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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10945/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Collina del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo l'omologa della separazione alle condizioni concordate dai coniugi nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza dell'8 aprile 2025; chiede altresì che sia disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 18 settembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza dell'8 aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 26 febbraio 2005 a Malalbergo (Bologna) e che dalla loro unione è nato il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'8 aprile
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6) Trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e , intendono Parte_2 Parte_1
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
6.1) Consenso e oggetto
2 La sig.ra cede e trasferisce la piena proprietà in ragione di 1/2 (un Parte_2
mezzo) al sig. , che accetta ed acquista, divenendo pieno ed esclusivo Parte_1
proprietario dell'intero, essendo il restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile sito in Comune di Malalbergo (BO), in Via Nazionale n. 192, costituita da porzione di fabbricato facente parte del complesso immobiliare denominato “Il Palazzino”, consistente in un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, con annesso piccolo deposito pertinenziale e con autorimessa sempre al piano terra, nonché corte esclusiva sempre pertinenziale, il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Malalbergo (BO) al : foglio 38, particella 19 sub 24 graffato con il sub 25, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 6, Rendita Catastale Euro 433,82 (appartamento, piccolo deposito e corte esclusiva- sub 24); foglio 38, particella 19 sub. 13, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 14, Rendita
Catastale Euro 56,40 (autorimessa).
In confine con Via del Palazzino e a tre lati, salvo altri. Controparte_1
Il tutto come risulta dalla denuncia di variazione per ampliamento - ristrutturazione n.
18928. 1/2004 del 14/10/2004 Prot. n. BO0190115
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
6.2) Provenienza
L' immobile è pervenuto ai signori e per acquisto Parte_2 CP_2
fattone con atto della dott.ssa notaio in Bologna in data 11 Persona_2
novembre 2004, Repertorio 751 raccolta 517, registrato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bologna 2 il 17.11.2004, Serie 1T al n. 6861 ed ivi trascritto in data
19.11.2004, registro Generale n. 59248 e Registro Particolare n. 40784.
L' immobile in oggetto viene trasferito con riferimento al bene descritto preso a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato
3 di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti e disciplinati nel citato atto di provenienza, in particolare con seguenti enti: area pertinenziale di sedime del fabbricato censita al Catasto Terreni del Comune di
Malalbergo (BO) alla partita speciale 1 foglio 38 mapp. 19 di are 29.94 (E.U.), come risulta dal tipo mappale n. 165062. 1/2004 del 14/9/2004 Prot. n. BO016502, nonché con la comproprietà dei seguenti beni censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 38 mappale 19:
- sub.
7 - BCNC - corte comune ai subb. Dall'8 al 18;
- sub. 19 - BCNC - corte comune ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
- sub. 20 - BCNC - ingresso e vano scale comuni ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
- sub. 21 - BCNC - corsello comune ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
Il trasferimento viene, inoltre, fatto ed accettato con tutti i patti, condizioni e servitù contenuti e richiamati nella Convenzione Edilizia stipulata con il Comune di
Malalbergo (BO), di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio in Persona_3
data 21 maggio 2003, Rep. 54798 trascritta a Bologna il 16/6/2003 R.G. n. 28886 R.P.
n. 18652, patti e oneri che qui si intendono esattamente ed integralmente riportati di cui il sig. dichiara espressamente di essere a conoscenza e di accettare, Parte_1
e già contenuti nel rogito di provenienza del Notaio Dott. Persona_2
6.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce altresì, che quanto è oggetto del presente trasferimento è libero da vincoli, oneri, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione.
6.4) Dichiarazioni urbanistiche
La parte cedente , ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme Parte_2
urbanistiche ed edilizie, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi mendaci dichiarazioni, dichiara che i fabbricati successivamente demoliti sono stati costruiti in data anteriore all'1/9/1967 e
4 che quanto è oggetto del presente atto è stato ristrutturato in forza di concessione edilizia n. 8889/2002, rilasciata dal Comune di Malalbergo (BO) in data 29/5/2003 e successivo Permesso di Costruire Prot. n. 9353/2004 in variante alla CE. N. 8889 del
29/5/2003, approvato dal suddetto Comune in data 15/7/2004.
Che la richiesta di agibilità è stata presentata in data 25/05/2005 al Comune di
Malalbergo (BO).
La signora garantisce, inoltre, che a tutt'oggi non sono state Parte_2
eseguite opere, modifiche di struttura o di destinazione tali da richiedere autorizzazioni e/o concessioni in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia.
6. 5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la cedente signora : Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano la porzione immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in Catasto a corredo della denuncia Prot. n. BO0190115 in data 14.10.2004, che sia allegano al verbale di udienza sub A) per l'appartamento e la corte, e sub B) per l'autorimessa;
- dichiara, e il sig. prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono Parte_1
conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
6. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al verbale di udienza sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 06168-618735-2024 rilasciato in data 14/10/2024 dal Geom. , quale tecnico abilitato. CP_3
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione,
5 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
6. 7) Assenza di mediatore e corrispettivo
I signori e , consapevoli delle sanzioni penali Parte_2 Parte_1
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
6. 8) Rinuncia all' ipoteca legale
La signora rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_2
6. 9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
6. 10) Dichiarazioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
6. 11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari in caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate.
6.12) Valore
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota di immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 100.000,00”;
6 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 25 marzo 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 3 Parte_1
giugno 1969 e , nata a [...] il [...], i Parte_2
quali hanno contratto matrimonio a Malalbergo (Bologna) il 26 febbraio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 1, parte II, serie A, uff. 1, dell'anno 2005;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Malalbergo di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
7 “1) i vivranno separati, nel reciproco rispetto e fermi restando gli obblighi di Per_4
legge.
2) La dimora coniugale ubicata in Malalbergo (BO), Via Nazionale n. 192, attualmente in comproprietà dei coniugi, unitamente a mobili arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio, fino a quando Parte_1
lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
la sig.ra Parte_2
ha provveduto a trasferire la propria stabile residenza in Altedo (BO), Via del Borgo n.
20/2, portando con sé i propri effetti personali. Il sig. in qualità di assegnatario Pt_1
si farà carico di tutti gli oneri gravanti sul possesso diretto del bene.
3) La sig.ra verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1
del figlio maggiorenne, ma non indipendente, , mediante bonifico Persona_1
bancario, l'importo mensile di € 200,00, ciò sino alla sua raggiunta autosufficienza.
Tali versamenti verranno effettuati entro il giorno 5 di ogni mese (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a far tempo dal gennaio 2026).
Saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%, le ulteriori spese straordinarie compiute nell'interesse del figlio, secondo il seguente schema come da protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a. spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa dello scioglimento dell'unione tra i genitori circostanze tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche dello specialista, ivi compresi i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese di studi superiori ed universitari, nonché sportive (ivi comprese spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali (ivi incluse le spese per le vacanze estive);
b. abbonamento mezzi di trasporto pubblici per gli spostamenti in autonomia;
c. visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, spese mediche aventi carattere di urgenza;
d. le spese relative al canone mensile del cellulare.
8 Tutte le altre spese straordinarie, ivi incluse quelle per gli integratori alimentari per uso sportivo, dovranno essere concordate fra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (mail o raccomandata) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso motivato per iscritto (mail o raccomandata). Le spese non concordate rimarranno, invece, a carico di chi le ha decise.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
4) I genitori, vista la maggiore età del figlio , stabiliscono nel suo Persona_1
interesse, di non fissare regole schematiche e prestabilite per la frequentazione, ma di autoregolamentarsi, unitamente al figlio medesimo, secondo regole di buonsenso e compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo.
Altre disposizioni
5) Il sig. si impegna a volturare in capo a sé stesso le spese relative alle Parte_1
utenze dell'ex domicilio coniugale, addebitandole sul c/c intestato allo stesso.
6) Trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “la sig.ra cede e trasferisce la piena Parte_2
proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) al sig. , che accetta ed acquista, Parte_1
divenendo pieno ed esclusivo proprietario dell'intero, essendo il restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile sito in Comune di Malalbergo
(BO), in Via Nazionale n. 192, costituita da porzione di fabbricato facente parte del
9 complesso immobiliare denominato “Il Palazzino”, consistente in un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, con annesso piccolo deposito pertinenziale e con autorimessa sempre al piano terra, nonché corte esclusiva sempre pertinenziale, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Malalbergo (BO) al : foglio 38, particella 19 sub 24 graffato con il sub 25, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 6,
Rendita Catastale Euro 433,82 (appartamento, piccolo deposito e corte esclusiva- sub
24); foglio 38, particella 19 sub. 13, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 14, Rendita
Catastale Euro 56,40 (autorimessa). In confine con Via del Palazzino e
[...]
a tre lati, salvo altri. Il tutto come risulta dalla denuncia di variazione per CP_1
ampliamento - ristrutturazione n. 18928. 1/2004 del 14/10/2004 Prot. n. BO0190115
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni”. “L' immobile in oggetto viene trasferito con riferimento al bene descritto preso a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti e disciplinati nel citato atto di provenienza, in particolare con seguenti enti: area pertinenziale di sedime del fabbricato censita al Catasto Terreni del Comune di
Malalbergo (BO) alla partita speciale 1 foglio 38 mapp. 19 di are 29.94 (E.U.), come risulta dal tipo mappale n. 165062. 1/2004 del 14/9/2004 Prot. n. BO016502, nonché con la comproprietà dei seguenti beni censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 38 mappale 19: - sub.
7 - BCNC - corte comune ai subb. Dall'8 al 18; - sub.
19 - BCNC - corte comune ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; - sub. 20 - BCNC - ingresso e vano scale comuni ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; - sub. 21 - BCNC - corsello comune ai subb. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Il trasferimento viene, inoltre, fatto ed accettato con tutti i patti, condizioni e servitù contenuti e richiamati nella
Convenzione Edilizia stipulata con il Comune di Malalbergo (BO), di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio in data 21 maggio 2003, Rep. 54798 Persona_3
trascritta a Bologna il 16/6/2003 R.G. n. 28886 R.P. n. 18652, patti e oneri che qui si
10 intendono esattamente ed integralmente riportati di cui il sig. dichiara Parte_1
espressamente di essere a conoscenza e di accettare, e già contenuti nel rogito di provenienza del Notaio Dott. . “I signori e Persona_2 Parte_2
” “dichiarano che” “per il presente trasferimento non è stato previsto Parte_1
alcun corrispettivo in denaro”. “La signora rinuncia all'iscrizione Parte_2
di ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota di immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 100.000,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“7) I signori e si danno atto di aver già regolato Parte_1 Parte_2
ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
8 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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