Decreto cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''annullamento,
del decreto emesso dalla Questura di Siena n. Categ. -OMISSIS- – -OMISSIS- in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con cui “rigetta l’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo presentata da -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/ o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque ad esso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OV CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Siena (n. Categ. -OMISSIS-) dell’-OMISSIS- con cui “ RIGETTA l’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo presentata da -OMISSIS- ”.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione dell’aggressione fisica che il ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti di una sua vicina di casa che, in conseguenza di detto evento, aveva presentato una querela, poi rimessa.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 1,10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), per eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste e difetto di motivazione in merito al rapporto tra le condotte contestate in sede penale ed il pericolo di abuso del titolo autorizzatorio e il difetto assoluto di istruttoria;
2. il difetto del requisito dell’attualità in ragione della mancata adozione di provvedimenti sospensivi cautelari che invece la Questura avrebbe dovuto adottare nell’immediatezza dell’avvenuta proposizione della querela sopra citata.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le censure dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 16 maggio 2024 e con ordinanza n. 287/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene che l’Amministrazione, qualora avesse effettivamente ritenuto non affidabile il ricorrente, avrebbe dovuto adottare dei provvedimenti cautelativi, idonei a sospendere il porto d’armi già concesso e, ciò, in un momento immediatamente successiva all’avvenuta presentazione della querela alla base del provvedimento di rigetto ora impugnato.
1.2 Sempre a parere del ricorrente risulterebbe erroneo il giudizio di “inaffidabilità”, in quanto si fonderebbe su un fatto mai accertato e risalente ai 5 anni precedenti la richiesta di rinnovo.
1.3 Sul punto è dirimente constatare che anche il ricorrente non contesta la situazione di conflittualità con i vicini di casa che aveva portato alla presentazione di reciproche querele, poi rimesse vicendevolmente.
1.4 Precedenti pronunce (anche di questo Tribunale) hanno confermato che l’esistenza di dette circostanze siano di per sé già sufficienti per negare la licenza (e il successivo rinnovo) o per emanare il divieto di detenzione delle armi, tutte le volte (come nel caso di specie) sia accertata l'esistenza di una conflittualità condominiale (TAR Toscana, sez. II, 26/02/2020, n. 254; 13/3/2019, n. 354) e, ancora, allorquando sia dimostrato il venire in essere di comportamenti minacciosi e violenti (TAR Toscana, sez. II, 20/02/2020, n. 221, nonché n. 1321 del 9/10/2019, n. 1073 12.7.2019, 1/3/2019, n. 331).
1.6 È, peraltro, noto che i poteri discrezionali concessi all'amministrazione dagli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 non hanno natura e finalità sanzionatorie, così come non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamenti dell'interessato, avendo la finalità di prevenire i sinistri (non necessariamente intenzionali) che possono derivare da un uso inappropriato delle armi, vuoi da parte del legittimo detentore, vuoi di terzi (tra le tante Cons. Stato Sez. III Sent., 16/07/2014, n. 3763).
1.8 Con riferimento al divieto di detenzione (i cui principi possono essere traslati anche nell’ambito di un’istanza di rinnovo del porto d’armi) si è affermato infatti che " la valutazione del Prefetto di cui all'art. 39 del A.D. n. 773 del 1931 consiste in una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 1843 del 20/03/2019)".
1.9 Ne consegue come in un tale ambito non risulta dirimente la circostanza che il ricorrente abbia tenuto una condotta impeccabile dopo i fatti che avevano determinato la querela, avendo il provvedimento impugnato una finalità essenzialmente di prevenzione, finalizzato com'è ad impedire la commissione di ulteriori reati.
2. Nemmeno hanno pregio le argomentazioni dirette a evidenziare il carattere “risalente” del litigio e la mancata adozione di un provvedimento di sospensione della licenza da parte della Questura, una volta che la conflittualità tra i vicini si era manifestata con il proponimento delle reciproche querele.
2.1 Sul punto va evidenziato che il diniego di rinnovo fa riferimento a episodi sufficientemente ravvicinati, considerando che il rilascio del porto d’arma era avvenuto nel 2017, quindi prima che avessero luogo i fatti per i quali poi era stato negato il rinnovo, mentre il procedimento penale instauratosi a seguito della querela a carico del ricorrente è stato definito solo il 4 marzo 2019, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.
2.2 Si consideri, peraltro, che la situazione di contrasto con i vicini era perdurante da diverso tempo e che la lite (che ha comportato lesioni guaribili in 5 giorni nei confronti della vicina) era scaturita per futili motivi, da ricondurre al fatto che la stessa vicina si era rivolta direttamente alla nonna del ricorrente.
2.3 È evidente che dette circostanze non potevano che essere esaminate dalla Questura solo pochi anni dopo (e quindi nel corso del 2023), nel momento in cui ha svolto l’istruttoria a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo.
2.4 La conflittualità esistente ha correttamente suggerito all’Amministrazione l’adozione di un giudizio di natura prudenziale finalizzato ad evitare possibili rischi per la pubblica e privata incolumità, ancor più necessitato tenuto conto che il litigio, con conseguente lesione fisica, era avvenuto nell’ambito di rapporti di vicinato, tra persone che già si conoscevano e che avevano già avuti precedenti ragioni di conflitto.
2.5 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV CH | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.