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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47640 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona del procuratore elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata a Milano, presso lo studio degli avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro in qualità di mandataria di con Controparte_1 Controparte_2
sede a Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, presso lo pagina 1 di 11 studio degli avv.ti Albino Agrimi e Cristiano Leonarduzzi, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a NO CP_3
(VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3
domiciliata a NO (VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Parte_4
NO (VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Verdi, n. 3,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito, in accoglimento della proposta querela di falso, accertare e dichiarare la falsità degli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati in data
20.07.2007 dal notaio di Milano, quanto alla circostanza che la parte ivi indicata, Persona_1
rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse il signor nato a [...] Parte_5
SA (MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale RVL
pagina 2 di 11 ”, in quanto non corrispondenti al vero, dando tutte le statuizioni conseguenti di C.F._1
legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
I. Vero che il di LL SA interpellato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di CP_5
Varese, nella persona del AR , circa l'iscrizione all'anagrafe di quel Controparte_6
Comune del signor ivi nato in data [...], comunicò che quel nominativo risultava Parte_5
sconosciuto all'anagrafe, come da doc. 14 di parte attrice, che si rammostra al teste;
II. Vero che all'esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Varese nell'ambito del procedimento penale RG NR 5331/08 Trib. Varese, la Compagnia della Guardia di Finanza di Varese,
nella persona del AR accertava che il sedicente nato a Controparte_6 Parte_5
LL SA in data 13.12.1959, contraente i contratti di mutuo e compravendita del 20.7.2007 a rogito del notaio di Milano rep. nn. 577661 e 577660 relativi ad immobile sito in VE Per_1
(docc. 4 e 5 fasc. attore, che si rammostrano al teste), era in realtà il signor nato a [...] CP_4
CH RA il 23 aprile 1958;
III. Vero che l'accertamento di cui al precedente capitolo venne compiuto anche attraverso la comparazione tra la foto riportata sulla carta di d'identità del sedicente (doc. 16 fasc. di Parte_5
parte attrice, che si rammostra al teste) con quella applicata sul cartellino fotografico di altro documento d'identità falsificato dal sodalizio criminale a nome di tal , già Persona_2
precedentemente identificato dal maresciallo della Compagnia della Guardia di Finanza di CP_6
Varese, nella persona del signor . CP_4
Si indica a teste su tutti i capitoli sopra indicati il AR c/o la Compagnia Controparte_6
della GdF di Varese.
pagina 3 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Nell'interesse della convenuta in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
Voglia il Tribunale, previa comunicazione degli atti all' ex CP_2 Controparte_7
art. 71 c.p.c., così giudicare:
nel merito, in accoglimento della proposta querela di falso, accertare e dichiarare la falsità degli atti pubblici di mutuo e compravendita rogati in data 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
rep. 577661 e rep. 577660, in relazione alle attestazioni in essi contenute, quanto alla circostanza che la parte ivi indicata, rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse nato a Parte_5
LL SA (MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...], corso Lodi n. 44, c.f.
”, in quanto non corrispondenti al vero. C.F._2
Si insiste nell'ammissione di prova per testi richiesta dal sui capitoli di prova Parte_1
formulati con la comparsa in riassunzione.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVAZIONE
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata il 25.11.2022, l'attore ha Parte_1
riassunto la querela di falso proposta in via incidentale nel procedimento di impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le sue domande, pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Milano (RG 3179/2021), avverso gli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
laddove attestano che la parte indicata “rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse il signor
“ nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale ”, in quanto non corrispondente alla CodiceFiscale_3
pagina 4 di 11 vera identità del sottoscrittore, rilevatosi essere il convenuto all'esito del procedimento CP_4
penale che lo vedeva imputato per truffa e vari altri reati.
Riferiva, in particolare, la banca attrice di aver concluso il 20 luglio 2007 un contratto di mutuo ipotecario con tale per consentirgli l'acquisto dell'immobile di proprietà delle Parte_5
convenute e versando direttamente alle CP_3 Parte_3 Parte_4
venditrici la somma di € 130.000,00, mai restituita dall'acquirente mutuatario, che si era reso irreperibile dopo il pagamento della prima rata.
Solo a seguito della comunicazione da parte del Tribunale di Varese, nel corso dell'anno 2011,
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, inviatagli quale persona offesa dal reato, la banca attrice aveva appreso che gli atti pubblici impugnati di falso erano stati in realtà sottoscritti da tale il quale, presentando al Notaio rogante documenti d'identità contraffatti, si era CP_4
falsamente attribuito l'identità di ”, soggetto, poi, rivelatosi inesistente. Il procedimento Parte_5
penale in questione si era concluso per il ed altri concorrenti nel reato con la pronuncia di CP_4
sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Riferiva, quindi, la banca attrice di aver agito in giudizio contro i convenuti per la declaratoria di nullità
dei contratti in questione, fraudolentemente sottoscritti dal a nome di un soggetto inesistente, CP_4
al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente erogate a titolo di mutuo.
Il giudice di primo grado, tuttavia, con la sentenza impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Milano,
aveva respinto la sua domanda in mancanza del necessario accertamento della falsità dell'identità del mutuatario e acquirente risultante dall'atto pubblico ed era sorto così il suo interesse alla proposizione della querela di falso in via incidentale.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità degli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e pagina 5 di 11 compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
laddove il pubblico ufficiale ha attestato il fatto non corrispondente al vero che il mutuatario ed acquirente presentatosi innanzi al lui era tale “ nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
”.
[...]
Nel costituirsi in giudizio la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
cessionaria del credito restitutorio della banca attrice interessata alla prosecuzione del giudizio di
[...]
appello sulla domanda di nullità dei due contratti, aderiva alla domanda di accertamento della falsità
dei relativi atti pubblici.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione nessuno degli altri convenuti si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore, accertata la validità della citazione e la regolarità
della notificazione dell'atto di riassunzione, dichiarava la contumacia dei convenuti CP_3
e disponeva la comunicazione degli atti al Parte_3 Parte_4 CP_4
pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La querela di falso proposta dall'attore avverso gli atti pubblici di Parte_6
mutuo ipotecario, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20
luglio 2007 dal Notaio di Milano nella parte relativa all'identificazione del soggetto Persona_1
mutuatario ed acquirente è fondata.
pagina 6 di 11 Come noto l'art. 2700 c.c. prevede che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
La querela di falso civile ha, dunque, la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti, in particolare con riferimento alle attestazioni da parte del pubblico ufficiale della verità di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
Negli atti pubblici impugnati di falso il Notaio rogante ha attestato come circostanza certa l'avvenuta identificazione del soggetto che si era presentato innanzi a lui per la sottoscrizione come mutuatario ed acquirente dei contratti nella persona di “ nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
”, dichiarando testualmente, dopo aver esposto i dati anagrafici dei soggetti presenti innanzi a
[...]
lui per il rogito, nell'atto di mutuo “ detti signori, della cui identità personale, capacità e veste io
Notaio sono personalmente certo e faccio fede...” (v. doc. 4di parte attrice pag. 2) e nell'atto di compravendita “ detti comparenti, della identità personale dei quali, io Notaio sono certo..” (v. doc. 5
di parte attrice a pag. 2).
Tuttavia, dalla documentazione relativa alle risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito del processo penale, prodotta da parte attrice a sostegno della domanda, emerge senza alcun dubbio che il soggetto presentatosi innanzi al Notaio rogante dei due atti in questione con l'identità di Parte_5
era in realtà il convenuto contumace CP_4
Nel corso del processo penale, infatti, il imputato in concorso con altri soggetti proprio con CP_4
riferimento alla conclusione del contratto di mutuo e del contratto di compravendita oggetto del pagina 7 di 11 presente giudizio, dei reati di sostituzione di persona e truffa per aver ingannato il Notaio esibendo una carta di identità contraffatta recante le generalità dell'inesistente (v. doc. 6 di parte Parte_5
attrice a pag. 13 il capo di imputazione DD), ha reso dichiarazioni spontanee confessorie, dotate di efficacia probatoria piena nel processo civile.
Dalla motivazione della sentenza di patteggiamento si evince, infatti, che il ha reso CP_4
dichiarazioni spontanee innanzi al giudice all'udienza preliminare del 13 settembre 2011, assumendosi
“la piena responsabilità in ordine a tutti i reati a lui contestati” fra cui il reato contestatogli dal pubblico ministero al capo di imputazione DD relativo alla vicenda oggetto del presente giudizio (v.
doc. 9 di parte attrice a pag. 2).
La dichiarazione confessoria è stata, poi, confermata dal anche nell'ambito del processo CP_4
penale RG. 258/12 nei confronti di altri coimputati, ove sentito come testimone già imputato in procedimento collegato, all'udienza del 3 ottobre 2013 aveva confermato, a richiesta del pubblico ministero, di aver definito la sua posizione con rito alternativo “dichiarando in pratica tutti i reati che
mi sono stati ascritti”.
Nel corso della deposizione, poi, esaminato sul suo ruolo nella vicenda, aveva riferito di essersi qualificato con “quattro o cinque nomi” diversi e in risposta alla domanda se si fosse mai servito anche dell'identità inesistente di tale per compiere le truffe che gli erano state imputate, aveva Parte_5
risposto affermativamente (v. doc. 17 di parte attrice, pagg. 71-72, di parte attrice).
Sempre dal processo verbale dell'udienza del 3 ottobre 2013 risulta che il esaminato dal CP_4
P.M. sulla circostanza se, nell'ambito del sodalizio criminale, si fosse in alcuni casi anche intestato qualche immobile, aveva risposto testualmente “Si, come e come sono stati Persona_3 Per_2
due gli atti”, e, sempre su richiesta dell'accusa, aveva dichiarato “Si, un paio di volte mi sono prestato
pagina 8 di 11 a fare il mutuo”, rispondendo, poi, affermativamente alla domanda del pubblico ministero se in questi casi era anche andato dal notaio (v. doc. 17, pag. 75, di parte attrice).
È, quindi, lo stesso convenuto a dichiarare, con efficacia confessoria, di aver stipulato il CP_4
contratto di mutuo e il contratto di compravendita oggetto del presente giudizio, presentandosi dal
Notaio con una carta di identità contraffatta a nome , risultato sconosciuto presso gli Parte_5
uffici demografici del Comune di LL SA, indicato come luogo di nascita nel documento (v.
doc. 16 di parte attrice).
A seguito delle ricerche eseguite su richiesta della polizia giudiziaria, il 17 ottobre 2009, infatti, il funzionario dell'anagrafe del Comune di LL SA aveva comunicato agli inquirenti che risultava soggetto sconosciuto all'ente e non figurava né nei registri di anagrafe né nei Parte_5
registri di stato civile (v. doc. 14 e 15 di parte attrice), fugando così ogni dubbio sulla falsità delle generalità attestate dal Notaio negli atti pubblici di mutuo e compravendita impugnati.
Il complessivo quadro probatorio delineato dalle dichiarazioni confessorie del convenuto
[...]
e dall'esito delle ricerche anagrafiche sulla persona di consente di affermare CP_4 Parte_5
che la persona qualificatasi innanzi al notaio rogante come fosse in realtà lo stesso Parte_5
così che deve ritenersi accertata la falsità dell'attestazione del notaio in ordine all'identità CP_4
della parte che ha sottoscritto gli atti pubblici a nome di “ , nato a [...]_5
(MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale
[...]
”. C.F._3
Pertanto, il contratto di mutuo, rep. 577661/racc. 11126 e il contratto di compravendita, rep.
577660/racc. 11125, entrambi stipulati il 20 luglio 2007 per atto pubblico redatto dal Notaio Per_1
di Milano, devono essere dichiarati falsi nella parte in cui indicano rispettivamente come
[...]
pagina 9 di 11 mutuatario e acquirente il soggetto inesistente , nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
” con ordine di annotazione della presente sentenza sull'originale degli atti notarili ai sensi
[...]
dell'art. 537 comma 2 c.p.p.
La soccombenza implica la condanna dei convenuti CP_3 Parte_3 [...]
e al pagamento a favore della banca attrice delle spese processuali che si Parte_4 CP_4
liquidano in € 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra la banca attrice e la cessionaria del credito convenuta costituitasi solo per aderire alla domanda. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 47640/2022 promossa da Parte_1
Contr contro in qualità di mandataria di
[...] Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Parte_3 Parte_4
, con atto di comparsa in riassunzione notificata il 25.11.2022 disattesa ogni altra CP_4
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore Parte_1
a) accerta e dichiara la falsità dell'atto pubblico di mutuo ipotecario rogato il 20 luglio 2007 dal Notaio
di Milano, rep. 577661, racc. 11126, nella parte in cui attesta la costituzione innanzi a Persona_1
sé di “ , nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale , celibe”; CodiceFiscale_3
b) accerta e dichiara la falsità dell'atto pubblico di compravendita rogato il 20 luglio 2007 dal Notaio
di Milano, rep. 577660, racc. 11125, nella parte in cui attesta la costituzione innanzi a Persona_1
pagina 10 di 11 sé di “ , nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale ”. CodiceFiscale_3
2) ordina ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p.
l'annotazione della presente sentenza sull'originale dei documenti di cui ai punti 1 a) e 1 b), il tutto dopo il passaggio in giudicato;
3) condanna i convenuti , , , al CP_3 Parte_3 Parte_4 CP_4
pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7616,00 per Parte_1
compenso oltre al 15% per spese generali.
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali nel rapporto tra la banca attrice e la
[...]
Controparte_1
Milano, 13 marzo 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47640 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona del procuratore elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata a Milano, presso lo studio degli avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro in qualità di mandataria di con Controparte_1 Controparte_2
sede a Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, presso lo pagina 1 di 11 studio degli avv.ti Albino Agrimi e Cristiano Leonarduzzi, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a NO CP_3
(VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3
domiciliata a NO (VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Parte_4
NO (VA), via XXV Aprile n. 121, presso il procuratore costituito nel giudizio avanti alla Corte di appello di Milano R.G. 3179/2021, avv. Massimo Vaglio;
nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Verdi, n. 3,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito, in accoglimento della proposta querela di falso, accertare e dichiarare la falsità degli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati in data
20.07.2007 dal notaio di Milano, quanto alla circostanza che la parte ivi indicata, Persona_1
rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse il signor nato a [...] Parte_5
SA (MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale RVL
pagina 2 di 11 ”, in quanto non corrispondenti al vero, dando tutte le statuizioni conseguenti di C.F._1
legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
I. Vero che il di LL SA interpellato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di CP_5
Varese, nella persona del AR , circa l'iscrizione all'anagrafe di quel Controparte_6
Comune del signor ivi nato in data [...], comunicò che quel nominativo risultava Parte_5
sconosciuto all'anagrafe, come da doc. 14 di parte attrice, che si rammostra al teste;
II. Vero che all'esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Varese nell'ambito del procedimento penale RG NR 5331/08 Trib. Varese, la Compagnia della Guardia di Finanza di Varese,
nella persona del AR accertava che il sedicente nato a Controparte_6 Parte_5
LL SA in data 13.12.1959, contraente i contratti di mutuo e compravendita del 20.7.2007 a rogito del notaio di Milano rep. nn. 577661 e 577660 relativi ad immobile sito in VE Per_1
(docc. 4 e 5 fasc. attore, che si rammostrano al teste), era in realtà il signor nato a [...] CP_4
CH RA il 23 aprile 1958;
III. Vero che l'accertamento di cui al precedente capitolo venne compiuto anche attraverso la comparazione tra la foto riportata sulla carta di d'identità del sedicente (doc. 16 fasc. di Parte_5
parte attrice, che si rammostra al teste) con quella applicata sul cartellino fotografico di altro documento d'identità falsificato dal sodalizio criminale a nome di tal , già Persona_2
precedentemente identificato dal maresciallo della Compagnia della Guardia di Finanza di CP_6
Varese, nella persona del signor . CP_4
Si indica a teste su tutti i capitoli sopra indicati il AR c/o la Compagnia Controparte_6
della GdF di Varese.
pagina 3 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Nell'interesse della convenuta in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
Voglia il Tribunale, previa comunicazione degli atti all' ex CP_2 Controparte_7
art. 71 c.p.c., così giudicare:
nel merito, in accoglimento della proposta querela di falso, accertare e dichiarare la falsità degli atti pubblici di mutuo e compravendita rogati in data 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
rep. 577661 e rep. 577660, in relazione alle attestazioni in essi contenute, quanto alla circostanza che la parte ivi indicata, rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse nato a Parte_5
LL SA (MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...], corso Lodi n. 44, c.f.
”, in quanto non corrispondenti al vero. C.F._2
Si insiste nell'ammissione di prova per testi richiesta dal sui capitoli di prova Parte_1
formulati con la comparsa in riassunzione.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVAZIONE
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata il 25.11.2022, l'attore ha Parte_1
riassunto la querela di falso proposta in via incidentale nel procedimento di impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le sue domande, pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Milano (RG 3179/2021), avverso gli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
laddove attestano che la parte indicata “rispettivamente, come mutuataria ed acquirente fosse il signor
“ nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale ”, in quanto non corrispondente alla CodiceFiscale_3
pagina 4 di 11 vera identità del sottoscrittore, rilevatosi essere il convenuto all'esito del procedimento CP_4
penale che lo vedeva imputato per truffa e vari altri reati.
Riferiva, in particolare, la banca attrice di aver concluso il 20 luglio 2007 un contratto di mutuo ipotecario con tale per consentirgli l'acquisto dell'immobile di proprietà delle Parte_5
convenute e versando direttamente alle CP_3 Parte_3 Parte_4
venditrici la somma di € 130.000,00, mai restituita dall'acquirente mutuatario, che si era reso irreperibile dopo il pagamento della prima rata.
Solo a seguito della comunicazione da parte del Tribunale di Varese, nel corso dell'anno 2011,
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, inviatagli quale persona offesa dal reato, la banca attrice aveva appreso che gli atti pubblici impugnati di falso erano stati in realtà sottoscritti da tale il quale, presentando al Notaio rogante documenti d'identità contraffatti, si era CP_4
falsamente attribuito l'identità di ”, soggetto, poi, rivelatosi inesistente. Il procedimento Parte_5
penale in questione si era concluso per il ed altri concorrenti nel reato con la pronuncia di CP_4
sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Riferiva, quindi, la banca attrice di aver agito in giudizio contro i convenuti per la declaratoria di nullità
dei contratti in questione, fraudolentemente sottoscritti dal a nome di un soggetto inesistente, CP_4
al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente erogate a titolo di mutuo.
Il giudice di primo grado, tuttavia, con la sentenza impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Milano,
aveva respinto la sua domanda in mancanza del necessario accertamento della falsità dell'identità del mutuatario e acquirente risultante dall'atto pubblico ed era sorto così il suo interesse alla proposizione della querela di falso in via incidentale.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità degli atti pubblici di mutuo, rep. 577661/racc. 11126, e pagina 5 di 11 compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20 luglio 2007 dal Notaio di Milano, Persona_1
laddove il pubblico ufficiale ha attestato il fatto non corrispondente al vero che il mutuatario ed acquirente presentatosi innanzi al lui era tale “ nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
”.
[...]
Nel costituirsi in giudizio la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
cessionaria del credito restitutorio della banca attrice interessata alla prosecuzione del giudizio di
[...]
appello sulla domanda di nullità dei due contratti, aderiva alla domanda di accertamento della falsità
dei relativi atti pubblici.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione nessuno degli altri convenuti si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore, accertata la validità della citazione e la regolarità
della notificazione dell'atto di riassunzione, dichiarava la contumacia dei convenuti CP_3
e disponeva la comunicazione degli atti al Parte_3 Parte_4 CP_4
pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La querela di falso proposta dall'attore avverso gli atti pubblici di Parte_6
mutuo ipotecario, rep. 577661/racc. 11126, e compravendita, rep. 577660/racc. 11125, rogati il 20
luglio 2007 dal Notaio di Milano nella parte relativa all'identificazione del soggetto Persona_1
mutuatario ed acquirente è fondata.
pagina 6 di 11 Come noto l'art. 2700 c.c. prevede che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
La querela di falso civile ha, dunque, la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti, in particolare con riferimento alle attestazioni da parte del pubblico ufficiale della verità di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
Negli atti pubblici impugnati di falso il Notaio rogante ha attestato come circostanza certa l'avvenuta identificazione del soggetto che si era presentato innanzi a lui per la sottoscrizione come mutuatario ed acquirente dei contratti nella persona di “ nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
”, dichiarando testualmente, dopo aver esposto i dati anagrafici dei soggetti presenti innanzi a
[...]
lui per il rogito, nell'atto di mutuo “ detti signori, della cui identità personale, capacità e veste io
Notaio sono personalmente certo e faccio fede...” (v. doc. 4di parte attrice pag. 2) e nell'atto di compravendita “ detti comparenti, della identità personale dei quali, io Notaio sono certo..” (v. doc. 5
di parte attrice a pag. 2).
Tuttavia, dalla documentazione relativa alle risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito del processo penale, prodotta da parte attrice a sostegno della domanda, emerge senza alcun dubbio che il soggetto presentatosi innanzi al Notaio rogante dei due atti in questione con l'identità di Parte_5
era in realtà il convenuto contumace CP_4
Nel corso del processo penale, infatti, il imputato in concorso con altri soggetti proprio con CP_4
riferimento alla conclusione del contratto di mutuo e del contratto di compravendita oggetto del pagina 7 di 11 presente giudizio, dei reati di sostituzione di persona e truffa per aver ingannato il Notaio esibendo una carta di identità contraffatta recante le generalità dell'inesistente (v. doc. 6 di parte Parte_5
attrice a pag. 13 il capo di imputazione DD), ha reso dichiarazioni spontanee confessorie, dotate di efficacia probatoria piena nel processo civile.
Dalla motivazione della sentenza di patteggiamento si evince, infatti, che il ha reso CP_4
dichiarazioni spontanee innanzi al giudice all'udienza preliminare del 13 settembre 2011, assumendosi
“la piena responsabilità in ordine a tutti i reati a lui contestati” fra cui il reato contestatogli dal pubblico ministero al capo di imputazione DD relativo alla vicenda oggetto del presente giudizio (v.
doc. 9 di parte attrice a pag. 2).
La dichiarazione confessoria è stata, poi, confermata dal anche nell'ambito del processo CP_4
penale RG. 258/12 nei confronti di altri coimputati, ove sentito come testimone già imputato in procedimento collegato, all'udienza del 3 ottobre 2013 aveva confermato, a richiesta del pubblico ministero, di aver definito la sua posizione con rito alternativo “dichiarando in pratica tutti i reati che
mi sono stati ascritti”.
Nel corso della deposizione, poi, esaminato sul suo ruolo nella vicenda, aveva riferito di essersi qualificato con “quattro o cinque nomi” diversi e in risposta alla domanda se si fosse mai servito anche dell'identità inesistente di tale per compiere le truffe che gli erano state imputate, aveva Parte_5
risposto affermativamente (v. doc. 17 di parte attrice, pagg. 71-72, di parte attrice).
Sempre dal processo verbale dell'udienza del 3 ottobre 2013 risulta che il esaminato dal CP_4
P.M. sulla circostanza se, nell'ambito del sodalizio criminale, si fosse in alcuni casi anche intestato qualche immobile, aveva risposto testualmente “Si, come e come sono stati Persona_3 Per_2
due gli atti”, e, sempre su richiesta dell'accusa, aveva dichiarato “Si, un paio di volte mi sono prestato
pagina 8 di 11 a fare il mutuo”, rispondendo, poi, affermativamente alla domanda del pubblico ministero se in questi casi era anche andato dal notaio (v. doc. 17, pag. 75, di parte attrice).
È, quindi, lo stesso convenuto a dichiarare, con efficacia confessoria, di aver stipulato il CP_4
contratto di mutuo e il contratto di compravendita oggetto del presente giudizio, presentandosi dal
Notaio con una carta di identità contraffatta a nome , risultato sconosciuto presso gli Parte_5
uffici demografici del Comune di LL SA, indicato come luogo di nascita nel documento (v.
doc. 16 di parte attrice).
A seguito delle ricerche eseguite su richiesta della polizia giudiziaria, il 17 ottobre 2009, infatti, il funzionario dell'anagrafe del Comune di LL SA aveva comunicato agli inquirenti che risultava soggetto sconosciuto all'ente e non figurava né nei registri di anagrafe né nei Parte_5
registri di stato civile (v. doc. 14 e 15 di parte attrice), fugando così ogni dubbio sulla falsità delle generalità attestate dal Notaio negli atti pubblici di mutuo e compravendita impugnati.
Il complessivo quadro probatorio delineato dalle dichiarazioni confessorie del convenuto
[...]
e dall'esito delle ricerche anagrafiche sulla persona di consente di affermare CP_4 Parte_5
che la persona qualificatasi innanzi al notaio rogante come fosse in realtà lo stesso Parte_5
così che deve ritenersi accertata la falsità dell'attestazione del notaio in ordine all'identità CP_4
della parte che ha sottoscritto gli atti pubblici a nome di “ , nato a [...]_5
(MI) il 13 dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale
[...]
”. C.F._3
Pertanto, il contratto di mutuo, rep. 577661/racc. 11126 e il contratto di compravendita, rep.
577660/racc. 11125, entrambi stipulati il 20 luglio 2007 per atto pubblico redatto dal Notaio Per_1
di Milano, devono essere dichiarati falsi nella parte in cui indicano rispettivamente come
[...]
pagina 9 di 11 mutuatario e acquirente il soggetto inesistente , nato a [...] il 13 Parte_5
dicembre 1959, residente a [...]corso Lodi n. 44, operario // Codice fiscale C.F._3
” con ordine di annotazione della presente sentenza sull'originale degli atti notarili ai sensi
[...]
dell'art. 537 comma 2 c.p.p.
La soccombenza implica la condanna dei convenuti CP_3 Parte_3 [...]
e al pagamento a favore della banca attrice delle spese processuali che si Parte_4 CP_4
liquidano in € 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra la banca attrice e la cessionaria del credito convenuta costituitasi solo per aderire alla domanda. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 47640/2022 promossa da Parte_1
Contr contro in qualità di mandataria di
[...] Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Parte_3 Parte_4
, con atto di comparsa in riassunzione notificata il 25.11.2022 disattesa ogni altra CP_4
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore Parte_1
a) accerta e dichiara la falsità dell'atto pubblico di mutuo ipotecario rogato il 20 luglio 2007 dal Notaio
di Milano, rep. 577661, racc. 11126, nella parte in cui attesta la costituzione innanzi a Persona_1
sé di “ , nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale , celibe”; CodiceFiscale_3
b) accerta e dichiara la falsità dell'atto pubblico di compravendita rogato il 20 luglio 2007 dal Notaio
di Milano, rep. 577660, racc. 11125, nella parte in cui attesta la costituzione innanzi a Persona_1
pagina 10 di 11 sé di “ , nato a [...] il [...], residente a [...]corso Parte_5
Lodi n. 44, operario // Codice fiscale ”. CodiceFiscale_3
2) ordina ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p.
l'annotazione della presente sentenza sull'originale dei documenti di cui ai punti 1 a) e 1 b), il tutto dopo il passaggio in giudicato;
3) condanna i convenuti , , , al CP_3 Parte_3 Parte_4 CP_4
pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7616,00 per Parte_1
compenso oltre al 15% per spese generali.
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali nel rapporto tra la banca attrice e la
[...]
Controparte_1
Milano, 13 marzo 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
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