di notifica dell'atto qui impugnato un nuovo termine di prescrizione, che è decennale per l'IVA nonché per i relativi accessori, qualora unitariamente richiesti.
La cartella n. 028.2010.0023609339000, relativa a imposta di registro 2005 (e non già IVA come invece dedotto dal ricorrente), risulta notificata in data 23.06.2010, con consegna ad addetto alla casa e basta considerare, per respingere l'eccezione di prescrizione, che veniva notificato successivamente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876201500005718000 in data 23/06/2015 di cui sopra, idonea ad una nuova interruzione del termine ordinario di prescrizione.
In relazione alla cartella n. 028.2010.0046616327001, relativa a IVA 2000 e 2001, risulta la notifica in data
01.12.2011, con consegna a familiare convivente e, successivamente, basta richiamare l'avviso di intimazione n. 0282016900664622500 notificato in data 06/05/2016 con deposito nella casa comunale ex art. 143 c.p.c.; anche in tal caso, dunque, non è maturato, alla data di notifica dell'atto che ci occupa, un nuovo termine prescrizionale ordinario.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che quantifica in euro 4.600,00 ciascuna.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
AL ILARIA, RE
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2238/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Va Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229001583574000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha riassunto il giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento promosso dinanzi al tribunale di Napoli Nord, dopo pronunzia di difetto di giurisdizione da questi emessa, riguardante IVA anni
2000, 2001 e 2005 recata da tre cartelle. Ha eccepito la prescrizione di interessi, sanzioni e tributo sostenendo, in particolare, l'applicazione del termine quinquennale per gli accessori.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che Il sig. Ricorrente_1
, prima dell'impugnata intimazione di pagamento, è stato destinatario di:
1. l'avviso di accertamento n. RE5020201731/2006, interessato dalla sentenza dell'ex Commissione Tributaria Regionale della
Campania, sezione 41^, n. 157/41/2009, depositata il 17.07.2009, che ne confermava la totale legittimità;
2. l'avviso di accertamento n. RE5020201743/2006, interessato dalla sentenza dell'ex Commissione
Tributaria Regionale della Campania, sezione 41^, n. 159/41/2009, depositata il 17.07.2009, che ne confermava la totale legittimità;
3. l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni val.
20051T001767000 e le cartelle di pagamento ai medesimi nello stesso ordine susseguenti nn.: 1.
02820070013437521001; 2. 02820100046616327001; 3. 02820100023609339000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase antecedente la consegna del ruolo e di aver regolarmente provveduto a notificare le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, divenuti definitivi perché mai impugnati. Ha contestato, altresì, l'eccezione di prescrizione alla luce di successivi atti interruttivi notificati come meglio indicati nella memoria di costituzione e il difetto di motivazione, che può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, di cui il contribuente abbia già avuto legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dagli atti di causa, risulta che la cartella 028.2007.0013437521001 è stata notificata in data 06.07.2007, con consegna a familiare convivente;
quale successivo atto interruttivo basta menzionare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201500005718000 notificata con consegna a familiare convivente il 23.6.2015.
Infondata è, dunque, l'eccezione di prescrizione, non essendo maturato da tale data alla data di notifica dell'atto qui impugnato un nuovo termine di prescrizione, che è decennale per l'IVA nonché per i relativi accessori, qualora unitariamente richiesti.
La cartella n. 028.2010.0023609339000, relativa a imposta di registro 2005 (e non già IVA come invece dedotto dal ricorrente), risulta notificata in data 23.06.2010, con consegna ad addetto alla casa e basta considerare, per respingere l'eccezione di prescrizione, che veniva notificato successivamente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876201500005718000 in data 23/06/2015 di cui sopra, idonea ad una nuova interruzione del termine ordinario di prescrizione.
In relazione alla cartella n. 028.2010.0046616327001, relativa a IVA 2000 e 2001, risulta la notifica in data
01.12.2011, con consegna a familiare convivente e, successivamente, basta richiamare l'avviso di intimazione n. 0282016900664622500 notificato in data 06/05/2016 con deposito nella casa comunale ex art. 143 c.p.c.; anche in tal caso, dunque, non è maturato, alla data di notifica dell'atto che ci occupa, un nuovo termine prescrizionale ordinario.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che quantifica in euro 4.600,00 ciascuna.