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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. NO Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1115 \2024 R.G. vertente tra
c.f.: nato a Parte_1 C.F._1
Milazzo (ME), il 15/05/1947, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CHILLEMI FRANCESCO AURELIO;
e
c.f.: , nata a Controparte_1 C.F._2
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), il 18/02/1947
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. AMADDEO ROSA;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto che fosse pronunziata la separazione, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, Pt_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...]
con , e che dall'unione sono nati tre figli: Controparte_1
nato a [...] il [...]; NO nato a [...] il Per_1
02/05/1974 e nata a [...] il [...]. Ha chiesto che Per_2
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Disposta la comparizione delle parti, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza,
si è costituita , la quale ha dato atto del Controparte_1
raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni di separazione.
All'udienza del 21.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione alle condizioni concordate.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta. Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
In ordine agli ulteriori profili, va rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe e dai rispettivi procuratori e depositato telematicamente. Le condizioni di cui alla
2 suddetta scrittura non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Va evidenziato che in questa sede si procede alla sola pronuncia di separazione personale tra le parti. È, infatti,
inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., in quanto tardiva,
non essendo stata ritualmente avanzata negli atti introduttivi del procedimento.
In ragione del raggiungimento dell'accordo in corso di causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1115/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 29/04/1971, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di
Barcellona P.G., all'atto n.74, p. II, S.A; anno 1971, alle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della
3 presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto,
che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-
bis.49 c.p.c.;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
17/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. NO Orifici)
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